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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 27/10/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 288/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 27/10/2025, alle ore 12.30 davanti al giudice monocratico dott. EL AL sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. De Nisco e per parte resistente l'avv. Zaccaria.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL AL
R.G. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. EL AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 44/2024 promossa da: NC s.p.a., in persona del procuratore speciale , Parte_1 rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo, Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dagli avv.ti Sara Zaccaria e Paola Campana, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 giugno 2025, NC ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2025 emesso dal Tribunale di Gorizia a favore di dipendente di So.g.i.l., impresa appaltatrice di CP_1
NC, e con il quale le è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, il pagamento delle somma di euro 5.610,80 a titolo di retribuzione dei mesi di giugno e luglio 2024 e di t.f.r
1.1 Nell'opporsi al provvedimento monitorio, NC non ha negato il coinvolgimento di So.g.i.l., cui i lavori sarebbero stati appaltati da , CP_2 appaltatrice di NC. A dire di quest'ultima, tuttavia, il lavoratore, che non avrebbe fornito la prova d'aver lavorato all'interno dell'appalto nelle mensilità per cui chiede il pagamento della retribuzione.
2. Il lavoratore si è difeso riportandosi alla documentazione depositata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
3. NC, che con la propria memoria aveva chiesto la chiamata in causa di OG e al fine di essere tenuta indenne dalle conseguenze di CP_2 un'eventuale sentenza sfavorevole, ha poi rinunciato a queste pretese in quanto le predette società sono state poste in liquidazione giudiziale con sentenze n. 5 e n. 8 del 2025 del Tribunale di Gorizia.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e So.g.i.l. e la sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 fasc. mon. ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare. Non è poi controverso che l'importo azionato verso la ricorrente attenga solo a voci aventi natura strettamente retributiva. Ciò posto, la tesi di NC, per cui, da un lato, il lavoratore non avrebbe offerto la prova della sua adibizione esclusiva ad appalti che l'hanno contrassegnata come committente, e, dall'altro lato, per cui la società non potrebbe riferire alcunché in merito al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e So.g.i.l., è smentita dalle condizioni generali del contratto d'appalto per cui è causa, depositate ricorrente e da cui NC non ha preso le distanze
[cfr. doc. 2 opponente]. In esse, all'art. 7.6, è espressamente previsto che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a FINCANTIERI, con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» e che dunque l'opponente è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra la subappaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di So.g.i.l. o -, di verificare se il lavoratore CP_2 sia stato o meno costantemente adibito all'appalto e se abbia ricevuto quanto spettante a titolo retributivo. D'altra parte, è documentale e non controverso che il luogo di lavoro del ricorrente si sia collocato a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, contesto dove è pacifico che si trovino i cantieri dell'opponente. Ne deriva che l'importo oggetto d'ingiunzione è senz'altro integralmente dovuto da NC quale responsabile in solido. Il ricorso in opposizione va pertanto respinto.
6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione;
condanna NC, a rifondere a parte resistente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; Gorizia, 27 ottobre 2025
Il Giudice
EL AL
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 27/10/2025, alle ore 12.30 davanti al giudice monocratico dott. EL AL sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. De Nisco e per parte resistente l'avv. Zaccaria.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL AL
R.G. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. EL AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 44/2024 promossa da: NC s.p.a., in persona del procuratore speciale , Parte_1 rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo, Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dagli avv.ti Sara Zaccaria e Paola Campana, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 giugno 2025, NC ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2025 emesso dal Tribunale di Gorizia a favore di dipendente di So.g.i.l., impresa appaltatrice di CP_1
NC, e con il quale le è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, il pagamento delle somma di euro 5.610,80 a titolo di retribuzione dei mesi di giugno e luglio 2024 e di t.f.r
1.1 Nell'opporsi al provvedimento monitorio, NC non ha negato il coinvolgimento di So.g.i.l., cui i lavori sarebbero stati appaltati da , CP_2 appaltatrice di NC. A dire di quest'ultima, tuttavia, il lavoratore, che non avrebbe fornito la prova d'aver lavorato all'interno dell'appalto nelle mensilità per cui chiede il pagamento della retribuzione.
2. Il lavoratore si è difeso riportandosi alla documentazione depositata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
3. NC, che con la propria memoria aveva chiesto la chiamata in causa di OG e al fine di essere tenuta indenne dalle conseguenze di CP_2 un'eventuale sentenza sfavorevole, ha poi rinunciato a queste pretese in quanto le predette società sono state poste in liquidazione giudiziale con sentenze n. 5 e n. 8 del 2025 del Tribunale di Gorizia.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e So.g.i.l. e la sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 fasc. mon. ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare. Non è poi controverso che l'importo azionato verso la ricorrente attenga solo a voci aventi natura strettamente retributiva. Ciò posto, la tesi di NC, per cui, da un lato, il lavoratore non avrebbe offerto la prova della sua adibizione esclusiva ad appalti che l'hanno contrassegnata come committente, e, dall'altro lato, per cui la società non potrebbe riferire alcunché in merito al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e So.g.i.l., è smentita dalle condizioni generali del contratto d'appalto per cui è causa, depositate ricorrente e da cui NC non ha preso le distanze
[cfr. doc. 2 opponente]. In esse, all'art. 7.6, è espressamente previsto che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a FINCANTIERI, con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» e che dunque l'opponente è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra la subappaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di So.g.i.l. o -, di verificare se il lavoratore CP_2 sia stato o meno costantemente adibito all'appalto e se abbia ricevuto quanto spettante a titolo retributivo. D'altra parte, è documentale e non controverso che il luogo di lavoro del ricorrente si sia collocato a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, contesto dove è pacifico che si trovino i cantieri dell'opponente. Ne deriva che l'importo oggetto d'ingiunzione è senz'altro integralmente dovuto da NC quale responsabile in solido. Il ricorso in opposizione va pertanto respinto.
6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione;
condanna NC, a rifondere a parte resistente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.109,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; Gorizia, 27 ottobre 2025
Il Giudice
EL AL