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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11871 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2621 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Laurenza presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo, n. 256;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano Pellegrino presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Secondigliano, n. 16;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, il sig. esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con la sig.ra in Napoli il 08/11/2008; Controparte_1 che dall'unione coniugale erano nati i figli (nata a [...] il Persona_1
19/08/2009) e (nato a [...] il [...]); che con sentenza n. Per_2
4151/2022 pubblicata il 29/04/2022, resa nel procedimento RG 6447/2022, il
Tribunale di Napoli aveva pronunciato la cessazione degli effettivi civili del
1 matrimonio;
che, successivamente alla pubblicazione della sentenza n.
4151/2022, erano intervenute circostanze nuove nella sfera personale del sig.
tali da giustificare la revisione degli accordi, sia riguardo alle modalità di Pt_1 visita padre/figli, sia riguardo all'aspetto economico;
che il ricorrente in data
18/10/2024 aveva contratto matrimonio con la sig.ra dalla cui CP_2 unione erano nati i figli , in data 18/10/2021, e , in data Per_3 Per_4
10/08/2023; che la sig.ra con i suoi comportamenti aveva da sempre CP_1 violato le norme e i principi dell'affidamento condiviso e della responsabilità genitoriale, adottando comportamenti tesi all'allontanamento psicologico dei figli dal padre, all'esclusione e marginalizzazione di quest'ultimo nella vita e nell'educazione dei figli;
che il rapporto padre/figli si era inasprito sempre più a causa delle continue pressioni rivolte dalla sig.ra ai danni dei minori, i quali CP_1 continuavano ad avere un atteggiamento non collaborativo, ostile ed irrispettoso anche quando si trovavano nella casa paterna per il weekend, non proferendo parola con nessuno e mostrando tutto il loro immotivato disprezzo nei confronti della moglie del sig. , con la quale non volevano avere alcun tipo di Pt_1 rapporto, ma anche nei confronti dei piccoli fratellini a cui non dedicavano alcun tipo di attenzione;
che il ricorrente viveva nel Comune di AR (BN) con la sua attuale moglie ed era un Carabiniere in servizio presso il Nucleo investigativo di Castello di Cisterna;
che esisteva un impedimento oggettivo per il sig. Pt_1 di poter rispettare meticolosamente le disposizioni statuite con la sentenza n.
4151/2022 relativamente alle modalità di visita, per cui si rendeva necessario prevedere un nuovo piano per le modalità di visita che tenesse conto delle esigenze effettive di tutti e contestualmente stabilire una diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e in ragione della nascita Persona_1 Per_2 della figlia . Tanto premesso, chiedeva: Per_4
“1) Disporre che i periodi di permanenza dei figli e presso il Persona_1 Per_2 padre sia così ripartito:
- un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 14.30 fino alle ore 18 previa comunicazione del sig. del giorno stabilito entro la domenica sera della precedente Pt_1 settimana, da far coincidere con uno dei giorni previsti per gli allenamenti di atletica leggera di ed in tale giorno il padre preleverà unitamente i figli dalla Per_2 abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà.
2 - a fine settimana alternati dalle ore 14 e 30 del sabato alle ore 13 e 30 della domenica con pernottamento con la precisazione che saranno sempre garantiti due week end mensili, che potranno però anche non essere alternati ma consecutivi e questo in base agli impegni sia lavorativi del sig. e sia sportivi di . Pt_1 Per_2
Sarà cura del sig. comunicare a mezzo e-mail alla sig.ra entro la Pt_1 CP_1 domenica sera della precedente settimana il week end che trascorrerà con i figli;
- le festività natalizie andranno concordate volta per volta entro il 15 dicembre e che potranno essere con il pernotto o senza pernotto, in base agli impegni lavorativi del e precisamente ad anni alterni con il pernotto dalle ore 14.30 del giorno della Pt_1
Vigilia alle ore 13.30 del giorno di Natale e dalle ore 14.30 del 31 dicembre alle ore
13.30 del primo gennaio e senza pernotto alternativamente dalle ore 13 alle ore 20 del giorno di Natale oppure dalle ore 13 alle ore 20 del primo dell'anno;
- le festività PA, intese come il giorno di Pasqua e il lunedì in albis andranno concordate volta per volta entro 10 giorni prima e che potranno essere con il pernotto o senza pernotto, in base agli impegni lavorativi del e precisamente, ad anni Pt_1 alterni il padre terrà con sé i figli dalle ore 10 del giorno di Pasqua alle ore 13 e 30 del lunedì in albis nel caso in cui vi sia il pernotto mentre dalle ore 10 alle ore 20 del giorno di Pasqua oppure del lunedì in Albis;
- Per le ferie estive i minori trascorreranno col padre 7 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto da comunicarsi entro il 15 giugno.
2) Disporre, per tutti i motivi esposti in fatto, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e da € 304,20 cadauno Persona_1 Per_2
(comprensivo di rivalutazione istat) ad € 254,20 cadauno per un importo complessivo di € 508,40;
3) Disporre che l'assegno unico elargito dall' per i figli e CP_3 Persona_1 Per_2 sia percepito e trattenuto dal sig. al 50%; Parte_1
4) Fermo il resto degli accordi recepiti nella Sentenza n. 4151/2022 del Tribunale di
Napoli;
5) rigettare ogni avversa istanza ed eccezione per tutti i motivi esposti in fatto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio al sottoscritto procuratore antistatario.”
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 24/06/2025, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22/05/2025, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale contestava quanto dedotto e richiesto dal Controparte_1
3 ricorrente ed esponeva che la disgregazione del rapporto con la prole dedotta dalla controparte era da attribuirsi esclusivamente al venir meno, negli anni, dell'affetto e dell'interesse da parte del sig. nei confronti dei suoi figli;
che il ricorrente Pt_1 aveva creato del malcontento nei figli adolescenti che si sentivano come ospiti indesiderati in casa del padre;
che l'atteggiamento autoritario ed irascibile del sig.
creava spavento ed inquietudine nei figli e;
che le Pt_1 Persona_1 Per_2 condizioni economiche del ricorrente erano migliorate a seguito dell'unione matrimoniale con la sig.ra comandante del Comando dei Carabinieri di CP_2
AR (BN); che lo stesso non era gravato da alcuna spesa legata all'immobile in cui viveva unitamente al nuovo nucleo familiare in quanto si trattava di un alloggio di servizio in cui erano incluse le spese relative alle utenze;
che invece i figli e erano ormai due adolescenti, le cui Persona_1 Per_2 esigenze economiche erano aumentate rispetto gli accordi raggiunti in fase di divorzio. Tanto premesso, concludeva chiedendo:
“a) rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente ed, in particolare, la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e per le Persona_1 Per_2 motivazioni esposte;
b) in via riconvenzionale si chiede la modificazione del quantum del mantenimento in aumento in ragione delle maggiori esigenze di vita dei minori e Persona_1 Per_2 anche in ragione del rincaro dei costi della vita in considerazione del valore medio della spesa per componente di un nucleo familiare;
c) inoltre, in ragione della differenza reddituale degli ex coniugi e del miglioramento delle condizioni economiche del Sig. , si chiede ripartire l'onere Parte_1 economico delle spese per il mantenimento dei figli e al 75% a Persona_1 Per_2 carico del padre e il restante 25% a carico della madre;
d) per l'effetto, disporre l'adeguamento dell'assegno di mantenimento dei minori figli e a carico del padre in €. 550,00 cadauno o comunque nella Persona_1 Per_2 somma non inferiore di € 350,00 (trecentocinquanta/00) - tenuto conto delle argomentazioni di cui alla presente memoria e dell'aumento dei costi;
e) prevedere, in ogni caso, a carico del genitore non collocatario il rimborso del 50% di tutte le spese di natura straordinaria, di istruzione, delle spese mediche non coperte dal SSN, delle spese sportive e ludiche, previa esibizione di idonea documentazione;
4 f) disporre che l'assegno unico universale venga devoluto al 100% in favore della sig.ra ; Controparte_1
g) Rigettare la domanda del sig. volta ad ottenere la modifica dello schema Pt_1 base del diritto di visita come stabilito nella sentenza n. 4151-2022 emessa dal
Tribunale di Napoli e, per l'effetto, confermare il diritto di visita del sig. Pt_1 secondo quanto ivi pattuito;
h) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”
All'udienza di comparizione delle parti in data 24/06/2025, le predette e le rispettive difese chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di valutare la possibilità di un accordo per un verso confermativo delle statuizioni patrimoniali come omologate nella sentenza di divorzio, e per altro verso modificativo dei tempi di permanenza della prole presso il padre, in un bilanciamento sia delle necessità
e delle esigenze dei figli “grandi minori”, che della necessità di una programmazione predeterminata e standardizzata, o comunque dell'obbligo di un congruo preavviso nell'accordo tra le parti relativamente ai tempi di permanenza presso il padre, al fine di consentire a ciascuno dei due genitori di poter organizzare il resto dei propri impegni sociali e lavorativi. In vista dell'imminente inizio del periodo estivo le parti si accordavano che i figli minori trascorressero con il padre due settimane, anche non consecutive.
All'esito, il Giudice relatore rinviava nello stato all'udienza dell'11/11/2025.
All'udienza dell'11/11/2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con note di trattazione scritta depositate in data
10/11/2025, si riportavano all'accordo di modifica dei patti di divorzio, depositato congiuntamente in data 08/10/2025, chiedendone l'accoglimento.
Con ordinanza del 19/11/2025 il Giudice, letto l'art. 473 bis 28 cpc, riservava la causa in decisione al Collegio, con trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
In data 9/12/2025 esprimeva il proprio consenso all'accordo raggiunto dalle parti e dalle medesime sottoscritto e depositato congiuntamente il 8/10/2025 che di seguito si riporta:
“1. Modalità di visita per il fine settimana
5 Il padre, sig. , potrà vedere e tenere con sé i figli minori due Parte_1 weekend al mese, con decorrenza dal sabato alle ore 11:30 fino alla domenica alle ore 18:30, con pernottamento.
Il sig. provvederà a prelevare e riaccompagnare personalmente i minori Pt_1 presso l'abitazione materna.
I fine settimana potranno anche non essere alternati ma consecutivi, in base agli impegni lavorativi del Sig. e agli impegni sportivi del figlio . Pt_1 Per_2
Il sig. dovrà comunicare via e-mail alla sig.ra , entro il giorno 25 del Pt_1 CP_1 mese precedente, i due fine settimana prescelti, allegando anche il calendario delle eventuali gare sportive del figlio . Per_2
Spetterà poi ai figli adolescenti e comunicare al padre, entro il Persona_1 Per_2 venerdì precedente il fine settimana stabilito, se desiderano restare anche per il pranzo domenicale;
nel caso in cui i figli e non vorranno Persona_1 Per_2 condividere il pranzo domenicale con il padre, questi li accompagnerà alla casa materna entro le ore 13.30 della domenica.
2. Visite infrasettimanali
I figli minori e trascorreranno un pomeriggio infrasettimanale Persona_1 Per_2
a settimana con il padre, con decorrenza:
- dall'uscita da scuola, ove il padre li preleverà direttamente fino alle ore 18:00, oppure,
- dalle ore 14:00 (nei giorni privi di attività scolastica), con prelievo presso l'abitazione materna, fino alle ore 18:00.
Il giorno della settimana sarà individuato tenendo conto delle esigenze lavorative del padre e delle esigenze psicofisiche dei minori, coincidendo preferibilmente con uno dei giorni di allenamento del figlio , e sarà comunicato a mezzo e-mail Per_2 alla madre entro la domenica sera della settimana precedente.
3. NZ Natalizie e di Fine Anno
I figli e trascorreranno con il padre, ad anni alterni, dalle ore Persona_1 Per_2
14:30 del 24 dicembre alle ore 19:00 del 25 dicembre, oppure dalle ore 14:30 del 31 dicembre alle ore 19:00 del 1° gennaio, con pernotto.
Entro il 15 dicembre di ogni anno le parti dovranno comunicare le modalità in cui i minori vorranno trascorrere le vacanze con il padre e specificare se intendono pernottare o meno presso la residenza paterna.
6 Il padre avrà cura di prelevare e riaccompagnare i figli presso l'abitazione materna.
4. NZ PA
I giorni di permanenza dei minori presso il padre saranno concordati almeno 15 giorni prima della festività della Pasqua. I periodi potranno essere con o senza pernottamento, tenuto conto dei desideri dei figli.
A rotazione annuale, i figli e trascorreranno con il padre: Persona_1 Per_2
Con pernottamento, dalle ore 14:30 del sabato che precede la Pasqua alle ore 13:30 del lunedì in Albis.
Senza pernottamento, il giorno di Pasqua dalle ore 12:00 alle ore 20:00, oppure il lunedì in Albis dalle ore 12:00 alle ore 20:00.
Anche in tal caso, se i minori non intendono pranzare con il padre, dovranno comunicarlo con almeno due giorni di anticipo. Il padre preleverà e riaccompagnerà i figli presso la casa materna.
5. NZ estive
I figli trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e agosto. Le parti dovranno concordare i periodi entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Disposizioni generali
I tempi di permanenza presso il padre potranno essere modificati solo consensualmente, tenuto conto sia delle esigenze lavorative e familiari del Sig.
e sia delle necessità e dei desideri dei figli adolescenti e Pt_1 Persona_1
, il tutto al fine di evitare in caso di opportunità reciprocamente concordata Per_2 una programmazione poco flessibile.
L'organizzazione dei tempi di visita sarà improntata al dialogo tra i genitori e i figli, con congruo preavviso, per garantire a ciascun genitore la possibilità di programmare i propri impegni familiari, lavorativi e sociali.
7. Impegni economici
Restano invariati gli obblighi economici già stabiliti a carico del sig. , così Pt_1 come risultanti dal provvedimento giudiziale attualmente vigente.
Pertanto, il sig. contribuirà al mantenimento dei figli Parte_1 Persona_1
e corrispondendo a mezzo bonifico bancario sul cc corrente intestato alla Per_2 sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese la somma di € 600,00 (€ 300,00 Controparte_1 ciascuno) oltre rivalutazione Istat annuale. Inoltre il sig. conferma la propria Pt_1 volontà che l'assegno unico per i figli minori e venga percepito Persona_1 Per_2
7 interamente dalla sig.ra anche per la parte del proprio 50% che verserà in CP_1 favore di quest'ultimo ad integrazione del mantenimento per i figli.
Restano in ogni caso invariate le condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 4151/2022 emessa dal Tribunale di Napoli.
8. Rinuncia alle domande giudiziali
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alle domande giudiziali proposte nel presente giudizio, riconoscendo l'intervenuta definizione bonaria di ogni rispettiva pretesa.
Le spese legali del presente procedimento resteranno a carico di ciascuna parte in via autonoma, in favore del rispettivo difensore.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
In ragione del raggiungimento dell'accordo le spese vanno compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda, così provvede:
- prende atto dell'accordo, riportato in motivazione, di modifica parziale delle statuizioni della sentenza n. 4151/2022 pubblicata il 29/04/2022 e dispone in conformità;
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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