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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5734/2024, avente ad oggetto “arricchimento senza causa”
e vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sant'Arpino (CE) alla via Santa Maria a Piro n. 4, presso lo studio dell'avv. LAMPITELLI
ANDREA, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
ATTORE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore (NA) alla via Fiume n. 3, presso lo studio degli avv.ti CABATO PASQUALE
e LE MI, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione a trattazione scritta del 2-12-2025 , le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 RG 5734/2024
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2024, il sig. , Parte_1
titolare di omonima ditta individuale, conveniva in giudizio la sig.ra per Controparte_1
ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo, pari a euro 15.200,00 o altra somma ritenuta di giustizia, per l'ingiustificato arricchimento da quest'ultima locupletato a seguito alla declaratoria giudiziale di nullità del contratto di appalto stipulato per i lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile di sua proprietà, sito in Frattamaggiore alla via
Vittoria n 9, che ne aveva così precluso la condanna al pagamento del corrispettivo ancora dovuto a saldo delle lavorazioni eseguite.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda così promossa, parte attrice deduceva, anche nelle successive memorie integrative:
a) che l'importo ancora dovuto dalla committente per le opere pattuite sulla scorta del computo metrico sottoscritto in data 18 ottobre 2010, scomputati i lavori non più eseguiti, era pari a euro 19.079,70, avendo versato in corso d'opera acconti per la somma complessiva di euro 20.000,00;
b) che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. distaccata di Aversa, con sentenza n. 3403 del 20 ottobre 2021, aveva quindi condannato l'odierna convenuta al pagamento di tale credito residuo;
c) che la Corte d'Appello di Napoli, in riforma di tale sentenza, aveva tuttavia dichiarato la nullità del contratto di appalto in parola per l'assenza dell'autorizzazione sismica necessaria all'esecuzione delle opere commissionate, rigettando, per l'effetto, la domanda di adempimento contrattuale accolta in primo grado;
d) che l'assenza ab origine di un rimedio tipico e principale per il pagamento di un corrispettivo pattuito, dovuta appunto alla nullità del relativo contratto, giustificava comunque la proposizione del rimedio residuale di cui all'art. 2041 c.c., potendosi peraltro liquidare equitativamente l'ingiusto arricchimento così perpetuato nella somma di euro 15.200,00, corrispondente all'importo residuo originariamente
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pattuito per l'esecuzione dei lavori commissionati, decurtato di una percentuale del
20% equivalente all'utile di impresa, perché la pretesa così azionata rimanesse confinata nei limiti del danno emergente patito per le spese affrontate nell'organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione delle opere;
e) che, ad ogni modo, doveva ritenersi nulla, per assoluta incertezza dell'oggetto, la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio dalla convenuta in data 11 novembre 2024, con conseguenziale decadenza di quest'ultima dalla domanda riconvenzionale avente a oggetto il risarcimento delle somme necessarie alla rimozione dei vizi asseritamente riscontrati nell'esecuzione delle opere, tardivamente riproposta soltanto nella seconda comparsa di costituzione del 15 novembre successivo.
2.Con comparsa di costituzione e risposta dell'11 novembre 2024, successivamente ridepositata in data 15 novembre 2024, si costituiva quindi la sigr.a , la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della pretesa attorea allegando, in via graduata tra loro, i seguenti motivi di fatto e di diritto:
a) la carenza in astratto del presupposto di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento prescritto dall'art. 2042 c.c., rivestendo la carenza dell'autorizzazione sismica rilevata dalla Corte d'Appello di Napoli motivo di nullità del contratto di appalto de quo per contrarietà a norma imperativa o all'ordine pubblico: circostanza, questa di per sé sola preclusiva della proponibilità dell'actio de in rem verso;
b) l'infondatezza nel merito dell'aziona promossa per avere, i numerosi vizi riscontrati nelle opere commissionate e la loro stessa esecuzione in assenza di autorizzazione sismica, determinato il venir meno dello stato di agibilità dell'immobile de quo e dunque precluso il prodursi di qualsivoglia arricchimento in capo all'odierna convenuta, onerata, al contrario, delle spese occorrenti alla rimozione di tale pregiudizievole stato di fatto.
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Per l'effetto, in via riconvenzionale e per la sola ipotesi in cui la domanda attorea fosse stata giudicata proponibile e fondata, parte convenuta chiedeva disporsi la compensazione, fino all'occorrenza, dell'indennità liquidata in favore dell'appaltatore con le somme necessarie alla rimozione dei vizi delle opere eseguite e al ripristino dello stato di agibilità dell'immobile in argomento, oltre che la condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
3.All'udienza 21 gennaio 2025, quindi, veniva assegnato alle parti il termine di giorni
15 per l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita prescritta dall'art. 3 del
D.Lgs. n. 164/2014.
Alla successiva udienza del 16 maggio 2025, tenutasi nella forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificato l'esito negativo di tale procedura negoziale nonché dunque l'integrazione della condizione di procedibilità prevista dal succitato articolo, veniva proposta alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la definizione conciliativa della controversia tramite il pagamento, in favore dell'attore, della somma omnicomprensiva di euro 7.000,00, in aggiunta alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.688,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2025, rilevata la mancata adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa formulata e ritenute le istanze istruttorie formulate dalle parti inammissibili, ove non irrilevanti ai fini della decisione, la causa era rinviata per la discussione all'udienza del 2 dicembre 2025, ove veniva quindi trattenuta per la decisione.
4. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, ritiene il
Tribunale che la domanda attorea sia inammissibile per carenza del requisito di sussidiarietà previsto dall'art. 2042 c.c.
4.1.Come noto, infatti, in ordine all'operatività dell'azione di ingiustificato arricchimento, la Corte di Cassazione, nella sua massima espressione nomofilattica, ha recentemente affermato il principio di diritto secondo il quale “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento
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è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel
caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Reputando, dunque, maggiormente rispondente alla lettera e alla ratio dell'art. 2042
c.c. una valutazione in astratto ma temperata del presupposto di sussidiarietà previsto da tale norma per l'operatività dell'actio de in rem verso, le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno ritenuto preclusa l'azione di ingiustificato arricchimento non tanto nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta, per come dedotta dall'attore in giudizio, risulti astrattamente riconducibile a una delle fattispecie per le quali l'ordinamento predispone altro rimedio giurisdizionale specifico, c.d. principale, bensì piuttosto nel diverso caso in cui, all'esito dell'esame nel merito della domanda volta a ottenere l'adozione di tale rimedio, quest'ultima sia giudicata infondata per “una carenza originaria del titolo giuridico, in quanto la fattispecie dedotta in giudizio, pur in astratto congrua a realizzare gli effetti previsti dalla elegge, è risultata difettosa di quale requisito (id est, elemento costitutivo della fattispecie o presenza di elemento impeditivo)” (così Cass. civ., Sez.
Unite, sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
In altre parole, la mancata dimostrazione dell'esistenza del titolo contrattuale invocato o degli elementi costitutivi cui l'ordinamento riconduce la formazione dell'obbligazione di fonte legale posta a fondamento del rimedio specifico principale, ovvero ancora l'accertamento della nullità del titolo contrattuale dedotto o comunque della ricorrenza di elementi impeditivi alla sua valida formazione, escludono ab origine la riconducibilità stessa della fattispecie concreta dedotta in giudizio – così come accertata all'esito dello stesso – in quella astratta del rimedio in parola, così riducendo il contrasto tra tale rimedio e quello sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento in un mero concorso apparante tra norme, da risolversi dunque in favore di tale ultimo rimedio sussidiario.
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Di qui, del resto, l'affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità della proponibilità in giudizio, in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, dell'azione di ingiustificato arricchimento: possibilità, questa, che sarebbe altrimenti preclusa se si optasse per una valutazione esclusivamente astratta della sussidiarietà prescritta dall'art. 2042 c.c., dal momento che già la sola allegazione in giudizio, ad opera dell'attore, di una fattispecie astrattamente sussumibile sotto altro rimedio principale dovrebbe determinare, quale sua naturale conseguenza, l'esclusione della proponibilità in via subordinata del rimedio sussidiario, prescindendo dall'esito che la domanda principale stessa dovesse poi far registrare nel merito (cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite. Sentenza n.
22404 del 13/09/2018).
Diverso, invece, l'esito del contrasto tra norme nelle ipotesi in cui il diniego del rimedio principale non derivi – come detto – dall'accertamento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la sua applicazione, ma dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordina la difesa dei suoi interessi, ovvero dal mancato raggiungimento della prova del pregiudizio patito in ragione della violazione del titolo dedotto e la cui esistenza sia risultata comunque accertata all'esito del giudizio.
In tali casi, infatti, il rigetto della domanda non esclude ma anzi presuppone l'esistenza ab origine del titolo fondante in astratto l'operatività del rimedio principale, con la conseguenza che non potrà non dirsi preclusa la domanda fondata sul rimedio residuale dell'actio de in rem verso.
Come del resto precisato dal giudice di legittimità “Se la domanda principale è correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si
accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento. Se viceversa, incontestata o dimostrata
l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di
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arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c.” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 33954 del 5/012/2023).
4.2. Un'eccezione deve tuttavia delinearsi per l'ipotesi in cui la nullità del contratto, e quindi la sua inesistenza sul piano giuridico, derivi da nullità di ordine virtuale, ossia da illiceità per contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In tal caso, infatti, nonostante l'inesistenza ab origine del titolo contrattuale posta dall'ordinamento a fondamento del rimedio principale dell'azione di adempimento,
l'azione di giustificato arricchimento resta comunque preclusa in ragione dall'esigenza di evitare un impiego abusivo e fraudolento di tale rimedio residuale, volto cioè a far ottenere all'attore, seppur in forma diversa, la stessa utilità che la legge ha inteso escludere comminando la nullità e privando il contratto di tutela giuridica.
Al riguardo, deve tuttavia precisarsi che la violazione di una norma imperativa o di ordine pubblico, pur determinando sempre la nullità del contratto, non qualifica automaticamente quest'ultimo come illecito, precludendo così l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 2041 c.c.
L'illiceità, invero, è connotato che gli artt. 1418, secondo comma, e 1343 c.c. riferiscono espressamente alla sola causa negoziale o all'oggetto del contratto, allorquando gli stessa si appalesino contrari, appunto, a norma imperativa, ordine pubblico o buon costume.
Essa, quindi, è caratteristica riferibile al solo contenuto dispositivo del contratto, ossia al contrasto eventualmente esistente tra l'assetto degli interessi predisposto dalle parti nella scheda contrattuale, anche relativamente alle specificità dell'oggetto dedotto in accordo, e l'ordinamento giuridico.
Come chiarito infatti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata anche dalle Sezioni Unite nella sopra citata sentenza n. 33954 del 5 dicembre
2023, occorre infatti distinguere tra il contratto semplicemente illegale, perché contrario a norma imperativa, e il contratto nullo per illiceità della causa o dell'oggetto, dovuta a
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contrarietà a norma imperative o all'ordine pubblico, in quanto solo quest'ultima sarebbe preclusiva dell'azione generale di arricchimento (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 10427 del
18/07/2022).
4.3. Ciò posto, deve evidenziarsi che la nullità di cui è risultato affetto il contratto di appalto stipulato dalle parti sulla base del computo metrico sottoscritto in data 18 ottobre
2010 è certamente ascrivibile a tale secondo tipologia di invalidità negoziale.
Come condivisibilmente rilevato dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza resa tra le parti del presente giudizio in data 17 maggio 2023, infatti, “il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt.
1346 e 14718 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica” e “i medesimi principi devono trovare applicazione anche all'ipotesi di contrato di appalto di lavori in zona sismica quando manchi l'autorizzazione sismica.
La normativa in materia è, infatti, al pari di quella urbanistica, imperativa e dettata a tutela di interessi pubblici (non solo il governo del territorio ma anche l'incolumità pubblica;
cfr. Corte cost. sent. n. 2/2021); la sua violazione integra, quindi, una nullità ex art. 1418 comma 1 c.c.”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, dunque, la nullità dedotta nel presente giudizio è certamente idonea a precludere, per quanto detto sopra, la proponibilità dell'actio de in rem verso ai sensi dell'art. 2042 c.c.
5. Al rigetto della domanda attore, consegue l'assorbimento delle ulteriori eccezioni, anche riconvenzionali, dedotte in via gradata da parte convenuta, con eccezione della domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che dev'essere invece rigettata nel merito per mancata allegazione dei pregiudizi patiti in ragione della proposizione del presente giudizio e di cui è stato richiesto il risarcimento.
Inoltre, la complessità delle questioni interpretative connesse al canone di sussidiarietà proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento, foriera di un nuovo recente rinvio alle
Sezioni Unite ad iniziativa della V sezione della Corte di Cassazione, esclude anche la
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temerarietà richiesta per l'adozione del provvedimento di condanna previsto dal terzo comma dell'invocato art. 96 c.p.c.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con adozione dei parametri minimi limitatamente alla sola fase istruttoria, in ragione della mancata istruzione di prova costituenda, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi in ragione del disputatum, pari a complessivi euro 15.200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione, definitivamente pronunziando, assorbita e rigetta ogni altra eccezione e pretesa come in motivazione, così provvede:
• rigetta la domanda di parte attrice;
• condanna il sig. alla refusione in favore della sig.ra Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro=4.237,00=, CP_1
oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatario.
Così deciso in Aversa, 6-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5734/2024, avente ad oggetto “arricchimento senza causa”
e vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sant'Arpino (CE) alla via Santa Maria a Piro n. 4, presso lo studio dell'avv. LAMPITELLI
ANDREA, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
ATTORE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore (NA) alla via Fiume n. 3, presso lo studio degli avv.ti CABATO PASQUALE
e LE MI, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione a trattazione scritta del 2-12-2025 , le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 RG 5734/2024
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2024, il sig. , Parte_1
titolare di omonima ditta individuale, conveniva in giudizio la sig.ra per Controparte_1
ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo, pari a euro 15.200,00 o altra somma ritenuta di giustizia, per l'ingiustificato arricchimento da quest'ultima locupletato a seguito alla declaratoria giudiziale di nullità del contratto di appalto stipulato per i lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile di sua proprietà, sito in Frattamaggiore alla via
Vittoria n 9, che ne aveva così precluso la condanna al pagamento del corrispettivo ancora dovuto a saldo delle lavorazioni eseguite.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda così promossa, parte attrice deduceva, anche nelle successive memorie integrative:
a) che l'importo ancora dovuto dalla committente per le opere pattuite sulla scorta del computo metrico sottoscritto in data 18 ottobre 2010, scomputati i lavori non più eseguiti, era pari a euro 19.079,70, avendo versato in corso d'opera acconti per la somma complessiva di euro 20.000,00;
b) che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. distaccata di Aversa, con sentenza n. 3403 del 20 ottobre 2021, aveva quindi condannato l'odierna convenuta al pagamento di tale credito residuo;
c) che la Corte d'Appello di Napoli, in riforma di tale sentenza, aveva tuttavia dichiarato la nullità del contratto di appalto in parola per l'assenza dell'autorizzazione sismica necessaria all'esecuzione delle opere commissionate, rigettando, per l'effetto, la domanda di adempimento contrattuale accolta in primo grado;
d) che l'assenza ab origine di un rimedio tipico e principale per il pagamento di un corrispettivo pattuito, dovuta appunto alla nullità del relativo contratto, giustificava comunque la proposizione del rimedio residuale di cui all'art. 2041 c.c., potendosi peraltro liquidare equitativamente l'ingiusto arricchimento così perpetuato nella somma di euro 15.200,00, corrispondente all'importo residuo originariamente
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pattuito per l'esecuzione dei lavori commissionati, decurtato di una percentuale del
20% equivalente all'utile di impresa, perché la pretesa così azionata rimanesse confinata nei limiti del danno emergente patito per le spese affrontate nell'organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione delle opere;
e) che, ad ogni modo, doveva ritenersi nulla, per assoluta incertezza dell'oggetto, la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio dalla convenuta in data 11 novembre 2024, con conseguenziale decadenza di quest'ultima dalla domanda riconvenzionale avente a oggetto il risarcimento delle somme necessarie alla rimozione dei vizi asseritamente riscontrati nell'esecuzione delle opere, tardivamente riproposta soltanto nella seconda comparsa di costituzione del 15 novembre successivo.
2.Con comparsa di costituzione e risposta dell'11 novembre 2024, successivamente ridepositata in data 15 novembre 2024, si costituiva quindi la sigr.a , la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della pretesa attorea allegando, in via graduata tra loro, i seguenti motivi di fatto e di diritto:
a) la carenza in astratto del presupposto di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento prescritto dall'art. 2042 c.c., rivestendo la carenza dell'autorizzazione sismica rilevata dalla Corte d'Appello di Napoli motivo di nullità del contratto di appalto de quo per contrarietà a norma imperativa o all'ordine pubblico: circostanza, questa di per sé sola preclusiva della proponibilità dell'actio de in rem verso;
b) l'infondatezza nel merito dell'aziona promossa per avere, i numerosi vizi riscontrati nelle opere commissionate e la loro stessa esecuzione in assenza di autorizzazione sismica, determinato il venir meno dello stato di agibilità dell'immobile de quo e dunque precluso il prodursi di qualsivoglia arricchimento in capo all'odierna convenuta, onerata, al contrario, delle spese occorrenti alla rimozione di tale pregiudizievole stato di fatto.
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Per l'effetto, in via riconvenzionale e per la sola ipotesi in cui la domanda attorea fosse stata giudicata proponibile e fondata, parte convenuta chiedeva disporsi la compensazione, fino all'occorrenza, dell'indennità liquidata in favore dell'appaltatore con le somme necessarie alla rimozione dei vizi delle opere eseguite e al ripristino dello stato di agibilità dell'immobile in argomento, oltre che la condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
3.All'udienza 21 gennaio 2025, quindi, veniva assegnato alle parti il termine di giorni
15 per l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita prescritta dall'art. 3 del
D.Lgs. n. 164/2014.
Alla successiva udienza del 16 maggio 2025, tenutasi nella forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificato l'esito negativo di tale procedura negoziale nonché dunque l'integrazione della condizione di procedibilità prevista dal succitato articolo, veniva proposta alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la definizione conciliativa della controversia tramite il pagamento, in favore dell'attore, della somma omnicomprensiva di euro 7.000,00, in aggiunta alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.688,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2025, rilevata la mancata adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa formulata e ritenute le istanze istruttorie formulate dalle parti inammissibili, ove non irrilevanti ai fini della decisione, la causa era rinviata per la discussione all'udienza del 2 dicembre 2025, ove veniva quindi trattenuta per la decisione.
4. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, ritiene il
Tribunale che la domanda attorea sia inammissibile per carenza del requisito di sussidiarietà previsto dall'art. 2042 c.c.
4.1.Come noto, infatti, in ordine all'operatività dell'azione di ingiustificato arricchimento, la Corte di Cassazione, nella sua massima espressione nomofilattica, ha recentemente affermato il principio di diritto secondo il quale “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento
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è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel
caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Reputando, dunque, maggiormente rispondente alla lettera e alla ratio dell'art. 2042
c.c. una valutazione in astratto ma temperata del presupposto di sussidiarietà previsto da tale norma per l'operatività dell'actio de in rem verso, le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno ritenuto preclusa l'azione di ingiustificato arricchimento non tanto nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta, per come dedotta dall'attore in giudizio, risulti astrattamente riconducibile a una delle fattispecie per le quali l'ordinamento predispone altro rimedio giurisdizionale specifico, c.d. principale, bensì piuttosto nel diverso caso in cui, all'esito dell'esame nel merito della domanda volta a ottenere l'adozione di tale rimedio, quest'ultima sia giudicata infondata per “una carenza originaria del titolo giuridico, in quanto la fattispecie dedotta in giudizio, pur in astratto congrua a realizzare gli effetti previsti dalla elegge, è risultata difettosa di quale requisito (id est, elemento costitutivo della fattispecie o presenza di elemento impeditivo)” (così Cass. civ., Sez.
Unite, sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
In altre parole, la mancata dimostrazione dell'esistenza del titolo contrattuale invocato o degli elementi costitutivi cui l'ordinamento riconduce la formazione dell'obbligazione di fonte legale posta a fondamento del rimedio specifico principale, ovvero ancora l'accertamento della nullità del titolo contrattuale dedotto o comunque della ricorrenza di elementi impeditivi alla sua valida formazione, escludono ab origine la riconducibilità stessa della fattispecie concreta dedotta in giudizio – così come accertata all'esito dello stesso – in quella astratta del rimedio in parola, così riducendo il contrasto tra tale rimedio e quello sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento in un mero concorso apparante tra norme, da risolversi dunque in favore di tale ultimo rimedio sussidiario.
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Di qui, del resto, l'affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità della proponibilità in giudizio, in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, dell'azione di ingiustificato arricchimento: possibilità, questa, che sarebbe altrimenti preclusa se si optasse per una valutazione esclusivamente astratta della sussidiarietà prescritta dall'art. 2042 c.c., dal momento che già la sola allegazione in giudizio, ad opera dell'attore, di una fattispecie astrattamente sussumibile sotto altro rimedio principale dovrebbe determinare, quale sua naturale conseguenza, l'esclusione della proponibilità in via subordinata del rimedio sussidiario, prescindendo dall'esito che la domanda principale stessa dovesse poi far registrare nel merito (cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite. Sentenza n.
22404 del 13/09/2018).
Diverso, invece, l'esito del contrasto tra norme nelle ipotesi in cui il diniego del rimedio principale non derivi – come detto – dall'accertamento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la sua applicazione, ma dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordina la difesa dei suoi interessi, ovvero dal mancato raggiungimento della prova del pregiudizio patito in ragione della violazione del titolo dedotto e la cui esistenza sia risultata comunque accertata all'esito del giudizio.
In tali casi, infatti, il rigetto della domanda non esclude ma anzi presuppone l'esistenza ab origine del titolo fondante in astratto l'operatività del rimedio principale, con la conseguenza che non potrà non dirsi preclusa la domanda fondata sul rimedio residuale dell'actio de in rem verso.
Come del resto precisato dal giudice di legittimità “Se la domanda principale è correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si
accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento. Se viceversa, incontestata o dimostrata
l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di
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arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c.” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 33954 del 5/012/2023).
4.2. Un'eccezione deve tuttavia delinearsi per l'ipotesi in cui la nullità del contratto, e quindi la sua inesistenza sul piano giuridico, derivi da nullità di ordine virtuale, ossia da illiceità per contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In tal caso, infatti, nonostante l'inesistenza ab origine del titolo contrattuale posta dall'ordinamento a fondamento del rimedio principale dell'azione di adempimento,
l'azione di giustificato arricchimento resta comunque preclusa in ragione dall'esigenza di evitare un impiego abusivo e fraudolento di tale rimedio residuale, volto cioè a far ottenere all'attore, seppur in forma diversa, la stessa utilità che la legge ha inteso escludere comminando la nullità e privando il contratto di tutela giuridica.
Al riguardo, deve tuttavia precisarsi che la violazione di una norma imperativa o di ordine pubblico, pur determinando sempre la nullità del contratto, non qualifica automaticamente quest'ultimo come illecito, precludendo così l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 2041 c.c.
L'illiceità, invero, è connotato che gli artt. 1418, secondo comma, e 1343 c.c. riferiscono espressamente alla sola causa negoziale o all'oggetto del contratto, allorquando gli stessa si appalesino contrari, appunto, a norma imperativa, ordine pubblico o buon costume.
Essa, quindi, è caratteristica riferibile al solo contenuto dispositivo del contratto, ossia al contrasto eventualmente esistente tra l'assetto degli interessi predisposto dalle parti nella scheda contrattuale, anche relativamente alle specificità dell'oggetto dedotto in accordo, e l'ordinamento giuridico.
Come chiarito infatti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata anche dalle Sezioni Unite nella sopra citata sentenza n. 33954 del 5 dicembre
2023, occorre infatti distinguere tra il contratto semplicemente illegale, perché contrario a norma imperativa, e il contratto nullo per illiceità della causa o dell'oggetto, dovuta a
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contrarietà a norma imperative o all'ordine pubblico, in quanto solo quest'ultima sarebbe preclusiva dell'azione generale di arricchimento (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 10427 del
18/07/2022).
4.3. Ciò posto, deve evidenziarsi che la nullità di cui è risultato affetto il contratto di appalto stipulato dalle parti sulla base del computo metrico sottoscritto in data 18 ottobre
2010 è certamente ascrivibile a tale secondo tipologia di invalidità negoziale.
Come condivisibilmente rilevato dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza resa tra le parti del presente giudizio in data 17 maggio 2023, infatti, “il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt.
1346 e 14718 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica” e “i medesimi principi devono trovare applicazione anche all'ipotesi di contrato di appalto di lavori in zona sismica quando manchi l'autorizzazione sismica.
La normativa in materia è, infatti, al pari di quella urbanistica, imperativa e dettata a tutela di interessi pubblici (non solo il governo del territorio ma anche l'incolumità pubblica;
cfr. Corte cost. sent. n. 2/2021); la sua violazione integra, quindi, una nullità ex art. 1418 comma 1 c.c.”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, dunque, la nullità dedotta nel presente giudizio è certamente idonea a precludere, per quanto detto sopra, la proponibilità dell'actio de in rem verso ai sensi dell'art. 2042 c.c.
5. Al rigetto della domanda attore, consegue l'assorbimento delle ulteriori eccezioni, anche riconvenzionali, dedotte in via gradata da parte convenuta, con eccezione della domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che dev'essere invece rigettata nel merito per mancata allegazione dei pregiudizi patiti in ragione della proposizione del presente giudizio e di cui è stato richiesto il risarcimento.
Inoltre, la complessità delle questioni interpretative connesse al canone di sussidiarietà proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento, foriera di un nuovo recente rinvio alle
Sezioni Unite ad iniziativa della V sezione della Corte di Cassazione, esclude anche la
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temerarietà richiesta per l'adozione del provvedimento di condanna previsto dal terzo comma dell'invocato art. 96 c.p.c.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con adozione dei parametri minimi limitatamente alla sola fase istruttoria, in ragione della mancata istruzione di prova costituenda, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi in ragione del disputatum, pari a complessivi euro 15.200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione, definitivamente pronunziando, assorbita e rigetta ogni altra eccezione e pretesa come in motivazione, così provvede:
• rigetta la domanda di parte attrice;
• condanna il sig. alla refusione in favore della sig.ra Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro=4.237,00=, CP_1
oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatario.
Così deciso in Aversa, 6-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo.
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