Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 01/04/2025, n. 6537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6537 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06537/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09166/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9166 del 2021, proposto da
P.A. Croce Bianca Rapallese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto Damonte e Federica Bianchi Di Lavagna Passerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Roberto Damonte in Roma, via Asiago n. 8;
contro
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
del provvedimento U.0016744 del 16 giugno 2021 DGVCA/Divisione 6 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili avente ad oggetto “Istanza Croce Bianca Rapallese. Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale ai sensi dell'art. 373 del DPR 495/1992”;
e, per l'annullamento,
di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque ad essi connesso;
con conseguente condanna
dell'Amministrazione di esercitare il proprio dovere di controllo e sorveglianza sulla concessionaria nel rispetto della vigente normativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Croce Bianca Rapallese - Organizzazione di Volontariato che presta servizio nell’ambito del trasporto sanitario a scopo mutualistico e solidaristico – ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento U.0016744 del 16 giugno 2021 DGVCA/Divisione 6 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili avente ad oggetto “Istanza Croce Bianca Rapallese. Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale ai sensi dell’art. 373 del DPR 495/1992” con il quale, in risposta alla istanza del 20 maggio 2021 - dalla stessa presentata affinché “ adottasse una ulteriore circolare che chiarisse, una volta per tutte, che nella vigente normativa (l’art. 373 del D.P.R. 495/1992, comma 2 lett. c) non vi è alcun riferimento all’emergenza/urgenza, non vi è alcun riferimento alla gratuità e, comunque, che chiarisse che il mero rimborso delle spese non può in alcun modo precludere il diritto all’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale di cui all’art. 373 del D.P.R. 495/1992, comma 2 lett. c ” – veniva dall’amministrazione resistente risposto che “ l’esenzione del pedaggio autostradale per le vetture adibite a servizio di volontariato è disciplinato da una norma primaria non derogabile da pattuizioni convenzionali” e che “nel caso di violazione della regolamentazione in oggetto, codesta Organizzazione di volontariato potrà richiederne l’applicazione al concessionario ”.
Deduceva a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 comma 5 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito dalla L. 24 febbraio 2012 n. 14, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 ottobre 2012 n. 341 nonché dell’art. 36 comma 2 del D.L. n. 98/2011. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 1 ottobre 2012 n. 341. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione manifesta illogicità. Eccesso di potere per difetto di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 e 113 Cost., difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, irragionevolezza manifesta e sviamento ”. Premesso che, ai sensi della rubricata normativa, erano stati trasferiti ex lege a far data dal 1 ottobre 2012 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, le risorse finanziarie, umane e strumentali relative all’Ispettorato di Vigilanza sulle concessioni autostradali, e in particolare la funzione di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali e il controllo sulla gestione delle autostrade, tutte le problematiche inerenti il pagamento del pedaggio autostradale dovevano essere oggetto di controllo da parte di quest’ultimo anche attraverso l’adozione di circolari esplicative, soprattutto laddove un soggetto fruitore della rete autostradale segnalasse formalmente all’amministrazione concedente l’illegittima applicazione della normativa relativa all’esenzione dal pagamento dei pedaggi posta in essere da parte del concessionario. Il che non era appunto avvenuto nella fattispecie;
2) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990 e s.m.i.. Difetto di motivazione e grave difetto di istruttoria ” atteso che l’amministrazione convenuta si era invece limitata ad osservare che in caso di violazione della normativa da parte del concessionario, l’interessata poteva chiedere ad Autostrade l’applicazione della stessa.
2. Si costituiva in giudizio il Ministero resistente deducendo, di contro, che con Circolare ministeriale del 5 agosto 1997 n. 3973 era già stata offerta la più corretta interpretazione della norma di esenzione interessata. La citata normativa prevedeva espressamente che l'esenzione era concessa esclusivamente quando si verificavano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il veicolo era immatricolato a nome di Associazioni di Volontariato o di Organismi similari non aventi scopi di lucro, legittimati ai sensi della legge 266 dell'11.08.91 (Legge Quadro sul Volontariato); b) il veicolo era adibito al soccorso, con equipaggiamento ed attrezzature che ne identificavano con evidenza tale destinazione; c) il veicolo era impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio; d) il veicolo era provvisto dell'apposito contrassegno previsto dal D.M del 15.04.94 emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici. Inoltre nella circolare richiamata era stato testualmente specificato che " l'intento del legislatore è evidente: si vuole favorire un'attività di volontariato in evidenti condizioni di emergenza e nel contempo evitare possibili situazioni di abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società che gestiscono l'autostrada ": ne conseguiva che un'interpretazione diversa e più estesa, come quella pretesa dalla parte ricorrente, oltre a non risultare coerente con la finalità insita nella previsione regolamentare, si poneva in contrasto con il tenore letterale della norma la quale tipicizza le fattispecie che espressamente soggette a esenzione.
Tuttavia, al fine di far fronte alle proteste delle Associazioni di volontariato che avevano evidenziato che tali disposizioni normative ostacolavano l'attività di "trasporto malati non in emergenza", la stessa amministrazione aveva già, ciò nonostante, emesso una nuova circolare (reg. 378 del 18 settembre 2014) estendendo l'esenzione del pagamento del pedaggio anche alle attività di trasporto malati non in emergenza, effettuate a titolo gratuito (né oggetto di rimborso, né di fattura) prevedendo, altresì, l'autocertificazione da parte delle Associazioni, munite di apparato telepass, dei propri dati nell'apposita piattaforma web predisposta in collaborazione con la Società Autostrade per l'Italia e la società Telepass S.p.A.. Inoltre, a seguito delle richieste di chiarimenti, con ulteriore nota n. 8758 del 2 ottobre 2014, era intervenuta nuovamente per precisare che nel concetto di "soccorso in emergenza" si dovevano intendere ricomprese anche le seguenti attività, nell'ambito del servizio SSN o SSR o similari: servizio 118; trasporto organi; trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza; trasporto sanitario assistito ( medico o infermiere a bordo); trasporto neonatale/ pediatrico; trasporto di pazienti oncologici; trasporto pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di ambulanza come da attestazione del centro dialitico.
3. All’udienza di smaltimento del 15 marzo 2025, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
5. Ai sensi dell’art. 74 c.p.a. – secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – deve infatti rilevarsi, da un lato, in via generale, che non sussiste invero alcun obbligo giuridico coercibile in via giudiziaria, da parte delle amministrazioni pubbliche, di intervenire mediante circolari amministrative interpretative, quand’anche compulsate dal singolo interessato, sicché nella fattispecie l’azione di annullamento esercitata dalla parte ricorrente non è quella idonea a raggiungere l’utilità sperata (id est, l’esenzione autostradale): in tal senso, infatti, andava spiegata piuttosto un’azione di accertamento del diritto all’esenzione o un’azione avverso il silenzio rispetto all’esercizio di poteri di controllo, entrambe dinanzi al giudice munito della giurisdizione a seconda dei casi; in altri termini, l’obbligo di adottare circolari interpretative, oltre che peraltro sprovvisto di presupposti nel caso di specie (avendo la PA già adottato simili circolari in merito), non può essere coercibile perché è solo una delle modalità con la quale l’Amministrazione può esercitare la sua vigilanza sulla concessionaria, e non appare neanche dimostrato che sia la più idonea a perseguire l’interesse azionato.
6. In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
7. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO