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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 256 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 10/10/2025 ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello (ME) Via C.F._1
Martoglio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Storniolo dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti ( Email_1
APPELLANTE
E
(P.Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Sant'Agata Militello (ME), elettivamente domiciliata in Capo
d'Orlando (ME) Via Crocevia n. 38 presso lo studio dell'Avv. Giorgia Pruiti Ciarello
( che la rappresentata e difende giusta procura Email_2 in atti
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Patti, emessa in data 25/01/2023 nella causa iscritta al n. 260/2016 R.G..
OGGETTO: pagamento somme e arricchimento indebito
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10/02/2016 l'Arch. adiva Parte_1 il Tribunale di Patti esponendo:
- che l' con determina presidenziale n. 07 del 14/10/2009 gli aveva Controparte_1 conferito l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo di un impianto di videosorveglianza da articolare nei Comuni di Santo Stefano di Camastra, Caronia e
Torrenova, prevedendo quale compenso la somma di Euro 10.000,00 comprensiva di
IVA e CPA, con regolare impegno di spesa;
- che con nota del 26/05/2010 l' lo invitava a definire il progetto Controparte_1 esecutivo sulla scorta delle indicazioni che sarebbero state fornite dai Comuni interessati ai quali andavano richieste indicazioni specifiche e le relative planimetrie;
- che il ricorrente richiedeva le indicazioni tecniche ai Comuni di S.Stefano di
Camastra e di Torrenova con missive del 05/08/2010;
- che, non avendo ricevuto alcuna indicazione da parte dei suddetti comuni, con nota del 09/01/2015 trasmetteva il progetto esecutivo all' unitamente Controparte_1 alla relativa parcella;
- che con nota del 15/01/2015 l' restituiva il plico rappresentando di Controparte_1 non potere adempiere alla richiesta di pagamento non avendo il professionista presentato il progetto entro il termine di centoventi giorni previsti nella determina di conferimento dell'incarico del 14/10/2009;
- che con lettera del 29/04/2015 il ricorrente contestava quanto sopra eccepito e invitava ad eseguire il pagamento.
In conclusione il ricorrente ha chiesto il pagamento dell'importo di cui sopra e in subordine, richiamando l'azione di ingiustificato arricchimento, ha chiesto l'indennizzo di cui all'art. 2041 cod.civ..
Nell'instaurato giudizio R.G. 260/2016 si è costituita l' che ha Controparte_1 contestato quanto asserito dalla controparte, ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità del contratto per carenza di forma scritta richiesta ad;
in subordine e, in Parte_2 via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod.civ. con condanna dell'attore al risarcimento del danno.
pag. 2/8 La causa era istruita documentalmente e quindi era posta in decisione.
Con sentenza del 25/01/2023 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando
[...] alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita l' chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello.
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 10/10/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime gure per
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art.1453 cod. civ. con riferimento agli artt.1455
e 1457 cod.civ. - Termine non essenziale - Erronea valutazione dei fatti -
Inadempimento di non scarsa importanza - Insussistenza - Carenza di prova”.
L'appellante contesta la statuizione del Tribunale che, dopo avere accertato e affermato che tra le parti sussisteva un regolare contratto d'opera avente ad oggetto la redazione del progetto per il corrispettivo Euro 10.000,00, in virtù del quale è stata eseguito la prestazione professionale e dopo aver ritenuto che il termine di centoventi giorni indicato nella determina di affidamento dell'incarico non aveva natura essenziale ex art.1457 cod.civ., né da punto di vista soggettivo (dipendente dalla volontà delle parti) né dal punto di vista oggettivo (dipendente dalla natura della prestazione), ha però poi accolto la domanda di risoluzione ex art.1453 cod.civ., avanzata in via subordinata dall'Ente, ritenendo che l'adempimento tardivo si traducesse in un “inadempimento di non scarsa importanza”, di cui all'art. 1455 cod.civ., tenendo conto del ritardo accumulato nell'eseguire la prestazione.
L'appellante contesta che il Giudice non ha tenuto conto che l'oggetto e la natura del contratto consentivano un tardivo adempimento e, soprattutto, non ha accertato se l'Ente convenuto (creditore) avesse ancora interesse alla prestazione tardivamente eseguita, ovvero se dal ritardo fosse derivato all'Ente un danno rilevante o irreparabile.
L'appellante richiama diversi arresti giurisprudenziale e rileva che l'art.1455 cod.civ. ha ricondotto la sanzione dello scioglimento del contratto a una regola di proporzionalità,
pag. 3/8 in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all'inadempimento di obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto, avuto riguardo sia all'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive, sia all'interesse dell'altra parte che non deve essere tanto intesa in senso subiettivo (in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato), quanto in senso obiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento, a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto e, perciò, sul comune intento negoziale. Osserva ancora che nel contratto di prestazione d'opera è evidente che, in mancanza di una manifestazione espressa di carenza di interesse e/o di inutilizzabilità della prestazione d'opera (che, invero, all'epoca dell'adempimento, seppur tardivo, sussisteva) nessun equilibrio contrattuale risulta essere stato turbato, e né, sul punto, il convenuto Ente ha fornito la necessaria prova ad esso incombente ex art. 2697 cod.civ.. Conclude che per ritenere come essenziale il termine stabilito per l'adempimento ex art. 1457 cod.civ. deve risultare inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo e quindi nella specie il giudice avrebbe dovuto accertare se il creditore avesse avuto ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se lo stesso, dal ritardo della controparte, fosse stato danneggiato in modo irreparabile o rilevante.
Osserva la Corte che, sostanzialmente, l'appellante contesta la determinazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda ex art. 1453 cod. civ, norma per la quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Va fin da subito evidenziato che la Suprema Corte ha chiarito come “l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod.civ., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto pag. 4/8 obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto” (Cass. ordinanza n. 36918 del 26/11/2021); in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità “deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale”
(per tutte Cass. ordinanza n. 8220 del 24/03/2021).
Uno degli aspetti più rilevanti e dibattuti in materia di azioni contrattuali è quello della ripartizione dell'onere della prova, e la giurisprudenza consolidatasi a partire dalla celebre sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 13533/2001) ha stabilito un principio chiaro e fondamentale che agevola la posizione del creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione e che ha un onere probatorio relativamente snello.
Più precisamente la Suprema Corte sia per il caso di inadempimento che di adempimento inesatto ha stabilito che “il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (totale o inesatto) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità dello stesso per causa non imputabile” (per tutte Cass. Sez. L, n. 10861 del 24/04/2025
e Cass. Sez. L, n. 14468 del 30/05/2025).
Sempre di recente, con ordinanza n. 27702 del 25/10/2024, la seconda sezione della
Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1453 cod.civ. oltre alla sussistenza dell'inadempimento caratterizzato da gravità è comunque necessario che l'inadempimento stesso sia imputabile a dolo o quantomeno a colpa del debitore.
Certamente, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il rimedio di cui all'art. 1453 cod.civ. presuppone che l'inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 cod.civ.; in particolare, con specifico riferimento al concetto di non scarsa importanza, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale e la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è
pag. 5/8 rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (per tutte Cass. ordinanza n.
12182 del 22/06/2020).
Ritiene la Corte che dall'esame complessivo dell'intera fattispecie emergano elementi tali da concordare con quanto ritenuto dal Giudice di prime cure e potere accogliere la domanda di risoluzione proposta dall' Controparte_1
Va innanzi tutto considerato il fatto che nell'incarico originario è stato stabilito un termine di centoventi giorni entro il quale le prestazioni professionali dovevano essere condotte e portate a termine, e tale termine non è stato in alcun modo contestato od obiettato dal professionista che non ha mai chiesto un allungamento ovvero una proroga o comunque la previsione di un tempo più lungo;
quanto sopra lascia intendere che anche il professionista era d'accordo che per l'espletamento dell'intero incarico il termine di centoventi giorni era sufficiente ed evidentemente è stato così calcolato tenendo conto della natura e della consistenza dell'incarico e degli adempimenti da espletare.
Va inoltre evidenziato che era onere del professionista richiedere le dovute informazioni ai comuni interessati e dalla documentazione in atti emerge che lo ha formulato Pt_1 una sola volta tale richiesta, alla quale non è stato dato riscontro, senza preoccuparsi di presentare solleciti o diffide ad adempiere;
non sfugge nemmeno la circostanza che il professionista non si è curato di comunicare all' ente committente, Controparte_1 la circostanza che i comuni interessati non fornivano le necessarie informazioni utili all'espletamento dell'incarico.
Altra circostanza non indifferente è costituita dal fatto che lo , se da un lato Pt_1 vorrebbe sostenere che il ritardo nella prestazioni sia stato determinato proprio dal mancato arrivo delle informazioni, dall'altro non spiega come sia riuscito a redigere ugualmente il progetto pur in assenza dei riscontri da parte dei comuni, con ciò potendosi ritenere che, evidentemente, non era il mancato riscontro dei comuni a determinare il ritardo della prestazione.
Da ultimo va considerato che il ritardo di quasi cinque anni a fronte del termine previsto in soli quattro mesi (centoventi giorni) appare davvero enorme ed ingiustificabile non solo per sé stesso, ma anche perché in sostanza il professionista ha in tal modo pag. 6/8 impiegato un tempo superiore di circa quindici volte a quello originariamente previsto nell'incarico.
L'appellante ha contestato la mancata prova da parte dell' di non Controparte_1 avere avuto più interesse alla prestazione tardiva, ovvero di avere subito dal ritardo un irreparabile o rilevante danneggiamento;
la doglianza non coglie nel segno non solo perché l'Ente, non appena ricevuto il progetto, lo ha rispedito indietro con ciò manifestando chiaramente di non avere più alcun interesse, ma più in particolare perché
l'assunto di controparte sarebbe semmai applicabile ad altra fattispecie di risoluzione, come ad es ex art. 1457 cod. civ, e non già a quella oggetto di causa.
In conclusione ritiene la Corte che l'inadempimento sia da considerare non di scarsa importanza nel sinallagma contrattuale e che possa considerarsi determinata la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod. civ..
L'appello va quindi rigettato e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 66/2023 del Parte_1
Tribunale di Patti, emessa in data 25/01/2023 nella causa iscritta al n. 260/2016 R.G., così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
pag. 7/8 2) Condanna al rimborso in favore dell'appellata Parte_1 CP_1 di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.,
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 256 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 10/10/2025 ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello (ME) Via C.F._1
Martoglio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Storniolo dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti ( Email_1
APPELLANTE
E
(P.Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Sant'Agata Militello (ME), elettivamente domiciliata in Capo
d'Orlando (ME) Via Crocevia n. 38 presso lo studio dell'Avv. Giorgia Pruiti Ciarello
( che la rappresentata e difende giusta procura Email_2 in atti
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Patti, emessa in data 25/01/2023 nella causa iscritta al n. 260/2016 R.G..
OGGETTO: pagamento somme e arricchimento indebito
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10/02/2016 l'Arch. adiva Parte_1 il Tribunale di Patti esponendo:
- che l' con determina presidenziale n. 07 del 14/10/2009 gli aveva Controparte_1 conferito l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo di un impianto di videosorveglianza da articolare nei Comuni di Santo Stefano di Camastra, Caronia e
Torrenova, prevedendo quale compenso la somma di Euro 10.000,00 comprensiva di
IVA e CPA, con regolare impegno di spesa;
- che con nota del 26/05/2010 l' lo invitava a definire il progetto Controparte_1 esecutivo sulla scorta delle indicazioni che sarebbero state fornite dai Comuni interessati ai quali andavano richieste indicazioni specifiche e le relative planimetrie;
- che il ricorrente richiedeva le indicazioni tecniche ai Comuni di S.Stefano di
Camastra e di Torrenova con missive del 05/08/2010;
- che, non avendo ricevuto alcuna indicazione da parte dei suddetti comuni, con nota del 09/01/2015 trasmetteva il progetto esecutivo all' unitamente Controparte_1 alla relativa parcella;
- che con nota del 15/01/2015 l' restituiva il plico rappresentando di Controparte_1 non potere adempiere alla richiesta di pagamento non avendo il professionista presentato il progetto entro il termine di centoventi giorni previsti nella determina di conferimento dell'incarico del 14/10/2009;
- che con lettera del 29/04/2015 il ricorrente contestava quanto sopra eccepito e invitava ad eseguire il pagamento.
