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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2840 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 281/2024 pronunciata in data 8 gennaio 2024 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
(C.F. ), sito in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1 [...]
, e (C.F. ) sito Parte_1 Parte_2 P.IVA_2 in Napoli alla , entrambi in persona dell'Amministratore pro- Parte_2
tempore Dott. rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_3
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Riccardo Capobianco e Lucia
Mormone, presso il cui studio in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 64 elettivamente domiciliano appellanti
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Mario Chiumenti nel primo grado del giudizio appellato
NONCHÈ
, residente in [...]
Pantano, 83 appellata
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dell'appellante ha concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 16.1.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con decreto del 23.12.2024, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del
6.2.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del
1° gennaio 2023. Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs.
149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione. Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre
2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai
“procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo
III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il
2 correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 23.12.2024
e del 17 gennaio 2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127- ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2840 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 281/2024 pronunciata in data 8 gennaio 2024 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
(C.F. ), sito in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1 [...]
, e (C.F. ) sito Parte_1 Parte_2 P.IVA_2 in Napoli alla , entrambi in persona dell'Amministratore pro- Parte_2
tempore Dott. rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_3
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Riccardo Capobianco e Lucia
Mormone, presso il cui studio in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 64 elettivamente domiciliano appellanti
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Mario Chiumenti nel primo grado del giudizio appellato
NONCHÈ
, residente in [...]
Pantano, 83 appellata
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dell'appellante ha concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 16.1.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con decreto del 23.12.2024, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del
6.2.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del
1° gennaio 2023. Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs.
149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione. Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre
2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai
“procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo
III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il
2 correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 23.12.2024
e del 17 gennaio 2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127- ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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