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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 1054/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Cosimo Gabbani, all'esito dell'udienza del 12.12.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente:
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. R.G. 1054/2020, oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria, promossa da:
, c.f. nato il [...] ad [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in GORGONZOLA alla VIA OBERDAN n. 4, presso lo studio dell'Avv. MASSIMO
LOMBARDI, c.f. , che lo rappresenta in forza di procura in calce all'atto C.F._2 introduttivo congiuntamente all'Avv. ROSA CHIERICATI, c.f. e all'Avv. C.F._3
US MA LO, c.f. C.F._4
- parte attrice opponente -
Contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in SASSARI alla Via ROMA n.71, presso CP_2 lo studio dell'Avv. GEMMA MAURIZI, c.f. del Foro di Sassari, giusta C.F._5 procura allegata alla comparsa di costituzione
e
- parte convenuta opposta –
c.f. con sede in Napoli alla Controparte_3 P.IVA_2
Via Santa Brigida n. 39, in persona del suo procuratore Dott. c.f. Controparte_4
, nato il [...] a [...], quale cessionaria di C.F._6 [...]
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in SASSARI alla Via ROMA n.71, presso lo studio dell'Avv. GEMMA
MAURIZI, c.f. del Foro di Sassari, giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5 costituzione ex art. 111 c.p..
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. succedendo alla parte opposta –
CONCLUSIONI
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 1 r.g. n. 1054/2020
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
27.11.2024 e confermate con le note sostitutive per l'udienza del 9.12.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i titoli di cui in narrativa, In via principale nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo nn. 196 - 318/2020 del 24/07/2020 - 31/07/2020 RG n. 667/2020 del Tribunale di Nuoro, qui opposto, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
previa qualificazione del contratto posto a fondamento del ricorso monitorio, quale “contratto di fideiussione”, dandosi atto, anche per fatto notorio, della nullità dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione BAria ALna nel 2003 denominato “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)”, accertare e dichiarare che la fideiussione omnibus rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni di è conforme al predetto schema contrattuale predisposto dall'Associazione Controparte_5
BAria ALna contenendo le clausole n. 2, 6 e 8 (c.d. reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) in violazione dell'art. 2 L 287/90 e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e l'invalidità ad ogni effetto delle suddette clausole, dandosi atto che la ricorrente è decaduta dal vincolo fideiussorio anche per inosservanza dei termini di cui all'art. 1957 cc;
dichiarare conseguentemente l'inefficacia della garanzia fideiussoria del dott. e Parte_1 comunque dichiarare liberato da ogni obbligazione il fideiussore per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata, in denegata ipotesi in cui il contratto sia qualificato quale “contratto autonomo di garanzia”, accertato e dichiarato che il contratto garantito è geneticamente usurario, dichiarare estinta la garanzia per dolo e/o mala fede del beneficiario, abuso del diritto, causa illecita e/o come meglio. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, accessori, da liquidarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”;
Nell'interesse della parte intervenuta succeduta ex art. 111 c.p.c. alla parte opposta (rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 9.12.2025):
“1) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto e per lo effetto confermare il decreto ingiuntivo recante n. 196- 318/2020 – RG 667/2020 del Tribunale di Nuoro emesso contro
; 2) in via meramente subordinata condannare il sig. al Parte_1 Parte_1 pagamento della somma come da CTU;
3) Con il favore delle spese da liquidarsi secondo il DM
2014”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29.10.2020, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 nn. 196 - 318/2020 del 24/07/2020 - 31/07/2020 RG n. 667/2020 emesso dal Tribunale, con il quale
è stato ingiunto all'opponente, quale fideiussore di di pagare in favore di CP_5 [...]
la somma di € 180.000,00, oltre interessi come da domanda e le spese della Controparte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 1054/2020
procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre iva e c.a. come per legge.
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale di Nuoro perché il fideiussore non è residente del circondario di questo Tribunale.
L'attore ha, inoltre, eccepito il difetto di titolarità passiva del rapporto, rappresentando di aver provveduto in data 2.8.2018 a comunicare all'opposta la cessione delle proprie quote della società a terzi, i quali avrebbero dovuto sostituire le fideiussioni del con le proprie, e ha negato di aver Pt_1 ricevuto alcuna comunicazione di messa in mora da parte della BA, in violazione dell'art. 7 del
Codice Deontologico inserito nell'allegato A.
5. del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Ha quindi eccepito la nullità della fideiussione in quanto le clausole 2, 6 e 8 del contratto sono conformi allo schema Abi e, quindi, attuative di un'intesa restrittiva della concorrenza e ha, altresì, eccepito la decadenza della BA ex art. 1957 c.c. e il conseguente venir meno dell'obbligazione di garanzia, evidenziando che la BA non ha promosso istanze nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi.
Ha, poi, formulato riserva in successivo giudizio per l'esercizio dell'azione risarcitoria dei danni, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della nullità del contratto di fideiussione ed eccependo la decadenza della BA ex art. 1957 c.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2021, si è costituita in giudizio Controparte_1
, rappresentando di essere creditrice nei confronti del fideiussore della società
[...] Pt_1
della somma di Euro 60.392,68 comprensivo degli interessi al tasso convenzionale Controparte_5
e competenze per esposizione alla data del 9/10/2019 in relazione al C/C 1392/09, Filiale di Nuoro, aperto il 12 febbraio 2016 e chiuso in data 9/10/2019, e della somma di Euro 150.018,88 comprensivo degli interessi al tasso convenzionale e competenze per esposizione alla data del 9/10/2019 in relazione al C/C 1403/29, Filiale di Nuoro, aperto il 7 marzo 2016 e chiuso in data 9/10/2019, e di aver agito in virtù del contratto di fideiussione stipulato in data 17/03/2016 che vede il garante Pt_1 per qualsiasi obbligazione contratta dalla società sino al massimale di 180.000,00 Controparte_5 euro.
L'opposta ha, poi, contestato l'eccezione di incompetenza territoriale, osservando che i contratti erano stati stipulati a Nuoro, ha sottolineato l'irrilevanza dei contratti tra il e terze parti, evidenziando Pt_1 che grava sull'opponente l'onere di provare l'assunzione della garanzia fideiussoria da parte di terzi e ha precisato che il non può invocare le norme a protezione del consumatore previste dal Codice Pt_1
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del Consumo, giacché quest'ultimo, alla data della stipula del contratto di fideiussione, risultava essere l'Amministratore unico della società debitrice.
L'opposta ha, inoltre, contestato l'irrilevanza delle contestazioni circa il mancato ricevimento delle comunicazioni da parte della posto che la stessa aveva provveduto alla regolare spedizione CP_1 delle intimazioni.
La ha, infine, affermato che il contratto di garanzia personale oggetto di causa non è CP_1 qualificabile come fideiussione ma è un contratto autonomo di garanzia per cui non può essere riconosciuta la nullità del contratto per le ragioni allegate dall'opponente. Di conseguenza, l'opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande attoree.
3. Con comparsa di costituzione ex art.111 c.p.c., in data 7.4.2021, si è costituita in giudizio
[...] quale cessionaria di Controparte_3 Controparte_1
col medesimo difensore, facendo proprie le ragioni e l'attività svolta dalla cedente.
[...]
4. All'esito dell'udienza dell'11.5.2021, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ritenuta non fondata l'eccezione di incompetenza territoriale e sussistenti -invece- i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione, il precedente Giudice istruttore ha concesso l'esecuzione provvisoria ed i termini ex art. 183 co VI c.p.c.
Le parti hanno provveduto a depositare le rispettive memorie e con provvedimento dell'11.1.2022, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2021, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare e avere tra le parti, accerti secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia. Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal
Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il
CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse
a qualsiasi titolo applicato;
computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse”.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.4.2022, parte convenuta e parte intervenuta hanno depositato il verbale negativo della mediazione obbligatoria espletata.
