Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli affari esteri non fruenti del trattamento economico previsto dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 , e dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13 , appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ed alle categorie del personale non di ruolo, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta, per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.
L'assegno di cui al comma precedente e' attribuito altresi' agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775 , che prestino servizio presso l'Amministrazione centrale e agli impiegati dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, compresi quelli della carriera direttiva.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli affari esteri non fruenti del trattamento economico previsto dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 , e dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13 , appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ed alle categorie del personale non di ruolo, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta, per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.
L'assegno di cui al comma precedente e' attribuito altresi' agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775 , che prestino servizio presso l'Amministrazione centrale e agli impiegati dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, compresi quelli della carriera direttiva.