Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 07/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2025
N. 00514/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2023, proposto da
IO NA ED, GO IA, MA ZA, IO IA, DR IA, LO ED, PA IA, SS AI, CE DA, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castiadas, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza n. 485/2020 pronunciata dal TAR Sardegna, sez. II, in data 11 settembre 2020, passata in giudicato il 12 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiadas;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza n. 485/2020 mediante la quale questo T.A.R., in accoglimento parziale delle domande proposte, ha condannato il Comune di Castiadas alla “[…] restituzione dei terreni che hanno costituito oggetto di cessione in suo favore […] e al rimborso a favore dei ricorrenti, ciascuno per quanto di ragione, delle somme versate al Comune nell'ambito degli obblighi assunti dai ricorrenti nell'ambito di suddetta Convenzione, deve ordinarsi la restituzione dei versamenti effettuati nel corso degli anni per ICI/IMU dai proprietari dei lotti compresi nel Piano di risanamento per cui è causa per la parte eccedente quella dovuta in relazione all’effettiva qualificazione urbanistica dell’area”;
- i ricorrenti, a sostegno del ricorso, hanno evidenziato la persistente inerzia dell’Amministrazione comunale mentre quest’ultima, costituitasi in data 17 luglio 2023, ha manifestato la volontà di retrocedere le aree in questione, con spese di registrazione a carico dei ricorrenti, evidenziando altresì l’insussistenza di prove circa il versamento di ICI/IMU per periodi di imposta successivi al 4 giugno 2004 (data di sottoscrizione della convenzione che ha dato origine al contenzioso tra le parti);
- a seguito di plurimi rinvii concessi su richiesta delle parti per favorire la definizione consensuale della causa, alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia in parte fondato e debba essere accolto in quanto:
-la sentenza n. 485/2020 di questo T.A.R. ha pacificamente posto a carico dell’Amministrazione comunale l’obbligo di retrocedere i terreni in favore dei ricorrenti, trasferiti alla mano pubblica nell’ambito della convenzione stipulata in data 4 giugno 2004;
- in mancanza di un diverso accordo tra le parti, l’Amministrazione comunale sia tenuta ad adempiere rimuovendo ogni ostacolo che impedisca la piena attuazione del giudicato formatosi sulla decisione di questo T.A.R., sostenendo anche gli oneri per la registrazione degli atti relativi ai terreni degli odierni ricorrenti, salva la possibilità di rivalsa presso la competente Autorità giurisdizionale qualora intenda sostenere che tali somme avrebbero dovuto essere a carico dei privati;
- non rilevino le preoccupazioni, di carattere economico, sollevate dal Comune atteso che, a prescindere dal numero degli originari firmatari della convenzione, l’odierna statuizione rileva esclusivamente nei confronti dei ricorrenti;
- la domanda di questi ultimi, invece, non possa essere accolta con riferimento alla restituzione degli importi pagati a titoli di IMU/ICI per gli anni d’imposta successivi al 2004, atteso che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova al riguardo e che l’Amministrazione ha negato che vi sia stato alcun versamento dopo tale data;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso possa essere accolto nei limiti esposti e che per il caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, alla scadenza del termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta , individuandolo nel Direttore della Direzione regionale Enti Locali della Regione Autonoma della Sardegna, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi trenta (30) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l’adozione dei necessari atti;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio, considerata la particolare natura della causa e la volontà dell’Amministrazione, più volte manifestata, di dare piena attuazione alla sentenza di questo T.A.R. n. 485/2020;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Castiadas di dare esecuzione alla sentenza n. 485/2020 di questo T.A.R. nei sensi dianzi precisati, entro il termine di giorni novanta (90) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nell’eventualità di inutile decorso del suddetto termine, nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore della Direzione regionale Enti Locali della Regione Autonoma della Sardegna (con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio), il quale, entro i successivi trenta (30) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa adozione dei necessari atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Tito Aru |
IL SEGRETARIO