Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 14147/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti
Magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 14147/2024 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data 04.12.2024 da
, con l'avv. TICOZZI MARCO, come da mandato in Parte_1
atti;
e da
, con gli avv.ti FANTI MICHELA e ERMOLAO NICOLA, Parte_2
come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“CHIEDONO
all'adito Tribunale di Padova di:
- sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 comma II cpc l'udienza di comparizione con il deposito telematico di note scritte congiunte;
- dichiarare la separazione tra i signori e , Parte_1 Parte_2
ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Casalserugo di procedere con la annotazione della sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Separazione, passaporto e altri documenti validi per l'espatrio
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove voglia. Il sig. che si è già trasferito in altra abitazione, dovrà Parte_1
trasferire la propria residenza entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di deposito del presente ricorso, avendo già provveduto ad asportare i propri beni personali e a riconsegnare le chiavi e telecomandi di casa;
- i coniugi si danno reciproca autorizzazione e consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
2. Immobili
La casa coniugale sita in Casalserugo (PD) via Leonina 4 comprese le pertinenze – fermo quanto previsto in sede di divorzio – verrà abitata dalla signora alla quale viene assegnata con tutti gli arredi e corredi. Il sig. Pt_2
rinuncia a qualsivoglia pretesa per l'occupazione della casa Parte_1
coniugale. Il sig. si impegna, qualora non vi avesse già provveduto, a Parte_1
firmare entro e non oltre il 15 dicembre 2024, il modulo per il cambio di intestatario dell'avviso di pagamento per il tributo del Controparte_1
a nome della signora ed effettuare quanto necessario
[...] Parte_2
per detta variazione di intestazione. 3
3. Il sig. si impegna, qualora non vi avesse già provveduto, entro 15 Parte_1
giorni dal deposito del presente ricorso a cedere ed intestare il cane Horvern
Skull and crossbonej razza Flat Coated Retriver n. microchip 380260160548564
alla signora , che ne diventerà proprietaria, il sig. si impegna ad Pt_2 Parte_1
effettuare a proprie spese ogni pratica burocratica necessaria a tal fine.
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Tribunale, si chiede di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in presenza preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, le parti,
congiuntamente, con il presente atto formulano anche richiesta di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e difese,
CHIEDONO
all'adito Tribunale di Padova che, decorso il termine di legge, che sia:
- disposta l'udienza in presenza delle parti alla luce del contenuto delle condizioni di divorzio;
- pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e , ordinando l'annotazione Parte_1 Pt_2
al competente Ufficio dello Stato Civile alle seguenti
CONDIZIONI
1. Condizioni economiche
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, n. 8, il 4
sig. riconosce alla signora per riequilibrare l'assetto Parte_1 Parte_2
patrimoniale della famiglia e comunque a titolo di mantenimento una tantum la quota dell'immobile sito in Casalserugo, via Leonina n. 4, con conseguente rinuncia all'assegno divorzile. In particolare, il sig. si Parte_1
impegna, con la sottoscrizione del presente accordo, a trasferire alla sig.ra
, che si impegna con la sottoscrizione del presente accordo ad Parte_2
accettare, la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà dell'immobile sito in
Casalserugo (PD), via Leonina n. 4 con relative quote delle pertinenze (tra cui giardino e cortile ad uso esclusivo) e parti comuni avanti al Notaio da scegliersi a cura e spese del sig. così catastalmente identificato al N.C.E.U. con Parte_1
i seguenti dati: Foglio 11, mapp. 233, sub. 9, cat. A/2, cl. 1, vani 9,00. r.c.
766,94 (cfr. docc. 03 e 04) Detto trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre
45 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti convengono che il trasferimento immobiliare, che si impegnano nella presente sede a stipulare nei termini indicati, avvenga senza versamento di corrispettivo alcuno e al solo fine di dare definizione a tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici sorti in costanza di matrimonio. Il sig.
dichiara di aver acquistato la citata quota di 1/2 del bene dalla Parte_1
signora a seguito di donazione con atto pubblico del 06.12.2013 Parte_2
avanti il Notaio dott. del distretto di Padova (rep. 264.199 Persona_1
racc. 38.655). Si specifica che nell'atto pubblico (doc. 09) sono stati indicati i dati catastali (Part. 233, sub. 6, cat. A/3, cl. 1 vani 5, r.c. 309,87) antecedenti alla pratica di ampliamento del 15.01.2015 Pratica n. PD0004933 in atti dal
15.01.2015 (n. 3750.1/2015) I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione 5
patrimoniale di cui sopra l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19
L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999. Le spese notarili o comunque necessarie ai fini della cessione resteranno a carico del sig. Parte_1
(trascrizione atto ogni ulteriore spesa nessuna esclusa inerente il
[...]
passaggio di proprietà). Tutti gli arredi e corredi presenti nella casa rimarranno di proprietà della signora e, dunque, il sig. rinuncia a qualsiasi Pt_2 Parte_1
pretesa riguardo ad essi. Le parti dichiarano che, una volta dato seguito a quanto previsto al punto 1 delle condizioni economiche ossia al trasferimento immobiliare da parte del sig. a favore della signora , non hanno Parte_1 Pt_2
più nulla a pretendere l'una dall'altra e di aver regolato i propri rapporti patrimoniali e rinunciano a qualsivoglia ulteriore pretesa economica.”
Per il P.M.: “Il Pubblico Ministero, Visti gli atti, dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 26.8.1995 a
Casalserugo (PD) e trascritto nel relativo Registro, parte II, n. 14, serie A, anno
1995; dall'unione coniugale non sono nati figli.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi. 6
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale,
con riferimento al punto 1) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con esclusione dei punti 2)
e 3) delle conclusioni congiunte, evidenziandosi che i suddetti punti pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio concordatario contratto il 26.08.1995 a Casalserugo (PD) e
[...]
trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 14, parte II,
serie A, anno 1995;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale nei 7
termini di cui in motivazione, con esclusione dei punti 2) e 3) delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22.01.25
Il Giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari