Articolo 1 della Legge 8 agosto 1994, n. 501
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19 agosto 1994
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 , recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n. 246 .
Entrata in vigore il 19 agosto 1994