Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RE PU BLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1830/2024 R.G. promossa da:
MA RA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti BORDONE ANDREA, PERONE FERDINANDO FELICE,
PERUCCO PAOLO
RICORRENTE
contro
:
IA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente veniva assunta dalla convenuta il 13 dicembre 2016, con contratto a termine poi trasformato a tempo indeterminato e parziale al 87,50 %, con qualifica di impiegata di livello 4 CCNL Terziario e mansioni di addetta vendite (doc. 1-3). Con raccomandata del 15 maggio 2024 l'azienda contestava alla lavoratrice di avere riscontrato "da una verifca contabile ... un ammanco di cassa per gli anni 2022, 2023 ed i primi tre mesi dell'anno 2024 che supera i 50.000- (cinquantamila)
euro" che si sarebbe "verifcato senza alcun dubbio in ragione della sottrazione di denaro contante dalla cassa della societa, cassa gestita esclusivamente da Lei e dai Suoi colleghi", rilevando come "detto comportamento costituisce, in caso di furto diretto del denaro, una gravissima infrazione disciplinare e, in caso di conoscenza diretta della sottrazione di denaro da parte dei colleghi, un altrettanto grave inadempimento del dovere di fedelta nei confronti del datore di lavoro per non aver riferito i comportamenti degli altri collaboratori del negozio" (doc. 4).
La lavoratrice rendeva le giustificazioni il successivo 23 maggio, respingendo l'addebito non avendo "mai sottratto alcunche dalla cassa" e avendo anzi "sempre agito correttamente nel pieno rispetto di ruoli e mansioni aziendali" (doc. 5).
A seguito di un'ulteriore contestazione di addebito, relativa a un preteso ammanco di pezzi di abbigliamento emerso dopo un inventario delle giacenze presso i punti vendita di Varese, cui la lavoratrice replicava esprimendo la sua totale estraneità, con raccomandata del 15 luglio 2024 l'azienda adottava un secondo licenziamento per giusta causa (doc. 9-11).
Per quanto riguarda il primo licenziamento avendo la ricorrente reso le giustificazioni il 23 maggio, il procedimento disciplinare doveva necessariamente concludersi entro e non oltre il 7 giugno.
E' infatti consolidato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 26/04/1994, n. 3965) per cui lo spazio utile alla difesa "è funzionale soltanto a esigenze di tutela dell'incolpato" sicché "ove il lavoratore abbia fornito le sue giustificazioni prima della scadenza suddetta....nulla più osta... all'immediata irrogazione della sanzione, senza che sia, a tal fine, necessario attendere il decorso della residua parte del termine".
Nel merito la ricorrente ha negato decisamente qualsivoglia profilo di responsabilità, ribadendo la sua assoluta estraneità a tutte le condotte in addebito. Era dunque onere della convenuta, che ha scelto di non costituirsi in giudizio, fornire la prova della sussistenza dei fatti contestati sia col primo che col secondo licenziamento.
La fattispecie è regolata dal d. Igs 04.03.2015, n. 23, con riferimento alla disciplina riservata alle imprese che occupano più di 15 dipendenti.
Stante l'insussistenza del fatto materiale posto a sostegno di ciascun recesso, sia quale conseguenza della consumazione del potere disciplinare, sia per la mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei fatti contestati, sorge il diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento in misura pari alla retribuzioni nel frattempo maturate, salvo il limite di legge, ex art. 3, comma 2, del citato decreto.
richiesta di condanna al pagamento deiNon essendo parte in causa l'istituto previdenziale e ritenuta contributi mera clausola di stile, nulla si dispone sul punto. Lespese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
accerta e dichiara l'illegittimità dei licenziamenti intimati alla ricorrente e di conseguenza, ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 3, comma 2, d. Igs. 23/2015, annulla il licenziamento e condanna la convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore della stessa di un'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni dovute dal licenziamento fino alla reintegrazione, salvo il limite di legge, per una retribuzione mensile utile di € 1.801,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in data 12/02/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari