Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 459
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella presupposta

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova della regolare notifica della cartella presupposto alla ricorrente.

  • Rigettato
    Estinzione per prescrizione/decadenza

    La notifica della cartella presupposto è avvenuta in data recente, impedendo il decorso dei termini di prescrizione. Inoltre, eventuali questioni di prescrizione o decadenza maturate antecedentemente alla notifica della cartella sono inammissibili ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 459
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 459
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo