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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. RD ON ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 43/2025
TRA
, CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI LG, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, ed elettivamente domiciliato in
Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso del 03.01.2025, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , evidenziando CP_2
l'insussistenza dell'indebito contestato dall con l'avviso di addebito n. CP_2
33420240004250439000 per presunti mancati versamenti contributivi dal 05.2023 al
08.2023, a titolo di gestione commercianti.
In particolare, evidenziava che non doveva essere iscritto alla gestione commercianti, ma a quella degli intermediari assicurativi.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che gli indebiti richiesti erano stati oggetto di CP_2 sgravio, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, pur riconoscendo che sia avvenuto lo sgravio delle somme rcihieste dall' , invece, non aderiva alla predetta richiesta, esponendo, testualmente: “Il ricorrente CP_2 non aderisce alla cessazione del contendere ed insiste nella decisione e nella condanna a carico dell' delle competenze legali nella misura che si riterrà equo, oltre il rimborso CP_2 del contributo unificato a favore del sottoscritto procuratore e difensore che si è dichiarato antistatario”.
La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto, come ammesso da entrambe le parti, la pretesa della parte opponente è stata soddisfatta con l'annullamento della posizione contributiva ad opera dell'istituto convenuto che ha riconosciuto di aver provveduto, in autotutela, all'annullamento della posizione previdenziale contenuta negli atti impugnati.
Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Venuta meno la materia del contendere, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie la parte virtualmente soccombente va identificata con quella che avendo lasciata insoddisfatta una pretesa che poi ha ritenuto fondata, provvedendo ad un tardivo ma comunque spontaneo riconoscimento in un momento successivo a quello dell'instaurazione del giudizio, ha in effetti dato causa alla lite.
Per le suesposte considerazioni, rilevato che il provvedimento di annullamento in autotutela
è stato disposto dall' solo in data 10.01.2025, successivamente al deposito del ricorso, CP_2 va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, con annullamento dell'avviso.
Le spese, in ragione dell'annullamento dell'indebito in data successiva alla proposizione del ricorso devono essere poste a carico dell' , in ragione del principio di soccombenza CP_2 virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 1000,00 oltre Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 23-10-2025
Il Giudice
Dott. RD ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. RD ON ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 43/2025
TRA
, CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI LG, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, ed elettivamente domiciliato in
Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso del 03.01.2025, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , evidenziando CP_2
l'insussistenza dell'indebito contestato dall con l'avviso di addebito n. CP_2
33420240004250439000 per presunti mancati versamenti contributivi dal 05.2023 al
08.2023, a titolo di gestione commercianti.
In particolare, evidenziava che non doveva essere iscritto alla gestione commercianti, ma a quella degli intermediari assicurativi.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che gli indebiti richiesti erano stati oggetto di CP_2 sgravio, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, pur riconoscendo che sia avvenuto lo sgravio delle somme rcihieste dall' , invece, non aderiva alla predetta richiesta, esponendo, testualmente: “Il ricorrente CP_2 non aderisce alla cessazione del contendere ed insiste nella decisione e nella condanna a carico dell' delle competenze legali nella misura che si riterrà equo, oltre il rimborso CP_2 del contributo unificato a favore del sottoscritto procuratore e difensore che si è dichiarato antistatario”.
La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto, come ammesso da entrambe le parti, la pretesa della parte opponente è stata soddisfatta con l'annullamento della posizione contributiva ad opera dell'istituto convenuto che ha riconosciuto di aver provveduto, in autotutela, all'annullamento della posizione previdenziale contenuta negli atti impugnati.
Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Venuta meno la materia del contendere, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso di specie la parte virtualmente soccombente va identificata con quella che avendo lasciata insoddisfatta una pretesa che poi ha ritenuto fondata, provvedendo ad un tardivo ma comunque spontaneo riconoscimento in un momento successivo a quello dell'instaurazione del giudizio, ha in effetti dato causa alla lite.
Per le suesposte considerazioni, rilevato che il provvedimento di annullamento in autotutela
è stato disposto dall' solo in data 10.01.2025, successivamente al deposito del ricorso, CP_2 va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, con annullamento dell'avviso.
Le spese, in ragione dell'annullamento dell'indebito in data successiva alla proposizione del ricorso devono essere poste a carico dell' , in ragione del principio di soccombenza CP_2 virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 1000,00 oltre Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 23-10-2025
Il Giudice
Dott. RD ON