Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 101.250.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1362 al 15 settembre 1965.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 101.250.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1362 al 15 settembre 1965.