Art. 2. Introduzione dell'articolo 50-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, dopo l'articolo 50 e' aggiunto il seguente:
«Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero). - 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale».
Note all'art. 2:
Per i riferimenti del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , si veda nella nota all'articolo 1.
«Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero). - 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale».
Note all'art. 2:
Per i riferimenti del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , si veda nella nota all'articolo 1.