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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1679/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento
del matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1679/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Crimea n. 6, presso lo studio dell'Avvocato
Daniele Druetta, che lo rappresenta e difende per delega in atti e
nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ) residente in [...] Parco n. 59, elettivamente domiciliata in Torino, Via Pietro Palmieri n. 54,
presso lo studio dell'Avvocato Luca Giuseppe Zanusso, che la rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e in Settimo Torinese (TO) il 15/9/2016; Pt_1 Parte_2
2. Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle occorrende
annotazioni e trascrizioni;
3. Dare atto che, nell'ambito della definizione dei rapporti economici nascenti dal
matrimonio, il signor entro 7 giorni dalla comunicazione di Cancelleria Pt_1
relativa alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, verserà alla
RA , quale corresponsione in un'unica soluzione ai sensi e per Parte_2
gli effetti dell'art. 5, co. VIII, della Legge n. 898/1970, la somma di € 3.000,00
(tremila/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate a lui già note. Tale attribuzione
verrà ritenuta equa dal Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. VIII, della Legge
n. 898/1970. La RA , a fronte della predetta corresponsione, Parte_2
rinuncerà ad ogni pretesa economica comunque connessa ai rapporti matrimoniali
intercorsi tra le parti, accettando tale somma a titolo di una tantum ex art. 5 co. VIII
della Legge n. 898/1970;
4. Dare atto che le parti riconoscono e dichiarano di aver definito ogni pregresso
rapporto di contenuto economico-patrimoniale tra loro esistente, anche conseguente allo
Pag. 2 di 6 scioglimento della comunione legale dei beni, e che, salvo quanto previsto al punto che
precede, non sussistono vicendevoli pendenze per nessun titolo o ragione;
5. Dare atto che le spese e le competenze del presente giudizio sono integralmente
compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale
ai sensi dell'art. 13, co. VIII, L. 31 dicembre 2012, n. 247.”
Il P.M., così ha concluso: “V° il PM conclude per l'accoglimento delle richieste
congiunte delle parti 07/08/2024.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 17.07.24,
e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in Settimo Torinese (TO),
in data 15.09.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 43, Parte I Anno 2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale non è nata prole;
- le parti si sono separate con accordo formalizzato davanti all'Ufficiale di Stato
civile del Comune di Settimo Torinese il 5/5/2023 e confermato innanzi allo stesso Ufficiale di Stato civile il 7/6/2023;
- dalla data della separazione sono decorsi i termini previsti per legge, non vi è
stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Pag. 3 di 6 All'udienza del giorno 05 marzo 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. con provvedimento del 07.08.2024 così concludeva “V° il PM
conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
In più, l'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all'Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (ad es. uso della casa coniugale).
Pag. 4 di 6 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che le parti si sono separate con accordo formalizzato davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Settimo Torinese il 5/5/2023 e confermato innanzi allo stesso Ufficiale di Stato civile il 7/6/2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti. La
comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la definizione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
celebrato con rito civile in in Settimo Torinese Parte_2
(TO), il 15.09.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 43, Parte I Anno 2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di
Pag. 5 di 6 eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) si dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che nell'ambito della definizione dei rapporti economici nascenti dal matrimonio, il , entro 7 Pt_1
giorni dalla comunicazione di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, verserà alla , Parte_2
quale corresponsione in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
co. VIII, della Legge n. 898/1970, la somma di € 3.000,00 (tremila/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate a lui già note. La , a fronte Parte_2
della già menzionata corresponsione, rinuncerà ad ogni pretesa economica comunque connessa ai rapporti matrimoniali intercorsi tra le parti, accettando tale somma a titolo di una tantum ex art. 5 co. VIII della Legge n. 898/1970;
3) si dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di aver definito ogni pregresso rapporto di contenuto economico-patrimoniale tra loro esistente,
anche conseguente allo scioglimento della comunione legale dei beni, e che,
salvo quanto previsto al punto che precede, non sussistono vicendevoli pendenze per nessun titolo o ragione;
4) Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 aprile
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori. (art. 52 codice privacy)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1679/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento
del matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1679/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Crimea n. 6, presso lo studio dell'Avvocato
Daniele Druetta, che lo rappresenta e difende per delega in atti e
nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ) residente in [...] Parco n. 59, elettivamente domiciliata in Torino, Via Pietro Palmieri n. 54,
presso lo studio dell'Avvocato Luca Giuseppe Zanusso, che la rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e in Settimo Torinese (TO) il 15/9/2016; Pt_1 Parte_2
2. Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle occorrende
annotazioni e trascrizioni;
3. Dare atto che, nell'ambito della definizione dei rapporti economici nascenti dal
matrimonio, il signor entro 7 giorni dalla comunicazione di Cancelleria Pt_1
relativa alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, verserà alla
RA , quale corresponsione in un'unica soluzione ai sensi e per Parte_2
gli effetti dell'art. 5, co. VIII, della Legge n. 898/1970, la somma di € 3.000,00
(tremila/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate a lui già note. Tale attribuzione
verrà ritenuta equa dal Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. VIII, della Legge
n. 898/1970. La RA , a fronte della predetta corresponsione, Parte_2
rinuncerà ad ogni pretesa economica comunque connessa ai rapporti matrimoniali
intercorsi tra le parti, accettando tale somma a titolo di una tantum ex art. 5 co. VIII
della Legge n. 898/1970;
4. Dare atto che le parti riconoscono e dichiarano di aver definito ogni pregresso
rapporto di contenuto economico-patrimoniale tra loro esistente, anche conseguente allo
Pag. 2 di 6 scioglimento della comunione legale dei beni, e che, salvo quanto previsto al punto che
precede, non sussistono vicendevoli pendenze per nessun titolo o ragione;
5. Dare atto che le spese e le competenze del presente giudizio sono integralmente
compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale
ai sensi dell'art. 13, co. VIII, L. 31 dicembre 2012, n. 247.”
Il P.M., così ha concluso: “V° il PM conclude per l'accoglimento delle richieste
congiunte delle parti 07/08/2024.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 17.07.24,
e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in Settimo Torinese (TO),
in data 15.09.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 43, Parte I Anno 2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale non è nata prole;
- le parti si sono separate con accordo formalizzato davanti all'Ufficiale di Stato
civile del Comune di Settimo Torinese il 5/5/2023 e confermato innanzi allo stesso Ufficiale di Stato civile il 7/6/2023;
- dalla data della separazione sono decorsi i termini previsti per legge, non vi è
stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Pag. 3 di 6 All'udienza del giorno 05 marzo 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. con provvedimento del 07.08.2024 così concludeva “V° il PM
conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
In più, l'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all'Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (ad es. uso della casa coniugale).
Pag. 4 di 6 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che le parti si sono separate con accordo formalizzato davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Settimo Torinese il 5/5/2023 e confermato innanzi allo stesso Ufficiale di Stato civile il 7/6/2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti. La
comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la definizione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
celebrato con rito civile in in Settimo Torinese Parte_2
(TO), il 15.09.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 43, Parte I Anno 2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di
Pag. 5 di 6 eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) si dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che nell'ambito della definizione dei rapporti economici nascenti dal matrimonio, il , entro 7 Pt_1
giorni dalla comunicazione di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, verserà alla , Parte_2
quale corresponsione in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
co. VIII, della Legge n. 898/1970, la somma di € 3.000,00 (tremila/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate a lui già note. La , a fronte Parte_2
della già menzionata corresponsione, rinuncerà ad ogni pretesa economica comunque connessa ai rapporti matrimoniali intercorsi tra le parti, accettando tale somma a titolo di una tantum ex art. 5 co. VIII della Legge n. 898/1970;
3) si dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di aver definito ogni pregresso rapporto di contenuto economico-patrimoniale tra loro esistente,
anche conseguente allo scioglimento della comunione legale dei beni, e che,
salvo quanto previsto al punto che precede, non sussistono vicendevoli pendenze per nessun titolo o ragione;
4) Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 aprile
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori. (art. 52 codice privacy)
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