In conclusione il ricorrente ha chiesto il pagamento dell'importo di cui sopra e in subordine, richiamando l'azione di ingiustificato arricchimento, ha chiesto l'indennizzo di cui all'art. 2041 cod.civ..
Nell'instaurato giudizio R.G. 260/2016 si è costituita l' che ha Controparte_1 contestato quanto asserito dalla controparte, ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità del contratto per carenza di forma scritta richiesta ad;
in subordine e, in Parte_2 via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod.civ. con condanna dell'attore al risarcimento del danno.
pag. 2/8 La causa era istruita documentalmente e quindi era posta in decisione.
Con sentenza del 25/01/2023 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando
[...] alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita l' chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello.
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 10/10/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime gure per
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art.1453 cod. civ. con riferimento agli artt.1455
e 1457 cod.civ. - Termine non essenziale - Erronea valutazione dei fatti -
Inadempimento di non scarsa importanza - Insussistenza - Carenza di prova”.
L'appellante contesta la statuizione del Tribunale che, dopo avere accertato e affermato che tra le parti sussisteva un regolare contratto d'opera avente ad oggetto la redazione del progetto per il corrispettivo Euro 10.000,00, in virtù del quale è stata eseguito la prestazione professionale e dopo aver ritenuto che il termine di centoventi giorni indicato nella determina di affidamento dell'incarico non aveva natura essenziale ex art.1457 cod.civ., né da punto di vista soggettivo (dipendente dalla volontà delle parti) né dal punto di vista oggettivo (dipendente dalla natura della prestazione), ha però poi accolto la domanda di risoluzione ex art.1453 cod.civ., avanzata in via subordinata dall'Ente, ritenendo che l'adempimento tardivo si traducesse in un “inadempimento di non scarsa importanza”, di cui all'art. 1455 cod.civ., tenendo conto del ritardo accumulato nell'eseguire la prestazione.
L'appellante contesta che il Giudice non ha tenuto conto che l'oggetto e la natura del contratto consentivano un tardivo adempimento e, soprattutto, non ha accertato se l'Ente convenuto (creditore) avesse ancora interesse alla prestazione tardivamente eseguita, ovvero se dal ritardo fosse derivato all'Ente un danno rilevante o irreparabile.
L'appellante richiama diversi arresti giurisprudenziale e rileva che l'art.1455 cod.civ. ha ricondotto la sanzione dello scioglimento del contratto a una regola di proporzionalità,
pag. 3/8 in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all'inadempimento di obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto, avuto riguardo sia all'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive, sia all'interesse dell'altra parte che non deve essere tanto intesa in senso subiettivo (in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato), quanto in senso obiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento, a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto e, perciò, sul comune intento negoziale. Osserva ancora che nel contratto di prestazione d'opera è evidente che, in mancanza di una manifestazione espressa di carenza di interesse e/o di inutilizzabilità della prestazione d'opera (che, invero, all'epoca dell'adempimento, seppur tardivo, sussisteva) nessun equilibrio contrattuale risulta essere stato turbato, e né, sul punto, il convenuto Ente ha fornito la necessaria prova ad esso incombente ex art. 2697 cod.civ.. Conclude che per ritenere come essenziale il termine stabilito per l'adempimento ex art. 1457 cod.civ. deve risultare inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo e quindi nella specie il giudice avrebbe dovuto accertare se il creditore avesse avuto ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se lo stesso, dal ritardo della controparte, fosse stato danneggiato in modo irreparabile o rilevante.
Osserva la Corte che, sostanzialmente, l'appellante contesta la determinazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda ex art. 1453 cod. civ, norma per la quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Va fin da subito evidenziato che la Suprema Corte ha chiarito come “l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod.civ., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto pag. 4/8 obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto” (Cass. ordinanza n. 36918 del 26/11/2021); in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità “deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale”
(per tutte Cass. ordinanza n. 8220 del 24/03/2021).
Uno degli aspetti più rilevanti e dibattuti in materia di azioni contrattuali è quello della ripartizione dell'onere della prova, e la giurisprudenza consolidatasi a partire dalla celebre sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 13533/2001) ha stabilito un principio chiaro e fondamentale che agevola la posizione del creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione e che ha un onere probatorio relativamente snello.
Più precisamente la Suprema Corte sia per il caso di inadempimento che di adempimento inesatto ha stabilito che “il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (totale o inesatto) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità dello stesso per causa non imputabile” (per tutte Cass. Sez. L, n. 10861 del 24/04/2025
e Cass. Sez. L, n. 14468 del 30/05/2025).
Sempre di recente, con ordinanza n. 27702 del 25/10/2024, la seconda sezione della
Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1453 cod.civ. oltre alla sussistenza dell'inadempimento caratterizzato da gravità è comunque necessario che l'inadempimento stesso sia imputabile a dolo o quantomeno a colpa del debitore.
Certamente, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il rimedio di cui all'art. 1453 cod.civ. presuppone che l'inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 cod.civ.; in particolare, con specifico riferimento al concetto di non scarsa importanza, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale e la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è
pag. 5/8 rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (per tutte Cass. ordinanza n.
12182 del 22/06/2020).
Ritiene la Corte che dall'esame complessivo dell'intera fattispecie emergano elementi tali da concordare con quanto ritenuto dal Giudice di prime cure e potere accogliere la domanda di risoluzione proposta dall' Controparte_1
Va innanzi tutto considerato il fatto che nell'incarico originario è stato stabilito un termine di centoventi giorni entro il quale le prestazioni professionali dovevano essere condotte e portate a termine, e tale termine non è stato in alcun modo contestato od obiettato dal professionista che non ha mai chiesto un allungamento ovvero una proroga o comunque la previsione di un tempo più lungo;
quanto sopra lascia intendere che anche il professionista era d'accordo che per l'espletamento dell'intero incarico il termine di centoventi giorni era sufficiente ed evidentemente è stato così calcolato tenendo conto della natura e della consistenza dell'incarico e degli adempimenti da espletare.
Va inoltre evidenziato che era onere del professionista richiedere le dovute informazioni ai comuni interessati e dalla documentazione in atti emerge che lo ha formulato Pt_1 una sola volta tale richiesta, alla quale non è stato dato riscontro, senza preoccuparsi di presentare solleciti o diffide ad adempiere;
non sfugge nemmeno la circostanza che il professionista non si è curato di comunicare all' ente committente, Controparte_1 la circostanza che i comuni interessati non fornivano le necessarie informazioni utili all'espletamento dell'incarico.
Altra circostanza non indifferente è costituita dal fatto che lo , se da un lato Pt_1 vorrebbe sostenere che il ritardo nella prestazioni sia stato determinato proprio dal mancato arrivo delle informazioni, dall'altro non spiega come sia riuscito a redigere ugualmente il progetto pur in assenza dei riscontri da parte dei comuni, con ciò potendosi ritenere che, evidentemente, non era il mancato riscontro dei comuni a determinare il ritardo della prestazione.
Da ultimo va considerato che il ritardo di quasi cinque anni a fronte del termine previsto in soli quattro mesi (centoventi giorni) appare davvero enorme ed ingiustificabile non solo per sé stesso, ma anche perché in sostanza il professionista ha in tal modo pag. 6/8 impiegato un tempo superiore di circa quindici volte a quello originariamente previsto nell'incarico.
L'appellante ha contestato la mancata prova da parte dell' di non Controparte_1 avere avuto più interesse alla prestazione tardiva, ovvero di avere subito dal ritardo un irreparabile o rilevante danneggiamento;
la doglianza non coglie nel segno non solo perché l'Ente, non appena ricevuto il progetto, lo ha rispedito indietro con ciò manifestando chiaramente di non avere più alcun interesse, ma più in particolare perché
l'assunto di controparte sarebbe semmai applicabile ad altra fattispecie di risoluzione, come ad es ex art. 1457 cod. civ, e non già a quella oggetto di causa.
In conclusione ritiene la Corte che l'inadempimento sia da considerare non di scarsa importanza nel sinallagma contrattuale e che possa considerarsi determinata la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod. civ..
L'appello va quindi rigettato e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 66/2023 del Parte_1
Tribunale di Patti, emessa in data 25/01/2023 nella causa iscritta al n. 260/2016 R.G., così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
pag. 7/8 2) Condanna al rimborso in favore dell'appellata Parte_1 CP_1 di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.,
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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