CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5818 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5897 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 06 ottobre 2025 e vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'avvocato Alessandro Marescotti PARTE APPELLANTE E
(P. IVA ), con l'avvocato CP_1 P.IVA_1
EA FI PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5008/2020 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 10/03/2020 in materia di contratti bancari. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, Informativa e (debitore principale) e Parte_2 Parte_1
(garante) hanno citato in giudizio la con
[...] Controparte_1 la quale la società intratteneva un rapporto di conto corrente, sottoscritto in data 12/6/2006 e sul quale erano state concesse due linee di credito dell'importo di € 30.000 e di €35.000, garantite dal con la costituzione di un pegno su certificato di Parte_1 deposito bancario al portatore rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1 IN VIA PRINCIPALE a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati dalla Banca nel contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) per le ragioni illustrate in narrativa e per l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a danno della quantificate nell'importo di € Parte_3
30.915,96, salva la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
* b) accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte Commissioni illegittime applicate dalla in forza del contratto conto CP_2 corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) per le ragioni illustrate in narrativa e per l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a danno della quantificate Parte_3 nell'importo di € 11.199,10, salva la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
* c) accertare e dichiarare la usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla Banca in forza del contratto conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) per le ragioni illustrate in narrativa e per l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a danno della quantificate nell'importo di € Parte_3
7.023,64, salva la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
* d) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di affidamento sul contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) nonché del medesimo contratto di conto corrente per violazione dell'art. 117 comma 8 del TUB nonché per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, co. 1, cod. civ. per
2 aver omesso la di indicare il parametro relativo al TAEG CP_2 delle operazioni contrattuali, per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la convenuta alla restituzione in CP_2 favore della di tutti gli oneri e gli Parte_3 addebiti illegittimi applicati nel corso dell'intero rapporto contrattuale, cioè di tutte le somme diverse da quelle inerenti alla restituzione della sorte capitale oggetto dei finanziamenti per cui è causa;
* e) accertare e dichiarare l'avvenuta violazione dell'art. 117, comma, 4 del TUB nonché la conseguente applicabilità per tutta la durata dei contratti di affidamento sul contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) nonché del medesimo contratto di conto corrente del Tasso sostitutivo pari al valore del BOT previsto dall'art. 117 co. 7 lett. a) del TUB per aver omesso la di indicare nei contratti di affidamento sul contratto di CP_2 conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) il parametro relativo al TAEG, per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la Banca convenuta a restituire alla
[...]
l'importo complessivo di € 47.385,76 a titolo di Parte_3 oneri ed addebiti illegittimamente applicati sino alla data del 31 ottobre 2016 oltre gli importi che dovessero essere medio tempore versati a tale titolo;
* f) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1997 e 2784 ss. c.c. l'illegittimità dell'escussione del ridetto pegno compiuta dalla nonché del successivo accredito sul CP_1 conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) intestato Informatica per le ragioni illustrate in narrativa e per Pt_3
l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la convenuta alla restituzione CP_2 della somma di € 57.513,01 in favore del Sig. , oltre Parte_1 interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
* g) accertare e dichiarare, l'illegittimità della compensazione effettuata dalla con la preesistente CP_2 esposizione debitoria della correntista compiuta dalla CP_1 nonché sul conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) intestato
3 per le ragioni illustrate in narrativa e per Parte_3
l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la Banca convenuta alla restituzione della somma di € 57.513,01 in favore della Parte_3
, oltre interessi legali a far data dalla costituzione in
[...] mora.
* Con vittoria di spese e competenze di causa e di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si producono con separato indice i documenti citati in narrativa e si chiede fin da ora di disporsi CTU tecnico-contabile al fine di accertare: (i) l'applicazione di interessi anatocistici nel contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352); (ii) l'applicazione di commissioni bancarie illegittime nel contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352); (iii) l'applicazione di tassi usurari illegittimi nel contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352); (iv) la mancata pattuizione del parametro relativo al TAEG nei contratti di affidamento sul contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352)»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree, in CP_1 quanto infondate in fatto e diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza: Nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte dalla Parte_3 unitamente al Signor con l'atto di citazione Parte_1 notificato il 10 aprile 2017 in quanto prescritte ed infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di CTU contabile formulata dagli attori»;
- la causa è stata istruita documentalmente e con ammissione di ctu contabile.
- il Tribunale, dopo aver riunito alla causa n. r.g. 27811/2017 la n. r.g. 31028/2018, per connessione soggettiva ed oggettiva, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 15
4 luglio 2019 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. assegnando i termini di legge.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: « - in parziale accoglimento della domanda attrice, proposta da nei Parte_4 confronti di dichiara che, in relazione al conto Controparte_1 corrente n° 400795610 (ex 8521352) e con riferimento al solo periodo dal 30/9/2013 al 31/8/2016, non sono dovuti gli interessi anatocistici per il periodo successivo all'1/1/2014, pari ad € 3.770,63;
- rigetta ogni altra domanda dell'attrice
[...]
; Parte_4
- rigetta ogni domanda dell'attore in Parte_1 relazione all'escussione del pegno;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla banca convenuta nella causa riunita;
- compensa per 1/5 le spese di lite e condanna in solido gli attori, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida in € 6.236,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- compensa per 1/5 le spese di ctu, liquidate con separato decreto 15/1/2019, e pone il residuo definitivamente a carico degli attori, in solido fra loro».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, che censura la sentenza del Tribunale di Roma esclusivamente in relazione al diritto della banca di disporre del pegno costituito a garanzia delle obbligazioni della , ha stabilito che: Pt_3
- sulla legittimità dell'escussione del pegno compiuta dalla e del successivo accredito della somma sul conto CP_1 corrente n. 400795610 intestato alla Pt_3
In merito alla contestata illegittimità dell'escussione del pegno, qualificato dall'attore come “regolare”, è stato eccepito in citazione Parte_1 che era appunto illegittima tanto l'escussione del pegno, costituito su certificato di deposito bancario al portatore dell'importo di €72.448,66, da parte della convenuta quanto l'illegittimo accredito della somma di € Controparte_1 57.513,01, ricavata dalla liquidazione del certificato, sul conto corrente ordinario, intestato alla correntista, con conseguente domanda di ripetizione di detto importo da parte dell'attore . Al riguardo è stato allegato in Parte_1 citazione che l'illegittimità dell'escussione derivava dal fatto che il pegno era vincolato ad un titolo individuato in modo specifico, ossia il suddetto “certificato di deposito bancario al portatore”, senza che fosse stato conferito alla banca il
5 potere di disporre del relativo diritto;
che il pegno rientrava nella disciplina giuridica del pegno c.d. regolare, prevista dagli artt. 1997 e 2784 c.c., per cui la banca, in caso di inadempimento del debitore principale, avrebbe dovuto restituire il titolo al portatore senza poter utilizzare la somma vincolata come strumento per estinguere le esposizioni debitorie del soggetto garantito;
che conseguentemente era illegittima l'escussione del pegno posta in essere dalla banca, come pure illegittimo era il successivo accredito sul conto corrente, intestato alla debitrice principale, della somma di € 57.513,01, con conseguente compensazione a titolo di asserito “completo ripianamento dell'esposizione debitoria”; che pertanto l'attore aveva diritto, previa dichiarazione di illegittimità dell'escussione del pegno, alla restituzione in suo favore della somma di
€57.513,01, illegittimamente incamerata dalla banca. Sotto altro profilo la società attrice ha eccepito l'illegittimità della compensazione effettuata dalla banca fra la preesistente esposizione debitoria, risultante sul conto intestato alla società, e la somma (€57.513,01) ricavata dall'escussione del pegno ed accreditata sul predetto conto, il tutto in violazione della par condicio creditorum prevista dall'art. 2741 c.c.; che al riguardo la società, una volta venuta a conoscenza di tale operazione di compensazione posta in essere dalla banca, con lettera di diffida del 31/10/2016 aveva provveduto ad informare la banca della profonda crisi economica prefallimentare in cui versava, richiedendo al contempo l'immediata restituzione della predetta somma di denaro, con l'avvertimento che in caso contrario si sarebbe configurata una palese violazione della c.d. par condicio creditorum, atteso che l'importo portato in compensazione non poteva conseguentemente essere utilizzato per soddisfare, secondo l'ordine dei privilegi stabilito ex lege, anche gli altri creditori sociali;
che la diffida era rimasta senza esito, benché la banca fosse consapevole dello stato di potenziale dissesto della società attrice, situazione successivamente aggravatasi;
che pertanto andava dichiarata illegittima la compensazione della somma di € 57.513,01 con la preesistente debitoria della correntista, con conseguente restituzione di tale importo in favore della società attrice. In comparsa di risposta la banca convenuta ha contestato la fondatezza delle sollevate eccezioni ed in particolare ha allegato, quanto alla natura del pegno e contrariamente a quanto argomentato da parte attrice sulla natura c.d. regolare del pegno, che “… il contratto di pegno (depositato solo parzialmente da controparte) prevede all'art. 8 delle condizioni generali (regolarmente sottoscritte dal Sig. ): “5. Ove siano costituiti in pegno un certificato Parte_1 di deposito al portatore della Banca, quest'ultima è sin d'ora autorizzata a procedere al realizzo tramite vendita a terzi, oppure potrà procedere al rimborso anticipato del certificato” … “e, prodotto il relativo contratto, ha evidenziato che era pertanto ivi prevista” in maniera pacifica, diretta e specifica l'escussione diretta da parte della banca…” (cfr. comparsa di risposta). Analogicamente infondata, sempre a detta della banca convenuta, era la deduzione attorea sulla “…violazione della par condicio creditorum…” rilevando che “…il pegno costituisce un titolo di prelazione che garantisce il creditore conferendogli un privilegio rispetto a qualsiasi altro creditore…” (cfr. comparsa di risposta), con la conseguenza che l'operata compensazione era pienamente legittima. Orbene, dall'esame della documentazione prodotta dalla banca (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di risposta: contratto di pegno) si ha conferma di quanto allegato dalla banca sul fatto che la stessa, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite ed in base al contratto, potesse procedere alla vendita, in tutto o in parte, del pegno (art. 8, 1° comma) e che sull'importo realizzato la
6 banca avrebbe potuto soddisfarsi ad estinzione o decurtazione di ogni proprio credito (art. 8, 2° comma). Al riguardo la giurisprudenza richiamata dalla parte attrice in citazione (cfr. Cass. 5592/1996: “Qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito od un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito a risparmio (rispettivamente al portatore o nominativo), e non conferisca alla banca medesima la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare, come delineata dall'art. 1851 cod. civ. (in riferimento all'art. 1846 cod. civ.) e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2784 e segg. Cod. civ.), in base alla quale la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo od il documento stesso. In tale caso, pertanto, difettano i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca”), quand'anche la si volesse ritenere astrattamente condivisibile, non risulta conferente in quanto, come documentalmente emerso, non ricorre l'ipotesi del cliente che “… non conferisca alla banca medesima la facoltà di disporre del relativo diritto…”, emergendo anzi il contrario alla luce del richiamato art. 8 del contratto di pegno. Dunque la prima eccezione è infondata. Per quanto riguarda la pretesa violazione della par condicio creditorum – si passa all'altra contestazione, cui parte attrice ha affidato la pretesa fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della compensazione – va osservato, a prescindere da ogni questione sulla applicabilità di detto principio nell'ipotesi di liquidazione volontaria prima ancora che nella – eventualmente successiva – ipotesi di fallimento, che il pegno costituisce legittima causa di prelazione e che, in ogni caso, potrebbe essere il curatore di una eventuale procedura fallimentare a far valere, ricorrendone i presupposti, la revocatoria. Inoltre parte attrice, al di là del discorso di carattere generale, non ha neanche allegato che in concreto vi fossero altri creditori privilegiati, in ipotesi lesi da detta escussione e successiva compensazione. Alla luce delle risultanze di causa anche le domande, di cui ai capi sub f) e sub g) delle conclusioni attoree, vanno rigettate.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha Parte_1 così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza 1. Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'escussione del pegno de quo e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto condannando la CP_2 convenuta alla restituzione della somma in questione in favore di oltre interessi legali a far data dalla Parte_1 costituzione in mora;
7
2. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
ha resistito al gravame ed ha così concluso: CP_1
“chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia: A – IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'acquiescenza dell'appellante ai capi ed ai punti della sentenza non impugnati, con passaggio in giudicato;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello perchè fondato esclusivamente su una domanda e/o eccezione nuova svolta solo nella presente sede. B – NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dal Signor con l'atto di citazione notificato il 10 Parte_1 novembre 2020 perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 5008 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 10 marzo 2020, nella causa recante n. 27811/2017 R.G. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 06 ottobre 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 24.07.2025.
§ 5. — L'appello contiene il seguente motivo di impugnazione:
- Erronea, contraddittoria e carente motivazione della medesima in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti del patto commissorio. Con l'unico motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti del patto commissorio ex art. 2744 c.c. ed ha, piuttosto, ritenuto il diritto della banca, interpretando erroneamente l'art. 8 del contratto di pegno, di disporre del bene posto a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione contratta dalla Parte_3
In particolare, secondo l'appellante, il non Parte_1 avrebbe mai conferito alla la “facoltà di disporre del diritto CP_2 relativo al pegno in questione emergendo anzi il contrario alla luce del richiamato art. 8 del contratto di pegno”.
8 § 5. — Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità ex artt. 342 e 345 c.p.c. avanzata da parte appellata con la comparsa di costituzione, atteso che l'impugnazione contiene le indicazioni delle parti del provvedimento che l'appellante intende censurare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado in relazione alla ritenuta legittimità della condotta posta in essere dalla CP_1
La prospettata violazione del divieto del patto commissorio, poi, riguardando una causa di nullità, non può essere ritenuta inammissibile in quanto nuova, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. Va altresì dato atto del fatto che il presente giudizio, non avendo l'appellante impugnato alcun altro capo della sentenza n. 5008/2020, concerne esclusivamente la sussistenza dei presupposti per la violazione del divieto del patto commissorio sancita dall'art. 2744 c.c. Con la conseguenza che, nel resto, detta sentenza del Tribunale di Roma, per acquiescenza del garante
[...]
, ai sensi dell'art. 329 c.p.c. deve considerarsi passata in Pt_1 giudicato.
L'appello nel merito è infondato.
Con l'unico motivo di appello parte appellante contesta la decisione impugnata per non aver il tribunale rilevato la violazione del patto commissorio ai sensi dell'art. 2744 c.c. ed aver ritenuto legittima la condotta della banca in virtù del disposto dell'art. 8 del contratto di pegno. Orbene, il Tribunale sul punto ha correttamente ritenuto che: “dall'esame della documentazione prodotta dalla (cfr. CP_2 doc. 3 allegato alla comparsa di risposta: contratto di pegno) si ha conferma di quanto allegato dalla banca sul fatto che la stessa, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite ed in base al contratto, potesse procedere alla vendita, in tutto o in parte, del pegno (art. 8, 1° comma) e che sull'importo realizzato la banca avrebbe potuto soddisfarsi ad estinzione o decurtazione di ogni proprio credito (art. 8, 2° comma)”. È evidente che, anche ad avviso di questa Corte, come emerge dal dato contrattuale, il garante ha espressamente riconosciuto alla il diritto di escutere la propria garanzia con CP_2 la possibilità per la stessa creditrice di trarre dall'importo realizzato con la “vendita, in tutto o in parte, del pegno” la soddisfazione del proprio credito. Dunque, non solo risulta provato il diritto della di CP_2 soddisfare le proprie esigenze creditorie, attraverso la “vendita” del bene (che nel caso di specie è un deposito bancario), ma rileva
9 questa Corte come la condotta dell'istituto di credito risulta del tutto legittima e conforme al disposto di cui all'art. 2744 c.c. L'appello proposto dal , infatti, non solo non è Parte_1 idoneo a scalfire la decisione impugnata, quanto al diritto della di realizzare il proprio credito, ma non è neanche idonea a CP_2 dimostrare che il fatto concreto ha realizzato la fattispecie astratta prevista dal Legislatore all'art. 2744 c.c.. Ebbene, secondo questa Corte, il caso che ci occupa esula dalla sussistenza in atti di un patto commissorio vietato dalla legge. Non contesta, l'appellante la parte di motivazione nella quale il Tribunale ha ritenuto non conferente il precedente giurisprudenziale richiamato dall'odierno appellante in quanto riferito all'ipotesi del pegno regolare. Invero nel caso in questione ricorre invece la diversa ipotesi di cui all'art. 1851 c.c. Pegno irregolare a garanzia di anticipazione, “Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti”.
Stante la mancata contestazione da parte dell'appellante della qualificazione giuridica della garanzia rilasciata nel caso in questione quale pegno irregolare, (in proposito la S.C. ha ribadito che il pegno di denaro ha natura irregolare, che consegue all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma, v. Cass. 9811 del 14/04/2025) è allora evidente come il caso regolato dall'art. 1851 c.c. non possa evidentemente costituire violazione del divieto del patto commissorio, atteso che la banca è tenuta a restituire la somma eccedente l'ammontare dei crediti garantiti, mentre la nullità di cui all'art. 2744 c.c. consegue alla pattuizione che preveda, in caso di inadempimento della prestazione dovuta, che la proprietà del bene del debitore, dato in garanzia dell'adempimento mediante ipoteca o pegno, sia automaticamente trasferita al creditore. Detta ipotesi, invero, è esclusa dal contratto di pegno di cui è giudizio, laddove all'art. 8 comma I e II del contratto di pegno, si legge che: “sul prezzo ricavato dalla vendita dei titoli oggetto della garanzia, la banca si rimborsa, ad estinzione o decurtazione di ogni suo credito per capitale,
10 interesse, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio come indicato all'art. 1, fermo restando quanto disposto agli art. 5 e 9”);
Dunque, l'appello va respinto.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante . Esse si liquidano secondo i valori Parte_1 medi ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione da 26.001 a 52.000), nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 CP_1 sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna al rimborso, in favore Parte_1 della , delle spese sostenute per questo grado del CP_1 giudizio, liquidate nella misura di 9.991 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 06 ottobre 2025. Il Presidente estensore
11
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'avvocato Alessandro Marescotti PARTE APPELLANTE E
(P. IVA ), con l'avvocato CP_1 P.IVA_1
EA FI PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5008/2020 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 10/03/2020 in materia di contratti bancari. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, Informativa e (debitore principale) e Parte_2 Parte_1
(garante) hanno citato in giudizio la con
[...] Controparte_1 la quale la società intratteneva un rapporto di conto corrente, sottoscritto in data 12/6/2006 e sul quale erano state concesse due linee di credito dell'importo di € 30.000 e di €35.000, garantite dal con la costituzione di un pegno su certificato di Parte_1 deposito bancario al portatore rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1 IN VIA PRINCIPALE a) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati dalla Banca nel contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) per le ragioni illustrate in narrativa e per l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a danno della quantificate nell'importo di € Parte_3
30.915,96, salva la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
* b) accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte Commissioni illegittime applicate dalla in forza del contratto conto CP_2 corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) per le ragioni illustrate in narrativa e per l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a danno della quantificate Parte_3 nell'importo di € 11.199,10, salva la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
* c) accertare e dichiarare la usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla Banca in forza del contratto conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) per le ragioni illustrate in narrativa e per l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a danno della quantificate nell'importo di € Parte_3
7.023,64, salva la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
* d) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di affidamento sul contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) nonché del medesimo contratto di conto corrente per violazione dell'art. 117 comma 8 del TUB nonché per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, co. 1, cod. civ. per
2 aver omesso la di indicare il parametro relativo al TAEG CP_2 delle operazioni contrattuali, per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la convenuta alla restituzione in CP_2 favore della di tutti gli oneri e gli Parte_3 addebiti illegittimi applicati nel corso dell'intero rapporto contrattuale, cioè di tutte le somme diverse da quelle inerenti alla restituzione della sorte capitale oggetto dei finanziamenti per cui è causa;
* e) accertare e dichiarare l'avvenuta violazione dell'art. 117, comma, 4 del TUB nonché la conseguente applicabilità per tutta la durata dei contratti di affidamento sul contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) nonché del medesimo contratto di conto corrente del Tasso sostitutivo pari al valore del BOT previsto dall'art. 117 co. 7 lett. a) del TUB per aver omesso la di indicare nei contratti di affidamento sul contratto di CP_2 conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) il parametro relativo al TAEG, per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la Banca convenuta a restituire alla
[...]
l'importo complessivo di € 47.385,76 a titolo di Parte_3 oneri ed addebiti illegittimamente applicati sino alla data del 31 ottobre 2016 oltre gli importi che dovessero essere medio tempore versati a tale titolo;
* f) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1997 e 2784 ss. c.c. l'illegittimità dell'escussione del ridetto pegno compiuta dalla nonché del successivo accredito sul CP_1 conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) intestato Informatica per le ragioni illustrate in narrativa e per Pt_3
l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la convenuta alla restituzione CP_2 della somma di € 57.513,01 in favore del Sig. , oltre Parte_1 interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
* g) accertare e dichiarare, l'illegittimità della compensazione effettuata dalla con la preesistente CP_2 esposizione debitoria della correntista compiuta dalla CP_1 nonché sul conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352) intestato
3 per le ragioni illustrate in narrativa e per Parte_3
l'effetto, anche per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa ove non specificamente richiamati all'interno delle presenti conclusioni condannare la Banca convenuta alla restituzione della somma di € 57.513,01 in favore della Parte_3
, oltre interessi legali a far data dalla costituzione in
[...] mora.
* Con vittoria di spese e competenze di causa e di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si producono con separato indice i documenti citati in narrativa e si chiede fin da ora di disporsi CTU tecnico-contabile al fine di accertare: (i) l'applicazione di interessi anatocistici nel contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352); (ii) l'applicazione di commissioni bancarie illegittime nel contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352); (iii) l'applicazione di tassi usurari illegittimi nel contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352); (iv) la mancata pattuizione del parametro relativo al TAEG nei contratti di affidamento sul contratto di conto corrente n. 400795610 (ex n. 8521352)»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree, in CP_1 quanto infondate in fatto e diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza: Nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte dalla Parte_3 unitamente al Signor con l'atto di citazione Parte_1 notificato il 10 aprile 2017 in quanto prescritte ed infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di CTU contabile formulata dagli attori»;
- la causa è stata istruita documentalmente e con ammissione di ctu contabile.
- il Tribunale, dopo aver riunito alla causa n. r.g. 27811/2017 la n. r.g. 31028/2018, per connessione soggettiva ed oggettiva, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 15
4 luglio 2019 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. assegnando i termini di legge.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: « - in parziale accoglimento della domanda attrice, proposta da nei Parte_4 confronti di dichiara che, in relazione al conto Controparte_1 corrente n° 400795610 (ex 8521352) e con riferimento al solo periodo dal 30/9/2013 al 31/8/2016, non sono dovuti gli interessi anatocistici per il periodo successivo all'1/1/2014, pari ad € 3.770,63;
- rigetta ogni altra domanda dell'attrice
[...]
; Parte_4
- rigetta ogni domanda dell'attore in Parte_1 relazione all'escussione del pegno;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla banca convenuta nella causa riunita;
- compensa per 1/5 le spese di lite e condanna in solido gli attori, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida in € 6.236,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- compensa per 1/5 le spese di ctu, liquidate con separato decreto 15/1/2019, e pone il residuo definitivamente a carico degli attori, in solido fra loro».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, che censura la sentenza del Tribunale di Roma esclusivamente in relazione al diritto della banca di disporre del pegno costituito a garanzia delle obbligazioni della , ha stabilito che: Pt_3
- sulla legittimità dell'escussione del pegno compiuta dalla e del successivo accredito della somma sul conto CP_1 corrente n. 400795610 intestato alla Pt_3
In merito alla contestata illegittimità dell'escussione del pegno, qualificato dall'attore come “regolare”, è stato eccepito in citazione Parte_1 che era appunto illegittima tanto l'escussione del pegno, costituito su certificato di deposito bancario al portatore dell'importo di €72.448,66, da parte della convenuta quanto l'illegittimo accredito della somma di € Controparte_1 57.513,01, ricavata dalla liquidazione del certificato, sul conto corrente ordinario, intestato alla correntista, con conseguente domanda di ripetizione di detto importo da parte dell'attore . Al riguardo è stato allegato in Parte_1 citazione che l'illegittimità dell'escussione derivava dal fatto che il pegno era vincolato ad un titolo individuato in modo specifico, ossia il suddetto “certificato di deposito bancario al portatore”, senza che fosse stato conferito alla banca il
5 potere di disporre del relativo diritto;
che il pegno rientrava nella disciplina giuridica del pegno c.d. regolare, prevista dagli artt. 1997 e 2784 c.c., per cui la banca, in caso di inadempimento del debitore principale, avrebbe dovuto restituire il titolo al portatore senza poter utilizzare la somma vincolata come strumento per estinguere le esposizioni debitorie del soggetto garantito;
che conseguentemente era illegittima l'escussione del pegno posta in essere dalla banca, come pure illegittimo era il successivo accredito sul conto corrente, intestato alla debitrice principale, della somma di € 57.513,01, con conseguente compensazione a titolo di asserito “completo ripianamento dell'esposizione debitoria”; che pertanto l'attore aveva diritto, previa dichiarazione di illegittimità dell'escussione del pegno, alla restituzione in suo favore della somma di
€57.513,01, illegittimamente incamerata dalla banca. Sotto altro profilo la società attrice ha eccepito l'illegittimità della compensazione effettuata dalla banca fra la preesistente esposizione debitoria, risultante sul conto intestato alla società, e la somma (€57.513,01) ricavata dall'escussione del pegno ed accreditata sul predetto conto, il tutto in violazione della par condicio creditorum prevista dall'art. 2741 c.c.; che al riguardo la società, una volta venuta a conoscenza di tale operazione di compensazione posta in essere dalla banca, con lettera di diffida del 31/10/2016 aveva provveduto ad informare la banca della profonda crisi economica prefallimentare in cui versava, richiedendo al contempo l'immediata restituzione della predetta somma di denaro, con l'avvertimento che in caso contrario si sarebbe configurata una palese violazione della c.d. par condicio creditorum, atteso che l'importo portato in compensazione non poteva conseguentemente essere utilizzato per soddisfare, secondo l'ordine dei privilegi stabilito ex lege, anche gli altri creditori sociali;
che la diffida era rimasta senza esito, benché la banca fosse consapevole dello stato di potenziale dissesto della società attrice, situazione successivamente aggravatasi;
che pertanto andava dichiarata illegittima la compensazione della somma di € 57.513,01 con la preesistente debitoria della correntista, con conseguente restituzione di tale importo in favore della società attrice. In comparsa di risposta la banca convenuta ha contestato la fondatezza delle sollevate eccezioni ed in particolare ha allegato, quanto alla natura del pegno e contrariamente a quanto argomentato da parte attrice sulla natura c.d. regolare del pegno, che “… il contratto di pegno (depositato solo parzialmente da controparte) prevede all'art. 8 delle condizioni generali (regolarmente sottoscritte dal Sig. ): “5. Ove siano costituiti in pegno un certificato Parte_1 di deposito al portatore della Banca, quest'ultima è sin d'ora autorizzata a procedere al realizzo tramite vendita a terzi, oppure potrà procedere al rimborso anticipato del certificato” … “e, prodotto il relativo contratto, ha evidenziato che era pertanto ivi prevista” in maniera pacifica, diretta e specifica l'escussione diretta da parte della banca…” (cfr. comparsa di risposta). Analogicamente infondata, sempre a detta della banca convenuta, era la deduzione attorea sulla “…violazione della par condicio creditorum…” rilevando che “…il pegno costituisce un titolo di prelazione che garantisce il creditore conferendogli un privilegio rispetto a qualsiasi altro creditore…” (cfr. comparsa di risposta), con la conseguenza che l'operata compensazione era pienamente legittima. Orbene, dall'esame della documentazione prodotta dalla banca (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di risposta: contratto di pegno) si ha conferma di quanto allegato dalla banca sul fatto che la stessa, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite ed in base al contratto, potesse procedere alla vendita, in tutto o in parte, del pegno (art. 8, 1° comma) e che sull'importo realizzato la
6 banca avrebbe potuto soddisfarsi ad estinzione o decurtazione di ogni proprio credito (art. 8, 2° comma). Al riguardo la giurisprudenza richiamata dalla parte attrice in citazione (cfr. Cass. 5592/1996: “Qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito od un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito a risparmio (rispettivamente al portatore o nominativo), e non conferisca alla banca medesima la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare, come delineata dall'art. 1851 cod. civ. (in riferimento all'art. 1846 cod. civ.) e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2784 e segg. Cod. civ.), in base alla quale la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo od il documento stesso. In tale caso, pertanto, difettano i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca”), quand'anche la si volesse ritenere astrattamente condivisibile, non risulta conferente in quanto, come documentalmente emerso, non ricorre l'ipotesi del cliente che “… non conferisca alla banca medesima la facoltà di disporre del relativo diritto…”, emergendo anzi il contrario alla luce del richiamato art. 8 del contratto di pegno. Dunque la prima eccezione è infondata. Per quanto riguarda la pretesa violazione della par condicio creditorum – si passa all'altra contestazione, cui parte attrice ha affidato la pretesa fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della compensazione – va osservato, a prescindere da ogni questione sulla applicabilità di detto principio nell'ipotesi di liquidazione volontaria prima ancora che nella – eventualmente successiva – ipotesi di fallimento, che il pegno costituisce legittima causa di prelazione e che, in ogni caso, potrebbe essere il curatore di una eventuale procedura fallimentare a far valere, ricorrendone i presupposti, la revocatoria. Inoltre parte attrice, al di là del discorso di carattere generale, non ha neanche allegato che in concreto vi fossero altri creditori privilegiati, in ipotesi lesi da detta escussione e successiva compensazione. Alla luce delle risultanze di causa anche le domande, di cui ai capi sub f) e sub g) delle conclusioni attoree, vanno rigettate.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha Parte_1 così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza 1. Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'escussione del pegno de quo e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto condannando la CP_2 convenuta alla restituzione della somma in questione in favore di oltre interessi legali a far data dalla Parte_1 costituzione in mora;
7
2. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
ha resistito al gravame ed ha così concluso: CP_1
“chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia: A – IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'acquiescenza dell'appellante ai capi ed ai punti della sentenza non impugnati, con passaggio in giudicato;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello perchè fondato esclusivamente su una domanda e/o eccezione nuova svolta solo nella presente sede. B – NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dal Signor con l'atto di citazione notificato il 10 Parte_1 novembre 2020 perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 5008 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 10 marzo 2020, nella causa recante n. 27811/2017 R.G. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 06 ottobre 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 24.07.2025.
§ 5. — L'appello contiene il seguente motivo di impugnazione:
- Erronea, contraddittoria e carente motivazione della medesima in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti del patto commissorio. Con l'unico motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti del patto commissorio ex art. 2744 c.c. ed ha, piuttosto, ritenuto il diritto della banca, interpretando erroneamente l'art. 8 del contratto di pegno, di disporre del bene posto a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione contratta dalla Parte_3
In particolare, secondo l'appellante, il non Parte_1 avrebbe mai conferito alla la “facoltà di disporre del diritto CP_2 relativo al pegno in questione emergendo anzi il contrario alla luce del richiamato art. 8 del contratto di pegno”.
8 § 5. — Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità ex artt. 342 e 345 c.p.c. avanzata da parte appellata con la comparsa di costituzione, atteso che l'impugnazione contiene le indicazioni delle parti del provvedimento che l'appellante intende censurare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado in relazione alla ritenuta legittimità della condotta posta in essere dalla CP_1
La prospettata violazione del divieto del patto commissorio, poi, riguardando una causa di nullità, non può essere ritenuta inammissibile in quanto nuova, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. Va altresì dato atto del fatto che il presente giudizio, non avendo l'appellante impugnato alcun altro capo della sentenza n. 5008/2020, concerne esclusivamente la sussistenza dei presupposti per la violazione del divieto del patto commissorio sancita dall'art. 2744 c.c. Con la conseguenza che, nel resto, detta sentenza del Tribunale di Roma, per acquiescenza del garante
[...]
, ai sensi dell'art. 329 c.p.c. deve considerarsi passata in Pt_1 giudicato.
L'appello nel merito è infondato.
Con l'unico motivo di appello parte appellante contesta la decisione impugnata per non aver il tribunale rilevato la violazione del patto commissorio ai sensi dell'art. 2744 c.c. ed aver ritenuto legittima la condotta della banca in virtù del disposto dell'art. 8 del contratto di pegno. Orbene, il Tribunale sul punto ha correttamente ritenuto che: “dall'esame della documentazione prodotta dalla (cfr. CP_2 doc. 3 allegato alla comparsa di risposta: contratto di pegno) si ha conferma di quanto allegato dalla banca sul fatto che la stessa, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite ed in base al contratto, potesse procedere alla vendita, in tutto o in parte, del pegno (art. 8, 1° comma) e che sull'importo realizzato la banca avrebbe potuto soddisfarsi ad estinzione o decurtazione di ogni proprio credito (art. 8, 2° comma)”. È evidente che, anche ad avviso di questa Corte, come emerge dal dato contrattuale, il garante ha espressamente riconosciuto alla il diritto di escutere la propria garanzia con CP_2 la possibilità per la stessa creditrice di trarre dall'importo realizzato con la “vendita, in tutto o in parte, del pegno” la soddisfazione del proprio credito. Dunque, non solo risulta provato il diritto della di CP_2 soddisfare le proprie esigenze creditorie, attraverso la “vendita” del bene (che nel caso di specie è un deposito bancario), ma rileva
9 questa Corte come la condotta dell'istituto di credito risulta del tutto legittima e conforme al disposto di cui all'art. 2744 c.c. L'appello proposto dal , infatti, non solo non è Parte_1 idoneo a scalfire la decisione impugnata, quanto al diritto della di realizzare il proprio credito, ma non è neanche idonea a CP_2 dimostrare che il fatto concreto ha realizzato la fattispecie astratta prevista dal Legislatore all'art. 2744 c.c.. Ebbene, secondo questa Corte, il caso che ci occupa esula dalla sussistenza in atti di un patto commissorio vietato dalla legge. Non contesta, l'appellante la parte di motivazione nella quale il Tribunale ha ritenuto non conferente il precedente giurisprudenziale richiamato dall'odierno appellante in quanto riferito all'ipotesi del pegno regolare. Invero nel caso in questione ricorre invece la diversa ipotesi di cui all'art. 1851 c.c. Pegno irregolare a garanzia di anticipazione, “Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti”.
Stante la mancata contestazione da parte dell'appellante della qualificazione giuridica della garanzia rilasciata nel caso in questione quale pegno irregolare, (in proposito la S.C. ha ribadito che il pegno di denaro ha natura irregolare, che consegue all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma, v. Cass. 9811 del 14/04/2025) è allora evidente come il caso regolato dall'art. 1851 c.c. non possa evidentemente costituire violazione del divieto del patto commissorio, atteso che la banca è tenuta a restituire la somma eccedente l'ammontare dei crediti garantiti, mentre la nullità di cui all'art. 2744 c.c. consegue alla pattuizione che preveda, in caso di inadempimento della prestazione dovuta, che la proprietà del bene del debitore, dato in garanzia dell'adempimento mediante ipoteca o pegno, sia automaticamente trasferita al creditore. Detta ipotesi, invero, è esclusa dal contratto di pegno di cui è giudizio, laddove all'art. 8 comma I e II del contratto di pegno, si legge che: “sul prezzo ricavato dalla vendita dei titoli oggetto della garanzia, la banca si rimborsa, ad estinzione o decurtazione di ogni suo credito per capitale,
10 interesse, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio come indicato all'art. 1, fermo restando quanto disposto agli art. 5 e 9”);
Dunque, l'appello va respinto.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante . Esse si liquidano secondo i valori Parte_1 medi ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione da 26.001 a 52.000), nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 CP_1 sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna al rimborso, in favore Parte_1 della , delle spese sostenute per questo grado del CP_1 giudizio, liquidate nella misura di 9.991 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 06 ottobre 2025. Il Presidente estensore
11