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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/12/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 9 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”; lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte appellante
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 10 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 155 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Serena Ricciardone, presso il cui studio in Silla di Sassano (SA) alla via Mezzana n.24 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
e
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, dall'avv. Marina Colarieti dell' Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Salerno, presso l'Ufficio Avvocatura Generale
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 522/2023 del Giudice di Pace di Sala
Consilina;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra , Parte_1
premesso di essere stata vittima di un sinistro stradale avvenuto in data 17.03.2022 alle ore 8,30 circa, mentre percorreva la SS 517 variante Bussentina, con direzione di marcia da Buonabitacolo verso Sapri, nel Comune di Buonabitacolo (SA) all'altezza del KM 32,00, a bordo della propria autovettura Vw Golf TG. BT703WV, in ragione dell'impatto con un gruppo di grossi cinghiali, dal quale le erano derivati importanti danni alla salute, nonché patrimoniali e morali, deducendo l'omessa adozione delle misure di sorveglianza e controllo, conveniva in giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina la in persona Controparte_1
del Presidente p.t., onde sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in euro 5.000,00.
Instauratosi correttamente il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
insistendo per il rigetto della domanda ed eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la materia di competenza del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Istruita la causa a mezzo deposito di documentazione, escussione testimoniale e
CTU, con sentenza n. 522/2023, depositata in data 11.09.2023, il Giudice di Pace di
PO dichiarava la carenza di legittimazione passiva della e, Controparte_1
compensate le spese del giudizio, poneva a carico dell'attrice le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
Tanto premesso, con atto di citazione, regolarmente notificato, la Sig.ra ha Pt_1
proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo: 1) la nullità della sentenza per (sostanziale) assenza di motivazione;
2) l'erronea individuazione della disciplina applicabile al caso in esame;
3) la violazione e falsa applicazione della normativa
Regionale.
Pertanto, ha concluso, in riforma della impugnata sentenza, per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, tempestivamente depositata, si è costituita l'appellata, eccependo l'infondatezza del proposto Controparte_1
gravame ed insistendo per l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado a cura della cancelleria, all'esito dell'udienza cartolare del 03.06.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Tanto premesso in fatto e rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato, l'appello è fondato nel merito e deve essere accolto per i motivi e nei limiti che seguono.
Rileva il Tribunale che il giudice di primo grado ha errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
Invero, premesso che la questione in ordine alla corretta individuazione dell'ente responsabile in caso di danni causati dalla libera circolazione di animali selvatici risulta essere oggetto di dibattito, questo Giudice ritiene di condividere i principi enunciati dalla recente sentenza n. 25868/2023 della Corte di Cassazione, con la quale il Supremo giudice nell'affermare l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2052 c.c. alla PA ha stabilito: “Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di CP_1
patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa CP_1
nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” . Sulla scorta di tali principi deve quindi essere rigettata l'eccezione proposta in primo grado dalla appellata essendo la stessa senz'altro “titolare della Controparte_1
competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica”.
Deve osservarsi infatti che la Suprema Corte in diverse pronunce, tutte concordanti, sulla discussa questione della individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici, e sul rilievo della non univocità delle pronunce giurisprudenziali succedutesi in materia, nell'intento di garantire la tutela del soggetto danneggiato che si trova costretto "anche a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari (enti parchi, enti gestori di strade e oasi protette, aziende faunistico venatorie, ecc.), i cui rapporti interni non sono sempre agevolmente ricostruibili....che finisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24
Cost.
“Vero è che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha identificato nelle
Regioni gli enti responsabili, in quanto soggetti utilizzatori, nei sinistri causati da animali selvatici, la cui utilizzazione si sostanzia nella tutela, gestione e controllo della fauna selvatica, al fine di trame un'utilità collettiva pubblica per l'ambiente e
l'ecosistema. Tuttavia, ciò non significa che gli enti utilizzatori non possano essere più d'uno, in regime di solidarietà tra loro: invero, l'art. 2052 c.c. individua la responsabilità non solo in capo al proprietario dell'animale, ma, in via alternativa, anche in capo a "chi se ne serve per il tempo determinato in cui lo ha in uso", quindi, in capo all'utente o utilizzatore;
d'altra parte, in ipotesi di pluralità di proprietari o utilizzatori il criterio è quello della soggezione solidale alla responsabilità da parte di tutti i soggetti (Cassazione civile sez. III - 02/02/2024, n. 3158).
Invero, l'eventuale sussistenza di altro soggetto tenuto al risarcimento del danno è irrilevante, considerato che la parte danneggiata può agire nei confronti di ciascuno dei danneggianti responsabili in via solidale ex art. 2055 c.c., anche singolarmente e per l'intero, mentre ogni obbligato può agire in regresso conto i coobbligati.
Così chiarita la questione in punto di legittimazione passiva, prima di passare al merito della controversia, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali stabiliti sul punto per poi procedere alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Ed invero, la Suprema Corte ha di recente stabilito che: “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cass. Sez. III Sent. n. 7969/2020).
Il Tribunale condivide e fa proprie le argomentazioni adottate dalla Corte di
Cassazione nella propria sentenza, laddove, dopo aver dato atto della sussistenza nel panorama giurisprudenziale di diverse soluzioni sulla questione del risarcimento del danno da fauna selvatica, ha ritenuto di superare l'obiezione di quanti hanno in passato sostenuto la non configurabilità della responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo alla P.A. sul presupposto che la disposizione in parola abbia riguardo esclusivamente agli animali domestici e non anche quelli selvatici in quanto il criterio di imputazione della responsabilità ad essa sotteso sarebbe basato sul dovere di "custodia" dell'animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza, evidentemente non concepibile per gli animali selvatici che vivono in libertà.
E, invero, come correttamente evidenziato nella citata pronuncia, il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. fa riferimento agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo e non è, pertanto, limitato agli animali domestici. Come si legge nella citata sentenza “esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse "sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito".
Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla
"custodia", ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio
(essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: "ubi commoda ibi et incommoda"; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito” (Cass. cit.).
Partendo da tale premessa la S.C. giunge ad affermare che, avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici- e precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 - è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c..
Invero, ritenere esente la PA dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052
c.c. per l'impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia in capo alla stessa per gli animali selvatici, vorrebbe dire creare aree di ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione basate su di un'alterazione del regime normativo civilistico del citato criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. che, come sopra precisato, non si basa sul rapporto di custodia ma sui concetti di proprietà
e di utilizzazione. Tutto ciò premesso, dunque, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, possa ritenersi sussistente una responsabilità ex art. 2052 c.c. della in Controparte_1
base ai principi sopra richiamati.
L'attrice ha allegato e provato di aver subito un danno cagionato da un animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Invero, tutti i testi hanno confermato la dinamica del sinistro con particolare riferimento alla presenza di un gruppo di sette/otto cinghiali sulla strada e l'impatto con il veicolo dell'attrice.
Nella specie, il teste escusso all'udienza del 16.02.2023 dinanzi al Tes_1
Giudice di Pace di Sala Consilina, ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché ho assistito al sinistro avvenuto lungo la superstrada che da Buonabitacolo conduce verso Sapri avvenuto in data 22 Marzo 2022 verso le ore 08,30. Io nelle circostanze di tempo e di luogo alla guida della mia autovettura percorrevo detta strada con direzione Sapri, nella mia auto come trasportato vi era ed ero Persona_1
preceduto da una Golf. Ho visto che dai terreni posti sulla nostra destra si sono immessi sulla strada sette/otto cinghiali e due di loro sono stati investiti dalla Golf.
Mi sono fermato per prestare soccorso e ho constatato che la vettura coinvolta nel sinistro era della Signora che lamentava dolore alla testa. Non Parte_1
ricordo se la indossava la cintura di sicurezza. Dopo l'urto con i cinghiali Pt_1
l'auto è finita con la parte posteriore contro il guard-rail posto sul lato sx, subendo danni sia alla parte anteriore che posteriore. Nessuna autorità è intervenuta sebbene chiamata e la Sig.ra è stata trasportata in Ospedale dal fratello. Dopo l'urto Pt_1
i cinghiali sono andati via. La presenza dei cinghiali non era segnalata nonostante la zona era nota per la loro presenza. Dopo aver pulito la sede stradale dai detriti e chiamato il carroattrezzi sono andato via. Sul luogo su cui si sono immessi i cinghiali vi era una recinzione divelta oltre ad una folta vegetazione”.
Altresì il teste, , escusso alla medesima udienza, anche lui presente al Persona_1
momento del sinistro, ha confermato quanto riferito dall'altro teste, dichiarando:
“Conosco i fatti di causa poiché ho assistito al sinistro avvenuto lungo la
Superstrada che da Buonabitacolo conduce verso Sapri avvenuto in data 22 Marzo 2023 verso le ore 08,30 circa. Io nella circostanza di tempo e di luogo ero trasportato sulla Fiat Idea, condotta dal Sig. , e eravamo preceduti da una Golf di Tes_1
colore blue, con direzione verso Sanza, quando ho visto che dalla nostra destra, provenienti dai terreni con una fitta vegetazione, si sono immessi 7/8 (sette/otto) cinghiali due (2) dei quali sono stati investiti dalla Golf, la quale dopo l'urto è finita con la parte posteriore contro il guard-rail, mentre i cinghiali si sono allontanati.
Quando è avvenuto il sinistro la Golf ci precedeva di circa 150 metri. Ci siamo fermati per prestare soccorso ed abbiamo constatato che la Golf era occupata dalla
Sig.ra che lamentava dolori alla testa e alle spalle ed aveva la Parte_1
cintura di sicurezza. Non sono intervenute autorità sebbene chiamati. La presenza dei cinghiali non era segnalata e la recinzione era divelta sul lato destro. La zona è nota per la presenza dei cinghiali vaganti. Dopo aver avvisato il fratello lo stesso ha trasportato la in Ospedale. Dopo che il mio amico ha chiamato Pt_1 Tes_1
il carroattrezzi e dopo aver pulito la sede stradale dei detriti siamo andati via”.
Orbene, alla luce delle sopra riportate dichiarazioni testimoniali, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerato che i testi erano entrambi presenti al momento del sinistro, hanno fornito diversi dettagli di spazio e tempo, con riferimento ai fatti esposti e comunque riportato una versione dei fatti aderente con quanto allegato dall'attrice, ritiene il Tribunale che debba ritenersi sussistente la responsabilità della la quale non ha fornito la prova liberatoria Controparte_1
del caso fortuito, come previsto dall'art. 2052 c.c..
Di converso, l'attrice , pur avendo allegato e provato il fatto dannoso, Parte_1
il danno ed il nesso di causalità, non ha però dimostrato, ai sensi dell'art. 2054, 1 comma, c.c. di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero di avere adottato ogni più opportuna cautela nella propria condotta di guida, anche in considerazione del fatto che – come riferito anche dai testi – quel teatro del sinistro era una zona interessata dalla presenza di cinghiali.
Pertanto, si deve ritenere la corresponsabilità della conducente danneggiata nella determinazione dell'evento dannoso. Pertanto, in base ai principi di diritto suesposti, deve ritenersi che, in forza dell'applicazione della fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c.
e della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, 1 comma, c.c., sia configurabile una responsabilità concorrente della conducente e della Giova qui Controparte_1
richiamare quanto stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale il concorso fra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt.
2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria” (Cass. Sez. III Sent. n. 200/2002).
Ed ancora la Corte di Cassazione n. 17253/2024, secondo cui “Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato” (v. Cass., 23/05/2022, n. 16550; Cass., 07/03/2016, n. 4373).
Non è dunque sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto -anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., comma 1- ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela- non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che quel contegno possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (v. Cass., 27/04/2023, n. 11107).
Pertanto, in assenza di tale prova, posto che non vi sono stati rilievi documentali in ordine alla velocità sostenuta e al rispetto di tutte le norme del Codice della Strada, si deve ritenere sussistente la corresponsabilità della danneggiata nella determinazione dell'evento dannoso che, in mancanza di obiettivi elementi di graduazione, deve essere valutata nella misura del 50%, dovendosi così determinare in tale misura l'entità del risarcimento del danno.
Passando alla quantificazione dei danni, occorre fare riferimento alla CTU medica a firma del dott. , depositata in atti, che dopo aver affermato che gli esiti Per_2
collegati al sinistro consistono in “cefalea sub-continua e disturbi da stress post traumatico, cervico-brachialgia e lieve sindrome ansioso-depressiva”, ha quantificato il danno biologico collegato al sinistro in “punti percentuali 4 (quattro)”.
Pertanto, in applicazione della Tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2015) e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (35 anni), sarebbero riconoscibili euro 4.383,47 per il danno biologico ed euro 3.511,25 per quello temporaneo per un totale di euro 7894,72.
Tale somma va, tuttavia, decurtata del 50% per effetto della corresponsabilità della conducente e della nella causazione del danno, motivo per il Controparte_1
quale quest'ultima va condannata al pagamento nei confronti della Sig.
[...]
della somma complessiva di euro 3947,36. Pt_1
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento di una voce di danno non patrimoniale nella specie di personalizzazione ovvero di danno morale diversa ed aggiuntiva rispetto a quella sopra riconosciuta. Invero, questo Tribunale ritiene di dover far applicazione di quanto stabilito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nelle pronunce nr. 26972, 26973, 26974, 26975 del
2008, sintetizzabile nei seguenti principi di diritto.
Innanzitutto, devono ritenersi palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.
Al danno biologico, infatti, va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n.
209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato".
L'equità consente il ricorso alle cd. tabelle per il ristoro del danno.
È compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, però, deve evitare duplicazioni e, per la liquidazione, far riferimento ad una unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descrittivi degli artt. 138, 139 codice delle assicurazioni. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Tali posizioni sono state ribadite dalla sentenza n. 21939/2017 della Corte di
Cassazione, in base alla quale il Giudice deve procedere ad una adeguata personalizzazione del danno là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito.
Orbene, nel caso di specie va rilevato che nessun elemento di personalizzazione dedotto da parte attrice ha poi trovato riscontro probatorio. Anzi, il ctu lo ha escluso, affermando che “Non si ritengono le menomazioni in grado di incidere sulla sua capacità di lavoro né di rendere usuranti le sue attività. Non si ritiene che il danno possa incidere significativamente sulla sua vita di relazione. Le attività lavorative a lei confacenti sono compatibili con i reliquati riscontrati”.
Le somme così determinate sono soggette al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr
Cass. civ.,sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Quanto alle spese di lite, l'oggettiva difficoltà della disciplina dal punto di vista dell'individuazione del soggetto legittimato passivamente e le incertezze interpretative sussistenti in ordine alle altre questioni giuridiche esaminate che hanno di recente trovato in giurisprudenza una nuova composizione nei principi di cui alle citate sentenza della Corte di Cassazione ai quali il Tribunale ha inteso aderire, giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, per il primo grado.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata.
Quanto al grado di appello le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D. M. 147/2022 sulla base della attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 522/2023 del
Giudice di Pace di Sala Consilina, condanna la in persona Controparte_1
del Presidente p.t., a versare la somma di euro 3947,36 a favore della Sig.ra oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
Parte_1
• Compensa le spese di lite del primo grado;
• Pone le spese di CTU a carico di parte appellata;
• Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante , nella misura pari ad euro 1701,00 per compensi professionali, euro
174,00 per spese, oltre 15% rimb, forf., IVA e CPA, come per legge, se dovuti con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Lagonegro, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco