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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4811/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Careri - Piazza F. Perri 54 89030 Careri RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6789/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE DI CARERI, depositato in data 18.7.2025, Ricorrente_1, con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della intimazione di pagamento n. 09420259002617222000, notificata in data 14.5.2025 in uno alla seguente cartella dalla stessa, tra gli altri titoli, portata:
- n. 09420200005112448000, asseritamente notificata il 21.01.2022, TARES, Tassa anno 2013, € 425,28, comprensiva di diritti di notifica e compensi di riscossione
Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione per non essere stata preceduta dalla notifica della cartella e dell'avviso di accertamento presupposto e conseguentemente essere estinta per prescrizione/decadenza la pretesa tributarie
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Comune impositore restava intimato.
Si costituiva invece AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere stata la cartelle regolarmente notificata e dunque ormai inoppugnabile, oltre che il mancato decorso dei termini di prescrizione. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha infatti offerto prova della regolare notifica, a mani della ricorrente, della cartella presupposto il 12.1.2022. Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle, ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detto atto. Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della cartella essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza in favore della resistente costituita e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore di AdER liquidate in euro 150,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4811/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Careri - Piazza F. Perri 54 89030 Careri RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6789/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE DI CARERI, depositato in data 18.7.2025, Ricorrente_1, con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della intimazione di pagamento n. 09420259002617222000, notificata in data 14.5.2025 in uno alla seguente cartella dalla stessa, tra gli altri titoli, portata:
- n. 09420200005112448000, asseritamente notificata il 21.01.2022, TARES, Tassa anno 2013, € 425,28, comprensiva di diritti di notifica e compensi di riscossione
Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione per non essere stata preceduta dalla notifica della cartella e dell'avviso di accertamento presupposto e conseguentemente essere estinta per prescrizione/decadenza la pretesa tributarie
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Comune impositore restava intimato.
Si costituiva invece AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere stata la cartelle regolarmente notificata e dunque ormai inoppugnabile, oltre che il mancato decorso dei termini di prescrizione. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha infatti offerto prova della regolare notifica, a mani della ricorrente, della cartella presupposto il 12.1.2022. Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle, ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detto atto. Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della cartella essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza in favore della resistente costituita e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore di AdER liquidate in euro 150,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)