CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa LL OS Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 297/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato dall'Avv. Cinzia Buraglia, presso il cui studio elettivamente Parte_1 domicilia in Roma, alla Via Crescenzio n. 20 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1 del 23.01.2023 Rep. n. 37590, Racc. 7131, elettivamente domiciliato in Roma presso
[...]
l'Avvocatura Metropolitana dell' , alla Via Cesare Beccaria n. 2 CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 470/2023 pubblicata il 19.1.2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
deduceva che: - aveva sottoscritto un contratto di finanziamento n. 800000 155650 Parte_1
1 con la - a seguito del fallimento del datore di lavoro “Federazione Controparte_2
Provinciale di Roma dell'associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Istituto Di Vigilanza dell'urbe”, aveva spiegato domanda di intervento al Fondo di garanzia per il pagamento del FR;
- la domanda era stata accolta, ma l' aveva trattenuto l'intero importo del Controparte_3
FR (ad eccezione degli interessi e rivalutazione monetaria) in ragione dell'esistenza di un debito dell'istante nei confronti della società finanziaria ed al fine di procedere alla sua estinzione;
- la trattenuta del FR operata dall' era avvenuta in data 18/10/2010 per l'importo di euro CP_1
20.336,14; - medio tempore il credito vantato da nei confronti dell'istante, in Controparte_2 virtù del contratto di finanziamento n. 800000 155650, era stato ceduto, ex L. 130/1999, alla facente parte del Gruppo Kruk Italia;
- “recentemente”, l'istante aveva Controparte_4 ricevuto dalla un sollecito di pagamento del saldo del contratto di Controparte_5 finanziamento n. 800000155650 per la complessiva somma di euro 24.510,22 oltre accessori di legge di euro 5.985,74; - dal predetto sollecito emergeva che l' non aveva versato l'importo CP_1 trattenuto di euro 20.336,14 alla (del gruppo KRUK ITALIA); - l' , Controparte_4 CP_1 peraltro, non aveva mai comunicato all'istante di avere provveduto a versare l'importo trattenuto alla finanziaria né eventuali impedimenti a detto pagamento, che avrebbero consentito al ricorrente di attivarsi al fine di evitare la maturazione del credito per interessi. Tanto premesso, così concludeva: “Accertare e dichiarare che dal 2010 l' detiene indebitamente l'importo di € CP_1
20.336,40 trattenuto al fine di estinguere, totalmente o parzialmente, il contratto di finanziamento
800000 155650 in essere con la;
Condannare l' a pagare al ricorrente, CP_4 CP_1 ovvero alla la somma di € 20.336,40, a causa dell'indebito trattenimento delle CP_4 somme de quo;
Condannare, comunque, l' al pagamento al ricorrente, ovvero, alla CP_1 CP_4 degli interessi quantificati dalla in € 5.985,74 alla data del 09/01/2020 oltre CP_4 successivi e sino al pagamento”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 per non essere stato preceduto dalla domanda amministrativa né dal ricorso amministrativo;
eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto “posto che è decorso non solo il termine quinquennale ma addirittura il termine decennale a decorrere dal 21.1.10”; nel merito, evidenziava che la domanda era del tutto priva di prova, oltre che infondata: il ricorrente non aveva allegato né il contratto di finanziamento con la somma in totale dovuta, né la successiva cessione del credito da parte della NC IN SA AO alla IA;
aggiungeva che “la prestazione CP_4 del FR è stata definita nel 2010” ma che, in ragione del tempo trascorso, l' non aveva la CP_1
2 documentazione atta a provare il versamento della somma trattenuta alla società finanziaria, evidenziando che, secondo l'art. 2220 c.c., le scritture contabili debbono essere conservate per un periodo di dieci anni”. Chiedeva, quindi, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato.
All'esito del giudizio il Tribunale – con la sentenza n. 470/2023 - così decideva:
«L'eccezione di prescrizione sollevata da è fondata. CP_1
La stessa parte ricorrente deduce in ricorso che la trattenuta operata da sull'importo CP_1 dovuto per FR dal Fondo di garanzia è avvenuta in data 18.10.2010.
Tale data emerge del resto dagli atti allegati da entrambe le parti.
Da tale data alla data di notifica del ricorso, avvenuta in data 27.7.2022 sono decorsi più di dieci anni senza che sia stato inviato alcun atto interruttivo.
Parte ricorrente ha allegato solo una mail del 24.1.2022 con la richiesta di informazioni all' in merito a tale trattenuta, che non costituisce atto interruttivo della prescrizione e che CP_1 comunque è stata inviata oltre il termine di 10 anni dalla trattenuta operata da CP_1
Il credito preteso dal ricorrente nei confronti dell' relativo al dedotto indebito è quindi CP_1 prescritto.
L'accoglimento di tale eccezione preliminare assorbe tutte le altre questioni sollevate dalle parti».
Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
A) “Sulla qualificazione della domanda – Violazione art. 1362 cc. e 112 cpc”: assumeva l'appellante che il ricorso proposto innanzi al Tribunale era diretto ad ottenere la condanna dell' a versare le somme trattenute nel 2010, direttamente o indirettamente, alla società CP_1 finanziaria, sicché oggetto della domanda non era stato il pagamento del FR al lavoratore.
Asseriva di aver agito, invece, in forza della surroga ex art. 2900 cc., conseguente all'inerzia della società finanziaria, in luogo di questa ultima, onde ottenere il pagamento delle somme trattenute per l'estinzione del finanziamento.
Sosteneva che l'accertata inerzia della finanziaria verso l' aveva legittimato la surroga CP_1 del lavoratore nel diritto (della finanziaria) di esazione delle somme trattenute (dall' ) al fine di CP_1 estinguere il finanziamento stesso;
B) “Sulla prescrizione – Violazione art. 112 cpc – 100 cpc”: sosteneva l'appellante che il primo giudice aveva ritenuto la maturazione della prescrizione sulla base dell'erronea qualificazione della domanda: l'azione verso l' , per il pagamento del FR dovuto dal Fondo CP_1
Tesoreria, sarebbe stata prescritta per decorso del termine decennale dal giorno della sua liquidazione (ottobre 2010); senonché, la domanda, nella specie, era diretta alla condanna dell' CP_1
3 “(DEBITORE CEDUTO)” ad adempiere all'obbligo cui si era impegnata nel 2010 , in luogo del datore di lavoro fallito e pertanto, di versare le somme trattenute nel 2010 alla finanziaria”.
Aggiungeva che, nei contratti di finanziamento, la prescrizione decennale decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata: pertanto, il Tribunale avrebbe potuto acclarare la prescrizione solo laddove la data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata fosse coincisa con la data di liquidazione del FR.; e invece, nella lettera di diffida della IA del gennaio 2020, la decadenza dal piano di pagamento era stata individuata nel 2020.
Aggiungeva che il Tribunale aveva omesso di valutare che la richiesta di pagamento inviata al lavoratore cedente nel 2020 dalla finanziaria rappresentava un atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dell' ; pertanto, anche a considerare la data di ottobre 2010 quale dies a CP_1 quo della prescrizione, la stessa sarebbe stata interrotta dalla messa in mora del gennaio 2010.
Sosteneva che, se non era prescritto il credito della finanziaria verso il lavoratore cedente, non lo era, neppure, la domanda di pagamento fatta dall'istante - in surroga della finanziaria - verso l' quale debitore ceduto. CP_1
C) “Violazione art. 2033 cc. Ripetizione indebito – prescrizione”: asseriva l'appellante che, pure volendo considerare la domanda giudiziale de qua come richiesta di pagamento del FR dal
Fondo di Garanzia dell' , la prescrizione non decorreva dall'ottobre 2010: infatti, nel 2010 il CP_1
FR era stato solo quantificato dal Fondo di garanzia, in quanto la somma era stata vincolata allo scopo di versarla alla finanziaria (causa solvendi). Solo nel gennaio 2020, con la diffida della finanziaria, l'appellante aveva appreso che l' era stato inadempiente, donde il diritto a ripetere CP_1 la somma trattenuta dall' ; tale diritto non era prescritto decorrendo dal giorno in cui CP_1
l'accertamento dell'indebito era divenuto definitivo.
In definitiva, così concludeva: “In via principale: Accertare e dichiarare che dal 2010
l' detiene indebitamente l'importo di € 20.336,40 trattenuto al fine di estinguere, totalmente o CP_1 parzialmente, il contratto di finanziamento 800000 155650 in essere con la;
CP_4
Condannare l' a pagare al ricorrente, ovvero, alla la somma di € CP_1 CP_4
20.336,40, a causa dell'indebito trattenimento delle somme de quo;
Condannare, comunque,
l' al pagamento al ricorrente, ovvero, alla degli interessi quantificati dalla CP_1 CP_4
in € 5.985,74 alla data del 09/01/2020 oltre successivi e sino al pagamento;
CP_4
In subordine ed in caso di qualificazione della domanda giudiziale come richiesta di pagamento del FR dall' , condannare al pagamento all'appellante Controparte_3 CP_1 della somma di € 20.336,40 oltre interessi e rivalutazione dal 2010”; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4 Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità della domanda subordinata CP_1 effettuata per la prima volta in grado di appello (“In subordine ed in caso di qualificazione della domanda giudiziale come richiesta di pagamento del FR dall' - Fondo di Garanzia, CP_1 condannare al pagamento all'appellante della somma di € 20.336,40 oltre interessi e CP_1 rivalutazione dal 2010”), per non essere stata formulata nel ricorso di primo grado;
eccepiva, poi,
l'inammissibilità di tutto l'atto di gravame in quanto concernente domande non precedute da domanda ammnistrativa;
ribadiva l'eccezione di prescrizione e, prima ancora, l'infondatezza della domanda. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione – è infondato.
2.1. Va premesso che la documentazione versata in atti appare inadeguata a delineare la vicenda per cui è causa nei suoi esatti contorni fattuali: manca il contratto di finanziamento n.
800000 155650 con la sicché non sono conoscibili le clausole dello stesso;
Controparte_2 non è stato prodotto lo stato passivo relativo alla procedura di amministrazione straordinaria che ha interessato l'ex datore di lavoro di (sicché non risulta se vi è stata ammessa “la Parte_1 finanziaria” IN SA AO S.p.A.); nulla è stato documentato in ordine alle vicende che avrebbero legittimato la a pretendere dall'odierna appellante le somme Controparte_5 oggetto del finanziamento.
Ciò posto, deve rilevarsi che dagli atti risulta che ha ottenuto da IN SA Parte_1
AO S.p.A. un prestito (il cui importo, le cui scadenze e condizioni non sono state documentate), con cessione del quinto della retribuzione (cfr. corrispondenza tra e gli uffici Parte_1 dell' in data 25.1.2022, allegata all'originario ricorso come doc. 1). Una volta intervenuta CP_1
l'insolvenza del datore di lavoro del questi ha chiesto al Fondo di garanzia l'erogazione del Pt_1
FR, ma la stessa gli è stata in concreto negata e il relativo importo è stato trattenuto dall' in CP_1 ragione del credito vantato dalla società finanziaria, come risultante dallo stato passivo in sede di riparto (cfr. corrispondenza tra gli uffici dell' e in data 1.2.2022, allegata CP_1 Parte_1 all'originario ricorso come doc. 1).
Il FR trattenuto presso l' è vincolato, dunque, in favore della “finanziaria”, CP_1 all'estinzione del debito contratto da con IN SA AO S.p.A. Parte_1
2.2. È bene premettere che nel presente giudizio l'odierno appellante non ha agito al fine di ottenere dal Fondo di garanzia il trattamento di fine rapporto, così come dal CP_1 Pt_1
5 ripetutamente affermato nell'atto di gravame e chiaramente evincibile dalla lettura dell'originario ricorso. Pertanto, non sono accoglibili le conclusioni rassegnate in via subordinata nel ricorso in appello, di cui peraltro l' ha correttamente eccepito l'inammissibilità, in quanto avanzate per la CP_1 prima volta nel grado, sulla scorta di deduzioni nuove ed estranee all'iniziale prospettazione.
In ogni caso, non avendo il dato prova di aver estinto il debito nei confronti della Pt_1
“finanziaria”, non può richiedere all' le somme che lo stesso legittimamente ha trattenuto, in CP_1 quanto le stesse sono vincolate a detto pagamento, con conseguente obbligo dell'Istituto nei confronti della società creditrice.
Tanto premesso, giova evidenziare che, nell'atto di gravame, ha chiarito di Parte_1 aver agito in giudizio ai sensi dell'art. 2900 c.c., tenuto conto dell'asserita inerzia della
“finanziaria”, che avrebbe ritardato nel far valere il proprio diritto al pagamento nei confronti dell' . CP_1
Deve, tuttavia, rilevarsi che l'art. 2900 c.c. stabilisce: “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare”.
La norma rende evidente che l'azione surrogatoria è consentita al creditore per esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore, nell'inerzia di quest'ultimo. Ebbene, non vi è chi non veda come “la finanziaria” che ha avanzato richiesta di pagamento nei confronti del non è un suo debitore, bensì un suo creditore. Ne segue che l'appellante non può Pt_1 surrogarsi nei diritti della “finanziaria” stessa.
Per completezza, giova aggiungere che ove, nella specie, vi sia stata la cessione (oltre che del quinto, anche) del FR, lo scambio del consenso tra cedente e cessionario comporta che quest'ultimo assuma la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), finanche ove sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. che è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (Cass. n. 4713 del 2019; Cass. n.
15364 del 2011; Cass. n. 23463 del 2009; Cass. n. 1312 del 2015). Quindi, perfezionata la cessione del FR, unico creditore avente diritto non è più il lavoratore, bensì la cessionaria erogatrice del finanziamento, indipendentemente dalla successiva fase di adempimento (cfr. Sez. L, Sentenza n.
3913 del 2020). Pertanto, anche in tale ipotesi, l'appellante nulla potrebbe pretendere, dovendosi precisare che il pagamento da parte dell' (debitore ceduto ben consapevole della cessione) al CP_1
6 cedente (originario debitore) anziché al cessionario (la “finanziaria”) non avrebbe efficacia liberatoria.
In definitiva, non ha titolo per richiedere all' , né in surroga, né per conto Parte_1 CP_1 proprio, l'importo trattenuto dall'ente.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate, secondo i parametri vigenti, come in dispositivo.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del grado, liquidate in euro CP_1
3.500,00, oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente estensore
LL OS
7