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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20070/2017 R.G.
a cui è riunita la n. 5/2020 R.G.
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza dell'11 dicembre 2025, innanzi al Giudice, G.O.P. Francesco
Montera, sono comparsi:
gli avv.ti IA RA anche per delega dell'avv. Maria Caterina
Ficarra, nell'interesse del Sig. che si riporta alle Parte_1 conclusioni già rese nei propri atti ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avversarie.;
l'avv.ta Emanuela Calpona , nell'interesse del la quale Controparte_1 si riporta alle conclusioni già rese nei propri atti ne ch iede l'accoglimento con il rigetto di quelle avversarie alla luce anche delle conclusioni del
CTU;
l'avv. Annalisa Munafò per delega dell'avv. Antonio Pivetti, nell'interesse di la quale si riporta alle conclusioni già Controparte_2 rese nei propri att i ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avversarie;
l'avv. Romeo Palamara, nell'interesse di , il Controparte_3 quale si riporta alle conclusioni rese nelle note ex art. 127 ter cpc depositare il 6.5.2025 ne chiede l'accoglimento con il rigetto di quelle avversarie.
Tutte le parti presenti quindi di scutono la causa e chiedono la decisione.
Il Giudice
discusse le cause riunite , si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale dà lettura in udienza del dispositivo di sentenza e ne deposita la contestuale motivazione , di cui il presente verbale fa parte integrante , di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
G.O.P. Francesco Montera
(firma digitale) Pag. 1 a 22
N. 20070/2017 R.G.
a cui è riunita la n. 5/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera,
ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20070/2017,
(al l a q u al e è ri u ni t a l a n. 5/2020 R. G. )
promossa da
, nato a [...] lo [...] ed ivi Parte_1
residente in [...]
elettivamente domiciliato in IP (ME), fraz. Canneto, via Ces are
Battisti n. 245, presso lo studio dell'avv.ta Maria Caterina Ficarra, che lo rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'avv.
IA RA , per procura in atti, attore contro
in persona del legale rappresen tante pro Controparte_4
tempore, cod. fisc. e, per essa, il proprio procuratore P.IVA_1
speciale, elettivamente domiciliata Controparte_5
all'indirizzo p.e.c. de ll'Avv. Antonio Pivetti, che la rappresenta e difende per procura in atti Pag. 2 a 22
N. 20070/2017 R.G.
a cui è riunita la n. 5/2020 R.G.
e in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1
legale IP (ME), p.zza Mazzini n. 1, cod. fisc. P.IVA_1
elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c. dell'avv.ta Emanuela
Calpona, che lo rappresenta e difende per procura in atti convenuti e nei confronti di in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, cod. fisc. , con sede legale in P.IVA_2
IP (ME), via Francesco Crispi, ivi elettivamente domiciliata in via
Serra n. 1, presso lo studio dell'av v. Romeo Palamara, che la rappresenta e difende per procura in atti chiamata in causa e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede legale in Milano (MI), via Marco Aurelio n. 24, cod. fisc.
e, per essa, la procuratrice speciale P.IVA_3 Controparte_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pivetti per procura in atti intervenuta
avente ad oggetto: servitù.-
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PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusio ni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così
come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
all'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia in nome del Popolo Italiano
SENTENZA
per i seguenti motivi
Con atto di citazione , la cui ultima notificazione è andata a buon fine l'11 dicembre 2017, il sig. co nveniva in giudizio Parte_1
ed il deducendo Controparte_4 Controparte_1
l'installazione, in prossimità dell'abitazione di proprietà, sin dal 2003,
di una serie di infrastrutture per la palificazione di reti telefoniche, che la società di telecomunicazi oni ha rifiutato di rimuovere se non a fronte del pagamento del corrispettivo delle opere, nonostante l'attore avesse progettato l'innovazione del proprio fondo. L'attore adduceva,
altresì, l'illegittima insistenza , nei pressi del cespite di proprietà , di
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. tralicci destinati al trasporto di energia elettrica, nella titolarità del
Comune di IP, la cui presenza, in uno ai già menzionati piloni,
costringeva l'attore a stabilire altrove la dimora della propria famiglia.
ha, quindi, chie deva: “In via preliminare: Solo Parte_1
nell'ipotesi in cui il dovesse contestare la propria Controparte_1
legittimazione passiva, autorizzarsi la chiamata in causa del soggetto che
l'amministrazione dovesse indicare quale proprietario delle infrastrutture
elettriche in parola.
Nel merito:
Accertarsi preliminarmente la sussistenza dei requisiti per la costituzione delle servitù di cui in narrativa da parte dei proprietari
degli impianti elettrici e telefonici sulla scorta della documentazione
autorizzativa e progettuale che questi eventualmente produrranno in
giudizio. Nell'ipotesi in cui i convenuti non dovessero dimostrare il
proprio diritto a costituire le servitù in parola, condannarsi gli stessi
alla rimozione di tutte le infrastrutture, di qualsiasi tipolo gia o genere,
installate nella proprietà dell'attore.
Ove invece i convenuti dovessero dimostrare la legittima costituzione delle servitù di cui si discute, accertarsi e dichiararsi il diritto del sig.
di godere pienamente del proprio bene, in particolare Parte_1
innovandolo come da regolare progetto in atti, per il quale è già stata
rilasciata autorizzazione a costruire, e quindi di ottenere la
rimozione/modifica delle infrastrutture installate nella sua proprietà da
parte dei convenuti a loro cura e spese.
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Condannarsi conseguentemente questi ultimi, per quanto di loro rispettiva competenza, ad eliminare le infrastrutture elettriche e
telefoniche presenti sulla proprietà dell'attore o, alternativamente, a
riposizionarle, caratterizzando le servitù i n parola con modalità non
pregiudizievoli per il godimento del bene, quindi con interramento
svolto con modalità compatibili con il progetto di innovazione in
parola.
In caso di inadempimento perdurante, condannarli altresì subordinatamente a rimborsare t utte le somme necessarie per eseguire
le opere di cui sopra, autorizzando espressamente il sig. a dare Pt_1
mandato per l'esecuzione a tecnici di propria fiducia.
In ogni caso condannarsi i convenuti, individualmente o solidalmente,
a indennizzare/risa rcire il sig. sia per la costituzione delle Pt_1
servitù che per l'illecita condotta tenuta, che ha tra l'altro comportato
l'impossibilità per l'attore di eseguire qualsiasi tipologia di opera di
innovazione sulla propria proprietà, impedendogli quindi di fatto in
maniera totale il godimento della stessa. Si indica detto danno, per la
costituzione della servitù, in € 30.000,00 da liquidarsi anche in via
equitativa, e per l'illecita condotta successiva in € 1.000,00 mensili,
quantomeno dalla richiesta di rimozione/interramento, o in quella
diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia.
Condannarsi altresì i convenuti a risarcire qualsivoglia ulteriore danno
diretto o indiretto subito in conseguenza della condotta tenuta dai
convenuti, così come verrà quantificato in corso di causa, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le eventuali somme che dovessero
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. essere dovute all'agenzia delle entrate e qualsivoglia somma l'attore
dovesse essere tenuto a versare a terzi per danni da questi subiti a
causa dell'impossibilità di effettuare i lavori di cui ai progetti in atti,
ma anche in riferimento a qualsiasi pregiudizio ulteriore, quali ad
esempio in riferimento alla scadenza delle concessioni e/o di tutte o
parte delle autorizzazioni ottenute per l'esecuzione delle opere di cui
trattasi che dovessero intervenire in corso di causa.
Con la rifusione di spese, diritti ed onorari ”.
Costituito in giudizio il 4 gennaio 2018, il Controparte_1
domandava di “Dichiarare la assoluta carenza di legittimazione passiva del
e pronunziare la sua estromissione dal processo, con il Controparte_1
favore delle spese ”.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, era autorizzata la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, a seguito d ella modifica del codice fiscale attribuito all'attore , all'esito della quale il nel novare la comparsa di costituzione, eccepi va, in Controparte_1
rito, l'inesistenza dell'atto di citazione notificato il 19 luglio 2018 e,
comunque, la nullità, ribaden do, in via pregiudiziale, il difetto della propria legittimazione passiva in favore del concessionario del servizio pubblico. Nel merito, l'ente convenuto contesta va le difese dell'attore,
chiedendo di accertare la sussistenza di una servitù di elettrodott o in favore del gestore della rete.
Con ordinanza del 29 novembre 2018, rigettata l'eccezione di inesistenza dell'atto di citazione, era fissata una nuova udienza ai sensi
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. dell'art. 164, comma 3, c.p.c., autorizzando la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione. All'esito, il reiterava la Controparte_1
propria comparsa di costituzione e risposta.
In data 15 maggio 2019, pre ndeva parte al Controparte_4
giudizio, eccependo la costituzione per usucapione di una servitù di elettrodotto in proprio favore e contestando le pretese attoree.
Domandava, pertanto, “di rigettare tutte le domande attoree in quanto
inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto e in
diritto”.
All'udienza del 6 giugno 2019, era autorizzata la chia mata in causa di la quale , costituendosi in giudizio in data 25 novembre CP_7
2019, chiedeva di:
1) Dichiarare inammissibili e, comunque, con qualsiasi statuizione
rigettare, perché infondate in fatto ed inattendibili in diritto le
domande svolte dall'attore nei confronti della concludente
[...]
Controparte_3
2) In ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
in relazione a tutte le domande Controparte_3
avanzate dall'attore con l'atto di citazion e introduttivo del giudizio;
3) In subordine ed in via d'eccezione, ritenere e dichiarare che la CP_7
ha acquistato per maturata usucapione il diritto di servitù di
[...]
elettrodotto.
4) Sempre in subordine, dichiarare prescritto sia il preteso credito
indennitario che il diritto al risarcimento del preteso danno. Pag. 8 a 22
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5) Emettere ogni altro provvedimento conforme a legge ed a giustizia, non
esclusa l'ammissione dei mezzi istruttori che la Società concludente si
riservano di richiedere in corso di causa nei modi, forme e termini di
legge.
6) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese processuali .
Concessi i termini previsti dal previgente art. 183, comma 6, c.p.c., era disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n.
5/2020 r.g., promosso dal Comune di IP contro Parte_1
per chiedere l'accertamento dell'acquisto per usucapione
[...]
della servitù di elettrodotto . Depositate le memorie istruttorie anche in relazione al fascicolo riunito, la causa era rinviata per consentire alle parti di vagliare la possibilità di conciliazione.
Disposta la trattazione del procedimento presso la sede centrale del
Tribunale adito, la causa era interrotta per la cancellazione dall'albo del difensore del convenuto. CP_1
Riassunto il giudizio , era disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Sostituito l'ausiliario che non accetta va l'incarico, in data 17 dicembre
2024 era depositata la relazione peritale. Successivamente al rinvio per precisazione delle conclusioni, la causa era nuovamente interrotta per la cancellazione dall'albo del difensore del convenuto. CP_1
Da ultimo, a seguito della riassunzione e della costituzione del a ministero di un nuovo difensore, previa l'espunzione delle CP_1
note di trattazione scritta da ultimo depositate dall'at tore, era disposta
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza odierna,
all'esito della quale la causa è decisa come segue.
***
In via pregiudiziale, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta sia dal sia da è infondata, dal Controparte_1 CP_7
momento che si tratta, piuttosto, di indagare nel merito della titolarità
della situazione giuridica passiva, essendo state entrambe le parti vocate in giudizio quali intestatarie della servitù di elettrodotto (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
Ancora in via pregiudiziale, in assorbimento della verifica sulla tempestività, la domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
circa l'accertamento della costituzione di una servitù di
[...]
elettrodotto in favore del gestore del servizio pubblico è
manifestamente inammissibile nella misura in cui “fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in
nome proprio un diritto altrui” (art. 81 c.p.c.). Peraltro, il deduce nte ha promosso la causa riunita al fine di accertare la costituzione del diritto reale in parola in proprio favore.
Ulteriormente in via pregiudiziale, si osserva che Parte_1
ha proposto medesime domande sia contro il
[...] CP_1
sia nei riguardi di la cui risoluzione
[...] Controparte_4
dipende dalla decisione di identiche questioni (art. 103, comma 1,
c.p.c.), giustificandosi il litisconsorzio facoltativo in ragione del nesso
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. di connessione oggettiva impropria, dipendendo la decisio ne da identiche questioni.
Segnatamente, l'attore ha spiegato, nei confronti dei convenuti, la c.d.
azione negatoria servitutis , sia a sensi del primo sia ai sensi del secondo comma dell'art. 949 c.c., chiedendo in via principale l'accertamento dell'inesistenza dell'altrui servitù prediale e, in subordine, la cessazione dell'esercizio di tale diritto in forma molesta, oltre risarcimento del danno.
Nei confronti del e del gestore del servizio pubblico Controparte_1
essenziale, le domande sono infondate.
L'azione di accertamento negativo di cui all'art. 949, comma 1, c.c.
subordina l'esperimento dell'azione alla ricorrenza di un fondato motivo di pericolo. L'attore, all'uopo, ha allegato , per un verso, il rischio di crollo del muro di confine, nonché, per altro verso,
l'impossibilità di innovare il fondo al fine di abitarvi.
Il nella causa riunita n. 5/2020 r.g., ha promosso Controparte_1
l'azione confessoria servitutis . L'accertamento sull'acquisto della servitù
di passaggio delle condutture elettriche appartiene, nondimeno, al perimetro della domanda principale, laddove, alla richiesta di accertamento dell'inesistenza del diritto reale su cosa altrui, il titolare di quest'ultimo deve opporne la sussistenza, dandone prova.
Si tratta, piuttosto, di decidere in via principale con efficacia di giudicato su una questione giuridica che, diversamente, andrebbe
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. comunque vagliata quale mera difesa.
In seno alla domanda confessoria servitutis , l'ente locale ha ammesso di aver dato corso alla costruzione dell'impianto elettrico nel 1961 e che l'esercizio relativo servizio pubblico essenziale è stato concesso al gestore chiamato in causa. Di talché la proprietà delle infrastrutture può dirsi incontestata in capo al Controparte_1
Ciò posto, la servitù di passag gio di condutture elettrice è disciplinata,
in via generale, dall'art. 1056 c.c., che l a configura chiaramente in forma coattiva, laddove si legge che “ogni proprietario è tenuto a dare
passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche”.
Sebbene astrattamente, “anche recentemente la giurisprudenza di questa
Corte non ha mancato di richiamarsi all'orientamento secondo cui la servitù
coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usucapione” (Cass.
Civ., sez. II, ord. 26 aprile 2023, n. 10929) , le asserzioni dell'ente convenuto sono del tutto sguarnite di prova. Né le circostanze testimoniali articolate nella prima memoria istruttoria, depositata il 31
agosto 2020, sono rilevanti allo scopo, dal momento che, per un verso,
attengono a fatti incon testati e, per altro verso, obliterano la prova del possesso, che non è scontato da dimostrare, vista la natura giuridica del soggetto presunto usucapente.
Tuttavia, va detto che «la proprietà e gli altri diritti reali di godimento
appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati,
cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la
causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identif ica con i diritti stessi
e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione,
ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per
l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa ,
necessario ai soli fini della prova» (Cass. Civ., sez. II, sent. 23 settembre
2019, n. 23565).
L'art. 1056 c.c. prevede testualmente che “ogni proprietario è tenuto a
dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle
leggi in materia”. Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 pone la disciplina speciale in tema di impianti elettrici, prescrivendo che “ogni
proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture
elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto
permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità
competente” (art. 119).
Orbene, la circostanza di fatto relativa alla costruzione dell'impianto da parte del risulta provata ai sensi e per gli effetti Controparte_1
dell'art. 115 del codice di rito. L'aver dato in concessione detta infrastruttura, in uno al finanziamento da parte della Cassa del
Mezzogiorno, è elemento presuntivo della sussistenza dell'autorizzazione da parte del Prefetto ovvero del Ministro
competente (art. 111 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), che l'attore non ha specificamente contestato a seguito della disposta riunione .
Quanto detto conduce all'accoglimento della domanda di confessoria Pag. 13 a 22
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. servitutis e la conseguente infondatezza dell'azione negatoria servitutis.
Non conduce a diversa conclusione l'aver assentito il progetto edilizio presentato dall'attore, posto che non rientra fra le cause tassative di estinzione della servitù (artt. 1072 e ss. c.c.).
Ciò posto, in relazione alla domanda di cessazione delle turbative o delle molestie (art. 949, comma 2, c.c.), è assorbente considerare che non sia stata dimostrata in giudizio la limitazione della facoltà
dominicale di godimento del fondo.
Sul punto, si premette che “ nel caso di fatti, il cui accertamento ri chieda
l'impiego di un sapere tecnico qualificato, l'onere si riduce all'allegazione”
(Cass. Civ., sez. III, sent. 22 giugno 2005, n. 1341), sicché “la consulenza
costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova
ritualmente acquisita al processo” (ibidem). All'uopo, è sufficiente richiamare le risultanze del consulente tecnico d'ufficio, che si è
espresso nel senso “che la presenza del traliccio e dell'elettrodotto aereo
non ha ostacolato e non è di ostacolo ai lavori di rist rutturazione del rudere
stesso di cui ai progetti approvati” (pag. 23 dell'elaborato peritale). Di
talché, come condivisibilmente osservato dal tecnico, si osserva come
“la presenza del traliccio a media tensione costituisca di per sé un vincolo
che il tecnico progettista degli interventi sul rudere non può ignorare” (ivi,
pag. 31).
Premesso che non possono essere poste a base della decisione circostanze di fatto non tempestivamente allegate, “la presenza del
traliccio elettrico non costituisce incompatibil ità con i lavori previsti nei Pag. 14 a 22
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. progetti approvati, né motivo di rischio per gli occupanti alla luce delle
attuali normative in materia ” (ivi, pag. 37).
Medesime considerazioni valgono a rigettare la domanda di risarcimento, per difetto di prova e del danno -evento e del danno -
conseguenza.
Nei confronti di (e, per essa, di ai Controparte_4 Controparte_2
sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.), la domanda di negatoria
servitutis è fondata.
Va però detto che – riguardo a detto intervento - sugli effetti della costituita Fiber - come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “ Se nel corso
del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo
particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie ferma naturalmente la possibilità, per l'interveniente ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti , assumendo,
il successore a titolo particolare nel diritto contr overso, la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone,
indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile .
Ciò detto e premesso che non è stato dimostrato né richiesto di provare il possesso ad usucapionem, la materia delle comunicazioni elettroniche
è regolata dal d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, che “stabilisce che gli
impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. della normativa in materia di pubblica espropriazione. […]
La disciplina distingue - dunque - le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla
proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91),
dai casi in cui è necessar io - in mancanza del consenso del proprietario - il
ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù
(art. 92). […]
È invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di
una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili,
cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza
appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono
collocate aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli
in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi
insistono (Cass. 12245/1998; Cass. 12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass.
124681998; Cass. 12467/1998; Cass. 2505/1998; Cass. 4517/2021) .
Di conseguenza, il prop rietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il
passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche
necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per
l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione
e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al
titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano
destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o
inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche
anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui
passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. Pag. 16 a 22
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241/1988).
È con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù
telefonica di passaggio con appoggio, sull'altrui fondo, di fili e simili non
costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della
predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominan te), ma un diritto reale
di uso rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su
beni" (Cass. Civ., sez. II, ord. 12 gennaio 2022, n. 788).
A seguito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, il riferimento normativo è
posto dall'art. 53 (g ià art. 92) d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, che disciplina “passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle
opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area
soprastante”, come accaduto nel caso di specie. Tale servit ù ha natura coattiva, laddove nella citata norma si legge che le infrastrutture “sono
imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su
beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166 ”.
A fronte della contestazione dell'attore circa l'esistenza della servitù, il gestore della linea telefonica, oltre a non aver dato prova del la proprietà delle opere né del possesso utile ad usucapir ne l'esercizio,
ha, altresì, omesso di dimostrare il titolo amministrativo di costituzione della servitù, non allegandone la sussistenza. Di talché,
l'azione negatoria servitutis può trovare accoglimento, in assorbimento della domanda ex art. 949, comma 2, del Codice civile.
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Quanto alla correlata domanda di riduzione in pristino , l'istante allega la presenza di “alcune infrastrutture afferenti le linee telefoniche,
precisamente un certo numero di pali sorreggenti un grosso cavo telefonico”
(cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di cit azione). In altri termini, non risultano indicate con esattezza le particelle gravate dalle opere né il numero di queste ultime. Orbene, l'ordine di riduzione in pristino, affinché sia suscettibile di esecuzione nelle forme di cui all'art. 612 c.p.c., deve avere un oggetto determinato, la cui individuazione non può essere rimessa al Giudice ovvero all'Ufficiale Giudiziario in sede esecutiva.
Del resto, la pronuncia dev'essere tale da poter essere portata ad esecuzione coattivamente, impregiudicata la possib ilità che le parti si accordino per l'attuazione del disposto.
Nondimeno, va aggiunto che, ancorché in ipotesi di effettiva costituzione di servitù, “il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo
fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la ri mozione od il
diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve
alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o
nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù” (art. 53 d.lgs.
1° agosto 2003, n. 259). Pertanto, anche laddove sia stata accertata l'esistenza della servitù, sebbene limitatamente all'ipotesi di innovazione, il rimedio è la riduzione in pristino in alternativa al diverso collocamento, senza il pagamento di indennità.
Attesa la specialità della disciplina, tesa a contemperare le ragioni dominicali rispetto all'erogazione di un servizio pubblico, può dirsi
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G. che la medesima alternatività sia predicabile laddove non sia stata accertata l'esistenza della servitù, posto che, in entra mbe le ipotesi, il rimedio principale è comunque la riduzione in pristino che,
evidentemente, nella materia de qua, non è esclusivo.
Nella vicenda in questione, posto che la rimozione non sarebbe suscettibile di esecuzione forzata, va accordato il rimedio del diverso collocamento, sub specie di interramento, da individuare in quello prospettato proprio dalla convenuta in seno al preventivo di intervento
(cfr. allegato n. 8 dell'atto di citazione), a proprie spese.
Del resto, l'attore, sia pure in via subord inata ed in ottica conciliativa,
preso atto delle ragioni di interesse pubblico sottese alla linea telefonica, con spirito di leale collaborazione, ha consentito ad un intervento di tal guisa.
Quanto al risarcimento per equivalente, i n disparte il dibattito circa l'ammissibilità della domanda in relazione all'ipotesi di cui all'art. 949,
comma 1, c.c., è assorbente considerare che non sono stati provati né il danno-evento né il danno-conseguenza, posto che “per le stesse ragioni e
per l'esiguità del carico concentrato, è da considerarsi irrilevante l'influenza
dei pali in legno a sostegno della linea telefonica ai fini della spinta sul
terreno e sul muro di contenimento” (cfr. pag. 30 della relazione tecnica).
In ordine alla regolamentazione delle spese di l ite, nei rapporti processuali tra l'attore, il convenuto e la terza chiamata in causa.
Riguardo le posizion i di parte attrice e di parte convenuta, comune di
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IP, si rileva che il primo sarebbe soccombente nella causa riunita ,
verso il predetto ente;
viceversa l a posizione di soccombenza si inverte nel presente giudizio;
rilevando quindi che la quantificazione delle spese sarebbe di identico importo, se ne dispone la completa compensazione.
Il invece va condannato alle spese verso il terzo Controparte_1
chiamato in causa poiché coinvolto nel giu dizio a seguito della contraddittoria posizione processuale a ssunta dall'ente in entrambi i giudizi.
Nel rapporto processuale tra l'attore e (e, per Controparte_4
essa, , le spese vanno poste a carico della convenuta Controparte_2
per il principio di soccombenza. CP_4
Le spese processuali sono quindi quantificate in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione di valore indeterminabile a complessità
media della controversia.
Relativamente alle spese di ctu esse sono poste a carico di tutte le parti in causa -fatta eccezione di in via solidale e fra esse in parti CP_7
uguali in coerenza con la disciplina delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o ecce zione disattesa nelle cause riunite iscritte ai nn. 20070/2017 e 5/2020 r.g., così provvede :
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G.
1) dichiara l'esistenza di una servitù di elettrodotto in favore del Comune di IP e a carico del fondo individuato in catasto terreni del Comune di IP al foglio 81, particel la
554;
2) dichiara l'inesistenza di una servitù telefonica di passaggio con appoggio in favore di e, per essa, Controparte_4
di e a carico dei fondi individuati in catasto Controparte_2
terreni del Comune di IP al foglio 81, partt. 554 e 555,
nonché in catasto fabbricati al foglio 81, part. 887;
3) ordina per quanto motivato, a e, per Controparte_4
essa, a il diverso collocamento, a proprie Controparte_2
spese, delle infrastrutture relative alla linea telefonica de qua insistente sui fond i come sopra individuati (punto 3 del dispositivo), con spostamento delle infrastrutture stesse entro i medesimi luoghi, secondo il preventiv ato intervento di cui agli allegati n. 8 e 9 dell'originario atto di citazione che fanno parte integrante della pre sente;
4) Compensa integralmente le spese dei due giudizi fra
[...]
ed il per le ragioni Parte_1 Controparte_1
esposte;
5) condanna il in persona del sindaco p. t. al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese processuali, CP_7
che liquida, secondo i cr iteri indicati in € 5.431,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
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a cui è riunita la n. 5/2020 R.G.
6) condanna e, per essa, al Controparte_4 Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese Parte_1
processuali, che liquida secondo i criteri indicati, in €.
5.431,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
7) dispone sulle spese di CTU come in motivazione, con obbligo di rimborso verso la parte eventualmente anticipataria di somme superiori.
Così deciso in Barcellona P. G., nella Camera di Consiglio all'esito della udienza del giorno 11 dicembre 2025.
Il G.I. in funzione di Giudice Unico
G.O.P. Francesco Montera
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