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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 2748/2025 instaurata tra le parti:
(CF: ass. Avv. Avv.ti Parte_1 C.F._1
LL GI – LL DE – CALLA' EF (ricorrente)
(CF Controparte_1
) ass. Dott.ssa , dott.ssa P.IVA_1 Controparte_2 Per_1
dott.ssa (convenuto) Controparte_3
CONTROINTERESSATI RISPETTO ALLA POSIZIONE DI CAMPAGNA
MICHELE, meglio identificati nella nota depositata da parte ricorrente in data
17/7/2025 (litisconsorti necessari – chiamati in causa ex art. 102 c.p.c.)
Oggetto: graduatorie - punteggio
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 25/3/2025, la parte ricorrente ha allegato: Parte_1
- di avere prestato servizio quale docente a tempo determinato, in scuola primaria, nell'anno scolastico 2021-2022;
1 - di avere poi prestato ulteriore servizio quale docente a tempo determinato negli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024, e di essere stato inserito a domanda nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024-2026, IIa fascia, per le classi di concorso A048 e A049;
essendo stato quindi assunto a tempo determinato, nell'anno scolastico 2024/2025, presso l'I.C.
Regio Parco di Torino;
- che i servizi prestati negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 risultano regolari, essendo stati convalidati i punteggi derivanti da titoli e servizi con atto dell'11/3/2022, in seguito ad attività di controllo di essi svolto dal;
CP_1
- che nel dicembre del 2024 il Dirigente Scolastico dell'I.C. Regio Parco ha sottoposto a rettifica il punteggio complessivo dei titoli accademici del ricorrente (proponendo la riduzione del punteggio per essi da 6 a 3), senza proposta di rettifica dei titoli di servizio;
- che nel gennaio del 2025, però, il Dirigente Scolastico ha proposto anche la rettifica del titolo di servizio costituito dall'attività lavorativa dell'anno scolastico 2021/2022; in particolare, il
D.S. ha rilevato, per entrambe le classi di concorso (A048 e A049) la necessità di disporre la riduzione del punteggio di una unità, in quanto la docenza nelle classi di concorso EEEE-
svolta nel 2021/2022, sarebbe avvenuta in assenza del titolo specifico di accesso per la CP_4
scuola primaria, ovvero del Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 o la Laurea
in Scienze della Formazione Primaria;
così proponendo la rettifica del punteggio finale per titoli di servizio da 14 a 13 (per la classe di concorso A048) e da 15 a 14 (per la classe di concorso
A049); portando il punteggio totale, rispettivamente, a 39 (per la classe di concorso A048) e a
40 (per la classe di concorso A049); rettifica poi adottata in data 23/1/2025.
Il ricorrente, non contestando la rettifica del punteggio per titoli accademici di cui alla proposta del dicembre del 2024, ha contestato la decisione del D.S. dell'I.C. Regio Parco con riferimento al titolo di servizio costituito dall'attività lavorativa dell'a.s. 2021/2022, per i seguenti motivi:
2 - la rettifica avrebbe violato l'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 (norma che disciplina la convalida dei titoli a seguito di controllo degli stessi, per il biennio 2024-2026), in quanto il titolo di servizio era già stato convalidato in conseguenza della verifica del marzo del
2022; in ogni caso, tale titolo è stato poi convalidato successivamente, in modo tacito (in assenza di controlli dopo il marzo del 2022); l'assenza di controlli, che sono in realtà obbligatori per il D.S., hanno poi ingenerato nell'esponente la legittima aspettativa che quanto dichiarato nella domanda di inserimento in graduatoria sia stato ritenuto corretto;
- in ogni caso, l'esponente ha sì prestato servizio a tempo determinato presso scuola primaria di primo grado, nell'a.s. 2021/2022, senza titolo di accesso, per posto comune , ma tanto CP_1
ha fatto in conseguenza di chiamata su Messa A Disposizione (c.d. , per la quale non è C.F._2
previsto un titolo di accesso specifico.
