Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1965, n. 1300
Articolo 2
Versione
17 dicembre 1965
Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 101.250.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1362 al 15 settembre 1965.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1965