Sentenza 24 aprile 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/05/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03893/2025REG.PROV.COLL.
N. 08816/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8816 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Achille Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno n. 6,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1528/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante – giovane atleta (nato -OMISSIS-) componente della squadra -OMISSIS- di -OMISSIS-, già vincitore in questa specialità di competizioni nazionali e internazionali (ed in particolare -OMISSIS-) - si è visto revocare dal Questore della Provincia di Cosenza, con decreto -OMISSIS-, la licenza di porto di fucile per uso sportivo n. -OMISSIS-.
2. Nel provvedimento di revoca si dà atto del fatto che il sig. -OMISSIS-:
-- in due occasioni, -OMISSIS-, è stato controllato in compagnia (a bardo di un’auto) di un soggetto con precedenti di polizia per lesioni personali stradali e guida in stato di ebbrezza alcolica (dalla quale è conseguita la sospensione della patente di guida);
---OMISSIS- è stato segnalato dalla Prefettura competente per uso personale di sostanza stupefacente (1,5 grammi di hashisch ).
3. Il destinatario della revoca ha impugnato il suindicato provvedimento innanzi al TAR per la Calabria, formulando due motivi di doglianza, per violazione e/o falsa applicazione del T.U.L.P.S. (artt. 11 e 43) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
4. Con sentenza n. 1528 del 2024, il TAR ha respinto il ricorso osservando:
i) in via preliminare che “ l’amministrazione resistente ha revocato la licenza di porto d’armi per uso sportivo di cui è titolare il ricorrente (nr. -OMISSIS--OMISSIS-), non già sulla base dell’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e dell’art. 43, comma 1.. ma in ragione di un non positivo apprezzamento sulla affidabilità e buona condotta dell’esponente, rispetto alle quali assume rilievo l’art. 11, comma 2 e l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 ”;
ii) sempre in via preliminare che “ non rileva la circostanza, pure dedotta dall’istante, relativa alla sua idoneità fisica, comprovata, a proprio dire, dalle numerose visite a cui lo stesso è sottoposto in vista dei campionati a cui è iscritto, .. posto che i due piani su cui si muove l’accertamento dell’idoneità sportiva e quello della pericolosità per il rischio di abuso delle armi sono distinti, ispirati da rationes diverse, fondati su criteri affatto similari ed affidati alle valutazioni di organi differenti ”;
iii) nel merito della valutazione effettuata dalla Questura:
a) che “ la detenzione di sostanze stupefacenti (nel caso di specie hashish per uso personale) quand’anche occasionale, per quel che concerne l’oggetto del presente giudizio, costituisce un elemento certamente idoneo, in termini di ragionevolezza e proporzionalità, a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto in ordine all’uso dell’arma, alla luce della complessiva ratio della normativa in materia di armi che, come sottolineato in premessa, costituisce un’eccezione rispetto alla regola di senso contrario del divieto di detenzione ”;
b) che analoga rilevanza assume “ la frequentazione da parte del ricorrente, riscontrata in due differenti occasioni, con un soggetto attinto da precedenti accertamenti per abuso di alcool (guida in stato di ebbrezza) da cui sono derivate anche lesioni personali a terzi. Si tratta una circostanza tale per cui non può essere escluso che tale soggetto possa appropriarsi indebitamente, anche contro la volontà o all’insaputa del ricorrente stesso, delle armi da questi legittimamente detenute (T.A.R. Valle d’Aosta, 14 novembre 2011, n. 177) in occasione della loro frequentazione ”;
c) che non rileva in senso contrario il fatto che “ si tratta di frequentazioni occasionali e del tutto isolate, posto che l’istante è stato fermato in due differenti episodi in compagnia di tale soggetto terzo, peraltro a distanza di diversi mesi ”;
d) che “ non può essere neppure condivisa la considerazione, pur ventilata dall’istante, della non offensività dell’arma oggetto di licenza e dell’invocabilità, in luogo della revoca, di misure cautelari alternative alla revoca. Quanto al primo aspetto, infatti, le armi ad uso sportivo rientrano nel novero delle armi in senso proprio, posto che sono riconducibili alla tipologia “da sparo” o comunque, sono certamente destinate – oltre che all’uso sportivo – anche all’offesa personale (art. 30 T.U.L.S.P.). Né il ricorrente ha sul punto fornito una prova contraria ”;
iv) con riguardo all’adozione di misura alternative e meno afflittive della revoca, che “ non è invece invocabile il disposto dell’art. 38 comma II T.U.L.S.P., atteso che lo stesso riguarda la diversa fattispecie della mancata denuncia di detenzione e non già il caso di accertamento della non affidabilità del soggetto detentore. Neppure è applicabile, a giudizio del Collegio, l’art. 40 T.U.L.S.P trattandosi di una misura cautelare a carattere amministrativo disposta dal Prefetto nel caso di necessità di custodia delle armi in depositi a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o militare, ossia di una misura che non ha alcun carattere alternativo rispetto alla revoca della licenza, né è legata alla stessa da un rapporto di necessaria progressività, ossia quale eventuale sequenza intermedia del procedimento ”.
5. Nel suo atto di appello il ricorrente torna a denunciare i vizi del provvedimento gravato in prime cure e sui quali il TAR non si sarebbe adeguatamente espresso, quali quelli di:
i) illogicità e contraddittorietà, oltreché di violazione del principio di correttezza, buon andamento e ragionevolezza – per non essere la misura della revoca della licenza di porto di fucile stata accompagnata dal contestuale divieto di detenzione armi e munizioni;
ii) erroneità della motivazione sotto il duplice profilo:
a) della contestata detenzione di 1,5 grammi di hashisch , in quanto circostanza del tutto insufficiente a corroborare la previsione di abuso delle armi, stanti l’unicità del fatto, la modesta quantità della sostanza stupefacente rinvenuta e i controlli sanitari stringenti e sistematici a cui l’appellante è costantemente sottoposto per la sua attività agonistica. D’altra parte, l’attestazione del -OMISSIS- dell’-OMISSIS- della -OMISSIS-e i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni delineano il profilo di un ragazzo affidabile, equilibrato e attento nel maneggio delle armi, mentre i pregiudizi dei soggetti in compagnia dei quali egli è stato controllato non provano l’assiduità o abitualità della frequentazione e comunque si rivelano anch’essi inconsistenti e scissi dall’uso della violenza;
b) della violazione del combinato disposto di cui agli articoli 38, comma 2, e 40 del TULPS, i quali avrebbero potuto consentire alla P.A. di disporre il deposito del fucile sportivo presso gli uffici dell’Unione del Tiro a Segno, con l’uso limitato alle manifestazioni sportive, agli allenamenti, ai raduni di aggiornamento, alle gare (secondo quanto già disposto in sede di appello cautelare). D’altra parte, gli immediati e irreversibili effetti che la misura determina sulla carriera sportiva-professionale dell’appellante-atleta impongono una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 43, 11 e 30 del T.U.L.P.S. pena - altrimenti - la configurazione di una loro diretta e insanabile confliggenza con i principi superiori di salvaguardia della libertà personale e di tutela del lavoro che pure vengono in rilievo nella vicenda in esame.
6. La causa, nel corso della quale il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Cosenza si sono costituiti con memoria di stile, ha visto accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS- del 2024 ed è passata in decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2025.
7. Il Collegio ritiene che l’appello possa essere accolto sulla base di un duplice ordine di ragioni.
7.1. E’ anzitutto preliminare osservare che nel provvedimento di revoca della licenza del porto d’arma manca una ponderata valutazione dello specifico e del tutto peculiare tratto sportivo del ricorrente: a parere di questo Collegio, si tratta di un elemento in grado di controbilanciare - almeno in parte - i fattori controindicanti posti in rilievo dalla Questura.
La positiva attitudine alla disciplina agonistica - della quale forniscono attendibile riscontro i successi conseguiti in svariate competizioni di livello nazionale e internazionale e le favorevoli attestazioni degli organi tecnici della federazione - è elemento integrante della identità dell’istante ed evidenzia una apprezzabile dedizione ai valori etici che della pratica sportiva costituiscono parte costitutiva.
Si tratta quindi di un connotato di personalità meritevole di considerazione, in particolar modo se correlato all’effetto di positiva attrazione verso un contesto sano e formativo che il giovane risente per effetto dell’impegno agonistico.
7.2. La seconda considerazione che si aggiunge, completandola, alla precedente, muove dalla constatazione della diversa modulazione del concetto di affidabilità che occorre esigere in relazione alla specifica tipologia del titolo di porto d’arma qui in questione.
Il rilascio del porto uso a fini sportivi, oltre a comportare una serie di limitazioni connesse al duplice vincolo del luogo e del fine della detenzione dell’arma - ristretta ai poligoni, alle gare e alle attività ad esse connesse, e comunque soggetta a particolari cautele imposte dalla normativa (si pensi al fatto che il trasporto è consentito solo se l’arma è scarica ed è chiusa in un’apposita custodia) - presenta alcune ulteriori peculiarità dettate dalla legge di riferimento 25 marzo 1986, n. 85 (“ Norme in materia di armi per uso sportivo ”) ai sensi della quale:
-- è consentito l’uso di armi “ sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive ” (art. 2, comma 2). A tali fini “ viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI ” (art. 2, comma 1);
-- di tali armi è ammesso il “ solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell’idoneità psico-fisica ” (art. 3).
7.2.a) Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, non è irrilevante la circostanza, pure dedotta dall’istante, relativa al fatto che la sua condizione di idoneità psico-fisica è comprovata dalle numerose visite alle quali egli è sottoposto in occasione delle competizioni che lo impegnano nel suo percorso agonistico: la pur condivisibile considerazione espressa dal primo giudice circa il fatto che i due piani dell’accertamento dell’idoneità sportiva e della valutazione del rischio di abuso delle armi sono distinti ed ispirati da rationes diverse, non interferisce affatto e comunque non elide la circostanza che la valutazione di adeguatezza psico-fisica è parte integrante della regolamentazione relativa al porto d’arma ad uso sportivo e ne connota in modo peculiare la disciplina.
Non è quindi irrilevante il significativo livello di garanzia che i puntuali controlli sanitari ai quali l’atleta è sottoposto offrono in merito alla verifica della sua costante adeguatezza fisica e mentale; e ciò è tanto più vero nel caso specifico, se si considerano la continuatività e il rigore delle visite praticate a livello professionistico e nell’ambito delle competizioni nazionali e internazionali.
7.2.b) Non meno significativo è il profilo della tipologia di arma della quale è consentita la detenzione e della specifica finalità dell’uso ammesso. Si è già detto che l’arma di impiego sportivo ha “ caratteristiche strutturali e meccaniche ” che ne limitano l’idoneità “ alle attività sportive ”, a loro volta circoscritte entro limiti spazio-temporali molto definiti.
7.3. Sotto tutti gli aspetti sin qui esaminati, vengono quindi in rilievo elementi di fatto non irrilevanti nella considerazione del pericolo di abuso dell’arma che avrebbero potuto e dovuto essere più attentamente valutati dall’Amministrazione e bilanciati con i fattori controindicanti riportati nel provvedimento questorile – le frequentazioni pregiudizievoli e la detenzione di sostanze stupefacenti – che comunque appaiono risalenti e isolati nel tempo, quindi di consistenza non univoca e tendenzialmente recessiva nel complessivo compendio istruttorio apprezzabile ai fini del giudizio propedeutico al rilascio della licenza.
8. Per quanto esposto, l’appello va accolto, dal che consegue, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento degli atti con esso gravati, con salvezza delle nuove determinazioni che l’Amministrazione dovrà assumere a valle di questa pronuncia.
9. La peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese relative al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso gravati, nei sensi di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni dato utile a identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.