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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 614/2022 promossa da:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
TAMMA, domicilio eletto presso l'Avv. MONICA UCCELLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CHIARA BASCHERINI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 941/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26/10/2021.
CONCLUSIONI
In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
[come trascritte nella comparsa conclusionale]
- in via principale: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 941/2021 del 26.10.2021 emessa dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, Giudice Dott. Giacomo Lucente, nell'ambito della causa n. 1660/2020 R.G.,
pagina 1 di 13 pubblicata in data 26.10.2021 e notificata in data 04.03.2022, accogliere le seguenti istanze e conclusioni:
1) nel merito, per i motivi esposti di cui all'Ordine del giorno n. 01):
- in via principale: accertare e dichiarare nulla la delibera assembleare del 10.12.2019 adottata dal in quanto il bilancio Controparte_1 consuntivo/rendiconto dell'anno 2018 non è veritiero mancando di voci di spesa e di relativa documentazione (ovvero giustificativi di spese legali (di cui vedasi doc. 2 pag. 7/19, doc. 9 e doc. G), e, conseguentemente, ordinare la redazione di un nuovo bilancio consuntivo dell'anno 2018, completo in tutte le sue voci di spesa e supportato da compiuta relativa documentazione giustificativa e fiscale accessibile per visione ed estrazione fotografica;
- riguardo al Rendiconto di cui alle voci di spese circa la Controparte_2
(vedi riparti pagg. 11/19, 13/19, 15/19: doc. 2): disporr stessa dell'importo di € 6.609,64 in conto di spese condominiali a venire del Condominio nei confronti di , quale erede della madre per atti di precetto a lei Parte_1 Persona_1 ingiustamente notificati (vedasi doc. G punto c), doc. M);
- riguardo al Rendiconto di cui alle voci di spese circa la Parte_2
(vedasi pagg. 7/19 n. rif. 69-60 del bilancio consuntivo e riparti pagg.11/19, 13/19 e 15/19: doc. 2): disporre in favore della condomina la detrazione da parte del Parte_2 convenuto dell'importo di € 878,28 (per spese precetti;
vedasi doc. 9, doc. D, CP_1 doc. G punto c);
2) nel merito, per i motivi esposti di cui all'Ordine del giorno n. 03):
- in via principale: accertare e dichiarare nulla la delibera assembleare del 10.12.2019 adottata dal a causa dell'omissione entro i Controparte_1 termini di legge (art. 1130 n. 10 c.c.) da parte dell'Amministratore della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale annuale in adempimento ai suoi doveri di informazione;
- conseguentemente, a causa dell'omissione di cui all'art. 1130 n. 9 c.c., ordinare altresì all'Amministratore di predisporre e presentare in assemblea Parte_3 condominiale una esaustiva relazione di tutte le cause intercorse tra il Condominio e la SI.ra (anche quale procuratrice della madre e tra il Condominio e le altre Pt_1 Persona_1 condomine e (vedasi doc. 2, doc. 9 e doc. G punto B); Parte_2 Parte_4
3) nel merito, sempre per i motivi esposti di cui all'Ordine del giorno n. 03): obbligare l'Amministratore del Condominio a consentire all'attrice l'accesso/visione ed estrazione fotografica di tutti i documenti condominiali (quali vedasi il Rendiconto ordinario 2018 – bilancio consuntivo: doc. 2), del regolamento contrattuale condominiale (vedasi doc. G punto A), di tutti i giustificativi delle spese legali e fiscali pagate dall'attrice in favore del Condominio per le cause intercorse tra lo stesso e la madre e tra lo stesso e le Persona_1
SI.re e (vedasi doc. 9 e doc. G punto B); Parte_4 Parte_2
4) nel merito, per i motivi esposti di cui all'Ordine del giorno n. 04): - ordinare all'Amministratore del Condominio che vengano terminati i “lavori di manutenzione e risanamento”, per l'importo già deliberato di € 33.550,00 (vedasi doc. ti P, Q, R, S), provvedendo a ricalcolare le relative quote a carico di tutti i condomini, ovvero senza l'ulteriore costo per la nomina di un Direttori ai lavori, (nominato poi come “oneri tecnici”) (vedasi doc. O: dichiarazione di inizio lavori al;
- ordinare all'Amministratore del CP_3 di presentare i giustificativi dei pagamenti per gli “oneri tecnici”, il computo CP_1 metrico relativo ai detti lavori, la relativa perizia dello stabile (con data e foto dello stato dei pagina 2 di 13 luoghi con relativa data di acquisizione) ed ogni altro documento atto a chiarire il costo in questione quale “oneri tecnici”; - ordinare all'Amministratore del Condominio di presentare il contratto d'appalto con le condizioni di pagamento della a cui sono Parte_5 stati assegnati i detti lavori dello stabile ed ogni giustificati avvenuti;
- ordinare all'Amministratore del Condominio di presentare l'elenco dei relativi pagamenti effettuati dai condomini a fronte dell'importo dei lavori deliberato per € 33.550,00 (vedasi doc. 2, pag. 18/19 e 17/19); - e di ordinare all'Amministratore del Condominio che, in attesa della produzione della suddetta documentazione, venga ordinata la sospensione del pagamento delle relative quote ripartite a carico dell'attrice SI.ra (quale erede della Pt_1 madre ) di € 2.542,72 ed a carico di (ered 2430,55 (vedi alle Persona_1 Parte_2 pag. 18/19 e 17/19 del doc. 2) e sino a che i detti lavori non verranno sistemati a regola d'arte (vedasi relative foto: doc. ti P, Q, R, S).
5) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CNPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
6) con condanna del appellato, nella persona del suo Amministratore pro CP_1 tempore, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., per il suo rifiuto ingiustificato a proseguire nella mediazione ordinata dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
7) con condanna del appellato, nella persona del suo Amministratore pro CP_1 tempore, al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis, D.lgs. n. 28/10, per il suo rifiuto ingiustificato a proseguire nella mediazione ordinata dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto, per le motivazioni tutte sopra esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Si chiede la condanna ex art. 96, co. III, CPC dell'appellante. Vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 941/2021 pubblicata il 26/10/2021, ha così deciso: respinge la domanda attorea;
nulla per le spese.