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Dopo alcune proroghe, il Ctu ha quindi depositato il proprio elaborato il 27.4.2023 ed all'udienza del
21.11.2023 le parti hanno richiamato difese e conclusioni e la causa è stata tenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
Le parti hanno provveduto al deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Con provvedimento del 22.8.2024, al fine di consentire la decisione in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c. la causa è stata rimessa sul ruolo. All'udienza del 27.11.2024 le parti hanno richiamato le rispettive difese e conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso la causa al Tribunale in composizione monocratica a norma dell'art. 281 septies c.p.c. e le parti hanno depositato note riepilogative e conclusive e hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. con note sostitutive dell'udienza del 9.12.2025.
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5. In primo luogo, si ritiene che l'opponente abbia avanzato domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di fideiussione in quanto contratto stipulato a valle di intesa restrittiva della concorrenza e non mera eccezione di nullità del contratto.
In questo senso, è sufficiente richiamare il tenore letterale delle conclusioni rassegnate dall'opponente con cui si chiede al Tribunale un accertamento con efficacia di giudicato sia dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza che della nullità del contratto in quanto riproducente le clausole previste dall'intesa restrittiva della concorrenza: «accertare e dichiarare che la fideiussione omnibus rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni di è conforme al predetto schema Controparte_5 contrattuale predisposto dall'Associazione BAria ALna contenendo le clausole n. 2, 6 e 8 (c.d. reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) in violazione dell'art. 2 L
287/90 e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e l'invalidità ad ogni effetto delle suddette clausole, dandosi atto che la ricorrente è decaduta dal vincolo fideiussorio anche per inosservanza dei termini di cui all'art. 1957 cc;
dichiarare conseguentemente l'inefficacia della garanzia fideiussoria del dott. e comunque dichiarare liberato da ogni obbligazione il Parte_1 fideiussore per i motivi di cui in narrativa».
Il fatto che l'opponente abbia dichiarato che tali conclusioni integrino una mera richiesta incidentale di accertamento, poiché la «domanda accertamento della nullità della fideiussione è stata svolta solo incidentalmente [ed è] prodromica alla pronuncia richiesta di avvenuta cessazione del vincolo fideiussorio quest'ultima essendo la domanda principale finalizzata a paralizzare la domanda principale», non è idoneo a trasformare in eccezione l'espressa domanda, mantenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni, di accertamento della nullità del contratto di fideiussione diretta ad ottenere una statuizione idonea al passaggio in giudicato sull'accertamento della nullità.
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L'opponente, infatti, ha chiesto in via diretta e principale di accertare la nullità della fideiussione e si tratta di un accertamento negativo che esorbita dalla mera reiezione della domanda monitoria dell'opposta (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 2023 sulla distinzione fra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale ove si legge: «non giova ai ricorrenti riqualificare la richiesta di condanna dei terzi come eccezione riconvenzionale, perché il suo contenuto – la responsabilità esclusiva degli altri convenuti e del terzo chiamato da uno di essi - esorbita da quello della eccezione riconvenzionale, avvalendosi della quale il deducente non può tendere a conseguire una utilità pratica (l'attribuzione ad altri della responsabilità risarcitoria per cui è stato chiamato in giudizio) diversa da quella consistente a ottenere la reiezione della domanda avversaria;
la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale, insegna la giurisprudenza di questa Corte, non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, quello dell'eccezione riconvenzionale, al rigetto della domanda proposta dall'attore»).
Qualificata in questo modo la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di intesa restrittiva della concorrenza, deve riconoscersi che, in via astratta, la competenza su tale domanda riconvenzionale sarebbe spettata alla sezione specializzata in materia di impresa.
Più nel dettaglio, in prima udienza, sarebbe stato necessario separare la causa di opposizione a decreto ingiuntivo dalla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di fideiussione e dichiarare la propria incompetenza con riguardo a quest'ultima. Contestualmente la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale si sarebbe conservata la competenza del Tribunale di
Nuoro, avrebbe dovuto essere sospesa (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22305 del 2024, ove si legge: «a norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 1 del
2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui al D.Lgs. n. 168 del
2003, art. 1 e successive modificazioni. Questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n.
6523; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429). Tuttavia, in materia è necessario distingue il caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, da quella in cui la stessa
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sia proposta solo in via di eccezione, perché differenti sono le conseguenze sul piano della competenza giurisdizionale. Nel primo caso, in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo il quale «Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto
a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con
l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni.» (Cass. n.35661/2022)»).
L'incompetenza di questo Tribunale non è stata rilevata, in prima udienza, a norma dell'art. 38 c.p.c., sicché la competenza di quest'Ufficio può dirsi consolidata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
6734 del 19/03/2018, massimata: «nel regime di rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla l. n. 69 del 2009, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., anziché nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione,
o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito»).
6. Occorre, a questo punto, confrontarsi con le eccezioni di incompetenza sollevate dall'opponente.
In via generale, occorre rammentare che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo la declaratoria d'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 637 c.p.c. comporta un'implicita declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con la conseguenza che davanti al Giudice competente si apre un ordinario giudizio sulla pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio.
6.1. L'eccezione d'incompetenza per territorio è inammissibile poiché l'opponente non ha escluso la competenza di quest'Ufficio in relazione a tutti i fori alternativi che potrebbero radicarne la competenza.
Più nel dettaglio, l'opponente ha contestato l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in quanto il fideiussore, è residente nel circondario del Tribunale di Tempio Pausania e Parte_1 in quanto il debitore principale, la società, ha sede nel circondario del Tribunale Controparte_5 di Oristano.
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Nulla, tuttavia, è stato detto in ordine al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione sicché
l'eccezione d'incompetenza per territorio è manifestamente inammissibile.
In ogni caso, l'eccezione d'incompetenza per territorio è pure infondata poiché l'obbligazione fideiussoria è pacificamente sorta a Nuoro come si desume dal luogo di sottoscrizione del contratto
(cfr. contratto di fideiussione allegato al fascicolo monitorio) e, dunque, sussiste la competenza del
Giudice del monitorio a norma degli artt. 637, co. 1, e 20 c.p.c.
6.2. Occorre, a questo punto, confrontarsi con la questione del foro del consumatore, in ordine alla quale le parti hanno interloquito (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta delle opposte).
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte con l'ordinanza n. 5868 del 27/02/2023 hanno avuto modo di esprimere il seguente principio di diritto: «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo Per_2 una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)». Tale approccio è stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità ove si afferma «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima)» (massima uff. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 25612 del 18/09/2025).
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Nel caso di specie, deve escludersi la qualificazione di quale consumatore in quanto, Parte_1 all'epoca in cui è stato concluso il contratto di fideiussione (17.3.2016), era Parte_1 amministratore unico della società (debitore principale) come risulta dalla visura Controparte_5 del Cerved depositata da opposta e intervenuta ove si legge che il è stato amministratore unico Pt_1 della predetta società dal 24.8.2007 sino al 9.12.2016 (cfr. visura depositata in allegato alle comparse dell'opposta e dell'intervenuta).
Dalla medesima visura, inoltre, emergono numerosi elementi indiziari che conducono a qualificare il anche al momento della radicazione della causa, come professionista rispetto al contratto di Pt_1 fideiussione in esame in quanto egli nel corso del tempo risulta aver ricoperto diverse cariche sociali, comprese quelle di amministratore unico e consigliere d'amministrazione, in numerose società.
Si precisa che le risultanze della predetta visura non sono state contestate dal Pt_1
In definitiva, deve escludersi che il possa essere qualificato come consumatore rispetto al Pt_1 contratto di fideiussione oggetto di causa.
7. L'opponente ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto affermando che la garanzia personale sarebbe stata assunta da terzi (p. 2 della comparsa di costituzione e risposta) ma si tratta di un'eccezione priva di riscontro probatorio e per giunta non coltivata nel processo.
Nel contratto di cessione di quote sociali prodotto dal si legge, all'art. 6, che la società Pt_1 cessionaria si impegna ad estinguere o ad assumere a proprio esclusivo carico i rapporti di fideiussione e di garanzia, di cui è parte il nei confronti di istituti di credito entro 90 giorni dalla Pt_1 stipula del contratto (doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Ebbene, non risulta che tale obbligo assunto dalla società cessionaria sia stato adempiuto e, più nello specifico, non risulta che la società cessionaria abbia estinto tutte le fideiussioni o le garanzie rilasciate dal oppure che la BA opposta abbia liberato il accettando il subentro della Pt_1 Pt_1 società cessionaria al posto del Pt_1
8. Occorre, dunque, procedere all'esame della domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di fideiussione in quanto trattasi, secondo la prospettazione attorea, di contratto stipulato a valle di intesa restrittiva della concorrenza.
Sul punto, è utile rilevare in via preliminare che v'è un interesse in ordine all'esame della predetta domanda di accertamento della nullità in quanto l'opponente ha pure eccepito la decadenza della controparte ai sensi dell'art. 1957 c.c. e la conseguente liberazione dalla garanzia fideiussoria come si evince dalle seguenti affermazioni: «il dott. non ha mai ricevuto alcuna lettera raccomandata Pt_1 da parte della banca, contenente la comunicazione della asserita situazione di morosità della
[...]
La BA, per quanto a conoscenza dell'esponente, non ha invece proposto le proprie Controparte_5 istanze nei confronti della entro sei mesi dalla risoluzione dei rapporti con CP_5
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un'iniziativa di carattere giudiziario volta ad ottenere in via di cognizione o di esecuzione, secondo le forme del codice di rito, l'accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditoria» (p. 11 dell'atto di citazione).
8.1. Il contratto di garanzia personale stipulato dal con la BA opposta è qualificabile come Pt_1 fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia.
In via di premessa, occorre osservare che la giurisprudenza di merito -seguita dalla giurisprudenza di legittimità- ha interpretato nel corso del tempo fideiussioni del tutto analoghe e sostanzialmente riproduttive dello schema Abi del 2002 sia come contratto di fideiussione sia come contratto autonomo di garanzia.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con l'ordinanza n. 14704 del 2025 che ha fornito utili coordinate ermeneutiche. L'ordinanza in commento ha ribadito la necessità di procedere ad un'interpretazione complessiva delle clausole dell'accordo, a norma dell'art. 1363 c.c., per verificare la sussistenza o meno dell'accessorietà dell'obbligazione di garanzia, precisando che la presenza di una clausola che affermi la solidarietà fra il fideiussore e il debitore principale è indicativa della sussistenza dell'elemento dell'accessorietà, poiché da essa si desume che l'obbligazione del fideiussore non è del tutto autonoma da quella del debitore principale.
Nel caso di specie, un'indagine complessiva delle clausole contrattuali induce a qualificare il contratto in esame come fideiussione omnibus.
In primo luogo, occorre valorizzare il nomen iuris prescelto dalle parti che più volte utilizzano i termini “fideiussore” e “fideiussione” nel corpo del regolamento contrattuale. Del pari, nella scrittura privata compaiono diverse deroghe alla disciplina tipica della fideiussione di cui non vi sarebbe stato bisogno se le parti avessero inteso stipulare un contratto autonomo di garanzia. Si pensi, ad esempio, alle clausole che derogano espressamente all'art. 1948 c.c. e all'art. 1957 c.c.
In secondo luogo, il ha assunto l'obbligazione di garanzia in termini di ampia solidarietà in Pt_1 favore del debitore principale ex art. 1944 c.c., come si desume dalla parte discorsiva iniziale del contratto ove il si dichiara obbligato in solido col debitore principale anche per le garanzie da Pt_1 quest'ultimo prestate in deroga all'art. 1948 c.c. e dalla clausola n. 3 del contratto dove si legge che le obbligazioni del fideiussore sono “solidali e indivisibili anche nei confronti dei suoi successori o aventi causa”. Dalle due clausole si ricava, per implicito, il rapporto di solidarietà fra fideiussore e debitore principale.
In terzo luogo, la clausola n. 7 secondo cui «il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
BA a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore» non impedisce affatto che il fideiussore possa eccepire le eccezioni spettanti al debitore principale ma vale ad introdurre nel regolamento contrattuale una clausola “solve et repete” che non fa venir meno il vincolo di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 10 r.g. n. 1054/2020
accessorietà fra garanzia e obbligazione principale (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 3947 del
18/02/2010, ove si legge: «se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c.. »)
La clausola “a semplice richiesta scritta”, peraltro, non determina quel rapporto di autonomia fra obbligazione principale e obbligazione di garanzia che è normalmente conseguenza della previsione della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”. L'inserimento della clausola “a semplice richiesta scritta” ha una finalità più circoscritta funzionale ad operare una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. perché consente al creditore, con una semplice richiesta scritta (ad esempio, con una raccomandata) di impedire il decorso del termine di decadenza, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 34678 del
27/12/2024).
A conferma di questo rilievo si evidenzia che il contratto non contiene alcuna esplicita deroga all'art. 1945 c.c. e che la clausola n. 8, secondo cui «nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (clausola cosiddetta di sopravvivenza), non impedisce al fideiussore di eccepire la validità dell'obbligazione garantita ma implica soltanto che l'eventuale dichiarazione di invalidità dell'obbligazione principale non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata, che il fideiussore è tenuto a garantire. Peraltro, si evidenzia che tale obbligo del fideiussore è integrato solo in caso di dichiarazione di invalidità dell'obbligazione principale e non negli altri casi di patologia del negozio che ha dato vita all'obbligazione principale e che potrebbero fondare un'eccezione del fideiussore.
In quarto luogo, la clausola n. 9 secondo cui «nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore», ha un ambito di operatività circoscritto e non integra una clausola generale di pagamento “senza eccezioni”.
Dall'interpretazione complessiva delle clausole del contratto si desume, in definitiva, che il vincolo di accessorietà fra obbligazione del fideiussore e obbligazione principale, sebbene attenuato, permane. Dunque, il contratto oggetto di causa non può essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 11 r.g. n. 1054/2020
8.2. A questo punto, occorre chiedersi se sussistono tutti i presupposti per dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus impugnato, tenendo presente che nel caso di specie il contratto è stato stipulato in data 17.3.2016. Si tratta, quindi, di un contratto che non è stato stipulato nel periodo oggetto dell'accertamento di cui al provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 che va dall'ottobre
2002 al maggio 2005.
A questo proposito, è opportuno richiamare l'orientamento prevalente della Suprema Corte (anche se si segnala che la questione è stata oggetto di un recentissimo rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite):
«la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale
-che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default - richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della BA d'AL; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
BA d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce: aspetto neppure dedotto dai ricorrenti;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della BA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della BA d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), onde il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 12 r.g. n. 1054/2020
Ebbene nella specie è assorbente rilevare che, benché il ricorrente indichi nel ricorso le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento della BA d'AL (richiamando il documento contrattuale prodotto), non deduce alcunché a proposito della riferibilità delle fideiussioni -che afferma contratte nel 2008 - all'intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non ha neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso (trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia) unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento. Perciò va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della BA
d'AL ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 30383/2014, conforme a Cass. n.24380/2024 e n. 20713/2023)» (Sez.
1, Ordinanza n. 29019 del 2025).
Né per vincere la ragionevolezza dell'orientamento dianzi richiamato si può valorizzare sic et simpliciter il fatto che la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021 abbia ad oggetto un contratto di fideiussione stipulato nel 2006.
La stessa Sezione I della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 28988 del 2025) ha avuto modo di sottolineare che «dell'epoca della fideiussione e dell'attitudine del provvedimento della
BA d'AL a dispiegare il proprio rilievo di prova privilegiata in relazione a fideiussioni post
2005 la sentenza delle sezioni unite, semplicemente, non dic[e] assolutamente nulla» poiché la questione se il provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 costituisca prova privilegiata anche per le fideiussioni post 2005 non era stata rimessa alle Sezioni Unite che su di essa non si sono pronunciate.
Non si condivide, dunque, quell'orientamento minoritario di legittimità, di cui si rinvengono precedenti nelle pronunce della Sezione III (cfr. Cass. civ., n. 20648/2024 e n. 27243/2024), che sostiene che le Sezioni Unite del 2021 abbiano riconosciuto la nullità parziale delle fideiussioni a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata dalla BA d'AL senza operare alcun distinguo per le fideiussioni stipulate post 2005.
Il primo orientamento, infatti, appare maggiormente coerente con il riparto dell'onere della prova disegnato dall'art. 2697 c.c. secondo cui grava su chi ha interesse a far valere una nullità allegare e provare i fatti al ricorrere dei quali l'ordinamento sanziona un certo atto giuridico con la nullità. Per le fideiussioni post 2005, dunque, colui che vuol fare valere la nullità delle clausole censurate col provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 deve fornire una prova anche indiziaria dell'esistenza
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 13 r.g. n. 1054/2020
degli elementi costitutivi di un'intesa restrittiva della concorrenza anche con riferimento al periodo successivo d'interesse.
Nel caso di specie, è evidente che l'opponente non abbia provato né si sia offerto di provare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nell'anno 2016, quando è stata stipulata la fideiussione oggetto di causa. Ove, infatti, si fuoriesca dall'ambito dell'intesa ABI del 2002 (accertata e sanzionata col provvedimento della BA d'AL n. 55/2005), torna ad operare pienamente il principio dell'onere della prova, gravante su chi lamenta la nullità del contratto contro di lui azionato. Il semplice fatto che il testo delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus oggetto di causa coincidano con quello delle stesse clausole dello schema Abi concernente la fideiussione omnibus
(che l'opponente non ha nemmeno prodotto) non è sufficiente per affermare nella vicenda in esame vi sia stata applicazione “a valle” di una preesistente intesa illecita. In proposito, l'opponente avrebbe dovuto dedurre e, in caso di contestazione, provare fatti indiziari idonei a dimostrare il permanere dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata nel 2005, ad esempio, provando in via documentale il fatto che, nel 2016, per le fideiussioni omnibus, diversi istituti bancari, magari iscritti all'Abi, continuavano a proporre ai propri clienti il modulo delle fideiussioni omnibus concordato dall'Abi nel 2002, in dispregio del provvedimento della BA d'AL.
L'opponente non ha fornito la prova della permanenza nel 2016 dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata con il provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 e non può essere, pertanto, dichiarata né la nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 né, a maggior ragione, la nullità dell'intero contratto di fideiussione.
9.3. Di conseguenza, la deroga all'art. 1957 c.c. prevista dalla clausola n. 6 del contratto risulta validamente pattuita e l'opponente non può eccepire la decadenza del creditore garantito perché non ha avanzato istanze giudiziali entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Rimane, quindi, assorbita ogni altra questione relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c.
10. L'opponente ha tardivamente allegato il carattere usurario degli interessi moratori applicati in relazione ai rapporti che hanno originato il debito principale.
Nell'atto di citazione e nelle note depositate per la prima udienza, infatti, non compare alcun riferimento all'usurarietà degli interessi applicati in relazione ai conti correnti n. 1392/09, acceso in data 12/2/16, e n. 1403/29, acceso in data 7/3/16, da cui la è receduta unilateralmente in data CP_1
9.10.2019
Tale allegazione compare solo nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. ma è da ritenersi tardiva in quanto la prima memoria è deputata a precisare o modificare solo un'allegazione già contenuta nell'atto di citazione non ad introdurre un'allegazione non presente nell'atto introduttivo.
L'allegazione non solo è tardiva ma pure incompleta poiché l'opponente non ha fatto alcun
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 14 r.g. n. 1054/2020
riferimento alle clausole contrattuali ritenute nulle in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato in data 01.08.2018 sul conto corrente 1392/09. Inoltre, l'opponente non ha censurato il concorso a determinare l'usurarietà del tasso d'interesse di costi diversi dagli interessi e dalla commissione d'istruttoria veloce (cfr. prima memoria dell'opponente).
Sulla tematica in esame, la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 25305 del 2025) ha avuto modo di precisare: «nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori [ma il principio vale in relazione a qualsiasi tipologia di interesse], l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (v.
Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 – Rv. 658833 - 03)» e ancora: «[l]'onere di allegazione, peraltro, non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo
d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato,
e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2014). La ragione di ciò è evidente: in mancanza di uno specifico parametro di fatto, è impossibile qualunque valutazione di diritto».
Ancora, (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 28983 del 2023) si è affermato: «seppure la nullità delle clausole contrattuali, ove contenenti la pattuizione di interessi usurari, sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su tempestive allegazioni: nella specie, la valutazione della corte d'appello di tardività della denuncia di mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, formulata solo in seconda comparsa conclusionale, appare corretta: seppure l'esistenza di spese di assicurazione sia stata menzionata in precedenza, e perciò il dato dell'esistenza di spese di assicurazione poteva dirsi già emerso in causa, solo negli ultimi atti conclusivi la allegava che esse fossero state Parte_2 obbligatorie al fine di ottenere il finanziamento, fossero finalizzate ad assicurarne il rimborso, e per questo fossero collegate all'erogazione del credito e quindi dovessero essere considerate ai fini della usurarietà (Cass. n. 13536 del 2023), fondando la propria eccezione su allegazioni, a loro volta
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 15 r.g. n. 1054/2020
presupponenti un accertamento che mai in precedenza era stato chiesto né compiuto, mai in precedenza svolte».
Alla luce di questo insegnamento, la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe dovuto essere disposta poiché tutte le allegazioni in merito al carattere usurario dei costi collegati all'erogazione del credito sono tardive. Alcune, infatti, sono contenute nella prima memoria ed altre nelle osservazioni del Ctp di parte opponente.
Sul punto si osserva ad abundatiam che nei due contratti di conto corrente sono stati pattuiti per iscritto tutti i costi per l'erogazione del credito (cfr. le condizioni dei due contratti di conto corrente)
e che dall'esame degli estratti conto non risulta l'applicazione di alcun “corrispettivo sull'accordato” se non in seguito alla stipula di un contratto di apertura di credito in conto corrente, sul conto corrente
1392 (cfr. condizioni contratto di apertura di credito), ove il costo suddetto è, tuttavia, espressamente pattuito per iscritto.
Inoltre -e il motivo è assorbente-, la clausola n. 8 del contratto di fideiussione non è stata dichiarata invalida e, pertanto, il fideiussore è tenuto a garantire il rimborso delle somme erogate (anche nel caso in cui l'obbligazione principale sia dichiarata invalida) sino alla concorrenza della somma garantita. Siccome è pacifico in causa (cfr. i conteggi operati dal Ctu) che siano state erogate somme superiori al massimale garantito, il è comunque tenuto a pagare la somma di € 180.000,00. Pt_1
In ragione della presenza di questa clausola, il decreto ingiuntivo va, in ogni caso, confermato.
11. In definitiva, la fideiussione omnibus oggetto di causa è valida ed è stata prestata per la somma massima di € 180.000,00 (cfr. contratto di fideiussione) sicché l'opponente è tenuto a garantire il debito principale, corrispondendo la somma di € 180.000,00. Il decreto ingiuntivo dev'essere, quindi, confermato, con la precisazione che nessun interesse è stato domandato con il ricorso monitorio.
12. L'opponente è integralmente soccombente e dev'essere condannato a rifondere le spese di lite sostenute dalla con sede in Napoli alla Via Controparte_3
Santa Brigida n. 39, C.F. , ex art. 91 c.p.c. P.IVA_2
Ritenuta che la causa abbia valore di 180.000,00 euro, che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, valutata l'attività defensionale svolta dall'opposta in base ai criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014 e ritenuto che si debbano riconoscere i minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e che debbano essere, invece, riconosciuti compensi intermedi fra i medi e i minimi tariffari per la fase decisionale, in ragione della maggior attività espletata, si liquidano in favore dell'opposta in € 8.114,75 oltre 15%, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
Sono dovute le spese per la fase monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto che è confermato.
PER QUESTI MOTIVI
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 16 r.g. n. 1054/2020
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta le domande di parte opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nuoro n. 196/2020 del 24/07/2020, oggetto di correzione d'errore materiale mediante il decreto emesso dal Tribunale di Nuoro n. cronol. 318/2020 del 31/07/2020;
2. condanna a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_3
C.F. ), che liquida in € 8.114,75 oltre 15%, Cpa e Iva, se
[...] P.IVA_2 dovuta, per onorari d'avvocato.
