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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/12/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3470/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3470/2018 R.G., promosso da
(P. IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Filippo Polisena, giusta procura in atti;
- PARTE OPPONENTE- contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pompei, giusta CP_1 P.IVA_2 procura in atti;
- PARTE OPPOSTA-
Conclusioni delle parti
Parte attrice: come da atto di citazione in opposizione a d.i. e memorie ex art. 183 6° c. n. 1 cpc., con rinnovazione delle richieste istruttorie non ammesse e modifica della relativa ordinanza;
Parte convenuta: nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 906/2018 e per l'effetto ribadire la condanna nei confronti della al pagamento della somma di € Parte_1
24.400,00 oltre interessi da calcolarsi sino al soddisfo, nonché delle spese della procedura monitoria, liquidate in € 145,50 e in 1.000,00€ per onorari, oltre esborsi, IVA e CPA e 15% per rimborso spese forfettarie come per legge, o della maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo ivi opposto, accertare il valore dell'attività professionale svolta dalla e per l'effetto condannare la al pagamento, a CP_1 Parte_1 titolo di corrispettivo, in favore della della somma che sarà ritenuta di giustizia. Con CP_1 vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2018, la soc. Parte_1
(di seguito per brevità anche solo “EEH”) ha proposto opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 906/2018, emesso dall'intestato Tribunale il 14.8.2018 e notificato il
14.9.2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della soc. della somma CP_1 di euro 24.400,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo derivante dal contratto
Pagina 1 del 24.12.2015 con cui EEH aveva conferito a l'incarico professionale avente ad CP_1 oggetto la redazione di alcune perizie tecniche finalizzate all'accatastamento e alla rivalutazione della rendita di un impianto fotovoltaico sito in Monte San PI (FM).
La società opponente ha premesso che l'incarico affidato con il contratto del 24.12.2015, come in dettaglio stabilito all'art. 2), riguardava:
a) “l'assistenza e realizzazione delle attività di redazione di una Perizia Tecnica Estimativa asseverata/Giurata il cui scopo è di determinare la corretta rendita catastale da attribuire all'impianto sia in base alla normativa del 2015 e provvedere all'accatastamento del parco, con valore indicativo della rendita attribuita compreso tra 8.000-11.000 Euro/MW”;
b) “l'assistenza e realizzazione delle attività di redazione di una Perizia Tecnica Estimativa asseverata/giurata il cui scopo è di determinare la corretta rendita catastale da attribuire all'impianto sia in base alla normativa del 2016 e provvedere alla necessaria variazione per
l'iscrizione della RCL in atti con valore indicativo della rendita attribuita compreso tra
3.000/5.000 Euro/MW”.
A fondamento dell'opposizione, la soc. EEH:
- ha eccepito l'inadempimento contrattuale della non avendo quest'ultima CP_1 provveduto a consegnarle le perizie tecniche oggetto del contratto;
- ha contestato e disconosciuto la conformità all'originale dei documenti nn. 3, 4, 5 e 7;
- ha dedotto che la soc. non aveva provveduto al corretto e completo CP_1 accatastamento dell'impianto fotovoltaico, in quanto:
a) non era stata accatastata una parte dell'impianto, e precisamente la porzione ricadente sull'unità immobiliare censita al foglio 11, part. 159;
b) la rendita attribuita all'impianto accatastato, pari ad € 60.006,00, era superiore a quella che era stata prospettata: “invero, tenuto conto della potenza dell'impianto accatastato – ossia con esclusione della part.159 del foglio 11 - pari a 5,2 MWP, la rendita prospettata di Euro
8.000,00-11.000,00 a MW, avrebbe dovuto importare una rendita complessiva tra Euro
41.600,00 e max Euro 57.200,00”;
- ha dedotto che al fine di completare l'accatastamento dell'impianto aveva dovuto conferire l'incarico ad un altro professionista, geom. ; CP_2
- ha lamentato l'insorgenza di danni, “in quanto il mancato accatastamento di una porzione dell'impianto non ha consentito di procedere al c.d. imbullonamento, ossia all'esclusione di macchinari ed impianti dalla considerazione ai fini della rendita catastale e quindi dalla base imponibile per il calcolo delle imposte patrimoniali (IMU e TASI) con conseguente appesantimento del prelievo fiscale subito dalla società”.
Sulla base di tali doglianze, EEH ha domandato al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, per infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria avversaria;
in subordine, di rideterminare l'importo eventualmente dovuto sulla base delle prestazioni realmente effettuate, decurtate le somme già versate.
Pagina 2 si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'espletamento di
CTU.
***
L'opposizione è meritevole di accoglimento solo parzialmente.
Con il contratto di prestazione d'opera professionale oggetto di causa si è CP_1 obbligata:
a) a provvedere all'accatastamento dell'impianto fotovoltaico ubicato in Monte San
PI (potenza in KWp 5.708,635), facente capo alla soc. EEH, previa redazione di una perizia tecnica finalizzata a determinare la rendita catastale da attribuire all'impianto sulla base della normativa vigente nel 2015, “con valore indicativo della rendita attribuita compreso tra 8.000-11.000 Euro/MW”;
b) a provvedere alla successiva revisione (sulla base della normativa in vigore dal 2016) della rendita catastale attribuita all'impianto, “con valore indicativo della rendita attribuita compreso tra 3.000-5.000 Euro/MW”, previa redazione di una nuova perizia tecnica.
In sostanza, lo scopo del contratto era quello di iscrivere nel catasto il parco fotovoltaico nella titolarità dell'opponente e, subito dopo, di rivalutare la rendita catastale attribuita all'impianto al momento dell'iscrizione sulla base della più favorevole disciplina contenuta nella legge 208/2015, di modo da permettere il conseguimento di un risparmio fiscale da parte della soc. EEH.
Va anzitutto disatteso il primo ordine di contestazioni sollevato dall'opponente, con riferimento tanto alla mancata consegna delle perizie tecniche quanto al disconoscimento di documentazione.
In primo luogo, la predisposizione delle perizie era strumentale alle operazioni di accatastamento dell'impianto fotovoltaico e di successiva variazione della rendita catastale, laddove dal contratto non emerge la configurazione di un obbligo di preventiva consegna in favore della committente. Inoltre, neppure vi è prova che prima dell'opposizione fossero state chieste tali perizie dalla soc. EEH.
Soprattutto, a dimostrazione delle prestazioni espletate, la società opposta ha prodotto i seguenti documenti:
- perizia tecnica estimativa per la determinazione della rendita catastale (quantificata in €
60.000,00) del parco fotovoltaico sito in Monte San PI, corredata da asseverazione in data 29.12.2015 del geom. in qualità di direttore tecnico CP_3 di (doc. 4); CP_1
- “modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali”, presentato all' CP_4
, recante
[...] Controparte_5 indicazione della rendita di € 60.006,00 (DOCFA del 4.1.2016 sub doc. 3);
Pagina 3 - “ricevuta di dichiarazione di fabbricato urbano” acquisito dall' di Controparte_5
LI NO con nota prot. AP0000269 del 5.1.2016 (doc. 5);
- “ricevuta di denuncia di variazione” prot. n. AP0002144 del 12.1.2016, recante indicazione della rendita di € 12.000,00, corredata da perizia tecnica in data 8.1.2016, parimenti asseverata dal geom. per la rideterminazione della rendita catastale CP_3 degli immobili già censiti secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 21, legge
208/2015 (doc. 8)
Tali documenti attestano inequivocabilmente che la soc. abbia provveduto alle CP_1 operazioni di accatastamento e di successiva revisione della rendita catastale dell'impianto fotovoltaico per cui è causa. Di contro, sono del tutto inconsistenti le contestazioni sollevate dall'opponente in punto di mancata dimostrazione della propedeuticità all'accatastamento degli atti in questione, non comprendendosi per quale altro scopo la soc. avrebbe dovuto CP_1 altrimenti preparare e trasmettere al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, per conto della società committente, siffatta documentazione tecnica, riguardante l'impianto fotovoltaico oggetto del contratto.
Scarsamente comprensibile è il disconoscimento delle perizie tecniche del 29.12.2015 e dell'8.1.2016, non essendovi ragioni per dubitare della provenienza di tali documenti dalla soc.
Anche il disconoscimento dei DOCFA del 4.1.2016 e dell'8.1.2016 è sterile e CP_1 inconcludente, risultando assodato (come verificato anche a mezzo dell'espletata CTU) che detti atti siano stati effettivamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha provveduto a effettuare – in conformità a quanto ivi indicato – l'iscrizione catastale dell'impianto fotovoltaico, in uno alla successiva revisione della rendita catastale.
È fondata, invece, la doglianza svolta dall'opponente in punto di mancato accatastamento, da parte della soc. della porzione di impianto insistente sul foglio 11. CP_1
L'assunto, non contestato dalla convenuta, ha trovato pieno riscontro nella relazione di CTU depositata il 6.2.2021 dall'ing. avendo quest'ultimo concluso che “allo stato Persona_1 attuale l'impianto fotovoltaico di Monte San PI è stato integralmente accatastato;
in particolare la porzione ricadente nel foglio catastale 10 è stata accatastata da nella CP_1 persona del dott. con procedura Docfa, approvata dall'Agenzia delle Entrate CP_3
(Ufficio Provinciale di LI NO – Territorio) in data 05.01.2016, con prot. AP0000269 e
Codice di Riscontro n. AP0002N0883 (agli atti) e successiva variazione redatta dallo stesso tecnico;
la porzione ricadente su terreni al foglio 11 è stata accatastata con procedura Docfa approvata in data 23.11.2017 con prot. AP0084194 e successiva variazione redatta dal geom.
” (relazione di CTU ing. p. 21). CP_2 Per_1
Con relazione integrativa del 12.2.2022, il CTU ha ulteriormente precisato che “la porzione ricadente su terreni al foglio 11 è stata accatastata con procedura Docfa approvata in data
24.11.2017 con prot. AP0084194 redatta dal geom. per incarico di CP_2 Parte_2
”.
[...]
Pagina 4 Sentito per chiarimenti all'udienza del 23.6.2022, l'ing. ha confermato che Per_1
“l'accatastamento dell'impianto fotovoltaico relativo alla particella 11 è con certezza stato effettuato dall'ex proprietario del terreno, in quanto le risultanze documentali a fatica ricevute dall'Agenzia delle Entrate sono univoche a tal proposito”.
Come verificato in corso di causa, la centrale di produzione fotovoltaica facente capo alla società opponente è unica, sotto il profilo impiantistico, ed è collocata su alcuni dei mappali ricadenti su due fogli catastali distinti ma limitrofi (nn. 10 e 11) del Comune di Monte San
PI.
All'obiezione della soc. sull'impossibilità del frazionamento di un unico parco CP_1 fotovoltaico mediante l'attribuzione di due diversi identificativi catastali, il CTU ing. Per_1 ha convincentemente replicato che “l'accatastamento dell'impianto fotovoltaico oggetto di causa che insiste su terreni distinti su due fogli catastali e con particelle autonome non è contrario alle regole tecniche che disciplinano la materia, in quanto lo stesso impianto fotovoltaico, nel suo insieme, ricade su distinti terreni già dotati di autonomi identificativi catastali, peraltro su distinti fogli catastali separati tra loro da strada pubblica” (relazione di CTU del 6.2.2021, p.
19). Ad avviso del CTU, sarebbe stato peraltro possibile “procedere con un unico accatastamento dell'intero impianto fotovoltaico, dopo aver redatto i tipi mappali per ciascun foglio per la porzione spettante, procedendo a due distinte dichiarazioni di nuovo accatastamento (Docfa) rappresentando nelle planimetrie di ciascuna porzione l'intero impianto fotovoltaico nel suo complesso, utilizzando il tratto continuo per rappresentare la parte insistente nel foglio di riferimento e la linea tratteggiata per la parte di impianto ricadente nel foglio limitrofo e riportando nel Docfa nel quadro D “Note relative al documento” per ciascuna unità immobiliare “Unità o porzione di unità immobiliare unita di fatto con quella del Foglio n.
…. particella ….; Rendite attribuite alle porzioni di unità immobiliari ai fini fiscali” (relazione di
CTU del 6.2.2021, p. 20).
Poiché l'incarico conferito aveva ad oggetto il parco fotovoltaico nella sua interezza, la prestazione professionale “in parte qua” è stata inesattamente adempiuta, non avendo la soc. provveduto all'accatastamento e alla revisione della rendita con riferimento alla CP_1 porzione di impianto insistente sul foglio 11.
Non è invece fondata la doglianza articolata in citazione al par. 5.2., lett. b), con riguardo all'asserita attribuzione all'impianto di una rendita catastale superiore rispetto a quella preventivata.
In relazione alla futura rendita catastale dell'impianto, di potenza pari a KWp 5.708,635, nel contratto le parti avevano fissato:
- per l'accatastamento iniziale, un valore indicativo compreso tra 8.000 e 11.000 Euro/MW;
- per la successiva revisione, un valore indicativo compreso tra 3.000 e 5.000 Euro/MW.
Dunque, considerata la complessiva potenza dell'impianto come dichiarata nel contratto
(5.708,635 KWp, equivalente al valore 5,708635 MWp), in sede di primo accatastamento si sarebbe dovuto attribuire una rendita compresa tra euro 45.699,08 (5,708635 * 8.000) e
Pagina 5 62.794,985 (5,708635 * 11.000), laddove in sede di revisione si sarebbe dovuto attribuire una rendita compresa tra euro 17.125,905 (5,708635 * 3.000) e 28.543,175 (5,708635 * 5.000).
Ora, emerge dagli atti che per la parte di impianto iscritta dalla soc. sia stata attribuita CP_1 in fase di accatastamento una rendita pari ad euro 60.006,00, successivamente ridotta ad euro
12.000,00.
Quanto alla porzione di impianto ricadente sui terreni censiti al foglio 11, partt. 159 e 160,
l'accatastamento effettuato con procedura Docfa approvata in data 24.11.2017 ha avuto come risultato l'attribuzione di una rendita pari a euro 7.994,00.
Come riscontrato dall'ing. “a seguito di tale primo accatastamento del Per_1
23.11.2017, per le stesse particelle è stato presentato un secondo accatastamento in Variazione per adeguamento alla Legge 208/2015, approvato dall'Agenzia delle Entrate (Ufficio
Provinciale di LI NO – Territorio) in data 23.10.2018 con prot. AP0077411, a firma del geom. (allegati n. 6 e 7) e … l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Provinciale di LI CP_2
NO – Territorio) in data 03.09.2019, con prot. AP0065608, ha provveduto d'ufficio alla variazione di classamento con relativo aumento della rendita catastale”, infine commisurata nel valore di euro 1.480,00.
Dunque, la somma delle rendite attribuite in via definitiva alle porzioni di impianto ricadenti sui fogli 10 e 11 restituisce un valore complessivo di euro 13.480,00 (euro 12.000 + euro 1.480), financo più favorevole rispetto a quello preventivato dalle parti, le quali per la revisione della rendita avevano previsto una forbice compresa tra euro 17.125,905 ed euro 28.543,175. Non è sostenibile, pertanto, che all'impianto fotovoltaico, considerato nella sua unitarietà, sia stato infine attribuito (quantunque in parte grazie al contributo di un altro tecnico) un valore superiore rispetto a quello indicato nel contratto.
Inoltre, come verificato dal CTU ing. con perizia depositata il 7.7.2024, la potenza Per_2 catastalmente separata della parte d'impianto fotovoltaico insistente sul foglio catastale 10 risulta pari a 5.708,635 kWp – 460 kWp = 5.248,635 kWp, equivalente al valore 5,248635 MWp.
Quindi, anche a voler limitare l'analisi alla porzione di impianto accatastata da CP_1 risultano sostanzialmente rispettati i valori indicati nel contratto, in quanto una rendita di euro
60.006,00 per un impianto di potenza pari a 5,248635 MWp equivale a una rendita per MWP di euro 11.432,69, di poco superiore alla soglia massima contrattuale di euro 11.000,00. Una rendita di euro 12.000,00 per un impianto di potenza pari a quella dianzi indicata (5,248635
MWp) equivale invece a una rendita per MWP di euro 2.286,31, perfino inferiore alla soglia minima di euro 3.000 prevista nel contratto.
In ogni caso, dal tenore del regolamento contrattuale non emerge la vincolatività dei parametri enunciati, espressamente qualificati come “indicativi”, e dunque da ritenersi contraddistinti da una valenza meramente orientativa. D'altra parte, all'art. 4 era chiaramente precisato che le obbligazioni derivanti dal contratto presentavano natura di mezzi e non di risultato. Ciò avvalora la conclusione della mancata prestazione da parte della di una CP_1 obbligazione o di una promessa avente inderogabilmente ad oggetto il rispetto dei valori indicati.
Pagina 6 Conclusivamente, avuto riguardo tanto all'esito complessivo delle operazioni di accatastamento quanto a quello delle operazioni singolarmente effettuate da non si CP_1 reputano fondati i profili di inadempimento al riguardo sollevati dall'opponente, vieppiù ove si consideri l'assenza di elementi suggestivi della obbligatorietà dei parametri indicati in contratto ai fini della commisurazione della rendita catastale.
La parzialità dell'inadempimento di non può condurre all'accertamento CP_1 dell'inesistenza della pretesa creditoria dedotta da quest'ultima a titolo di saldo del corrispettivo contrattuale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora sia sollevata l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere “ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico- sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, cod. civ.” (Tribunale Roma sez. VI, 10/01/2018,
n.623).
Come ricordato dalla S.C., “l'istituto previsto dall'art. 1460 cod. civ. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cassazione civile sez. II,
26/02/2025, n.5071).
Inoltre, l'eccezione di inadempimento non può mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, n.8760, la quale ha peraltro statuito che “costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata
l'eccezione d'inadempimento da parte di chi, a fronte d'un inadempimento altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione.)
Va a questo punto evidenziato che, come accertato dal CTU ing. , la potenza Per_2 complessiva della porzione di impianto accatastata da misura 5.248,635 KWp, CP_1
Pagina 7 equivalente al 91,94% del totale, mentre la potenza residua della porzione di impianto non accatastata da misura 460 kWp, pari al residuo 8,06%. CP_1
Per le prestazioni espletate, a fronte di un compenso pattuito in misura pari ad euro
28.000,00 oltre IVA, ha ricevuto le prime due tranches di acconti, per un importo pari CP_1 ad euro 8.000,00 oltre IVA (euro 9.760,00)
Quindi, pur avendo eseguito prestazioni corrispondenti quantitativamente a oltre il 90% del valore del contratto, EEH ha versato una somma inferiore al 30% del compenso pattuito, ritenendo di non dovere altro a fronte di inadempienze contrattuali, tuttavia, riscontrate in giudizio solo nei limiti esposti.
È chiaro, quindi, che l'eccezione ex art. 1460 c.c. difetti del requisito della proporzionalità, alla luce della significativa discrasia tra l'entità del pagamento rifiutato e il valore delle prestazioni inadempiute.
Piuttosto, il parziale adempimento di giustifica una riduzione del corrispettivo CP_1 proporzionalmente al valore della prestazione non eseguita.
Il compenso pattuito deve essere ridotto, dunque, in misura pari all'8,06%, corrispondente al valore della prestazione inadempiuta, ottenendosi così l'importo di euro 25.743,20, da maggiorarsi dell'IVA.
Nulla può essere riconosciuto all'opponente a titolo di risarcimento del danno, non avendo quest'ultima minimamente allegato e provato la misura del maggior prelievo fiscale asseritamente subito in conseguenza della condotta inadempiente di CP_1
Neppure sono mai stati indicati e dimostrati dall'opponente i costi sostenuti per procedere all'accatastamento e alla revisione della rendita della porzione di impianto pretermessa dalla soc.
CP_1
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e in parziale accoglimento dell'opposizione, la società EEH deve quindi essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla società CP_1 la somma pari ad euro 21.646,70 (ottenuta sottraendo al corrispettivo ridotto di euro
[...]
25.743,20, oltre IVA al 22%, gli acconti versati per complessivi euro 9.760,00), oltre agli interessi legali dal giorno della domanda sino al saldo.
Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere parzialmente compensate in misura di un quinto. Per la quota residua, le stesse devono essere poste a carico della parte opponente, liquidate nella misura di quattro quinti della complessiva somma di €
3.800,00 per onorari, applicata una riduzione rispetto ai parametri medi ex DM 55/14 ss. mm. in considerazione della quantità e della qualità dell'attività processuale effettivamente svolta, anche con riferimento al mancato deposito di scritti conclusionali da parte di nella fase CP_1 decisionale.
I compensi liquidati in favore dei CTU, quali spese di giustizia compiute nel comune interesse delle parti, devono essere ripartiti tra le parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria
Pagina 8 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro 21.646,70, oltre interessi legali dalla domanda al CP_1 saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/5;
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite per la residua quota di 4/5, liquidata in complessivi euro 3.040,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
5) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Civitavecchia il giorno 11/12/2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3470/2018 R.G., promosso da
(P. IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Filippo Polisena, giusta procura in atti;
- PARTE OPPONENTE- contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pompei, giusta CP_1 P.IVA_2 procura in atti;
- PARTE OPPOSTA-
Conclusioni delle parti
Parte attrice: come da atto di citazione in opposizione a d.i. e memorie ex art. 183 6° c. n. 1 cpc., con rinnovazione delle richieste istruttorie non ammesse e modifica della relativa ordinanza;
Parte convenuta: nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 906/2018 e per l'effetto ribadire la condanna nei confronti della al pagamento della somma di € Parte_1
24.400,00 oltre interessi da calcolarsi sino al soddisfo, nonché delle spese della procedura monitoria, liquidate in € 145,50 e in 1.000,00€ per onorari, oltre esborsi, IVA e CPA e 15% per rimborso spese forfettarie come per legge, o della maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo ivi opposto, accertare il valore dell'attività professionale svolta dalla e per l'effetto condannare la al pagamento, a CP_1 Parte_1 titolo di corrispettivo, in favore della della somma che sarà ritenuta di giustizia. Con CP_1 vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2018, la soc. Parte_1
(di seguito per brevità anche solo “EEH”) ha proposto opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 906/2018, emesso dall'intestato Tribunale il 14.8.2018 e notificato il
14.9.2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della soc. della somma CP_1 di euro 24.400,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo derivante dal contratto
Pagina 1 del 24.12.2015 con cui EEH aveva conferito a l'incarico professionale avente ad CP_1 oggetto la redazione di alcune perizie tecniche finalizzate all'accatastamento e alla rivalutazione della rendita di un impianto fotovoltaico sito in Monte San PI (FM).
La società opponente ha premesso che l'incarico affidato con il contratto del 24.12.2015, come in dettaglio stabilito all'art. 2), riguardava:
a) “l'assistenza e realizzazione delle attività di redazione di una Perizia Tecnica Estimativa asseverata/Giurata il cui scopo è di determinare la corretta rendita catastale da attribuire all'impianto sia in base alla normativa del 2015 e provvedere all'accatastamento del parco, con valore indicativo della rendita attribuita compreso tra 8.000-11.000 Euro/MW”;
b) “l'assistenza e realizzazione delle attività di redazione di una Perizia Tecnica Estimativa asseverata/giurata il cui scopo è di determinare la corretta rendita catastale da attribuire all'impianto sia in base alla normativa del 2016 e provvedere alla necessaria variazione per
l'iscrizione della RCL in atti con valore indicativo della rendita attribuita compreso tra
3.000/5.000 Euro/MW”.
A fondamento dell'opposizione, la soc. EEH:
- ha eccepito l'inadempimento contrattuale della non avendo quest'ultima CP_1 provveduto a consegnarle le perizie tecniche oggetto del contratto;
- ha contestato e disconosciuto la conformità all'originale dei documenti nn. 3, 4, 5 e 7;
- ha dedotto che la soc. non aveva provveduto al corretto e completo CP_1 accatastamento dell'impianto fotovoltaico, in quanto:
a) non era stata accatastata una parte dell'impianto, e precisamente la porzione ricadente sull'unità immobiliare censita al foglio 11, part. 159;
b) la rendita attribuita all'impianto accatastato, pari ad € 60.006,00, era superiore a quella che era stata prospettata: “invero, tenuto conto della potenza dell'impianto accatastato – ossia con esclusione della part.159 del foglio 11 - pari a 5,2 MWP, la rendita prospettata di Euro
8.000,00-11.000,00 a MW, avrebbe dovuto importare una rendita complessiva tra Euro
41.600,00 e max Euro 57.200,00”;
- ha dedotto che al fine di completare l'accatastamento dell'impianto aveva dovuto conferire l'incarico ad un altro professionista, geom. ; CP_2
- ha lamentato l'insorgenza di danni, “in quanto il mancato accatastamento di una porzione dell'impianto non ha consentito di procedere al c.d. imbullonamento, ossia all'esclusione di macchinari ed impianti dalla considerazione ai fini della rendita catastale e quindi dalla base imponibile per il calcolo delle imposte patrimoniali (IMU e TASI) con conseguente appesantimento del prelievo fiscale subito dalla società”.
Sulla base di tali doglianze, EEH ha domandato al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, per infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria avversaria;
in subordine, di rideterminare l'importo eventualmente dovuto sulla base delle prestazioni realmente effettuate, decurtate le somme già versate.
Pagina 2 si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'espletamento di
CTU.
***
L'opposizione è meritevole di accoglimento solo parzialmente.
Con il contratto di prestazione d'opera professionale oggetto di causa si è CP_1 obbligata:
a) a provvedere all'accatastamento dell'impianto fotovoltaico ubicato in Monte San
PI (potenza in KWp 5.708,635), facente capo alla soc. EEH, previa redazione di una perizia tecnica finalizzata a determinare la rendita catastale da attribuire all'impianto sulla base della normativa vigente nel 2015, “con valore indicativo della rendita attribuita compreso tra 8.000-11.000 Euro/MW”;
b) a provvedere alla successiva revisione (sulla base della normativa in vigore dal 2016) della rendita catastale attribuita all'impianto, “con valore indicativo della rendita attribuita compreso tra 3.000-5.000 Euro/MW”, previa redazione di una nuova perizia tecnica.
In sostanza, lo scopo del contratto era quello di iscrivere nel catasto il parco fotovoltaico nella titolarità dell'opponente e, subito dopo, di rivalutare la rendita catastale attribuita all'impianto al momento dell'iscrizione sulla base della più favorevole disciplina contenuta nella legge 208/2015, di modo da permettere il conseguimento di un risparmio fiscale da parte della soc. EEH.
Va anzitutto disatteso il primo ordine di contestazioni sollevato dall'opponente, con riferimento tanto alla mancata consegna delle perizie tecniche quanto al disconoscimento di documentazione.
In primo luogo, la predisposizione delle perizie era strumentale alle operazioni di accatastamento dell'impianto fotovoltaico e di successiva variazione della rendita catastale, laddove dal contratto non emerge la configurazione di un obbligo di preventiva consegna in favore della committente. Inoltre, neppure vi è prova che prima dell'opposizione fossero state chieste tali perizie dalla soc. EEH.
Soprattutto, a dimostrazione delle prestazioni espletate, la società opposta ha prodotto i seguenti documenti:
- perizia tecnica estimativa per la determinazione della rendita catastale (quantificata in €
60.000,00) del parco fotovoltaico sito in Monte San PI, corredata da asseverazione in data 29.12.2015 del geom. in qualità di direttore tecnico CP_3 di (doc. 4); CP_1
- “modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali”, presentato all' CP_4
, recante
[...] Controparte_5 indicazione della rendita di € 60.006,00 (DOCFA del 4.1.2016 sub doc. 3);
Pagina 3 - “ricevuta di dichiarazione di fabbricato urbano” acquisito dall' di Controparte_5
LI NO con nota prot. AP0000269 del 5.1.2016 (doc. 5);
- “ricevuta di denuncia di variazione” prot. n. AP0002144 del 12.1.2016, recante indicazione della rendita di € 12.000,00, corredata da perizia tecnica in data 8.1.2016, parimenti asseverata dal geom. per la rideterminazione della rendita catastale CP_3 degli immobili già censiti secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 21, legge
208/2015 (doc. 8)
Tali documenti attestano inequivocabilmente che la soc. abbia provveduto alle CP_1 operazioni di accatastamento e di successiva revisione della rendita catastale dell'impianto fotovoltaico per cui è causa. Di contro, sono del tutto inconsistenti le contestazioni sollevate dall'opponente in punto di mancata dimostrazione della propedeuticità all'accatastamento degli atti in questione, non comprendendosi per quale altro scopo la soc. avrebbe dovuto CP_1 altrimenti preparare e trasmettere al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, per conto della società committente, siffatta documentazione tecnica, riguardante l'impianto fotovoltaico oggetto del contratto.
Scarsamente comprensibile è il disconoscimento delle perizie tecniche del 29.12.2015 e dell'8.1.2016, non essendovi ragioni per dubitare della provenienza di tali documenti dalla soc.
Anche il disconoscimento dei DOCFA del 4.1.2016 e dell'8.1.2016 è sterile e CP_1 inconcludente, risultando assodato (come verificato anche a mezzo dell'espletata CTU) che detti atti siano stati effettivamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha provveduto a effettuare – in conformità a quanto ivi indicato – l'iscrizione catastale dell'impianto fotovoltaico, in uno alla successiva revisione della rendita catastale.
È fondata, invece, la doglianza svolta dall'opponente in punto di mancato accatastamento, da parte della soc. della porzione di impianto insistente sul foglio 11. CP_1
L'assunto, non contestato dalla convenuta, ha trovato pieno riscontro nella relazione di CTU depositata il 6.2.2021 dall'ing. avendo quest'ultimo concluso che “allo stato Persona_1 attuale l'impianto fotovoltaico di Monte San PI è stato integralmente accatastato;
in particolare la porzione ricadente nel foglio catastale 10 è stata accatastata da nella CP_1 persona del dott. con procedura Docfa, approvata dall'Agenzia delle Entrate CP_3
(Ufficio Provinciale di LI NO – Territorio) in data 05.01.2016, con prot. AP0000269 e
Codice di Riscontro n. AP0002N0883 (agli atti) e successiva variazione redatta dallo stesso tecnico;
la porzione ricadente su terreni al foglio 11 è stata accatastata con procedura Docfa approvata in data 23.11.2017 con prot. AP0084194 e successiva variazione redatta dal geom.
” (relazione di CTU ing. p. 21). CP_2 Per_1
Con relazione integrativa del 12.2.2022, il CTU ha ulteriormente precisato che “la porzione ricadente su terreni al foglio 11 è stata accatastata con procedura Docfa approvata in data
24.11.2017 con prot. AP0084194 redatta dal geom. per incarico di CP_2 Parte_2
”.
[...]
Pagina 4 Sentito per chiarimenti all'udienza del 23.6.2022, l'ing. ha confermato che Per_1
“l'accatastamento dell'impianto fotovoltaico relativo alla particella 11 è con certezza stato effettuato dall'ex proprietario del terreno, in quanto le risultanze documentali a fatica ricevute dall'Agenzia delle Entrate sono univoche a tal proposito”.
Come verificato in corso di causa, la centrale di produzione fotovoltaica facente capo alla società opponente è unica, sotto il profilo impiantistico, ed è collocata su alcuni dei mappali ricadenti su due fogli catastali distinti ma limitrofi (nn. 10 e 11) del Comune di Monte San
PI.
All'obiezione della soc. sull'impossibilità del frazionamento di un unico parco CP_1 fotovoltaico mediante l'attribuzione di due diversi identificativi catastali, il CTU ing. Per_1 ha convincentemente replicato che “l'accatastamento dell'impianto fotovoltaico oggetto di causa che insiste su terreni distinti su due fogli catastali e con particelle autonome non è contrario alle regole tecniche che disciplinano la materia, in quanto lo stesso impianto fotovoltaico, nel suo insieme, ricade su distinti terreni già dotati di autonomi identificativi catastali, peraltro su distinti fogli catastali separati tra loro da strada pubblica” (relazione di CTU del 6.2.2021, p.
19). Ad avviso del CTU, sarebbe stato peraltro possibile “procedere con un unico accatastamento dell'intero impianto fotovoltaico, dopo aver redatto i tipi mappali per ciascun foglio per la porzione spettante, procedendo a due distinte dichiarazioni di nuovo accatastamento (Docfa) rappresentando nelle planimetrie di ciascuna porzione l'intero impianto fotovoltaico nel suo complesso, utilizzando il tratto continuo per rappresentare la parte insistente nel foglio di riferimento e la linea tratteggiata per la parte di impianto ricadente nel foglio limitrofo e riportando nel Docfa nel quadro D “Note relative al documento” per ciascuna unità immobiliare “Unità o porzione di unità immobiliare unita di fatto con quella del Foglio n.
…. particella ….; Rendite attribuite alle porzioni di unità immobiliari ai fini fiscali” (relazione di
CTU del 6.2.2021, p. 20).
Poiché l'incarico conferito aveva ad oggetto il parco fotovoltaico nella sua interezza, la prestazione professionale “in parte qua” è stata inesattamente adempiuta, non avendo la soc. provveduto all'accatastamento e alla revisione della rendita con riferimento alla CP_1 porzione di impianto insistente sul foglio 11.
Non è invece fondata la doglianza articolata in citazione al par. 5.2., lett. b), con riguardo all'asserita attribuzione all'impianto di una rendita catastale superiore rispetto a quella preventivata.
In relazione alla futura rendita catastale dell'impianto, di potenza pari a KWp 5.708,635, nel contratto le parti avevano fissato:
- per l'accatastamento iniziale, un valore indicativo compreso tra 8.000 e 11.000 Euro/MW;
- per la successiva revisione, un valore indicativo compreso tra 3.000 e 5.000 Euro/MW.
Dunque, considerata la complessiva potenza dell'impianto come dichiarata nel contratto
(5.708,635 KWp, equivalente al valore 5,708635 MWp), in sede di primo accatastamento si sarebbe dovuto attribuire una rendita compresa tra euro 45.699,08 (5,708635 * 8.000) e
Pagina 5 62.794,985 (5,708635 * 11.000), laddove in sede di revisione si sarebbe dovuto attribuire una rendita compresa tra euro 17.125,905 (5,708635 * 3.000) e 28.543,175 (5,708635 * 5.000).
Ora, emerge dagli atti che per la parte di impianto iscritta dalla soc. sia stata attribuita CP_1 in fase di accatastamento una rendita pari ad euro 60.006,00, successivamente ridotta ad euro
12.000,00.
Quanto alla porzione di impianto ricadente sui terreni censiti al foglio 11, partt. 159 e 160,
l'accatastamento effettuato con procedura Docfa approvata in data 24.11.2017 ha avuto come risultato l'attribuzione di una rendita pari a euro 7.994,00.
Come riscontrato dall'ing. “a seguito di tale primo accatastamento del Per_1
23.11.2017, per le stesse particelle è stato presentato un secondo accatastamento in Variazione per adeguamento alla Legge 208/2015, approvato dall'Agenzia delle Entrate (Ufficio
Provinciale di LI NO – Territorio) in data 23.10.2018 con prot. AP0077411, a firma del geom. (allegati n. 6 e 7) e … l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Provinciale di LI CP_2
NO – Territorio) in data 03.09.2019, con prot. AP0065608, ha provveduto d'ufficio alla variazione di classamento con relativo aumento della rendita catastale”, infine commisurata nel valore di euro 1.480,00.
Dunque, la somma delle rendite attribuite in via definitiva alle porzioni di impianto ricadenti sui fogli 10 e 11 restituisce un valore complessivo di euro 13.480,00 (euro 12.000 + euro 1.480), financo più favorevole rispetto a quello preventivato dalle parti, le quali per la revisione della rendita avevano previsto una forbice compresa tra euro 17.125,905 ed euro 28.543,175. Non è sostenibile, pertanto, che all'impianto fotovoltaico, considerato nella sua unitarietà, sia stato infine attribuito (quantunque in parte grazie al contributo di un altro tecnico) un valore superiore rispetto a quello indicato nel contratto.
Inoltre, come verificato dal CTU ing. con perizia depositata il 7.7.2024, la potenza Per_2 catastalmente separata della parte d'impianto fotovoltaico insistente sul foglio catastale 10 risulta pari a 5.708,635 kWp – 460 kWp = 5.248,635 kWp, equivalente al valore 5,248635 MWp.
Quindi, anche a voler limitare l'analisi alla porzione di impianto accatastata da CP_1 risultano sostanzialmente rispettati i valori indicati nel contratto, in quanto una rendita di euro
60.006,00 per un impianto di potenza pari a 5,248635 MWp equivale a una rendita per MWP di euro 11.432,69, di poco superiore alla soglia massima contrattuale di euro 11.000,00. Una rendita di euro 12.000,00 per un impianto di potenza pari a quella dianzi indicata (5,248635
MWp) equivale invece a una rendita per MWP di euro 2.286,31, perfino inferiore alla soglia minima di euro 3.000 prevista nel contratto.
In ogni caso, dal tenore del regolamento contrattuale non emerge la vincolatività dei parametri enunciati, espressamente qualificati come “indicativi”, e dunque da ritenersi contraddistinti da una valenza meramente orientativa. D'altra parte, all'art. 4 era chiaramente precisato che le obbligazioni derivanti dal contratto presentavano natura di mezzi e non di risultato. Ciò avvalora la conclusione della mancata prestazione da parte della di una CP_1 obbligazione o di una promessa avente inderogabilmente ad oggetto il rispetto dei valori indicati.
Pagina 6 Conclusivamente, avuto riguardo tanto all'esito complessivo delle operazioni di accatastamento quanto a quello delle operazioni singolarmente effettuate da non si CP_1 reputano fondati i profili di inadempimento al riguardo sollevati dall'opponente, vieppiù ove si consideri l'assenza di elementi suggestivi della obbligatorietà dei parametri indicati in contratto ai fini della commisurazione della rendita catastale.
La parzialità dell'inadempimento di non può condurre all'accertamento CP_1 dell'inesistenza della pretesa creditoria dedotta da quest'ultima a titolo di saldo del corrispettivo contrattuale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora sia sollevata l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere “ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico- sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, cod. civ.” (Tribunale Roma sez. VI, 10/01/2018,
n.623).
Come ricordato dalla S.C., “l'istituto previsto dall'art. 1460 cod. civ. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cassazione civile sez. II,
26/02/2025, n.5071).
Inoltre, l'eccezione di inadempimento non può mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, n.8760, la quale ha peraltro statuito che “costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata
l'eccezione d'inadempimento da parte di chi, a fronte d'un inadempimento altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione.)
Va a questo punto evidenziato che, come accertato dal CTU ing. , la potenza Per_2 complessiva della porzione di impianto accatastata da misura 5.248,635 KWp, CP_1
Pagina 7 equivalente al 91,94% del totale, mentre la potenza residua della porzione di impianto non accatastata da misura 460 kWp, pari al residuo 8,06%. CP_1
Per le prestazioni espletate, a fronte di un compenso pattuito in misura pari ad euro
28.000,00 oltre IVA, ha ricevuto le prime due tranches di acconti, per un importo pari CP_1 ad euro 8.000,00 oltre IVA (euro 9.760,00)
Quindi, pur avendo eseguito prestazioni corrispondenti quantitativamente a oltre il 90% del valore del contratto, EEH ha versato una somma inferiore al 30% del compenso pattuito, ritenendo di non dovere altro a fronte di inadempienze contrattuali, tuttavia, riscontrate in giudizio solo nei limiti esposti.
È chiaro, quindi, che l'eccezione ex art. 1460 c.c. difetti del requisito della proporzionalità, alla luce della significativa discrasia tra l'entità del pagamento rifiutato e il valore delle prestazioni inadempiute.
Piuttosto, il parziale adempimento di giustifica una riduzione del corrispettivo CP_1 proporzionalmente al valore della prestazione non eseguita.
Il compenso pattuito deve essere ridotto, dunque, in misura pari all'8,06%, corrispondente al valore della prestazione inadempiuta, ottenendosi così l'importo di euro 25.743,20, da maggiorarsi dell'IVA.
Nulla può essere riconosciuto all'opponente a titolo di risarcimento del danno, non avendo quest'ultima minimamente allegato e provato la misura del maggior prelievo fiscale asseritamente subito in conseguenza della condotta inadempiente di CP_1
Neppure sono mai stati indicati e dimostrati dall'opponente i costi sostenuti per procedere all'accatastamento e alla revisione della rendita della porzione di impianto pretermessa dalla soc.
CP_1
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e in parziale accoglimento dell'opposizione, la società EEH deve quindi essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla società CP_1 la somma pari ad euro 21.646,70 (ottenuta sottraendo al corrispettivo ridotto di euro
[...]
25.743,20, oltre IVA al 22%, gli acconti versati per complessivi euro 9.760,00), oltre agli interessi legali dal giorno della domanda sino al saldo.
Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere parzialmente compensate in misura di un quinto. Per la quota residua, le stesse devono essere poste a carico della parte opponente, liquidate nella misura di quattro quinti della complessiva somma di €
3.800,00 per onorari, applicata una riduzione rispetto ai parametri medi ex DM 55/14 ss. mm. in considerazione della quantità e della qualità dell'attività processuale effettivamente svolta, anche con riferimento al mancato deposito di scritti conclusionali da parte di nella fase CP_1 decisionale.
I compensi liquidati in favore dei CTU, quali spese di giustizia compiute nel comune interesse delle parti, devono essere ripartiti tra le parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria
Pagina 8 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro 21.646,70, oltre interessi legali dalla domanda al CP_1 saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/5;
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite per la residua quota di 4/5, liquidata in complessivi euro 3.040,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta);
5) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Civitavecchia il giorno 11/12/2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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