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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/01/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 6567/2020 di R.G. avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
TRA
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pasquale Ottaviano, in forza di procura allegata in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall' avv. Martucci Schisa Alfredo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATA
NONCHE' Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 05.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Gdp di Pomigliano D'Arco n. 984/2020 depositata in data 31.03.2020 di rigetto della domanda azionata in prime cure dall'odierno appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesione subiti in seguito all'incidente avvenuto il 21.04.2015 alle ore 18.30 circa in Casalnuovo di Napoli (NA), al Corso Umberto, allorquando l'istante, mentre attraversava regolarmente la strada, veniva investito dal veicolo Ford
Punto tg. AC350RF.
Il pedone veniva pertanto trasportato presso il P.S. della Clinica Parte_1
“Villa dei Fiori” di Acerra con diagnosi “trauma contusivo ginocchio e caviglia sx”.
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda statuito con la medesima sarebbe derivato da una pronuncia fondata su presupposti fattuali e giuridici erroneamente valutati dal
Giudice di prime cure, specie con riguardo al materiale probatorio ed all'identificazione dell'unico teste escusso. Si costituiva in giudizio l'Assicurazione, impugnando e contestando i motivi di gravame, insistendo preliminarmente per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e in subordine per il rigetto dello stesso per la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure.
Occorre ricordare che nel presente giudizio l'appellato , già dichiarato Controparte_2
contumace in prime cure, a fronte della notifica dell'atto di appello, non si è costituito e pertanto se ne dichiara la contumacia anche nel presente giudizio.
Preliminarmente si ritengono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex
348 bis c.p.c. in relazione ai requisiti di probabilità di accoglimento del gravame, e pertanto l'appello correttamente formulato ed ammissibile.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001,
n. 9662).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Ciò detto, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace, avendo questi valorizzato gli elementi, emersi dagli atti di causa di primo grado, che hanno giustamente condotto al rigetto della domanda attorea.
Con riferimento, infatti, al libero convincimento giudiziale in ordine alle risultanze istruttorie, il Giudice di Pace ha motivato la propria decisione argomentando circa la non corretta identificazione del teste e la discordanza tra la documentazione prodotta a sostegno della domanda attorea.
Circa la doglianza relativa all'erroneità della pronuncia con la quale il primo Giudice ha sancito l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale raccolta, come correttamente richiamato dal Giudice di prime cure, la Cassazione con sentenza n. 20.11.2013 n.
26058 ha statuito che: “Il teste deve essere indicato in maniera sufficientemente determinata o
comunque determinabile. Una imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi (nome, cognome, residenza, ecc.) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa e al contraddittorio solo se provochi
in concreto la citazione e l'assunzione come teste di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'aspettativa della controparte”.
L'erronea indicazione degli elementi identificativi del testimone è irrilevante purché non vi sia dubbio alcuno circa l'effettiva identità di colui il quale si voleva domandare l'escussione.
Nel caso di specie, invece, a fronte di specifica eccezione da parte della convenuta compagnia circa la mancata rispondenza dei dati anagrafici indicati in sede di ammissione della prova con quelli indicati in sede di escussione all'atto della identificazione del teste, è rimasto disatteso l'ordine di esibizione della documentazione che avrebbe consentito di fugare ogni dubbio circa la denunciata incongruenza.
Quanto alla dedotta erronea valutazione della documentazione medica offerta a suffragio delle avverse deduzioni, dall'analisi complessiva dell'istruttoria di prime cure,
non è emersa la prova del nesso eziologico tra il sinistro verificatosi e i danni riportati dall'attore, alla luce della cartella clinica in atti.
Infatti, dal referto prodotto, eseguito il giorno del sinistro, si legge “lesioni guaribili in giorni 3”. Soltanto in un referto recante data successiva (24.04.2015) viene menzionato l'intervento chirurgico a cui l'odierno appellante fu sottoposto in data 03.05.2016.
Pertanto, considerato il lasso di tempo intercorso, non può considerarsi provato il nesso eziologico tra il sinistro e l'intervento chirurgico, poiché non può escludersi l'incidenza di ulteriori e differenti cause nella provocazione del danno.
A tanto si aggiunga una ulteriore considerazione.
Sin dal proprio atto introduttivo tra le varie contestazioni Controparte_1
sollevate, ha eccepito che il veicolo investitore, sarebbe stato coinvolto in altri sinistri.
Orbene, a fronte dei fatti appena dedotti, parte attrice si è limitata, nella prima udienza di comparizione e trattazione (cfr. verbale di prima udienza del 12.04.2017), ad effettuare una mera contestazione di stile, oltremodo generica.
Anche a voler ritenere provati i fatti storici, pertanto, il coinvolgimento della vettura investitrice in diversi sinistri (circostanza non specificamente contestata) non consente,
in assenza di ulteriori elementi e prove, al Giudice di fondare il proprio convincimento sui fatti.
Pertanto, stante l'inutilizzabilità della prova testimoniale raccolta, sussistendo espressa contestazione da parte di parte appellata in ordine alla veridicità del fatto storico ed in mancanza di ulteriori riscontri probatori, non può che concludersi per il rigetto della domanda, non avendo parte appellante fornito la prova – sulla stessa incombente in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. – di fatti costitutivi della propria pretesa.
Conclusivamente gli elementi istruttori emersi in primo grado siccome correttamente interpretati dal Giudice di prime cure unitamente all'integrazione motiva della pronuncia appellata conducono alla conseguente conferma della sentenza di rigetto dell'appello.
La necessità di integrare la sentenza impugnata in parte motiva determina l'opportunità di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a ruolo con il n. 6567/2020 di
R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 984/2020 del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco;
- compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
Così deciso in Nola, lì 30.01.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura