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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di NA, dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione Ad atto di precetto iscritta al n. 4257/2021 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in NA alla via Nino Bixio C.F._1
89, presso lo studio dell'avv. Nunziello Anastasi (cod. fisc. ) C.F._2
che la rappresenta e difende.
OPPONENTE
E
titolare dell'omonima impresa edile, con sede in NA, RT
Vill. Larderia, Via Casicelle n.78, P. IVA , C.F.: P.IVA_1 C.F._3
), elettivamente domiciliato in NA, Via Consolare Valeria n. 81 presso
[...]
dell'Avv. Giuseppe Pavone (C.F.: che lo rappresenta e CodiceFiscale_4
difende.
OPPOSTO
, in persona RO
del legale rappresentante p.t.
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., proponeva Parte_1
opposizione avverso gli atti di precetto notificatole in data 06.09.2022 da
[...]
[...
[...] [...]
[...]
[...]
per il pagamento rispettivamente della somma di € 10.696,92, in virtù CP_3
del Decreto Ingiuntivo n. 834/2010 emesso dal Tribunale di NA , e della somma di € 3.755,21, in virtù della sentenza n. 1242/2018 emessa dallo stesso
Tribunale. Parte opponente esponeva: 1) che entrambi i titoli esecutivi azionati sono stati resi nei confronti del , Controparte_4 resosi inadempiente nel pagamento di una parte del corrispettivo di lavori di rifacimento di una porzione del tetto di copertura dell'edificio condominiale;
2) che l'amministratore del Condominio, a fronte della richiesta di pagamento avanzata dal , ai sensi dell'art. 63 disp. att. Cod. Civ., aveva comunicato a CP_1
quest'ultimo “che unico soggetto obbligato a pagare era la condomina Parte_1
; 3) che, in realtà, l'attrice era “in regola col pagamento degli oneri
[...] condominiali, sicché la dichiarazione dell'Amministratore non rispondeva allo schema di cui all'art. 63 disp. att., ma rappresenta un personale opinamento in ordine alla esclusiva riferibilità del credito del alla sig.ra ; 4) che CP_1 Parte_1
l'amministratore “non aveva provveduto alla predisposizione di un vero e proprio piano di riparto e, senza a fortiori sottoporlo all'Assemblea per la necessaria approvazione, aveva poi chiesto a ciascuno dei suddetti condomini di corrispondere una quota parte del corrispettivo dell'appalto”; 5) che Non esiste, dunque, alcun titolo in forza del quale il possa pretendere di “trasferire” l'obbligazione di pagamento alla , CP_2 Parte_1 né esiste (e, se esistesse, in disparte la nullità della deliberazione, l'obbligo sarebbe ampiamente prescritto) alcun piano di riparto da cui risulti la morosità dell'opponente al riguardo;
5) che i titoli in esecuzione contemplano anche le spese relative ad un giudizio tra i Condominio e il al quale la era rimasta estranea e CP_1 Parte_1 che, pertanto, non possono pretendersi dalla ricorrente;
6) che deve ritenersi nulla la deliberazione assembleare del dicembre 2006 (che ha introdotto un criterio di ripartizione contra legem) e di ogni altra susseguente deliberazione con cui
l'Amministratore sia stato incaricato di suddividere la spesa tra i condomini proprietari degli appartamenti posti sotto la verticale della porzione di tetto da riparare;
che la deliberazione del 22.11.2006 è stata revocata con deliberazione del 20.10.2018; che il credito risulta prescritto;
che, in ogni caso, la rimarrebbe comunque Parte_1
2
“morosa” (e dunque obbligata nei confronti del creditore del esclusivamente CP_2 nei limiti della quota risultante dal riparto, inferiore di oltre la metà rispetto all'importo precettato. Parte attrice concludeva chiedendo al Tribunale adito: 1) in limine litis, sussistendo gravi motivi, dati dall'assenza dei presupposti di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ., sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli nei riguardi della sig.ra Parte_1
2) per le ragioni di cui in premessa, ed ove occorra previa dichiarazione di
[...] nullità di ogni deliberazione assembleare di modificazione dei criteri generali di ripartizione della spesa, nonché, in subordine, di prescrizione del credito, ritenere e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei RT confronti della sig.ra 3) ove non ravvisata la ritualità della Parte_1 contestuale chiamata di terzo di cui al presente atto di citazione, autorizzare espressamente la chiamata in causa del di NA, fissando una Controparte_4 nuova udienza di comparizione;
… 5) con vittoria di spese e compensi.
Costituitosi in giudizio, contestava le deduzioni di parte RT
avversa, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del
[...]
, in persona dell'amministratore p.t., RO nonché chiedeva di ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta ex adverso.
Autorizzata la chiamata in causa del CP_2 RO
in persona dell'amministratore p.t., nessuno si costituiva nell'interesse
[...] di quest'ultimo.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 7.02.2025, la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, si dichiara la contumacia del RO
.
[...]
fonda la pretesa di agire in esecuzione nei confronti di RT [...]
in virtù del credito vantato verso il , a Parte_1 RO
fronte di lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile, e della dichiarazione di morosità della , resa dall'amministratore ai sensi dell'art. 63 disp Parte_1
3 att. c.c. Parte opponente contesta la sussistenza della morosità e dei presupposti di legge che giustificano l'azione diretta nei propri confronti, rilevando che non sussiste alcuna delibera di riparto delle spese relative ai lavori eseguiti dal CP_1
sulla porzione di tetto che interessa la stessa , posto che la delibera del Parte_1
dicembre 2006, con la quale si era dato mandato all'amministratore di ripartire il costo dei lavori in parti uguali tra i condomini interessati, era stata successivamente revocata con delibera del 20 ottobre 2018. Con tale delibera, prodotta in atti, l'assemblea condominiale, in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno (revoca della delibera del 22 dicembre 2006 punto 3 all'ordine del giorno –
Ripartizione delle spese per i lavori di cui sopra e delle spese legali sostenute e da sostenere …) ha stabilito, contrariamente a quanto previsto dalla precedente delibera del 2006, che, per quanto riguarda le spese di riparazione del tetto della
Signora i condomini presenti, visto l'art. 1117 c.c., 1123 secondo comma, Parte_1 incaricano l'amministratore a ripartire la spesa tra i condomini rientranti nella proiezione verticale della copertura del tetto in questione. Pertanto, a fronte della revoca del precedente criterio di ripartizione, l'amministratore doveva sottoporre all'approvazione dell'assemblea condominiale un piano di riparto secondo i criteri di legge richiamati dal delibera del 2018. In mancanza di prova dell'assunzione della delibera di approvazione della ripartizione delle spese non può configurarsi un obbligo a carico della condomina e, quindi, una Parte_1
condizione di morosità che consenta all'amministratore, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., di comunicarne il nominativo al creditore del condominio. Ne consegue la responsabilità del per avere indotto il ad agire CP_2 CP_1
direttamente nei confronti della , nonché l'illegittimità degli atti Parte_1 precetto impugnati.
Per quanto detto, gli atti di precetto impugnati devono essere annullati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli atti di precetto impugnati.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna il , in persona del RO rappresentante legale pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
e di , delle spese di giudizio che si liquidano in €.
[...] RT
1.700,00 (ciascuno), oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a, se dovuta.
NA, 08.06.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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