1.1 Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di intesa a impugnare Parte_1 la deliberazione dell'assemblea del Condominio Centre Residenziale Gli Olivi Controparte_4
Via Mancini 103 del 10.12.2019 e di correlate domande.
[...]
Secondo l'appellante il bilancio consuntivo del 2018, in quella sede approvato col suo voto contrario, era falsato da alcune mancate indicazioni e giustificazioni documentali e contenva comunque decisioni illegittime.
pagina 3 di 13 1.2 Il era restato contumace. CP_1
1.3 Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha rilevato che la parte attrice non aveva depositato la deliberazione impugnata, poiché all'atto di citazione, nonostante che ivi si desse atto del deposito di otto documenti, ne risultavano allegati solo quattro;
e che, in ogni caso, le doglianze «[…] attengono il merito della decisione assembleare, che come è noto è insindacabile, ovvero la richiesta di esibizione di documenti, cioè doglianza che non ha nessuna attinenza con la proposta opposizione, e pertanto in questa sede inammissibile.
[…]» (pag. 5).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
[...]
(di seguito anche appellato), proponendo gravame Controparte_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia posto a suo carico il mancato deposito di quattro documenti, fra i quali la deliberazione impugnata.
Infatti, ella li aveva depositato tutti, come documentato dalla ricezione, positiva, delle prime PEC;
e solo la c.d. 4^ PEC aveva attestato che il sistema aveva comunque rifiutato il deposito.
Al massimo, il primo giudice avrebbe dovuto interpellare la parte e darle modo di depositare nuovamente i documenti, allegati all'atto di appello.
2.2 Nel merito, la ha riproposto la sua impugnativa della delibera, sostenendo che Pt_1 essa era illegittima, perché falsata dalla mancata adeguata documentazione in merito a spese legali poste a carico di singole condomine, delle quali era stata procuratrice, in giudizi contro il Condominio e perché non riportava versamenti effettuati a tale titolo.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il Controparte_1
nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte
[...]
pagina 4 di 13 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ha anche sollecitato una condanna ex art. 96 c.p.c., perché la ha intentato molte Pt_1 azioni giudiziali del tutto prive di fondamento.
4. Con ordinanza del 29.5.2023 la Corte ha disposto mediazione delegata, ritualmente svoltasi, ma con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è, nel merito, infondato e va respinto, quantunque la sentenza di prime cure debba essere integrata nei termini che seguono;
e l'appellante va condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-
A. Il primo motivo è, nei termini che seguono, fondato.
A.1 Indubbiamente, in appello, la difesa ha documentato che la produzione Pt_1 allegata all'atto di citazione, ivi compresa la deliberazione impugnata, era stata depositata, poiché era stata ricevuta la c.d. 2^ PEC, a seguito della quale l'atto può dirsi giunto alla cancelleria del giudice.
Questo stessa Corte, del resto, ha già avuto modo di chiarire che, nel sistema vigente, con la regolare generazione della 2^ PEC, l'atto inviato deve considerarsi giunto presso la cancelleria, così argomentando (App. FI, III, sentenza n. 1494/2021 pubblicata il 26.7.2021):
L'art. 16 bis co. 7^ D.L. 18.10.2012 n. 179, conv. con mod. in L. 17.12.2012 n. 221, stabilisce: “[7] Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano
pagina 5 di 13 le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.
[…]”.
La norma di legge è stata seguita da quella regolamentare di cui all'art. 13 co. 2^ D.M.
Giustizia 21.2.2011 n. 44 (recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), del seguente tenore:
“[2] I documenti informatici di cui al comma 1 [n.d.r.: che rinvia, fra l'altro, all'art. 11 stesso decreto, il cui secondo comma espressamente contempla la nota di iscrizione a ruolo per via telematica] si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia.
La ricevuta di avvenuta consegna alla quale il citato art. 16 bis co. 7^ riconnette il perfezionamento del deposito telematico di un atto di parte e che la disposizione regolamentare menzionata ribadisce e specifica segnare il momento in cui gli atti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia è la c.d. 2^ PEC, ossia quella che – per venire al caso di specie – è stata generata il 24.10.2017 alle ore 19,27, attestando l'avvenuta consegna del messaggio proveniente dall'indirizzo certificato del procuratore di parte opponente (contenente la nota di iscrizione e quant'altro necessario per la costituzione in giudizio di ]) alla casella di destinazione, ossia quella del Tribunale di […] CP_5
(tribunale.[...]@civile.ptel.giustiziacert.it).
Il collegio intende dare continuità al principio, che, fra l'altro, ha trovato specifica convalida in sede di legittimità (Cass. sez. 3^ civ. ord. 9291/2024).
A.2 Ciò, peraltro, non scusa automaticamente l'appellante, dal momento che, avendo ella pur sempre ricevuto notizia, mediante la 4^ pec, che il sistema aveva poi rifiutato il deposito, era a conoscenza che i suoi documenti, pur ben trasmessi, non erano però stati recepiti nel fascicolo;
di ciò, del resto, non può che essersi accorta nel corso del processo, dal momento che ne aveva evidenza dal fascicolo stesso. Non è infatti discusso che nel fascicolo telematico di primo grado, quei documenti non vi siano, così come ha attestato il Tribunale;
e, comunque, la Corte, a un autonomo accesso, ne constata l'assenza. Di nessun rilievo ha il richiamato deposito da parte dell'appellante di un allegato denominato “INDICE BUSTA
PRINCIPALE”, che non è altro che una elencazione di parte. pagina 6 di 13 Del resto, la S.C. ha avuto modo di precisare che «In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante il mancato ricevimento della cd. quarta pec, a seguito del rifiuto della cancelleria).» (Cass. sez. 1^ civ. ord. 3.1.2025
n. 69 rv 673599-01).
Sicché spettava alla chiedere tempestivamente al giudice di poter ridepositare i Pt_1 documenti, perché fossero acquisiti al fascicolo;
cosa che, anzi, avrebbe potuto fare in via autonoma entro il secondo termine dell'art. 183 co. 6^ c.p.c. (sulla necessità che la parte sia tempestiva nel segnalare il problema, cfr, ancora da ultimo, Cass. sez. 2^ civ. ord. 17.2.2025 n.
4034 rv 673885-01).
La , insomma, ha mandato in decisione la causa pur consapevole (perché conosceva Pt_1 la situazione a seguito della 4^ pec e della diretta visione del fascicolo telematico) che i suoi documenti, ancorché a suo tempo depositati, non erano giunti al giudice: condotta colpevole, non, come ovvio, per il mancato deposito iniziale, ma per non aver posto rimedio al disservizio che, sebbene attribuibile al sistema, ledeva il suo interesse e del quale, quel che più conta, il giudice non poteva essere a conoscenza.
E, di certo, nessun obbligo aveva il giudice, in un caso come questo, di interpellare la parte, ciò che va fatto solo quando si abbia evidenza che la mancanza del fascicolo della parte o di suoi documenti sia attribuibile a fattori esterni alla parte stessa (Cass. sez. 2^ civ.
7.10.2020 n. 21571 rv 659323-02), mentre qui il giudice, consultando il fascicolo telematico, non poteva che constatare che la , pur avendo dichiarato di avere depositato i documenti, Pt_1 non lo aveva fatto.
A.3 Tuttavia, i documenti possono essere acquisiti in questa sede, poiché, avendosi la prova che essi erano stati depositati assieme all'atto di citazione originario e non erano stati acquisiti dal giudice solo per un errore del sistema, devono considerarsi a tutti gli effetti documenti tempestivamente depositati in causa.
pagina 7 di 13 Pertanto, in analogia con la pacifica regola dettata per la violazione dell'art. 169 c.p.c.
(cfr, da ultimo, Cass. sez. 2^ civ.
7.10.2020 n. 21571 rv 659323-01), i documenti sono ora utilizzabili.
A.4 In altre parole, e conclusivamente:
A.
4.a non può la dolersi che il Tribunale abbia deciso senza i suoi documenti, Pt_1 perché, pur se ella li aveva depositati (2^ pec), era consapevole che il giudice non ne disponeva (4^ pec e stato del fascicolo) e, ciò nonostante, ha lasciato che la causa fosse assunta in decisione;
A.
4.b può però la depositare in appello i documenti, poiché essi non sono nuovi, Pt_1 ma risultano depositati tempestivamente in prime cure, ancorché senza che potessero essere consultati dal giudice.
B. Il secondo motivo, che entra nel merito, è infondato, anche se la motivazione del
Tribunale deve essere integrata e corretta;
con la conseguenza che, in ogni caso, nessuna domanda della , pur alla luce della sua completa documentazione, può essere accolta. Pt_1
B.1 È infatti ovvio che, al contrario di quanto ingiustificatamente ha scritto il Tribunale, un bilancio, in sostanza, falsato dal mancato inserimento di voci necessarie e di documenti a supporto - ipotesi dedotta dalla - non è un bilancio che la maggioranza possa approvare Pt_1 nell'ambito delle sue insindacabili scelte di merito, trattandosi, in primo luogo, di una violazione di legge, ove sia in contraddizione coi criteri dell'art. 1131 bis c.c.; e che, in ogni caso, può recare grave nocumento alla ordinata gestione del e, come tale, dà CP_1 luogo a eccesso di potere, sindacabile dinanzi all'A.G. (Cass. sez. 6^-2 ord. 17.8.2017 n. 21135 rv 645763-01; Cass. sez. 6^-2 ord. 25.2.2020 n. 5061 rv 657265-01; Cass. sez. 2^ civ. ord.
16.3.2023 n. 7615).
Al fine, in particolare, di rilevare l'eventuale violazione dell'art. 1131 bis c.c., non meno che al fine di rilevare un eccesso di potere, occorre accertare, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, «… alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130- bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del e quelli di cui il bilancio CP_1 invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e
pagina 8 di 13 dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione
e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione.» (Cass. sez. 2^ civ. ord.
9.10.2023 n. 28257 rv 669175-01).
B.2 Nel caso presente, la segnala tre operazioni non rendicontate, relative a Pt_1 precetti intimati dal Condominio alla sua dante causa e madre e alle condomine Persona_1
e delle quali la era stata procuratrice speciale in alcuni Parte_2 Parte_4 Pt_1 giudizi.
Quanto alla «[…] tali atti di precetto si riferivano a spese legali stabilite con Pt_2 sentenze a danno della condomina SI.ra (per gli importi di € 3522,32 Parte_2 ciascuno) e ricevuti dalla SI.ra in data 05.12.2019 ed in data 11.12.2019 (doc. 4 e 5 Pt_1 allegati ad atto di citazione). […]» (appello, pag. 8); di tali precetti mancavano nel bilancio consuntivo del 2018 «[…] tutti i giustificativi delle spese per i due atti di precetto a danno della condomina […]» (ivi, pag. 7). Parte_2
Quanto alla e alla il bilancio era carente «[…] anche di tutti i giustificativi Per_1 Pt_4 delle spese legali per le cause in cui la SI.ra aveva agito quale procuratrice speciale Pt_1 della madre della condomina SI.ra (vedi pag. 7/19 n. rif. 36 Persona_1 Parte_4 bilancio 2018) e della condomina SI.ra (vedi pag. 7/19 e 15/19 n. rif. 60 e Parte_2
69). Nel procedimento de quo, si trattava di spese legali decise con sentenza a carico della condomina e che l'Amministratore aveva deciso, senza preavviso e Pt_2 ingiustificatamente, di notificare con atti di precetto alla SI.ra che (visto i già Pt_1 precedenti precetti emessi a carico delle condomine SI.re ed e per timore di Pt_2 Pt_4 azioni esecutive nei suoi confronti) pagò malgrado la procura speciale (doc. B, prodotto in atti) conferitale dalla SI.ra non contemplasse tale suo obbligo - e per cui l'assemblea Pt_2 non era mai stata informata, così come per gli altri ed annosi procedimenti giudiziari. […]»
(ivi, pag. 8).
Infine, l'appellante fa presente che «[…] la SI.ra non ha mai ricevuto i Pt_1 giustificativi del pagamento delle spese legali per i due atti di precetto a danno della condomina per l'importo di € 6.609,64 (di cui copia del bonifico: doc. M, prodotto con Pt_2 la memoria istruttoria), pagamento mai rendicontato nel bilancio. […]» (ivi, enfasi della parte).
B.3 Queste doglianze non hanno ragione d'essere. pagina 9 di 13 B.
3.a Quanto ai vari giustificativi mancanti, la pretesa della parte è manifestamente pretestuosa, dal momento che in tutti i casi segnalati si tratta di importi stabiliti con provvedimento giudiziale (e poi riportati nel precetto) in esito a procedimenti nei quali le condomine erano parti e delle quali la , quale procuratrice speciale, era a fortiori a Pt_1 conoscenza.
Pertanto, l'indicazione nel bilancio della pur sintetica menzione del provvedimento (a es, per sentenze civili nn. 2219 2269/17; per la Orlandi spese sentenza n. 2325) era più che Pt_2 sufficiente a rendere edotta la condomina dell'oggetto della voce di bilancio, ossia, in sostanza, di quale fosse il titolo dell'addebito che le veniva imposto. Peraltro, dal verbale della assemblea risulta che la , pur avendo sollevato diverse altre questioni, non ha chiesto Pt_1 delucidazioni in merito (che, quando chieste, le sono state fornite ampiamente, come risulta dal verbale: «[…] … chiede anche estrazione copia della prenotula dell'Avv. Bascherini Pt_1 per la causa e le viene consegnata […]»), ciò che fa propendere per l'ipotesi che non Pt_2 avesse alcuna reale esigenza in merito e che l'odierna doglianza abbia natura meramente strumentale.
B.
3.b Più seria sarebbe la denuncia di un pagamento effettuato dalla , quale Pt_1 procuratrice della non contabilizzato nel bilancio. Pt_2
Tuttavia, si constata che il bonifico cui fa riferimento l'appellante (doc. M, prodotto con la memoria istruttoria) è un bonifico effettuato il 16.12.2019, così che la pretesa di vederlo contabilizzato nel bilancio consuntivo del 2018, approvato nell'assemblea del 10.12.2019, appare al collegio quanto meno singolare.
B.4 Il motivo non reitera alcuna altra doglianza specifica di merito a suffragio della proposta impugnazione della deliberazione;
men che meno ripropone altre e diverse domande.
Ne segue che le domande di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni rassegnate dall'appellante, trascritte in epigrafe, sono inammissibili, perché non riproposte e per la radicale assenza di qualsiasi deduzione a supporto.
In ogni caso:
B.
4.a il preteso vizio discendente dalla omessa esaustiva relazione di tutte le cause intercorse tra il Condominio e la SI.ra (anche quale procuratrice della madre Pt_1 [...]
e tra il Condominio e le altre condomine e , da Per_1 Parte_2 Parte_4
pagina 10 di 13 presentare in assemblea è chiaramente insussistente, come si arguisce da quanto si è già motivato in precedenza: trattandosi, per di più, di cause concluse, non si vede – né lo indica la parte - lo scopo della esaustiva relazione, che non doveva certo corredare il bilancio;
B.
4.b la richiesta di un ordine all'Amministratore di far accedere la alla Pt_1 documentazione condominiale non ha sostegno probatorio, poiché non si ha evidenza, né
l'appello ne tratta, di rifiuti indebiti dell'Amministratore in tal senso;
la richiesta di «[…] ordinare all'Amministratore del Condominio che vengano CP_6 terminati i “lavori di manutenzione e risanamento”, per l'importo già deliberato di €
33.550,00, provvedendo a ricalcolare le relative quote a carico di tutti i condomini, ovvero senza l'ulteriore costo per la nomina di un Direttori ai lavori, (“oneri tecnici”); […]» concerne una questione della quale l'appello non tratta e che, comunque, parrebbe davvero rientrare, al contrario di quella sul bilancio, nella sfera delle insindacabili scelte dell'assemblea sulla convenienza di nominare o meno un DL, scelta, peraltro, assolutamente congrua;
B.
4.d le richieste di ulteriori ordini da impartire all'Amministratore paiono connesse alla precedente e ne seguono la sorte.
C. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari a quello dichiarato, ossia indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per la scarsa attività di trattazione svolta in concreto) ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 8.468,50.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
D. Va accolta anche la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte appellata.
Si è potuto constatare che gli argomenti di merito addotti sono non semplicemente infondati, ma chiaramente pretestuosi, sol che si ponga mente alla pretesa di considerare vizio pagina 11 di 13 la mancata contabilizzazione di un pagamento effettuato nel dicembre 2019 all'interno del bilancio consuntivo del 2018 già approvato.
Ciò svela, quanto meno, la colpa grave che ha sorretto l'azione della , che, dunque, Pt_1 deve pagare alla controparte, ai sensi dell'art. 96 co. 3^ c.p.c., la somma equitativamente determinata in un terzo dei compensi liquidati per spese legali, ossia € 2.800,00.
E. La richiesta di condannare il al pagamento di una sanzione pecuniaria ai CP_1 sensi dell'art. 8 co. 4^ bis D. Lgs 28/10, ratione temporis applicabile, per il rifiuto ingiustificato a proseguire nella mediazione delegata in appello è infondata.
In realtà, il è comparso all'incontro di mediazione del 14.9.2023, come CP_1 risulta dal verbale prodotto, mentre la norma sanziona chi non abbia partecipato affatto.
Peraltro, il Condominio, con le note scritte sostitutive della presenza all'udienza del
12.6.2024, ha documentato che l'ente, in apposita assemblea tenuta il 12.7.2023, ha deliberato
“di partecipare alla mediazione non accettando le richieste della sig.ra negli stessi Pt_1 termini della mediazione del 2020 che verte sugli stessi oggetti di causa” e ciò in ragione dei pregressi contenziosi.
Il collegio, alla luce di quanto complessivamente emerso in sede di cognizione piena e sin qui esposto, non può che considerare del tutto giustificato il rifiuto del CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 941/2021 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Lucca e pubblicata il 26/10/2021;
2. condanna a rimborsare al Parte_1 [...] le spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 8.468,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 12 di 13 3. condanna a pagare al Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la somma di € 2.800,00; Controparte_1
4. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 614/2022 promossa da:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
TAMMA, domicilio eletto presso l'Avv. MONICA UCCELLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. CHIARA BASCHERINI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 941/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26/10/2021.
CONCLUSIONI
In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
[come trascritte nella comparsa conclusionale]
- in via principale: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 941/2021 del 26.10.2021 emessa dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, Giudice Dott. Giacomo Lucente, nell'ambito della causa n. 1660/2020 R.G.,
pagina 1 di 13 pubblicata in data 26.10.2021 e notificata in data 04.03.2022, accogliere le seguenti istanze e conclusioni:
1) nel merito, per i motivi esposti di cui all'Ordine del giorno n. 01):
- in via principale: accertare e dichiarare nulla la delibera assembleare del 10.12.2019 adottata dal in quanto il bilancio Controparte_1 consuntivo/rendiconto dell'anno 2018 non è veritiero mancando di voci di spesa e di relativa documentazione (ovvero giustificativi di spese legali (di cui vedasi doc. 2 pag. 7/19, doc. 9 e doc. G), e, conseguentemente, ordinare la redazione di un nuovo bilancio consuntivo dell'anno 2018, completo in tutte le sue voci di spesa e supportato da compiuta relativa documentazione giustificativa e fiscale accessibile per visione ed estrazione fotografica;
- riguardo al Rendiconto di cui alle voci di spese circa la Controparte_2
(vedi riparti pagg. 11/19, 13/19, 15/19: doc. 2): disporr stessa dell'importo di € 6.609,64 in conto di spese condominiali a venire del Condominio nei confronti di , quale erede della madre per atti di precetto a lei Parte_1 Persona_1 ingiustamente notificati (vedasi doc. G punto c), doc. M);
- riguardo al Rendiconto di cui alle voci di spese circa la Parte_2
(vedasi pagg. 7/19 n. rif. 69-60 del bilancio consuntivo e riparti pagg.11/19, 13/19 e 15/19: doc. 2): disporre in favore della condomina la detrazione da parte del Parte_2 convenuto dell'importo di € 878,28 (per spese precetti;
vedasi doc. 9, doc. D, CP_1 doc. G punto c);
2) nel merito, per i motivi esposti di cui all'Ordine del giorno n. 03):
- in via principale: accertare e dichiarare nulla la delibera assembleare del 10.12.2019 adottata dal a causa dell'omissione entro i Controparte_1 termini di legge (art. 1130 n. 10 c.c.) da parte dell'Amministratore della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale annuale in adempimento ai suoi doveri di informazione;
- conseguentemente, a causa dell'omissione di cui all'art. 1130 n. 9 c.c., ordinare altresì all'Amministratore di predisporre e presentare in assemblea Parte_3 condominiale una esaustiva relazione di tutte le cause intercorse tra il Condominio e la SI.ra (anche quale procuratrice della madre e tra il Condominio e le altre Pt_1 Persona_1 condomine e (vedasi doc. 2, doc. 9 e doc. G punto B); Parte_2 Parte_4
3) nel merito, sempre per i motivi esposti di cui all'Ordine del giorno n. 03): obbligare l'Amministratore del Condominio a consentire all'attrice l'accesso/visione ed estrazione fotografica di tutti i documenti condominiali (quali vedasi il Rendiconto ordinario 2018 – bilancio consuntivo: doc. 2), del regolamento contrattuale condominiale (vedasi doc. G punto A), di tutti i giustificativi delle spese legali e fiscali pagate dall'attrice in favore del Condominio per le cause intercorse tra lo stesso e la madre e tra lo stesso e le Persona_1
SI.re e (vedasi doc. 9 e doc. G punto B); Parte_4 Parte_2
4) nel merito, per i motivi esposti di cui all'Ordine del giorno n. 04): - ordinare all'Amministratore del Condominio che vengano terminati i “lavori di manutenzione e risanamento”, per l'importo già deliberato di € 33.550,00 (vedasi doc. ti P, Q, R, S), provvedendo a ricalcolare le relative quote a carico di tutti i condomini, ovvero senza l'ulteriore costo per la nomina di un Direttori ai lavori, (nominato poi come “oneri tecnici”) (vedasi doc. O: dichiarazione di inizio lavori al;
- ordinare all'Amministratore del CP_3 di presentare i giustificativi dei pagamenti per gli “oneri tecnici”, il computo CP_1 metrico relativo ai detti lavori, la relativa perizia dello stabile (con data e foto dello stato dei pagina 2 di 13 luoghi con relativa data di acquisizione) ed ogni altro documento atto a chiarire il costo in questione quale “oneri tecnici”; - ordinare all'Amministratore del Condominio di presentare il contratto d'appalto con le condizioni di pagamento della a cui sono Parte_5 stati assegnati i detti lavori dello stabile ed ogni giustificati avvenuti;
- ordinare all'Amministratore del Condominio di presentare l'elenco dei relativi pagamenti effettuati dai condomini a fronte dell'importo dei lavori deliberato per € 33.550,00 (vedasi doc. 2, pag. 18/19 e 17/19); - e di ordinare all'Amministratore del Condominio che, in attesa della produzione della suddetta documentazione, venga ordinata la sospensione del pagamento delle relative quote ripartite a carico dell'attrice SI.ra (quale erede della Pt_1 madre ) di € 2.542,72 ed a carico di (ered 2430,55 (vedi alle Persona_1 Parte_2 pag. 18/19 e 17/19 del doc. 2) e sino a che i detti lavori non verranno sistemati a regola d'arte (vedasi relative foto: doc. ti P, Q, R, S).
5) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CNPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
6) con condanna del appellato, nella persona del suo Amministratore pro CP_1 tempore, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., per il suo rifiuto ingiustificato a proseguire nella mediazione ordinata dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
7) con condanna del appellato, nella persona del suo Amministratore pro CP_1 tempore, al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis, D.lgs. n. 28/10, per il suo rifiuto ingiustificato a proseguire nella mediazione ordinata dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto, per le motivazioni tutte sopra esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Si chiede la condanna ex art. 96, co. III, CPC dell'appellante. Vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 941/2021 pubblicata il 26/10/2021, ha così deciso: respinge la domanda attorea;
nulla per le spese.
