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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 214/2024 promossa da: nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA PAOLETTI;
Parte_1
ricorrente contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. BERNADETTE CP_1
VERDUCCI; resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 4.06.2025, le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, rinunciando espressamente alla concessione di termini per eventuali memorie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto a Polverigi (AN) il 30.08.2012 con il sig. CP_1
[...]
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
1 Con comparsa depositata in data 14.03.2024, si è costituito in giudizio il sig. non CP_1 opponendosi alla pronuncia di divorzio, ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
All'esito della prima udienza, il giudice relatore ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti e disposto gli approfondimenti istruttori necessari alla decisione in ordine all'affidamento, mantenimento e collocamento dei figli minori della coppia.
All'udienza del 4.06.2025, le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, rinunciando espressamente alla concessione di termini per eventuali memorie.
Il giudice relatore ha rimesso la causa la Collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, in ragione dell'intervenuto decreto di omologa della separazione consensuale, emesso da questo Tribunale in data 22.06.2022, e dell'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi, protrattasi senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione degli stessi (in data 21.06.2022) innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970.
Deve in conseguenza essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Polverigi (AN) in data 30.08.2012 da e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Polverigi (AN) al n. 5, CP_1 parte I, serie // dell'anno 2012; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
spese alla pronuncia definitiva.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 214/2024 promossa da: nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA PAOLETTI;
Parte_1
ricorrente contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. BERNADETTE CP_1
VERDUCCI; resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 4.06.2025, le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, rinunciando espressamente alla concessione di termini per eventuali memorie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto a Polverigi (AN) il 30.08.2012 con il sig. CP_1
[...]
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
1 Con comparsa depositata in data 14.03.2024, si è costituito in giudizio il sig. non CP_1 opponendosi alla pronuncia di divorzio, ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
All'esito della prima udienza, il giudice relatore ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti e disposto gli approfondimenti istruttori necessari alla decisione in ordine all'affidamento, mantenimento e collocamento dei figli minori della coppia.
All'udienza del 4.06.2025, le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, rinunciando espressamente alla concessione di termini per eventuali memorie.
Il giudice relatore ha rimesso la causa la Collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, in ragione dell'intervenuto decreto di omologa della separazione consensuale, emesso da questo Tribunale in data 22.06.2022, e dell'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi, protrattasi senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione degli stessi (in data 21.06.2022) innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970.
Deve in conseguenza essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Polverigi (AN) in data 30.08.2012 da e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Polverigi (AN) al n. 5, CP_1 parte I, serie // dell'anno 2012; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
spese alla pronuncia definitiva.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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