Art. 5.
Deducibilita' dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attivita' lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
Deducibilita' dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attivita' lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.