Sentenza 23 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00921/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2025, proposto da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
CO CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 04212/2024, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CO CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Stefano Filippini;
Vista l'istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalla parte appellata;
Ritenuto, alla stregua della delibazione propria della presente fase cautelare, che, impregiudicati i profili attinenti alla fondatezza dell’appello, allo stato non appare adeguatamente evidenziata né dimostrata, da parte dell’Amministrazione appellante, la ricorrenza di un pregiudizio imminente e irreparabile nel tempo occorrente alla definizione del merito del giudizio;
Ritenuto, tuttavia, che le spese di lite della presente fase possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1322/2025) e compensa tra le parti le spese di fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO