Decreto cautelare 15 settembre 2023
Sentenza breve 24 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 24/10/2023, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2023
N. 01249/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da P.E.C. di Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuliano Giannini in Lecce, via Sagrado, n. 6;
contro
Ministero dell'Istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, U.S.R. per la Puglia - Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
a) del Decreto dell’USR Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di Bari, prot. n. 22723 del 24 luglio 2023, nella parte in cui dopo aver disposto la pubblicazione delle sedi di assegnazione alle nuove nomine in ruolo per l’a.s. 23/24 come da elenco allegato, in pretesa applicazione delle disposizioni operative di cui all’Allegato A del DM 138 del 13 luglio 2023 precisa altresì che “nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento del posto in attesa del giudicato” “per i candidati inclusi con riserva, pertanto, è disposto l’accantonamento del posto”;
b) del conseguenziale Decreto dell’USR Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di Bari, prot. n. 24331 del 7/8/2023 con cui esplicitamente viene disposto l’ “accantonamento” del posto conferito al ricorrente con invito al dirigente della scuola di assegnazione a non contrattualizzare la relativa docente;
c) di ogni altro atto preordinato, collegato e consequenziale anche di carattere generale e di estremi ignoti nonché dei seguenti provvedimenti:
1) Decreto dell’USR Puglia Uff. III AT Bari prot. n. 22723 del 24 luglio 2023, con cui sono state assegnate le sedi ai candidati presenti in GM ed assegnati alla provincia di Bari;
2) nonchè per scrupolo difensivo, in estremo subordine e solo ove occorra, per l’annullamento del DM n. 138 del 13 luglio 2023 e l’Allegato A “Istruzioni Operative” e in parte qua anche il Bando del Concorso Ordinario ovvero il Decreto MI n. 499 pubblicato in GU il 28 agosto 2020;
3) sempre ove occorra e nei limiti di interesse per l’annullamento della graduatoria finale di ADSS formata per la regione Puglia nella parte in cui dovesse considerarsi preclusiva della nomina della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell’U.S.R. per la Puglia - Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente espone che ha partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente su posti comuni e di sostegno, bandito dal Ministero dell’Istruzione con decreto n. 499 pubblicato nella G.U. del 28 agosto 2020, a seguito del D.M. n. 201 del 20 aprile 2020 (“Disposizioni concernenti in concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”).
In particolare, ha partecipato per i posti di sostegno della scuola secondaria superiore e, a tale fine, ha dichiarato il possesso del titolo di specializzazione per tale insegnamento speciale conseguito all’estero, titolo che gli ha consentito l’ammissione con riserva in virtù dell’art. 3, comma 4 del bando (e anche dell’art. 3, comma 4 del D.M. n. 201/2020).
In virtù dell’utile posizione nella graduatoria definitiva e della disponibilità di posti per l’a.s. 2023/2024, all’esito della procedura volta all’individuazione dei destinatari di incarichi a tempo indeterminato da graduatorie di merito, ha poi conseguito la nomina in ruolo presso l’Istituto professionale -OMISSIS- (cfr. decreto prot. U.S.R. Puglia - Ufficio III - A.T. Bari n. 22723 del 24 luglio 2023).
Con il decreto prot. U.S.R. Puglia Ufficio III AT Bari n. 24331 del 7 agosto 2023, l’Ufficio Scolastico provinciale di Bari ha esplicitamente disposto l’accantonamento del posto così assegnato al ricorrente, in quanto ancora inserito “con riserva” nella graduatoria definitiva (in virtù del titolo di specializzazione conseguito all’estero ed ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo estero da parte del Ministero dell’Istruzione).
1.1 - Impugna, domandandone l’annullamento, gli atti di cui in epigrafe.
Deduce le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione art. 3 com 4, 5 del e art. decreto del Ministero dell’istruzione n. 499 pubblicato in GU n. 34 il 28/04/2020 (bando); violazione e falsa applicazione dm n. 201 del 20/4/2020; violazione e falsa applicazione del dm n. 138 del 13/7/2023 e dell’allegato a “istruzioni operative”; violazione e falsa applicazione dl n. 36/22, convertito in legge n. 79/22; violazione e falsa applicazione art. 17 dlgs 59/17; eccesso di potere per errore nei presupposti, irrazionalità, arbitrarietà, perplessità, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/90; violazione dell’art 3, 51 e 97 Cost e dei principi e delle regole in tema di selezioni concorsuali.
1.2 - Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l’U.S.R. per la Puglia - Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari. Hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, sull’assunto che la posizione giuridica non potrebbe essere qualificata come interesse legittimo, derivando essa da un diritto soggettivo all’assunzione con riserva in luogo del contestato accantonamento del posto.
1.3 - Alla camera di consiglio del 27 settembre 2023, il Presidente ha comunicato formalmente alle parti la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; indi la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Invero: il ricorrente ambisce, con l’odierno gravame, a essere immesso in ruolo (con riserva); la sua ammissione con riserva alla procedura concorsuale dipende dalla circostanza che egli è abilitato con titolo in attesa di riconoscimento; impugna gli atti in epigrafe indicati, che hanno disposto, in suo favore, l’ “accantonamento” del posto invece che l’ambita assunzione con riserva.
Ciò posto, è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, perché - in via dirimente - la pretesa in questa sede fatta valere attiene a una fase successiva (inerente all’assunzione in servizio) alla conclusione della procedura concorsuale, avverso gli esiti della quale il ricorrente non propone alcuna doglianza; sicchè si esula dalla riserva di giurisdizione in materia di pubblico impiego contrattualizzato prevista dall’art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001.
Non vale a qualificare tale situazione come interesse legittimo la circostanza che il ricorrente abbia, a suo tempo, partecipato a un concorso, posto che - come efficacemente sottolineato dalla difesa erariale - tale concorso risulta positivamente concluso con la nomina del ricorrente quale vincitore con riserva di valutazione del titolo, in ossequio - peraltro - alle previsioni del bando.
Né è oggetto del presente giudizio il mero riconoscimento del titolo, per il quale non risulta ancora stato esercitato il potere dall’Amministrazione.
In conclusione, rileva esclusivamente la posizione soggettiva posta a fondamento della pretesa fatta valere, da qualificarsi di diritto soggettivo.
3. - Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi indicare, quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’articolo 11, comma 1 Cod. proc. amm., il giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con le modalità di cui al comma 2 della predetta disposizione.
4. - Le spese derogano alla soccombenza in considerazione della natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dichiara il ricorso, di cui in epigrafe, inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del Giudice ordinario.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.