Articolo 2 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378
Articolo 1Articolo 3
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5 gennaio 1957
Art. 2.
Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali.
Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1957
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