Il ha quindi chiesto la declaratoria di illegittimità del Decreto del D.S. dell'I.C. Pt_1
Regio Parco, con il quale è stato rettificato il suo punteggio per titoli di servizio, e ha chiesto condanna del a riattribuirgli nuovamente un punto, conseguente al titolo di servizio CP_1
dell'a.s. 2021/2022, nelle classi di concorso A048 e A049.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo: CP_1
- l'assenza di convalida in relazione al titolo di servizio disconosciuto nel gennaio del 2025; il provvedimento di verifica e convalida adottato nel marzo del 2022, infatti, non ha riguardato i titoli successivamente rettificati dal D.S. dell' , ovvero il titolo Controparte_5
accademico relativo alla certificazione sulla conoscenza della lingua straniera ed il titolo di servizio relativo all'a.s. 2021/2022; tali titoli non erano infatti stati inseriti nella domanda di inserimento in graduatoria per il biennio 2020/2022, ma solo successivamente;
tali titoli poi non sono stati materialmente fatti oggetto di verifica sino all'a.s. 2024/2025, con il provvedimento oggetto di causa, e non è ipotizzabile la formazione di provvedimento di convalida tacita, non espressa;
neppure sussiste il legittimo affidamento sulla regolarità dei titoli
3 medesimi, in quanto l'utilità da essi derivante non si è conservata per apprezzabile lasso temporale;
- in ogni caso, in assenza di valido titolo di accesso alla docenza, il servizio svolto nell'a.s.
2021/2022 non era valutabile, essendo questo un principio cardine nell'ambito delle procedure concorsuali.
Per tali motivi, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
In corso di causa il contraddittorio è stato integrato con i soggetti
contro
-interessati rispetto alla posizione del ricorrente (aspiranti inseriti nelle GPS con punteggio tale che la riattribuzione di
1 punto al comporterebbe il loro superamento in graduatoria o quantomeno la Pt_1
equiparazione dello stesso al loro punteggio, con influenza sulle occasioni di lavoro a tempo determinato); tali soggetti sono quelli identificati con nota depositata dal ricorrente in data
17/7/2025 e sono stati evocati in giudizio mediante notifica ordinata ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
(pubblicazione degli atti su siti web istituzionali del ). CP_1
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
*****
2. Si deve premettere che:
- il ricorrente nulla ha opposto in merito al disconoscimento di punti 3 per titoli accademici non posseduti (assenza di certificazione linguistica invece dichiarata in domanda), ma solo in relazione ad 1 punto derivante dal servizio svolto nell'a.s. 2021/2022;
- è fatto pacifico che il titolo di accesso specifico all'insegnamento presso la scuola primaria
(Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 o Laurea in Scienze della Formazione
Primaria) non era in possesso del nell'a.s. 2021/2022; Pt_1
- è però altrettanto pacifico (in quanto affermato dal a pag. 12 del ricorso e non Pt_1
contestato in alcun modo dalla parte convenuta) che la chiamata per la stipula del contratto a t.d. nell'anno scolastico in discorso non avvenne mediante individuazione del ricorrente in
4 graduatoria provinciale per le supplenze, ma mediante il diverso istituto della Messa A
Disposizione.
Ciò premesso, la doglianza del ricorrente relativa alla pretesa convalida del titolo di servizio già con provvedimento espresso del marzo del 2022 (doc. 5 e 12 ricorrente, doc. 3 convenuto)
è infondata.
Il decreto ministeriale n. 3456 dell'11/3/2022, infatti, ha disposto la convalida “dei dati contenuti nella domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze presentata dal candidato, nonché la convalida del punteggio per la graduatoria di inserimento”, ovvero di quanto dichiarato dal ricorrente nella domanda di inserimento nelle GPS presentata per il biennio 2020-2022, e del conseguente punteggio acquisito in forza dei titoli dichiarati;
ma di certo, tra i titoli dichiarati in quella domanda non poteva figurare il servizio presso la scuola primaria, che all'epoca era addirittura in corso di svolgimento.
Deve poi prendersi atto dell'assenza, in atti, delle Ordinanze Ministeriali che hanno disciplinato l'inserimento nelle GPS nei bienni 2020-2022, 2022-2024 e 2024-2026 (con norme sostanzialmente ripetute nel medesimo testo nei tre provvedimenti generali), ma il dato letterale di esse, con riferimento all'istituto della convalida dei titoli, è comunque evincibile dal testo della memoria di costituzione di parte convenuta, che riporta le norme in modo letterale.
I titoli dichiarati dagli aspiranti sono soggetti alla valutazione degli Uffici scolastici provinciali
(art. 8 comma 5 dell'Ordinanza) ed è poi, la scuola dove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, ad effettuare i controlli delle dichiarazioni presentate (comma 7 dell'art. 8).
L'esito dei controlli di cui al comma 7, deve essere poi comunicato dal dirigente scolastico che li ha effettuati all' competente, il quale dovrà successivamente Controparte_6
convalidare a sistema i dati contenuti nella domanda (comma 8).
5 Il comma 9 precisa, inoltre, che “in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico
che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle
esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi
e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta
anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la
valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui
all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.”
Ora, a fronte di tale sequenza procedimentale non vi è spazio per una pretesa convalida tacita dei titoli e dei punteggi, in quanto:
- il comma 9 dell'art. 8 delle tre Ordinanze Ministeriali prevede l'adozione di provvedimento espresso, in quanto le determinazioni assunte dalla p.a. devono essere comunicate anche all'interessato (circostanza impossibile in caso di provvedimento tacito); già il dato letterale della norma porta al rigetto della tesi del Pt_1
- l'art. 20 della l. 241/1990 il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento della domanda del privato, ma, ovviamente, solo laddove il procedimento amministrativo sia instaurato ad istanza della medesima parte;
in questo caso, invece, si verte in ipotesi di verifica instaurata ad iniziativa dell'ufficio.
In merito poi al preteso legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente e che imporrebbe il mantenimento del punteggio derivante dal servizio svolto, si può richiamare Cass. n.
4057/2021, a mente della quale “In materia di pubblico impiego contrattualizzato,
l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di
ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo;
tuttavia,
l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se
sussistono í presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto
affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima,
6 tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere
l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere
costantemente orientata l'azione amministrativa”. Tanto è sufficiente per escludere la rilevanza del legittimo affidamento in relazione a contratto di lavoro di cui l'amministrazione lamenti l'invalidità.
3. La doglianza del ricorrente fondata sulla natura della chiamata in servizio nell'a.s. 2021/2022
(mediante M.A.D.) è infondata.
L'istituto della Messa A Disposizione per le supplenze non ha disciplina normativa nel nostro ordinamento. Certo però è che essa viene utilizzata ormai da alcuni anni quando i Dirigenti
Scolastici abbiano esaurito i docenti convocabili da tutte le fasce delle GPS o delle Graduatorie
d'Istituto. Trovando l'istituto in discorso fonte nella mera prassi amministrativa, deve ritenersi che non valgano per essa le stringenti regole sui titoli di accesso alle singole posizioni di docenza previste dalle Ordinanze Ministeriali che disciplinano gli ordinari accessi alle supplenze (proprio perché le chiamate su M.A.D. avvengono al di fuori delle graduatorie ivi disciplinate). Deve però ritenersi che tale sistema di reclutamento non normato, e quasi emergenziale, non possa prescindere dal doveroso rispetto delle norme primarie e secondarie
(leggi e regolamenti) che regolano in via generale l'accesso all'insegnamento, proprio perché
non esistono norme di istituzione delle MM.A.D. che consentano ai Dirigenti Scolastici di stipulare contratti extra ordinem, in deroga appunto alle norme di leggi e di regolamenti, solo per porre rimedio a situazioni contingenti di fabbisogno di personale docente.
Ciò posto, deve osservarsi che il possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola primaria, rappresentato dalla Laurea in Scienze della Formazione Primaria, è imposto dagli artt.
3, 6 e 7 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10/9/2010, costituente regolamento sulla definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della
7 scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
decreto emanato in attuazione di clausola di delega-delegificazione contenuta dall'art. 2 co 416
l. 244/2007.
Il possesso, in capo al docente reclutato per la supplenza in scuola primaria su posto comune,
del titolo di studio appena menzionato (definito dal D.M. 249/2010 come corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico), risulta quindi necessitato non da Ordinanza
Ministeriale, ma, lo si ribadisce, da norma di regolamento che disciplina in via generale ogni forma di accesso alla docenza in forza di titoli minimi necessari.
Ne consegue che, anche se il Dirigente Scolastico che ha stipulato il contratto con il ricorrente nell'a.s. 2021/2022 avesse deciso di non ritenere rilevante l'assenza della Laurea Magistrale in
Scienze della Formazione Primaria, ciò non ha fatto venire meno la necessità di tale titolo,
pacificamente non posseduto dal Ne consegue ulteriormente che la stipula di Pt_1
contratto di lavoro a tempo determinato in violazione di norme di regolamento, che costituiscono attuazione delegata di norma primaria, comporta la nullità del contratto ed il servizio svolto come mero servizio di fatto, ex art. 2126 c.c., senza che lo stesso possa avere rilevanza di diritto, e quindi quale titolo giuridicamente spendibile in sede di attribuzione di punteggi.
Il rigetto anche di tale doglianza comporta il rigetto integrale del ricorso.
4. Le spese di lite devono essere compensate, essendo state trattate questioni di solo diritto, per di più relativamente nuove e controvertibili.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
8 - visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite.
Torino, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 2748/2025 instaurata tra le parti:
(CF: ass. Avv. Avv.ti Parte_1 C.F._1
LL GI – LL DE – CALLA' EF (ricorrente)
(CF Controparte_1
) ass. Dott.ssa , dott.ssa P.IVA_1 Controparte_2 Per_1
dott.ssa (convenuto) Controparte_3
CONTROINTERESSATI RISPETTO ALLA POSIZIONE DI CAMPAGNA
MICHELE, meglio identificati nella nota depositata da parte ricorrente in data
17/7/2025 (litisconsorti necessari – chiamati in causa ex art. 102 c.p.c.)
Oggetto: graduatorie - punteggio
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 25/3/2025, la parte ricorrente ha allegato: Parte_1
- di avere prestato servizio quale docente a tempo determinato, in scuola primaria, nell'anno scolastico 2021-2022;
1 - di avere poi prestato ulteriore servizio quale docente a tempo determinato negli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024, e di essere stato inserito a domanda nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024-2026, IIa fascia, per le classi di concorso A048 e A049;
essendo stato quindi assunto a tempo determinato, nell'anno scolastico 2024/2025, presso l'I.C.
Regio Parco di Torino;
- che i servizi prestati negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 risultano regolari, essendo stati convalidati i punteggi derivanti da titoli e servizi con atto dell'11/3/2022, in seguito ad attività di controllo di essi svolto dal;
CP_1
- che nel dicembre del 2024 il Dirigente Scolastico dell'I.C. Regio Parco ha sottoposto a rettifica il punteggio complessivo dei titoli accademici del ricorrente (proponendo la riduzione del punteggio per essi da 6 a 3), senza proposta di rettifica dei titoli di servizio;
- che nel gennaio del 2025, però, il Dirigente Scolastico ha proposto anche la rettifica del titolo di servizio costituito dall'attività lavorativa dell'anno scolastico 2021/2022; in particolare, il
D.S. ha rilevato, per entrambe le classi di concorso (A048 e A049) la necessità di disporre la riduzione del punteggio di una unità, in quanto la docenza nelle classi di concorso EEEE-
svolta nel 2021/2022, sarebbe avvenuta in assenza del titolo specifico di accesso per la CP_4
scuola primaria, ovvero del Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 o la Laurea
in Scienze della Formazione Primaria;
così proponendo la rettifica del punteggio finale per titoli di servizio da 14 a 13 (per la classe di concorso A048) e da 15 a 14 (per la classe di concorso
A049); portando il punteggio totale, rispettivamente, a 39 (per la classe di concorso A048) e a
40 (per la classe di concorso A049); rettifica poi adottata in data 23/1/2025.
Il ricorrente, non contestando la rettifica del punteggio per titoli accademici di cui alla proposta del dicembre del 2024, ha contestato la decisione del D.S. dell'I.C. Regio Parco con riferimento al titolo di servizio costituito dall'attività lavorativa dell'a.s. 2021/2022, per i seguenti motivi:
2 - la rettifica avrebbe violato l'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 (norma che disciplina la convalida dei titoli a seguito di controllo degli stessi, per il biennio 2024-2026), in quanto il titolo di servizio era già stato convalidato in conseguenza della verifica del marzo del
2022; in ogni caso, tale titolo è stato poi convalidato successivamente, in modo tacito (in assenza di controlli dopo il marzo del 2022); l'assenza di controlli, che sono in realtà obbligatori per il D.S., hanno poi ingenerato nell'esponente la legittima aspettativa che quanto dichiarato nella domanda di inserimento in graduatoria sia stato ritenuto corretto;
- in ogni caso, l'esponente ha sì prestato servizio a tempo determinato presso scuola primaria di primo grado, nell'a.s. 2021/2022, senza titolo di accesso, per posto comune , ma tanto CP_1
ha fatto in conseguenza di chiamata su Messa A Disposizione (c.d. , per la quale non è C.F._2
previsto un titolo di accesso specifico.
Il ha quindi chiesto la declaratoria di illegittimità del Decreto del D.S. dell'I.C. Pt_1
Regio Parco, con il quale è stato rettificato il suo punteggio per titoli di servizio, e ha chiesto condanna del a riattribuirgli nuovamente un punto, conseguente al titolo di servizio CP_1
dell'a.s. 2021/2022, nelle classi di concorso A048 e A049.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo: CP_1
- l'assenza di convalida in relazione al titolo di servizio disconosciuto nel gennaio del 2025; il provvedimento di verifica e convalida adottato nel marzo del 2022, infatti, non ha riguardato i titoli successivamente rettificati dal D.S. dell' , ovvero il titolo Controparte_5
accademico relativo alla certificazione sulla conoscenza della lingua straniera ed il titolo di servizio relativo all'a.s. 2021/2022; tali titoli non erano infatti stati inseriti nella domanda di inserimento in graduatoria per il biennio 2020/2022, ma solo successivamente;
tali titoli poi non sono stati materialmente fatti oggetto di verifica sino all'a.s. 2024/2025, con il provvedimento oggetto di causa, e non è ipotizzabile la formazione di provvedimento di convalida tacita, non espressa;
neppure sussiste il legittimo affidamento sulla regolarità dei titoli
3 medesimi, in quanto l'utilità da essi derivante non si è conservata per apprezzabile lasso temporale;
- in ogni caso, in assenza di valido titolo di accesso alla docenza, il servizio svolto nell'a.s.
2021/2022 non era valutabile, essendo questo un principio cardine nell'ambito delle procedure concorsuali.
Per tali motivi, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
In corso di causa il contraddittorio è stato integrato con i soggetti
contro
-interessati rispetto alla posizione del ricorrente (aspiranti inseriti nelle GPS con punteggio tale che la riattribuzione di
1 punto al comporterebbe il loro superamento in graduatoria o quantomeno la Pt_1
equiparazione dello stesso al loro punteggio, con influenza sulle occasioni di lavoro a tempo determinato); tali soggetti sono quelli identificati con nota depositata dal ricorrente in data
17/7/2025 e sono stati evocati in giudizio mediante notifica ordinata ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
(pubblicazione degli atti su siti web istituzionali del ). CP_1
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
*****
2. Si deve premettere che:
- il ricorrente nulla ha opposto in merito al disconoscimento di punti 3 per titoli accademici non posseduti (assenza di certificazione linguistica invece dichiarata in domanda), ma solo in relazione ad 1 punto derivante dal servizio svolto nell'a.s. 2021/2022;
- è fatto pacifico che il titolo di accesso specifico all'insegnamento presso la scuola primaria
(Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 o Laurea in Scienze della Formazione
Primaria) non era in possesso del nell'a.s. 2021/2022; Pt_1
- è però altrettanto pacifico (in quanto affermato dal a pag. 12 del ricorso e non Pt_1
contestato in alcun modo dalla parte convenuta) che la chiamata per la stipula del contratto a t.d. nell'anno scolastico in discorso non avvenne mediante individuazione del ricorrente in
4 graduatoria provinciale per le supplenze, ma mediante il diverso istituto della Messa A
Disposizione.
Ciò premesso, la doglianza del ricorrente relativa alla pretesa convalida del titolo di servizio già con provvedimento espresso del marzo del 2022 (doc. 5 e 12 ricorrente, doc. 3 convenuto)
è infondata.
Il decreto ministeriale n. 3456 dell'11/3/2022, infatti, ha disposto la convalida “dei dati contenuti nella domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze presentata dal candidato, nonché la convalida del punteggio per la graduatoria di inserimento”, ovvero di quanto dichiarato dal ricorrente nella domanda di inserimento nelle GPS presentata per il biennio 2020-2022, e del conseguente punteggio acquisito in forza dei titoli dichiarati;
ma di certo, tra i titoli dichiarati in quella domanda non poteva figurare il servizio presso la scuola primaria, che all'epoca era addirittura in corso di svolgimento.
Deve poi prendersi atto dell'assenza, in atti, delle Ordinanze Ministeriali che hanno disciplinato l'inserimento nelle GPS nei bienni 2020-2022, 2022-2024 e 2024-2026 (con norme sostanzialmente ripetute nel medesimo testo nei tre provvedimenti generali), ma il dato letterale di esse, con riferimento all'istituto della convalida dei titoli, è comunque evincibile dal testo della memoria di costituzione di parte convenuta, che riporta le norme in modo letterale.
I titoli dichiarati dagli aspiranti sono soggetti alla valutazione degli Uffici scolastici provinciali
(art. 8 comma 5 dell'Ordinanza) ed è poi, la scuola dove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, ad effettuare i controlli delle dichiarazioni presentate (comma 7 dell'art. 8).
L'esito dei controlli di cui al comma 7, deve essere poi comunicato dal dirigente scolastico che li ha effettuati all' competente, il quale dovrà successivamente Controparte_6
convalidare a sistema i dati contenuti nella domanda (comma 8).
5 Il comma 9 precisa, inoltre, che “in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico
che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle
esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi
e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta
anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la
valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui
all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.”
Ora, a fronte di tale sequenza procedimentale non vi è spazio per una pretesa convalida tacita dei titoli e dei punteggi, in quanto:
- il comma 9 dell'art. 8 delle tre Ordinanze Ministeriali prevede l'adozione di provvedimento espresso, in quanto le determinazioni assunte dalla p.a. devono essere comunicate anche all'interessato (circostanza impossibile in caso di provvedimento tacito); già il dato letterale della norma porta al rigetto della tesi del Pt_1
- l'art. 20 della l. 241/1990 il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento della domanda del privato, ma, ovviamente, solo laddove il procedimento amministrativo sia instaurato ad istanza della medesima parte;
in questo caso, invece, si verte in ipotesi di verifica instaurata ad iniziativa dell'ufficio.
In merito poi al preteso legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente e che imporrebbe il mantenimento del punteggio derivante dal servizio svolto, si può richiamare Cass. n.
4057/2021, a mente della quale “In materia di pubblico impiego contrattualizzato,
l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di
ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo;
tuttavia,
l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se
sussistono í presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto
affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima,
6 tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere
l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere
costantemente orientata l'azione amministrativa”. Tanto è sufficiente per escludere la rilevanza del legittimo affidamento in relazione a contratto di lavoro di cui l'amministrazione lamenti l'invalidità.
3. La doglianza del ricorrente fondata sulla natura della chiamata in servizio nell'a.s. 2021/2022
(mediante M.A.D.) è infondata.
L'istituto della Messa A Disposizione per le supplenze non ha disciplina normativa nel nostro ordinamento. Certo però è che essa viene utilizzata ormai da alcuni anni quando i Dirigenti
Scolastici abbiano esaurito i docenti convocabili da tutte le fasce delle GPS o delle Graduatorie
d'Istituto. Trovando l'istituto in discorso fonte nella mera prassi amministrativa, deve ritenersi che non valgano per essa le stringenti regole sui titoli di accesso alle singole posizioni di docenza previste dalle Ordinanze Ministeriali che disciplinano gli ordinari accessi alle supplenze (proprio perché le chiamate su M.A.D. avvengono al di fuori delle graduatorie ivi disciplinate). Deve però ritenersi che tale sistema di reclutamento non normato, e quasi emergenziale, non possa prescindere dal doveroso rispetto delle norme primarie e secondarie
(leggi e regolamenti) che regolano in via generale l'accesso all'insegnamento, proprio perché
non esistono norme di istituzione delle MM.A.D. che consentano ai Dirigenti Scolastici di stipulare contratti extra ordinem, in deroga appunto alle norme di leggi e di regolamenti, solo per porre rimedio a situazioni contingenti di fabbisogno di personale docente.
Ciò posto, deve osservarsi che il possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola primaria, rappresentato dalla Laurea in Scienze della Formazione Primaria, è imposto dagli artt.
3, 6 e 7 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10/9/2010, costituente regolamento sulla definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della
7 scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
decreto emanato in attuazione di clausola di delega-delegificazione contenuta dall'art. 2 co 416
l. 244/2007.
Il possesso, in capo al docente reclutato per la supplenza in scuola primaria su posto comune,
del titolo di studio appena menzionato (definito dal D.M. 249/2010 come corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico), risulta quindi necessitato non da Ordinanza
Ministeriale, ma, lo si ribadisce, da norma di regolamento che disciplina in via generale ogni forma di accesso alla docenza in forza di titoli minimi necessari.
Ne consegue che, anche se il Dirigente Scolastico che ha stipulato il contratto con il ricorrente nell'a.s. 2021/2022 avesse deciso di non ritenere rilevante l'assenza della Laurea Magistrale in
Scienze della Formazione Primaria, ciò non ha fatto venire meno la necessità di tale titolo,
pacificamente non posseduto dal Ne consegue ulteriormente che la stipula di Pt_1
contratto di lavoro a tempo determinato in violazione di norme di regolamento, che costituiscono attuazione delegata di norma primaria, comporta la nullità del contratto ed il servizio svolto come mero servizio di fatto, ex art. 2126 c.c., senza che lo stesso possa avere rilevanza di diritto, e quindi quale titolo giuridicamente spendibile in sede di attribuzione di punteggi.
Il rigetto anche di tale doglianza comporta il rigetto integrale del ricorso.
4. Le spese di lite devono essere compensate, essendo state trattate questioni di solo diritto, per di più relativamente nuove e controvertibili.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
8 - visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite.
Torino, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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