Nuoro, 15.12.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Cosimo Gabbani, all'esito dell'udienza del 12.12.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente:
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. R.G. 1054/2020, oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria, promossa da:
, c.f. nato il [...] ad [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in GORGONZOLA alla VIA OBERDAN n. 4, presso lo studio dell'Avv. MASSIMO
LOMBARDI, c.f. , che lo rappresenta in forza di procura in calce all'atto C.F._2 introduttivo congiuntamente all'Avv. ROSA CHIERICATI, c.f. e all'Avv. C.F._3
US MA LO, c.f. C.F._4
- parte attrice opponente -
Contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in SASSARI alla Via ROMA n.71, presso CP_2 lo studio dell'Avv. GEMMA MAURIZI, c.f. del Foro di Sassari, giusta C.F._5 procura allegata alla comparsa di costituzione
e
- parte convenuta opposta –
c.f. con sede in Napoli alla Controparte_3 P.IVA_2
Via Santa Brigida n. 39, in persona del suo procuratore Dott. c.f. Controparte_4
, nato il [...] a [...], quale cessionaria di C.F._6 [...]
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in SASSARI alla Via ROMA n.71, presso lo studio dell'Avv. GEMMA
MAURIZI, c.f. del Foro di Sassari, giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5 costituzione ex art. 111 c.p..
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. succedendo alla parte opposta –
CONCLUSIONI
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 1 r.g. n. 1054/2020
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
27.11.2024 e confermate con le note sostitutive per l'udienza del 9.12.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i titoli di cui in narrativa, In via principale nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo nn. 196 - 318/2020 del 24/07/2020 - 31/07/2020 RG n. 667/2020 del Tribunale di Nuoro, qui opposto, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
previa qualificazione del contratto posto a fondamento del ricorso monitorio, quale “contratto di fideiussione”, dandosi atto, anche per fatto notorio, della nullità dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione BAria ALna nel 2003 denominato “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)”, accertare e dichiarare che la fideiussione omnibus rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni di è conforme al predetto schema contrattuale predisposto dall'Associazione Controparte_5
BAria ALna contenendo le clausole n. 2, 6 e 8 (c.d. reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) in violazione dell'art. 2 L 287/90 e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e l'invalidità ad ogni effetto delle suddette clausole, dandosi atto che la ricorrente è decaduta dal vincolo fideiussorio anche per inosservanza dei termini di cui all'art. 1957 cc;
dichiarare conseguentemente l'inefficacia della garanzia fideiussoria del dott. e Parte_1 comunque dichiarare liberato da ogni obbligazione il fideiussore per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata, in denegata ipotesi in cui il contratto sia qualificato quale “contratto autonomo di garanzia”, accertato e dichiarato che il contratto garantito è geneticamente usurario, dichiarare estinta la garanzia per dolo e/o mala fede del beneficiario, abuso del diritto, causa illecita e/o come meglio. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, accessori, da liquidarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”;
Nell'interesse della parte intervenuta succeduta ex art. 111 c.p.c. alla parte opposta (rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 9.12.2025):
“1) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto e per lo effetto confermare il decreto ingiuntivo recante n. 196- 318/2020 – RG 667/2020 del Tribunale di Nuoro emesso contro
; 2) in via meramente subordinata condannare il sig. al Parte_1 Parte_1 pagamento della somma come da CTU;
3) Con il favore delle spese da liquidarsi secondo il DM
2014”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29.10.2020, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 nn. 196 - 318/2020 del 24/07/2020 - 31/07/2020 RG n. 667/2020 emesso dal Tribunale, con il quale
è stato ingiunto all'opponente, quale fideiussore di di pagare in favore di CP_5 [...]
la somma di € 180.000,00, oltre interessi come da domanda e le spese della Controparte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 1054/2020
procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre iva e c.a. come per legge.
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale di Nuoro perché il fideiussore non è residente del circondario di questo Tribunale.
L'attore ha, inoltre, eccepito il difetto di titolarità passiva del rapporto, rappresentando di aver provveduto in data 2.8.2018 a comunicare all'opposta la cessione delle proprie quote della società a terzi, i quali avrebbero dovuto sostituire le fideiussioni del con le proprie, e ha negato di aver Pt_1 ricevuto alcuna comunicazione di messa in mora da parte della BA, in violazione dell'art. 7 del
Codice Deontologico inserito nell'allegato A.
5. del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Ha quindi eccepito la nullità della fideiussione in quanto le clausole 2, 6 e 8 del contratto sono conformi allo schema Abi e, quindi, attuative di un'intesa restrittiva della concorrenza e ha, altresì, eccepito la decadenza della BA ex art. 1957 c.c. e il conseguente venir meno dell'obbligazione di garanzia, evidenziando che la BA non ha promosso istanze nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi.
Ha, poi, formulato riserva in successivo giudizio per l'esercizio dell'azione risarcitoria dei danni, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della nullità del contratto di fideiussione ed eccependo la decadenza della BA ex art. 1957 c.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2021, si è costituita in giudizio Controparte_1
, rappresentando di essere creditrice nei confronti del fideiussore della società
[...] Pt_1
della somma di Euro 60.392,68 comprensivo degli interessi al tasso convenzionale Controparte_5
e competenze per esposizione alla data del 9/10/2019 in relazione al C/C 1392/09, Filiale di Nuoro, aperto il 12 febbraio 2016 e chiuso in data 9/10/2019, e della somma di Euro 150.018,88 comprensivo degli interessi al tasso convenzionale e competenze per esposizione alla data del 9/10/2019 in relazione al C/C 1403/29, Filiale di Nuoro, aperto il 7 marzo 2016 e chiuso in data 9/10/2019, e di aver agito in virtù del contratto di fideiussione stipulato in data 17/03/2016 che vede il garante Pt_1 per qualsiasi obbligazione contratta dalla società sino al massimale di 180.000,00 Controparte_5 euro.
L'opposta ha, poi, contestato l'eccezione di incompetenza territoriale, osservando che i contratti erano stati stipulati a Nuoro, ha sottolineato l'irrilevanza dei contratti tra il e terze parti, evidenziando Pt_1 che grava sull'opponente l'onere di provare l'assunzione della garanzia fideiussoria da parte di terzi e ha precisato che il non può invocare le norme a protezione del consumatore previste dal Codice Pt_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 3 r.g. n. 1054/2020
del Consumo, giacché quest'ultimo, alla data della stipula del contratto di fideiussione, risultava essere l'Amministratore unico della società debitrice.
L'opposta ha, inoltre, contestato l'irrilevanza delle contestazioni circa il mancato ricevimento delle comunicazioni da parte della posto che la stessa aveva provveduto alla regolare spedizione CP_1 delle intimazioni.
La ha, infine, affermato che il contratto di garanzia personale oggetto di causa non è CP_1 qualificabile come fideiussione ma è un contratto autonomo di garanzia per cui non può essere riconosciuta la nullità del contratto per le ragioni allegate dall'opponente. Di conseguenza, l'opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande attoree.
3. Con comparsa di costituzione ex art.111 c.p.c., in data 7.4.2021, si è costituita in giudizio
[...] quale cessionaria di Controparte_3 Controparte_1
col medesimo difensore, facendo proprie le ragioni e l'attività svolta dalla cedente.
[...]
4. All'esito dell'udienza dell'11.5.2021, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ritenuta non fondata l'eccezione di incompetenza territoriale e sussistenti -invece- i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione, il precedente Giudice istruttore ha concesso l'esecuzione provvisoria ed i termini ex art. 183 co VI c.p.c.
Le parti hanno provveduto a depositare le rispettive memorie e con provvedimento dell'11.1.2022, emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2021, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare e avere tra le parti, accerti secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia. Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal
Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il
CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse
a qualsiasi titolo applicato;
computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse”.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.4.2022, parte convenuta e parte intervenuta hanno depositato il verbale negativo della mediazione obbligatoria espletata.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 4 r.g. n. 1054/2020
Dopo alcune proroghe, il Ctu ha quindi depositato il proprio elaborato il 27.4.2023 ed all'udienza del
21.11.2023 le parti hanno richiamato difese e conclusioni e la causa è stata tenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
Le parti hanno provveduto al deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Con provvedimento del 22.8.2024, al fine di consentire la decisione in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c. la causa è stata rimessa sul ruolo. All'udienza del 27.11.2024 le parti hanno richiamato le rispettive difese e conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso la causa al Tribunale in composizione monocratica a norma dell'art. 281 septies c.p.c. e le parti hanno depositato note riepilogative e conclusive e hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. con note sostitutive dell'udienza del 9.12.2025.
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5. In primo luogo, si ritiene che l'opponente abbia avanzato domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di fideiussione in quanto contratto stipulato a valle di intesa restrittiva della concorrenza e non mera eccezione di nullità del contratto.
In questo senso, è sufficiente richiamare il tenore letterale delle conclusioni rassegnate dall'opponente con cui si chiede al Tribunale un accertamento con efficacia di giudicato sia dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza che della nullità del contratto in quanto riproducente le clausole previste dall'intesa restrittiva della concorrenza: «accertare e dichiarare che la fideiussione omnibus rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni di è conforme al predetto schema Controparte_5 contrattuale predisposto dall'Associazione BAria ALna contenendo le clausole n. 2, 6 e 8 (c.d. reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) in violazione dell'art. 2 L
287/90 e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e l'invalidità ad ogni effetto delle suddette clausole, dandosi atto che la ricorrente è decaduta dal vincolo fideiussorio anche per inosservanza dei termini di cui all'art. 1957 cc;
dichiarare conseguentemente l'inefficacia della garanzia fideiussoria del dott. e comunque dichiarare liberato da ogni obbligazione il Parte_1 fideiussore per i motivi di cui in narrativa».
Il fatto che l'opponente abbia dichiarato che tali conclusioni integrino una mera richiesta incidentale di accertamento, poiché la «domanda accertamento della nullità della fideiussione è stata svolta solo incidentalmente [ed è] prodromica alla pronuncia richiesta di avvenuta cessazione del vincolo fideiussorio quest'ultima essendo la domanda principale finalizzata a paralizzare la domanda principale», non è idoneo a trasformare in eccezione l'espressa domanda, mantenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni, di accertamento della nullità del contratto di fideiussione diretta ad ottenere una statuizione idonea al passaggio in giudicato sull'accertamento della nullità.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 5 r.g. n. 1054/2020
L'opponente, infatti, ha chiesto in via diretta e principale di accertare la nullità della fideiussione e si tratta di un accertamento negativo che esorbita dalla mera reiezione della domanda monitoria dell'opposta (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 2023 sulla distinzione fra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale ove si legge: «non giova ai ricorrenti riqualificare la richiesta di condanna dei terzi come eccezione riconvenzionale, perché il suo contenuto – la responsabilità esclusiva degli altri convenuti e del terzo chiamato da uno di essi - esorbita da quello della eccezione riconvenzionale, avvalendosi della quale il deducente non può tendere a conseguire una utilità pratica (l'attribuzione ad altri della responsabilità risarcitoria per cui è stato chiamato in giudizio) diversa da quella consistente a ottenere la reiezione della domanda avversaria;
la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale, insegna la giurisprudenza di questa Corte, non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, quello dell'eccezione riconvenzionale, al rigetto della domanda proposta dall'attore»).
Qualificata in questo modo la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di intesa restrittiva della concorrenza, deve riconoscersi che, in via astratta, la competenza su tale domanda riconvenzionale sarebbe spettata alla sezione specializzata in materia di impresa.
Più nel dettaglio, in prima udienza, sarebbe stato necessario separare la causa di opposizione a decreto ingiuntivo dalla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di fideiussione e dichiarare la propria incompetenza con riguardo a quest'ultima. Contestualmente la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale si sarebbe conservata la competenza del Tribunale di
Nuoro, avrebbe dovuto essere sospesa (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22305 del 2024, ove si legge: «a norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 1 del
2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui al D.Lgs. n. 168 del
2003, art. 1 e successive modificazioni. Questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n.
6523; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429). Tuttavia, in materia è necessario distingue il caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, da quella in cui la stessa
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sia proposta solo in via di eccezione, perché differenti sono le conseguenze sul piano della competenza giurisdizionale. Nel primo caso, in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo il quale «Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto
a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con
l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni.» (Cass. n.35661/2022)»).
L'incompetenza di questo Tribunale non è stata rilevata, in prima udienza, a norma dell'art. 38 c.p.c., sicché la competenza di quest'Ufficio può dirsi consolidata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
6734 del 19/03/2018, massimata: «nel regime di rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla l. n. 69 del 2009, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., anziché nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione,
o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito»).
6. Occorre, a questo punto, confrontarsi con le eccezioni di incompetenza sollevate dall'opponente.
In via generale, occorre rammentare che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo la declaratoria d'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 637 c.p.c. comporta un'implicita declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con la conseguenza che davanti al Giudice competente si apre un ordinario giudizio sulla pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio.
6.1. L'eccezione d'incompetenza per territorio è inammissibile poiché l'opponente non ha escluso la competenza di quest'Ufficio in relazione a tutti i fori alternativi che potrebbero radicarne la competenza.
Più nel dettaglio, l'opponente ha contestato l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in quanto il fideiussore, è residente nel circondario del Tribunale di Tempio Pausania e Parte_1 in quanto il debitore principale, la società, ha sede nel circondario del Tribunale Controparte_5 di Oristano.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 7 r.g. n. 1054/2020
Nulla, tuttavia, è stato detto in ordine al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione sicché
l'eccezione d'incompetenza per territorio è manifestamente inammissibile.
In ogni caso, l'eccezione d'incompetenza per territorio è pure infondata poiché l'obbligazione fideiussoria è pacificamente sorta a Nuoro come si desume dal luogo di sottoscrizione del contratto
(cfr. contratto di fideiussione allegato al fascicolo monitorio) e, dunque, sussiste la competenza del
Giudice del monitorio a norma degli artt. 637, co. 1, e 20 c.p.c.
6.2. Occorre, a questo punto, confrontarsi con la questione del foro del consumatore, in ordine alla quale le parti hanno interloquito (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta delle opposte).
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte con l'ordinanza n. 5868 del 27/02/2023 hanno avuto modo di esprimere il seguente principio di diritto: «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo Per_2 una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)». Tale approccio è stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità ove si afferma «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima)» (massima uff. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 25612 del 18/09/2025).
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 8 r.g. n. 1054/2020
Nel caso di specie, deve escludersi la qualificazione di quale consumatore in quanto, Parte_1 all'epoca in cui è stato concluso il contratto di fideiussione (17.3.2016), era Parte_1 amministratore unico della società (debitore principale) come risulta dalla visura Controparte_5 del Cerved depositata da opposta e intervenuta ove si legge che il è stato amministratore unico Pt_1 della predetta società dal 24.8.2007 sino al 9.12.2016 (cfr. visura depositata in allegato alle comparse dell'opposta e dell'intervenuta).
Dalla medesima visura, inoltre, emergono numerosi elementi indiziari che conducono a qualificare il anche al momento della radicazione della causa, come professionista rispetto al contratto di Pt_1 fideiussione in esame in quanto egli nel corso del tempo risulta aver ricoperto diverse cariche sociali, comprese quelle di amministratore unico e consigliere d'amministrazione, in numerose società.
Si precisa che le risultanze della predetta visura non sono state contestate dal Pt_1
In definitiva, deve escludersi che il possa essere qualificato come consumatore rispetto al Pt_1 contratto di fideiussione oggetto di causa.
7. L'opponente ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto affermando che la garanzia personale sarebbe stata assunta da terzi (p. 2 della comparsa di costituzione e risposta) ma si tratta di un'eccezione priva di riscontro probatorio e per giunta non coltivata nel processo.
Nel contratto di cessione di quote sociali prodotto dal si legge, all'art. 6, che la società Pt_1 cessionaria si impegna ad estinguere o ad assumere a proprio esclusivo carico i rapporti di fideiussione e di garanzia, di cui è parte il nei confronti di istituti di credito entro 90 giorni dalla Pt_1 stipula del contratto (doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Ebbene, non risulta che tale obbligo assunto dalla società cessionaria sia stato adempiuto e, più nello specifico, non risulta che la società cessionaria abbia estinto tutte le fideiussioni o le garanzie rilasciate dal oppure che la BA opposta abbia liberato il accettando il subentro della Pt_1 Pt_1 società cessionaria al posto del Pt_1
8. Occorre, dunque, procedere all'esame della domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di fideiussione in quanto trattasi, secondo la prospettazione attorea, di contratto stipulato a valle di intesa restrittiva della concorrenza.
Sul punto, è utile rilevare in via preliminare che v'è un interesse in ordine all'esame della predetta domanda di accertamento della nullità in quanto l'opponente ha pure eccepito la decadenza della controparte ai sensi dell'art. 1957 c.c. e la conseguente liberazione dalla garanzia fideiussoria come si evince dalle seguenti affermazioni: «il dott. non ha mai ricevuto alcuna lettera raccomandata Pt_1 da parte della banca, contenente la comunicazione della asserita situazione di morosità della
[...]
La BA, per quanto a conoscenza dell'esponente, non ha invece proposto le proprie Controparte_5 istanze nei confronti della entro sei mesi dalla risoluzione dei rapporti con CP_5
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 9 r.g. n. 1054/2020
un'iniziativa di carattere giudiziario volta ad ottenere in via di cognizione o di esecuzione, secondo le forme del codice di rito, l'accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditoria» (p. 11 dell'atto di citazione).
8.1. Il contratto di garanzia personale stipulato dal con la BA opposta è qualificabile come Pt_1 fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia.
In via di premessa, occorre osservare che la giurisprudenza di merito -seguita dalla giurisprudenza di legittimità- ha interpretato nel corso del tempo fideiussioni del tutto analoghe e sostanzialmente riproduttive dello schema Abi del 2002 sia come contratto di fideiussione sia come contratto autonomo di garanzia.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con l'ordinanza n. 14704 del 2025 che ha fornito utili coordinate ermeneutiche. L'ordinanza in commento ha ribadito la necessità di procedere ad un'interpretazione complessiva delle clausole dell'accordo, a norma dell'art. 1363 c.c., per verificare la sussistenza o meno dell'accessorietà dell'obbligazione di garanzia, precisando che la presenza di una clausola che affermi la solidarietà fra il fideiussore e il debitore principale è indicativa della sussistenza dell'elemento dell'accessorietà, poiché da essa si desume che l'obbligazione del fideiussore non è del tutto autonoma da quella del debitore principale.
Nel caso di specie, un'indagine complessiva delle clausole contrattuali induce a qualificare il contratto in esame come fideiussione omnibus.
In primo luogo, occorre valorizzare il nomen iuris prescelto dalle parti che più volte utilizzano i termini “fideiussore” e “fideiussione” nel corpo del regolamento contrattuale. Del pari, nella scrittura privata compaiono diverse deroghe alla disciplina tipica della fideiussione di cui non vi sarebbe stato bisogno se le parti avessero inteso stipulare un contratto autonomo di garanzia. Si pensi, ad esempio, alle clausole che derogano espressamente all'art. 1948 c.c. e all'art. 1957 c.c.
In secondo luogo, il ha assunto l'obbligazione di garanzia in termini di ampia solidarietà in Pt_1 favore del debitore principale ex art. 1944 c.c., come si desume dalla parte discorsiva iniziale del contratto ove il si dichiara obbligato in solido col debitore principale anche per le garanzie da Pt_1 quest'ultimo prestate in deroga all'art. 1948 c.c. e dalla clausola n. 3 del contratto dove si legge che le obbligazioni del fideiussore sono “solidali e indivisibili anche nei confronti dei suoi successori o aventi causa”. Dalle due clausole si ricava, per implicito, il rapporto di solidarietà fra fideiussore e debitore principale.
In terzo luogo, la clausola n. 7 secondo cui «il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
BA a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore» non impedisce affatto che il fideiussore possa eccepire le eccezioni spettanti al debitore principale ma vale ad introdurre nel regolamento contrattuale una clausola “solve et repete” che non fa venir meno il vincolo di
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 10 r.g. n. 1054/2020
accessorietà fra garanzia e obbligazione principale (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 3947 del
18/02/2010, ove si legge: «se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c.. »)
La clausola “a semplice richiesta scritta”, peraltro, non determina quel rapporto di autonomia fra obbligazione principale e obbligazione di garanzia che è normalmente conseguenza della previsione della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”. L'inserimento della clausola “a semplice richiesta scritta” ha una finalità più circoscritta funzionale ad operare una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. perché consente al creditore, con una semplice richiesta scritta (ad esempio, con una raccomandata) di impedire il decorso del termine di decadenza, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 34678 del
27/12/2024).
A conferma di questo rilievo si evidenzia che il contratto non contiene alcuna esplicita deroga all'art. 1945 c.c. e che la clausola n. 8, secondo cui «nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate» (clausola cosiddetta di sopravvivenza), non impedisce al fideiussore di eccepire la validità dell'obbligazione garantita ma implica soltanto che l'eventuale dichiarazione di invalidità dell'obbligazione principale non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata, che il fideiussore è tenuto a garantire. Peraltro, si evidenzia che tale obbligo del fideiussore è integrato solo in caso di dichiarazione di invalidità dell'obbligazione principale e non negli altri casi di patologia del negozio che ha dato vita all'obbligazione principale e che potrebbero fondare un'eccezione del fideiussore.
In quarto luogo, la clausola n. 9 secondo cui «nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore», ha un ambito di operatività circoscritto e non integra una clausola generale di pagamento “senza eccezioni”.
Dall'interpretazione complessiva delle clausole del contratto si desume, in definitiva, che il vincolo di accessorietà fra obbligazione del fideiussore e obbligazione principale, sebbene attenuato, permane. Dunque, il contratto oggetto di causa non può essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
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8.2. A questo punto, occorre chiedersi se sussistono tutti i presupposti per dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus impugnato, tenendo presente che nel caso di specie il contratto è stato stipulato in data 17.3.2016. Si tratta, quindi, di un contratto che non è stato stipulato nel periodo oggetto dell'accertamento di cui al provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 che va dall'ottobre
2002 al maggio 2005.
A questo proposito, è opportuno richiamare l'orientamento prevalente della Suprema Corte (anche se si segnala che la questione è stata oggetto di un recentissimo rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite):
«la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale
-che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default - richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della BA d'AL; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
BA d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce: aspetto neppure dedotto dai ricorrenti;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della BA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della BA d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), onde il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1054/20 R.A.C. Sentenza - pagina 12 r.g. n. 1054/2020
Ebbene nella specie è assorbente rilevare che, benché il ricorrente indichi nel ricorso le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento della BA d'AL (richiamando il documento contrattuale prodotto), non deduce alcunché a proposito della riferibilità delle fideiussioni -che afferma contratte nel 2008 - all'intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non ha neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso (trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia) unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento. Perciò va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della BA
d'AL ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 30383/2014, conforme a Cass. n.24380/2024 e n. 20713/2023)» (Sez.
1, Ordinanza n. 29019 del 2025).
Né per vincere la ragionevolezza dell'orientamento dianzi richiamato si può valorizzare sic et simpliciter il fatto che la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021 abbia ad oggetto un contratto di fideiussione stipulato nel 2006.
La stessa Sezione I della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 28988 del 2025) ha avuto modo di sottolineare che «dell'epoca della fideiussione e dell'attitudine del provvedimento della
BA d'AL a dispiegare il proprio rilievo di prova privilegiata in relazione a fideiussioni post
2005 la sentenza delle sezioni unite, semplicemente, non dic[e] assolutamente nulla» poiché la questione se il provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 costituisca prova privilegiata anche per le fideiussioni post 2005 non era stata rimessa alle Sezioni Unite che su di essa non si sono pronunciate.
Non si condivide, dunque, quell'orientamento minoritario di legittimità, di cui si rinvengono precedenti nelle pronunce della Sezione III (cfr. Cass. civ., n. 20648/2024 e n. 27243/2024), che sostiene che le Sezioni Unite del 2021 abbiano riconosciuto la nullità parziale delle fideiussioni a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata dalla BA d'AL senza operare alcun distinguo per le fideiussioni stipulate post 2005.
Il primo orientamento, infatti, appare maggiormente coerente con il riparto dell'onere della prova disegnato dall'art. 2697 c.c. secondo cui grava su chi ha interesse a far valere una nullità allegare e provare i fatti al ricorrere dei quali l'ordinamento sanziona un certo atto giuridico con la nullità. Per le fideiussioni post 2005, dunque, colui che vuol fare valere la nullità delle clausole censurate col provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 deve fornire una prova anche indiziaria dell'esistenza
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degli elementi costitutivi di un'intesa restrittiva della concorrenza anche con riferimento al periodo successivo d'interesse.
Nel caso di specie, è evidente che l'opponente non abbia provato né si sia offerto di provare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nell'anno 2016, quando è stata stipulata la fideiussione oggetto di causa. Ove, infatti, si fuoriesca dall'ambito dell'intesa ABI del 2002 (accertata e sanzionata col provvedimento della BA d'AL n. 55/2005), torna ad operare pienamente il principio dell'onere della prova, gravante su chi lamenta la nullità del contratto contro di lui azionato. Il semplice fatto che il testo delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus oggetto di causa coincidano con quello delle stesse clausole dello schema Abi concernente la fideiussione omnibus
(che l'opponente non ha nemmeno prodotto) non è sufficiente per affermare nella vicenda in esame vi sia stata applicazione “a valle” di una preesistente intesa illecita. In proposito, l'opponente avrebbe dovuto dedurre e, in caso di contestazione, provare fatti indiziari idonei a dimostrare il permanere dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata nel 2005, ad esempio, provando in via documentale il fatto che, nel 2016, per le fideiussioni omnibus, diversi istituti bancari, magari iscritti all'Abi, continuavano a proporre ai propri clienti il modulo delle fideiussioni omnibus concordato dall'Abi nel 2002, in dispregio del provvedimento della BA d'AL.
L'opponente non ha fornito la prova della permanenza nel 2016 dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata con il provvedimento della BA d'AL n. 55/2005 e non può essere, pertanto, dichiarata né la nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 né, a maggior ragione, la nullità dell'intero contratto di fideiussione.
9.3. Di conseguenza, la deroga all'art. 1957 c.c. prevista dalla clausola n. 6 del contratto risulta validamente pattuita e l'opponente non può eccepire la decadenza del creditore garantito perché non ha avanzato istanze giudiziali entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Rimane, quindi, assorbita ogni altra questione relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c.
10. L'opponente ha tardivamente allegato il carattere usurario degli interessi moratori applicati in relazione ai rapporti che hanno originato il debito principale.
Nell'atto di citazione e nelle note depositate per la prima udienza, infatti, non compare alcun riferimento all'usurarietà degli interessi applicati in relazione ai conti correnti n. 1392/09, acceso in data 12/2/16, e n. 1403/29, acceso in data 7/3/16, da cui la è receduta unilateralmente in data CP_1
9.10.2019
Tale allegazione compare solo nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. ma è da ritenersi tardiva in quanto la prima memoria è deputata a precisare o modificare solo un'allegazione già contenuta nell'atto di citazione non ad introdurre un'allegazione non presente nell'atto introduttivo.
L'allegazione non solo è tardiva ma pure incompleta poiché l'opponente non ha fatto alcun
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riferimento alle clausole contrattuali ritenute nulle in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato in data 01.08.2018 sul conto corrente 1392/09. Inoltre, l'opponente non ha censurato il concorso a determinare l'usurarietà del tasso d'interesse di costi diversi dagli interessi e dalla commissione d'istruttoria veloce (cfr. prima memoria dell'opponente).
Sulla tematica in esame, la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 25305 del 2025) ha avuto modo di precisare: «nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori [ma il principio vale in relazione a qualsiasi tipologia di interesse], l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (v.
Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 – Rv. 658833 - 03)» e ancora: «[l]'onere di allegazione, peraltro, non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo
d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato,
e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2014). La ragione di ciò è evidente: in mancanza di uno specifico parametro di fatto, è impossibile qualunque valutazione di diritto».
Ancora, (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 28983 del 2023) si è affermato: «seppure la nullità delle clausole contrattuali, ove contenenti la pattuizione di interessi usurari, sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su tempestive allegazioni: nella specie, la valutazione della corte d'appello di tardività della denuncia di mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, formulata solo in seconda comparsa conclusionale, appare corretta: seppure l'esistenza di spese di assicurazione sia stata menzionata in precedenza, e perciò il dato dell'esistenza di spese di assicurazione poteva dirsi già emerso in causa, solo negli ultimi atti conclusivi la allegava che esse fossero state Parte_2 obbligatorie al fine di ottenere il finanziamento, fossero finalizzate ad assicurarne il rimborso, e per questo fossero collegate all'erogazione del credito e quindi dovessero essere considerate ai fini della usurarietà (Cass. n. 13536 del 2023), fondando la propria eccezione su allegazioni, a loro volta
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presupponenti un accertamento che mai in precedenza era stato chiesto né compiuto, mai in precedenza svolte».
Alla luce di questo insegnamento, la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe dovuto essere disposta poiché tutte le allegazioni in merito al carattere usurario dei costi collegati all'erogazione del credito sono tardive. Alcune, infatti, sono contenute nella prima memoria ed altre nelle osservazioni del Ctp di parte opponente.
Sul punto si osserva ad abundatiam che nei due contratti di conto corrente sono stati pattuiti per iscritto tutti i costi per l'erogazione del credito (cfr. le condizioni dei due contratti di conto corrente)
e che dall'esame degli estratti conto non risulta l'applicazione di alcun “corrispettivo sull'accordato” se non in seguito alla stipula di un contratto di apertura di credito in conto corrente, sul conto corrente
1392 (cfr. condizioni contratto di apertura di credito), ove il costo suddetto è, tuttavia, espressamente pattuito per iscritto.
Inoltre -e il motivo è assorbente-, la clausola n. 8 del contratto di fideiussione non è stata dichiarata invalida e, pertanto, il fideiussore è tenuto a garantire il rimborso delle somme erogate (anche nel caso in cui l'obbligazione principale sia dichiarata invalida) sino alla concorrenza della somma garantita. Siccome è pacifico in causa (cfr. i conteggi operati dal Ctu) che siano state erogate somme superiori al massimale garantito, il è comunque tenuto a pagare la somma di € 180.000,00. Pt_1
In ragione della presenza di questa clausola, il decreto ingiuntivo va, in ogni caso, confermato.
11. In definitiva, la fideiussione omnibus oggetto di causa è valida ed è stata prestata per la somma massima di € 180.000,00 (cfr. contratto di fideiussione) sicché l'opponente è tenuto a garantire il debito principale, corrispondendo la somma di € 180.000,00. Il decreto ingiuntivo dev'essere, quindi, confermato, con la precisazione che nessun interesse è stato domandato con il ricorso monitorio.
12. L'opponente è integralmente soccombente e dev'essere condannato a rifondere le spese di lite sostenute dalla con sede in Napoli alla Via Controparte_3
Santa Brigida n. 39, C.F. , ex art. 91 c.p.c. P.IVA_2
Ritenuta che la causa abbia valore di 180.000,00 euro, che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, valutata l'attività defensionale svolta dall'opposta in base ai criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014 e ritenuto che si debbano riconoscere i minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e che debbano essere, invece, riconosciuti compensi intermedi fra i medi e i minimi tariffari per la fase decisionale, in ragione della maggior attività espletata, si liquidano in favore dell'opposta in € 8.114,75 oltre 15%, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
Sono dovute le spese per la fase monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto che è confermato.
PER QUESTI MOTIVI
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta le domande di parte opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nuoro n. 196/2020 del 24/07/2020, oggetto di correzione d'errore materiale mediante il decreto emesso dal Tribunale di Nuoro n. cronol. 318/2020 del 31/07/2020;
2. condanna a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_3
C.F. ), che liquida in € 8.114,75 oltre 15%, Cpa e Iva, se
[...] P.IVA_2 dovuta, per onorari d'avvocato.
Nuoro, 15.12.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
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