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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/07/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3518 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, c.f. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato CELADON ELENA
ATTORE contro
, c.f. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati MAGNABOSCO ERIKA e GROLLA STEFANO
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note depositate in data 13/02/2025:
“1) Affido delle minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Persona_1 Persona_2 della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per le figlie e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e collocamento delle stesse presso il domicilio materno;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà previo accordo con la madre e comunque:
- Un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alle ore 9:30 fino alla domenica sera alle ore 20:30, dopo cena.
1 - Nella settimana in cui il sig. trascorrerà il fine settimana con le figlie, potrà stare almeno CP_1 due pomeriggi con le figlie. Tali pomeriggi saranno tendenzialmente il martedì e il giovedì ma potranno essere concordati giorni differenti, tenuto conto dei giorni di riposo del sig. , CP_1 ponendo come priorità nella scelta la possibilità che il padre possa dedicarsi esclusivamente alle figlie senza impedimenti lavorativi. All'uopo il sig. si impegna a comunicare mensilmente alla CP_1 sig.ra i propri turni di riposo. Parte_1
- Nelle settimana in cui il sig. non trascorrerà il fine settimana con le figlie egli potrà tenere CP_1 con sé le stesse almeno due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente al martedì e al giovedì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente, quando il padre le accompagnerà a scuola. I genitori potranno concordare giorni differenti, tenuto conto dei giorni di riposo del sig. , ponendo CP_1 come priorità nella scelta la possibilità che il padre possa dedicarsi esclusivamente alle figlie senza impedimenti lavorativi. All'uopo il sig. si impegna a comunicare mensilmente alla sig.ra CP_1
i propri turni di riposo. Parte_1
- Metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno;
- Metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il mese di maggio;
- Si chiarisce che per tutti i tempi al di fuori del calendario ordinario (vacanze estive, natalizie, pasquali ecc…) i genitori terranno in particolare considerazione il benessere delle minori.
3) Il sig. si impegna a versare € 500,00 complessivi (250,00 a figlia), rivalutabili secondo gli CP_1 indici Istat, alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza ad eccezione della retta di asilo/scuola materna frequentata dalla minore in quanto Vi provvederà la Persona_2 nonna materna Sig.ra per la sua interezza. Persona_3
4) Il Sig. riconosce alla Sig.ra la somma di €uro 800,00.-, quale CP_1 Parte_1 differenza del contributo al mantenimento già versato, dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024.
5) La somma di €uro 800,00.0 verrà versata dal Sig. alla Sig.ra entro CP_1 Parte_1
e non oltre 5 giorni dalla emissione della sentenza.
6) Spese e competenze di causa interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/08/2024, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con;
che dall'unione erano nate le figlie (in data CP_1 Per_1
25/07/2018) e (25/02/2021); che dopo la cessazione della convivenza il convenuto aveva Per_2 provveduto in maniera ridotta ed irregolare al mantenimento delle figlie;
chiedeva la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento delle minori, in particolare chiedendo venisse disposto l'affido condiviso con collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre ed assegno per contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo per l'importo di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie mentre con assegno unico da suddividersi al 50% tra i genitori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31/10/2024 si costituiva il padre, , CP_1 contestando quanto dedotto e richiesto dall'attrice, evidenziando di non essersi mai sottratto ai compiti di accudimento e mantenimento delle figlie e chiedendo, in particolare, l'affidamento paritetico delle minori ad entrambi i genitori con conseguente obbligo per entrambi al mantenimento diretto delle stesse, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A scioglimento della riserva assunto all'udienza del 05/11/2024, il Giudice Relatore adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti per la prole e rinviava la causa all'udienza del 06/03/2025 assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis 17 c.p.c..
Successivamente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo nei termini ed alle condizioni congiunte di cui alle note scritte depositate in data 13/02/2025 e riportate in epigrafe, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice Relatore rinviava la causa all'udienza del 13/05/2025 sostituendola dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed all'esito la rimetteva al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Le conclusioni formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per le figlie e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti di euro 500,00 complessivamente al mese, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze delle minori.
3 Le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, come in effetti richiesto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di note scritte depositate il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento delle minori e Persona_4 Per_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da
[...] intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
b) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3518 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, c.f. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato CELADON ELENA
ATTORE contro
, c.f. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati MAGNABOSCO ERIKA e GROLLA STEFANO
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note depositate in data 13/02/2025:
“1) Affido delle minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Persona_1 Persona_2 della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per le figlie e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e collocamento delle stesse presso il domicilio materno;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà previo accordo con la madre e comunque:
- Un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alle ore 9:30 fino alla domenica sera alle ore 20:30, dopo cena.
1 - Nella settimana in cui il sig. trascorrerà il fine settimana con le figlie, potrà stare almeno CP_1 due pomeriggi con le figlie. Tali pomeriggi saranno tendenzialmente il martedì e il giovedì ma potranno essere concordati giorni differenti, tenuto conto dei giorni di riposo del sig. , CP_1 ponendo come priorità nella scelta la possibilità che il padre possa dedicarsi esclusivamente alle figlie senza impedimenti lavorativi. All'uopo il sig. si impegna a comunicare mensilmente alla CP_1 sig.ra i propri turni di riposo. Parte_1
- Nelle settimana in cui il sig. non trascorrerà il fine settimana con le figlie egli potrà tenere CP_1 con sé le stesse almeno due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente al martedì e al giovedì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente, quando il padre le accompagnerà a scuola. I genitori potranno concordare giorni differenti, tenuto conto dei giorni di riposo del sig. , ponendo CP_1 come priorità nella scelta la possibilità che il padre possa dedicarsi esclusivamente alle figlie senza impedimenti lavorativi. All'uopo il sig. si impegna a comunicare mensilmente alla sig.ra CP_1
i propri turni di riposo. Parte_1
- Metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno;
- Metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il mese di maggio;
- Si chiarisce che per tutti i tempi al di fuori del calendario ordinario (vacanze estive, natalizie, pasquali ecc…) i genitori terranno in particolare considerazione il benessere delle minori.
3) Il sig. si impegna a versare € 500,00 complessivi (250,00 a figlia), rivalutabili secondo gli CP_1 indici Istat, alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza ad eccezione della retta di asilo/scuola materna frequentata dalla minore in quanto Vi provvederà la Persona_2 nonna materna Sig.ra per la sua interezza. Persona_3
4) Il Sig. riconosce alla Sig.ra la somma di €uro 800,00.-, quale CP_1 Parte_1 differenza del contributo al mantenimento già versato, dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024.
5) La somma di €uro 800,00.0 verrà versata dal Sig. alla Sig.ra entro CP_1 Parte_1
e non oltre 5 giorni dalla emissione della sentenza.
6) Spese e competenze di causa interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/08/2024, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con;
che dall'unione erano nate le figlie (in data CP_1 Per_1
25/07/2018) e (25/02/2021); che dopo la cessazione della convivenza il convenuto aveva Per_2 provveduto in maniera ridotta ed irregolare al mantenimento delle figlie;
chiedeva la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento delle minori, in particolare chiedendo venisse disposto l'affido condiviso con collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre ed assegno per contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo per l'importo di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie mentre con assegno unico da suddividersi al 50% tra i genitori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31/10/2024 si costituiva il padre, , CP_1 contestando quanto dedotto e richiesto dall'attrice, evidenziando di non essersi mai sottratto ai compiti di accudimento e mantenimento delle figlie e chiedendo, in particolare, l'affidamento paritetico delle minori ad entrambi i genitori con conseguente obbligo per entrambi al mantenimento diretto delle stesse, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A scioglimento della riserva assunto all'udienza del 05/11/2024, il Giudice Relatore adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti per la prole e rinviava la causa all'udienza del 06/03/2025 assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis 17 c.p.c..
Successivamente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo nei termini ed alle condizioni congiunte di cui alle note scritte depositate in data 13/02/2025 e riportate in epigrafe, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice Relatore rinviava la causa all'udienza del 13/05/2025 sostituendola dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed all'esito la rimetteva al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Le conclusioni formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per le figlie e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti di euro 500,00 complessivamente al mese, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze delle minori.
3 Le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, come in effetti richiesto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di note scritte depositate il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento delle minori e Persona_4 Per_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da
[...] intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
b) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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