1.1 Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di intesa a impugnare Parte_1 la deliberazione dell'assemblea del Condominio Centre Residenziale Gli Olivi Controparte_4
Via Mancini 103 del 10.12.2019 e di correlate domande.
[...]
Secondo l'appellante il bilancio consuntivo del 2018, in quella sede approvato col suo voto contrario, era falsato da alcune mancate indicazioni e giustificazioni documentali e contenva comunque decisioni illegittime.
pagina 3 di 13 1.2 Il era restato contumace. CP_1
1.3 Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha rilevato che la parte attrice non aveva depositato la deliberazione impugnata, poiché all'atto di citazione, nonostante che ivi si desse atto del deposito di otto documenti, ne risultavano allegati solo quattro;
e che, in ogni caso, le doglianze «[…] attengono il merito della decisione assembleare, che come è noto è insindacabile, ovvero la richiesta di esibizione di documenti, cioè doglianza che non ha nessuna attinenza con la proposta opposizione, e pertanto in questa sede inammissibile.
[…]» (pag. 5).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
[...]
(di seguito anche appellato), proponendo gravame Controparte_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia posto a suo carico il mancato deposito di quattro documenti, fra i quali la deliberazione impugnata.
Infatti, ella li aveva depositato tutti, come documentato dalla ricezione, positiva, delle prime PEC;
e solo la c.d. 4^ PEC aveva attestato che il sistema aveva comunque rifiutato il deposito.
Al massimo, il primo giudice avrebbe dovuto interpellare la parte e darle modo di depositare nuovamente i documenti, allegati all'atto di appello.
2.2 Nel merito, la ha riproposto la sua impugnativa della delibera, sostenendo che Pt_1 essa era illegittima, perché falsata dalla mancata adeguata documentazione in merito a spese legali poste a carico di singole condomine, delle quali era stata procuratrice, in giudizi contro il Condominio e perché non riportava versamenti effettuati a tale titolo.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il Controparte_1
nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte
[...]
pagina 4 di 13 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Ha anche sollecitato una condanna ex art. 96 c.p.c., perché la ha intentato molte Pt_1 azioni giudiziali del tutto prive di fondamento.
4. Con ordinanza del 29.5.2023 la Corte ha disposto mediazione delegata, ritualmente svoltasi, ma con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è, nel merito, infondato e va respinto, quantunque la sentenza di prime cure debba essere integrata nei termini che seguono;
e l'appellante va condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-
A. Il primo motivo è, nei termini che seguono, fondato.
A.1 Indubbiamente, in appello, la difesa ha documentato che la produzione Pt_1 allegata all'atto di citazione, ivi compresa la deliberazione impugnata, era stata depositata, poiché era stata ricevuta la c.d. 2^ PEC, a seguito della quale l'atto può dirsi giunto alla cancelleria del giudice.
Questo stessa Corte, del resto, ha già avuto modo di chiarire che, nel sistema vigente, con la regolare generazione della 2^ PEC, l'atto inviato deve considerarsi giunto presso la cancelleria, così argomentando (App. FI, III, sentenza n. 1494/2021 pubblicata il 26.7.2021):
L'art. 16 bis co. 7^ D.L. 18.10.2012 n. 179, conv. con mod. in L. 17.12.2012 n. 221, stabilisce: “[7] Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano
pagina 5 di 13 le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.
[…]”.
La norma di legge è stata seguita da quella regolamentare di cui all'art. 13 co. 2^ D.M.
Giustizia 21.2.2011 n. 44 (recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), del seguente tenore:
“[2] I documenti informatici di cui al comma 1 [n.d.r.: che rinvia, fra l'altro, all'art. 11 stesso decreto, il cui secondo comma espressamente contempla la nota di iscrizione a ruolo per via telematica] si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia.
La ricevuta di avvenuta consegna alla quale il citato art. 16 bis co. 7^ riconnette il perfezionamento del deposito telematico di un atto di parte e che la disposizione regolamentare menzionata ribadisce e specifica segnare il momento in cui gli atti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia è la c.d. 2^ PEC, ossia quella che – per venire al caso di specie – è stata generata il 24.10.2017 alle ore 19,27, attestando l'avvenuta consegna del messaggio proveniente dall'indirizzo certificato del procuratore di parte opponente (contenente la nota di iscrizione e quant'altro necessario per la costituzione in giudizio di ]) alla casella di destinazione, ossia quella del Tribunale di […] CP_5
(tribunale.[...]@civile.ptel.giustiziacert.it).
Il collegio intende dare continuità al principio, che, fra l'altro, ha trovato specifica convalida in sede di legittimità (Cass. sez. 3^ civ. ord. 9291/2024).
A.2 Ciò, peraltro, non scusa automaticamente l'appellante, dal momento che, avendo ella pur sempre ricevuto notizia, mediante la 4^ pec, che il sistema aveva poi rifiutato il deposito, era a conoscenza che i suoi documenti, pur ben trasmessi, non erano però stati recepiti nel fascicolo;
di ciò, del resto, non può che essersi accorta nel corso del processo, dal momento che ne aveva evidenza dal fascicolo stesso. Non è infatti discusso che nel fascicolo telematico di primo grado, quei documenti non vi siano, così come ha attestato il Tribunale;
e, comunque, la Corte, a un autonomo accesso, ne constata l'assenza. Di nessun rilievo ha il richiamato deposito da parte dell'appellante di un allegato denominato “INDICE BUSTA
PRINCIPALE”, che non è altro che una elencazione di parte. pagina 6 di 13 Del resto, la S.C. ha avuto modo di precisare che «In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante il mancato ricevimento della cd. quarta pec, a seguito del rifiuto della cancelleria).» (Cass. sez. 1^ civ. ord. 3.1.2025
n. 69 rv 673599-01).
Sicché spettava alla chiedere tempestivamente al giudice di poter ridepositare i Pt_1 documenti, perché fossero acquisiti al fascicolo;
cosa che, anzi, avrebbe potuto fare in via autonoma entro il secondo termine dell'art. 183 co. 6^ c.p.c. (sulla necessità che la parte sia tempestiva nel segnalare il problema, cfr, ancora da ultimo, Cass. sez. 2^ civ. ord. 17.2.2025 n.
4034 rv 673885-01).
La , insomma, ha mandato in decisione la causa pur consapevole (perché conosceva Pt_1 la situazione a seguito della 4^ pec e della diretta visione del fascicolo telematico) che i suoi documenti, ancorché a suo tempo depositati, non erano giunti al giudice: condotta colpevole, non, come ovvio, per il mancato deposito iniziale, ma per non aver posto rimedio al disservizio che, sebbene attribuibile al sistema, ledeva il suo interesse e del quale, quel che più conta, il giudice non poteva essere a conoscenza.
E, di certo, nessun obbligo aveva il giudice, in un caso come questo, di interpellare la parte, ciò che va fatto solo quando si abbia evidenza che la mancanza del fascicolo della parte o di suoi documenti sia attribuibile a fattori esterni alla parte stessa (Cass. sez. 2^ civ.
7.10.2020 n. 21571 rv 659323-02), mentre qui il giudice, consultando il fascicolo telematico, non poteva che constatare che la , pur avendo dichiarato di avere depositato i documenti, Pt_1 non lo aveva fatto.
A.3 Tuttavia, i documenti possono essere acquisiti in questa sede, poiché, avendosi la prova che essi erano stati depositati assieme all'atto di citazione originario e non erano stati acquisiti dal giudice solo per un errore del sistema, devono considerarsi a tutti gli effetti documenti tempestivamente depositati in causa.
pagina 7 di 13 Pertanto, in analogia con la pacifica regola dettata per la violazione dell'art. 169 c.p.c.
(cfr, da ultimo, Cass. sez. 2^ civ.
7.10.2020 n. 21571 rv 659323-01), i documenti sono ora utilizzabili.
A.4 In altre parole, e conclusivamente:
A.
4.a non può la dolersi che il Tribunale abbia deciso senza i suoi documenti, Pt_1 perché, pur se ella li aveva depositati (2^ pec), era consapevole che il giudice non ne disponeva (4^ pec e stato del fascicolo) e, ciò nonostante, ha lasciato che la causa fosse assunta in decisione;
A.
4.b può però la depositare in appello i documenti, poiché essi non sono nuovi, Pt_1 ma risultano depositati tempestivamente in prime cure, ancorché senza che potessero essere consultati dal giudice.
B. Il secondo motivo, che entra nel merito, è infondato, anche se la motivazione del
Tribunale deve essere integrata e corretta;
con la conseguenza che, in ogni caso, nessuna domanda della , pur alla luce della sua completa documentazione, può essere accolta. Pt_1
B.1 È infatti ovvio che, al contrario di quanto ingiustificatamente ha scritto il Tribunale, un bilancio, in sostanza, falsato dal mancato inserimento di voci necessarie e di documenti a supporto - ipotesi dedotta dalla - non è un bilancio che la maggioranza possa approvare Pt_1 nell'ambito delle sue insindacabili scelte di merito, trattandosi, in primo luogo, di una violazione di legge, ove sia in contraddizione coi criteri dell'art. 1131 bis c.c.; e che, in ogni caso, può recare grave nocumento alla ordinata gestione del e, come tale, dà CP_1 luogo a eccesso di potere, sindacabile dinanzi all'A.G. (Cass. sez. 6^-2 ord. 17.8.2017 n. 21135 rv 645763-01; Cass. sez. 6^-2 ord. 25.2.2020 n. 5061 rv 657265-01; Cass. sez. 2^ civ. ord.
16.3.2023 n. 7615).
Al fine, in particolare, di rilevare l'eventuale violazione dell'art. 1131 bis c.c., non meno che al fine di rilevare un eccesso di potere, occorre accertare, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, «… alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130- bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del e quelli di cui il bilancio CP_1 invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e
pagina 8 di 13 dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione
e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione.» (Cass. sez. 2^ civ. ord.
9.10.2023 n. 28257 rv 669175-01).
B.2 Nel caso presente, la segnala tre operazioni non rendicontate, relative a Pt_1 precetti intimati dal Condominio alla sua dante causa e madre e alle condomine Persona_1
e delle quali la era stata procuratrice speciale in alcuni Parte_2 Parte_4 Pt_1 giudizi.
Quanto alla «[…] tali atti di precetto si riferivano a spese legali stabilite con Pt_2 sentenze a danno della condomina SI.ra (per gli importi di € 3522,32 Parte_2 ciascuno) e ricevuti dalla SI.ra in data 05.12.2019 ed in data 11.12.2019 (doc. 4 e 5 Pt_1 allegati ad atto di citazione). […]» (appello, pag. 8); di tali precetti mancavano nel bilancio consuntivo del 2018 «[…] tutti i giustificativi delle spese per i due atti di precetto a danno della condomina […]» (ivi, pag. 7). Parte_2
Quanto alla e alla il bilancio era carente «[…] anche di tutti i giustificativi Per_1 Pt_4 delle spese legali per le cause in cui la SI.ra aveva agito quale procuratrice speciale Pt_1 della madre della condomina SI.ra (vedi pag. 7/19 n. rif. 36 Persona_1 Parte_4 bilancio 2018) e della condomina SI.ra (vedi pag. 7/19 e 15/19 n. rif. 60 e Parte_2
69). Nel procedimento de quo, si trattava di spese legali decise con sentenza a carico della condomina e che l'Amministratore aveva deciso, senza preavviso e Pt_2 ingiustificatamente, di notificare con atti di precetto alla SI.ra che (visto i già Pt_1 precedenti precetti emessi a carico delle condomine SI.re ed e per timore di Pt_2 Pt_4 azioni esecutive nei suoi confronti) pagò malgrado la procura speciale (doc. B, prodotto in atti) conferitale dalla SI.ra non contemplasse tale suo obbligo - e per cui l'assemblea Pt_2 non era mai stata informata, così come per gli altri ed annosi procedimenti giudiziari. […]»
(ivi, pag. 8).
Infine, l'appellante fa presente che «[…] la SI.ra non ha mai ricevuto i Pt_1 giustificativi del pagamento delle spese legali per i due atti di precetto a danno della condomina per l'importo di € 6.609,64 (di cui copia del bonifico: doc. M, prodotto con Pt_2 la memoria istruttoria), pagamento mai rendicontato nel bilancio. […]» (ivi, enfasi della parte).
B.3 Queste doglianze non hanno ragione d'essere. pagina 9 di 13 B.
3.a Quanto ai vari giustificativi mancanti, la pretesa della parte è manifestamente pretestuosa, dal momento che in tutti i casi segnalati si tratta di importi stabiliti con provvedimento giudiziale (e poi riportati nel precetto) in esito a procedimenti nei quali le condomine erano parti e delle quali la , quale procuratrice speciale, era a fortiori a Pt_1 conoscenza.
Pertanto, l'indicazione nel bilancio della pur sintetica menzione del provvedimento (a es, per sentenze civili nn. 2219 2269/17; per la Orlandi spese sentenza n. 2325) era più che Pt_2 sufficiente a rendere edotta la condomina dell'oggetto della voce di bilancio, ossia, in sostanza, di quale fosse il titolo dell'addebito che le veniva imposto. Peraltro, dal verbale della assemblea risulta che la , pur avendo sollevato diverse altre questioni, non ha chiesto Pt_1 delucidazioni in merito (che, quando chieste, le sono state fornite ampiamente, come risulta dal verbale: «[…] … chiede anche estrazione copia della prenotula dell'Avv. Bascherini Pt_1 per la causa e le viene consegnata […]»), ciò che fa propendere per l'ipotesi che non Pt_2 avesse alcuna reale esigenza in merito e che l'odierna doglianza abbia natura meramente strumentale.
B.
3.b Più seria sarebbe la denuncia di un pagamento effettuato dalla , quale Pt_1 procuratrice della non contabilizzato nel bilancio. Pt_2
Tuttavia, si constata che il bonifico cui fa riferimento l'appellante (doc. M, prodotto con la memoria istruttoria) è un bonifico effettuato il 16.12.2019, così che la pretesa di vederlo contabilizzato nel bilancio consuntivo del 2018, approvato nell'assemblea del 10.12.2019, appare al collegio quanto meno singolare.
B.4 Il motivo non reitera alcuna altra doglianza specifica di merito a suffragio della proposta impugnazione della deliberazione;
men che meno ripropone altre e diverse domande.
Ne segue che le domande di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni rassegnate dall'appellante, trascritte in epigrafe, sono inammissibili, perché non riproposte e per la radicale assenza di qualsiasi deduzione a supporto.
In ogni caso:
B.
4.a il preteso vizio discendente dalla omessa esaustiva relazione di tutte le cause intercorse tra il Condominio e la SI.ra (anche quale procuratrice della madre Pt_1 [...]
e tra il Condominio e le altre condomine e , da Per_1 Parte_2 Parte_4
pagina 10 di 13 presentare in assemblea è chiaramente insussistente, come si arguisce da quanto si è già motivato in precedenza: trattandosi, per di più, di cause concluse, non si vede – né lo indica la parte - lo scopo della esaustiva relazione, che non doveva certo corredare il bilancio;
B.
4.b la richiesta di un ordine all'Amministratore di far accedere la alla Pt_1 documentazione condominiale non ha sostegno probatorio, poiché non si ha evidenza, né
l'appello ne tratta, di rifiuti indebiti dell'Amministratore in tal senso;
la richiesta di «[…] ordinare all'Amministratore del Condominio che vengano CP_6 terminati i “lavori di manutenzione e risanamento”, per l'importo già deliberato di €
33.550,00, provvedendo a ricalcolare le relative quote a carico di tutti i condomini, ovvero senza l'ulteriore costo per la nomina di un Direttori ai lavori, (“oneri tecnici”); […]» concerne una questione della quale l'appello non tratta e che, comunque, parrebbe davvero rientrare, al contrario di quella sul bilancio, nella sfera delle insindacabili scelte dell'assemblea sulla convenienza di nominare o meno un DL, scelta, peraltro, assolutamente congrua;
B.
4.d le richieste di ulteriori ordini da impartire all'Amministratore paiono connesse alla precedente e ne seguono la sorte.
C. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari a quello dichiarato, ossia indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per la scarsa attività di trattazione svolta in concreto) ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 8.468,50.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
D. Va accolta anche la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte appellata.
Si è potuto constatare che gli argomenti di merito addotti sono non semplicemente infondati, ma chiaramente pretestuosi, sol che si ponga mente alla pretesa di considerare vizio pagina 11 di 13 la mancata contabilizzazione di un pagamento effettuato nel dicembre 2019 all'interno del bilancio consuntivo del 2018 già approvato.
Ciò svela, quanto meno, la colpa grave che ha sorretto l'azione della , che, dunque, Pt_1 deve pagare alla controparte, ai sensi dell'art. 96 co. 3^ c.p.c., la somma equitativamente determinata in un terzo dei compensi liquidati per spese legali, ossia € 2.800,00.
E. La richiesta di condannare il al pagamento di una sanzione pecuniaria ai CP_1 sensi dell'art. 8 co. 4^ bis D. Lgs 28/10, ratione temporis applicabile, per il rifiuto ingiustificato a proseguire nella mediazione delegata in appello è infondata.
In realtà, il è comparso all'incontro di mediazione del 14.9.2023, come CP_1 risulta dal verbale prodotto, mentre la norma sanziona chi non abbia partecipato affatto.
Peraltro, il Condominio, con le note scritte sostitutive della presenza all'udienza del
12.6.2024, ha documentato che l'ente, in apposita assemblea tenuta il 12.7.2023, ha deliberato
“di partecipare alla mediazione non accettando le richieste della sig.ra negli stessi Pt_1 termini della mediazione del 2020 che verte sugli stessi oggetti di causa” e ciò in ragione dei pregressi contenziosi.
Il collegio, alla luce di quanto complessivamente emerso in sede di cognizione piena e sin qui esposto, non può che considerare del tutto giustificato il rifiuto del CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 941/2021 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Lucca e pubblicata il 26/10/2021;
2. condanna a rimborsare al Parte_1 [...] le spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 8.468,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 12 di 13 3. condanna a pagare al Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la somma di € 2.800,00; Controparte_1
4. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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