Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 21/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 00865/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01258/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2024, proposto da
S.I.A.M.- Società Italiana Alberghi Meridionali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pullano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Borgia, non costituito in giudizio;
nei confronti
GT Costruzioni di OR US, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’illegittimità del rifiuto parziale all’accesso agli atti opposto dal Comune di Borgia con PEC del 19 giugno 2024, prot. n. 0006994, sull’istanza del 18 maggio 2024;
per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Borgia di provvedere in ordine all’istanza e per la condanna a provvedere, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – SIAM – Società Italiana Alberghi Meridionali S.r.l., esercente un camping nel territorio del Comune di Borgia, ha chiesto con istanza del 18 maggio 2024 di accedere agli atti della procedura seguita dal Comune per l’aggiudicazione a GT Costruzioni di OR US dell’area demaniale marittima individuata come lotto n. 7, prospiciente al camping citato, su cui erano stati avviati i lavori per la realizzazione di una struttura balneare, nonché degli atti amministrativi relativi a tale attività edilizia.
In particolare, ha chiesto di ottenere:
a) l’istanza di partecipazione della GC Costruzioni di OR US, comprensiva della documentazione tecnica in forza della quale è stato attribuito il punteggio di 50 per il lotto 7;
b) la SCIA depositata per la realizzazione della struttura balneare, comprese le planimetrie indicanti le distanze;
c) la polizza di assicurazione rilasciata dal concessionario, con particolare riferimento alle assicurazioni a favore dei terzi.
2. – Previo contraddittorio con il soggetto controinteressato, il Comune di Borgia ha consentito l’accesso alla documentazione supra indicata ai nn. 2 e 3, negando invece l’accesso alla documentazione di gara in quanto la parte richiedente «non ha inteso partecipare al bando pubblico per l’affidamento del lotto di che trattasi e, in ogni caso, per la procedura conclusasi il 10 .02.2023 non si ravvisa l’interesse diretto, concreto e 4 attuale» .
3. – Poiché nessun risconto ha avuto l’istanza di autotutela presentata, SIAM S.r.l. si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’accesso ai documenti negati.
Ha giustificato la pretesa negli stessi termini utilizzati d’innanzi al Comune di Borgia: «Detta richiesta è stata formulata ai fini di giustizia stante il fatto che è in corso di realizzazione (proprio nell’area demaniale antistante il camping) una struttura di circa 150 m² oltre al lido nell’area prevista (…) . Orbene, essendosi trattato di una procedura nella quale sussisteva la possibilità di un’edificazione fino a 3000 m² ed avendo avuto il soggetto che l’ha ottenuta in concessione un punteggio pari a 50 punti per la sua assegnazione, è stata richiesta, dall’odierna concludente, la documentazione di partecipazione alla gara al fine di vedere che impegno il concessionario avesse assunto in sede di gara (e per il quale, lo si ripete, è stato attribuito un punteggio pari a 50 punti). Non è stato possibile a questa difesa verificare, in tal senso, se era stato assunto l’impegno della realizzazione di una struttura più grande che ha giustificato l’assegnazione di quel punteggio e, quindi, la rispondenza tra quanto formulato in sede di gara e quanto poi realizzato a seguito della scia per l’intervento in corso di realizzazione» .
4. – Il Comune di Borgia, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito.
La decisione è stata riservata alla camera di consiglio del 16 aprile 2025.
5. – Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha, rispetto alla documentazione richiesta, una posizione qualificata, derivante dal fatto che l’area demaniale attribuita in concessione è prospicente al camping da essa gestita e, quindi, l’attività economica che vi verrà esercitata è potenzialmente in concorrenza.
L’istanza di accesso alla documentazione della procedura per l’assegnazione della concessione demaniale è sostenuta anche da un interesse personale, attuale e concreto all’eventuale esercizio del proprio diritto di difesa. Infatti, come posto in evidenza dalla difesa della parte ricorrente, non è indifferente per tale parte conoscere cosa il concessionario si sia impegnato a realizzare, onde valutare la legittimità del titolo inforza del quale è stata effettivamente posta in opera una struttura edilizia.
6. – Il ricorso va accolto e le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Borgia di consentire alla SIAM - Società Italiana Alberghi Meridionali S.r.l. l’accesso, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, a tutti i documenti da questa richiesti con l’istanza del 18 maggio 2024.
Condanna il Comune di Borgia, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di SIAM - Società Italiana Alberghi Meridionali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO