Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.385/2023 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Spina. Parte_1
APPELLANTE Contro
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Delia Cernigliaro.
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 24.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
In Fatto e in Diritto Con ricorso depositato il 9.05.2022 impugnava la nota del Parte_1 CP_2
01.02.2022, avente ad oggetto la “richiesta di restituzione somme per pagamento non dovuto”, con la quale l'Istituto previdenziale aveva sospeso l'erogazione del reddito di cittadinanza e chiesto la restituzione dell'importo di €6.673,49 non dovuto per avere omesso la ricorrente di inserire nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), la sussistenza di un buono fruttifero, intestato alla figlia minorenne.
Con sentenza n.3513/2022 il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, rigettava il ricorso, ritenendo, in ragione del combinato disposto dell'art.1 comma 1 D.L. n.4/2019 (istitutivo del Reddito di cittadinanza) e dell'art.5 DPCM n.159/2013 (“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”), l'obbligo per la ricorrente di “dichiarare, ai fini Isee, anche il buono fruttifero intestato alla figlia minore”.
1
a “far fronte alle necessità della famiglia”, perché titolo sottoposto a un vincolo pupillare imposto dal Giudice tutelare, trattandosi di somme liquidate a titolo risarcitorio alla minore quale vittima di un sinistro stradale.
Ha dedotto ancora che “a causa della scarsa scolarizzazione e consapevole che le somme ricevute a titolo di risarcimento danni non potevano essere utilizzate, nella compilazione della dichiarazione per effettuare il calcolo dell'ISEE, in buona fede, non ha incluso il buono fruttifero intestato alla minore”.
Ha affermato poi l'operatività nella fattispecie delle regole in tema di irripetibilità dell'indebito assistenziale dettate dall'art.13 L. n.412/1991, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di una situazione idonea a generare affidamento nel percipiente.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 9.12.2024, l' variamente contestando la CP_2 fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza in oggetto.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
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L'appello non può trovare accoglimento.
Quanto ai primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure, rileva questa Corte che l'esistenza di un vincolo pupillare sul buono fruttifero intestato alla figlia minore non esimeva la dall'onere di inserire Pt_1 il valore dello stesso nella DSU al fine di consentire un corretto calcolo dell'ISEE quale operazione propedeutica al conseguimento del reddito di cittadinanza.
L'esclusione da tale obbligo, ventilata dalla difesa dell'appellante in ragione di una lettura finalisticamente orientata della ratio legis, non trova nessun riscontrato nella normativa di settore illo tempore vigente.
Del pari non possono configurare esimenti giustificative dell'inosservanza ai dettami di legge la “scarsa scolarizzazione” della ovvero la sua personale convinzione che Pt_1 le somme riportate nel buono fruttifero in parola, perché vincolate agli interessi della minore, non dovessero essere considerate nella compilazione della dichiarazione per effettuare il calcolo dell'ISEE.
In materia non si può, infatti, invocare un eventuale (e scriminante) profilo di
“leggerezza” o “superficialità” nella richiesta diretta all'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, in quanto beneficio sottoposto – com'è noto – al possesso di taluni requisiti tassativamente determinati dal legislatore, rispetto ai quali opera il fondamentale
2 principio di cui all'art.5 c.p., compendiato nel brocardo latino “ignorantia legis non excusat”, sulla scorta del quale l'ignoranza della legge non può essere invocata a propria discolpa.
Non può trovare accoglimento neppure l'ultimo motivo di appello.
Come è noto, per la Suprema Corte “In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale” (in tal senso Cass., sez. un. 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis, Cass., sez. VI, n. 26050 del 2013; Cass., sez. VI, n. 9740 del 2019), definizione che induce a far rientrare nella categoria in parola anche il Reddito di Cittadinanza la cui elargizione e il cui ammontare prescindono dall'eventuale contribuzione versata dal beneficiario in costanza di attività lavorativa.
È ugualmente consolidato il principio per il quale non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 1. n.88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
È vero, in sostanza, che in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n.412 del 1991, art.13, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n.264/2004 e n.448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che"
[...] il canone dell'art.38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
3 Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che, restano disciplinate dall'art.2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n.16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008) trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae, dunque, conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In senso analogo si era d'altronde già espressa la Suprema Corte (Cass.16080/2020; Cass. 11921/2015; Cass. 13223/2020 e da ultimo Cass.24617/2022) escludendo la ripetibilità della prestazione assistenziale a meno che l'erogazione illegittimamente corrisposta non fosse dipesa dall'accipiens ovvero dall'assenza di una condizione di affidamento.
Corte di Cassazione che ha da ultimo (sent. n.13223/2020) ribadito che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Venendo alla fattispecie in esame, questo collegio ritiene, tuttavia, che non sia configurabile in capo all'appellante un legittimo e - soprattutto - incolpevole affidamento, per l'assorbente considerazione che la ha taciuto, all'atto della presentazione del Pt_1
DSU, un dato fondamentale per il calcolo del reddito familiare utile alla determinazione dell'ISEE (la titolarità di un buono fruttifero intestato alla figlia minore), così inducendo in errore l' e conseguendo un beneficio assistenziale che non le sarebbe spettato. CP_2
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita conferma.
4 La peculiarità della questione induce a compensare le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3513/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 2 novembre 2022. Compensa le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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