Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 782 /2021 promossa da:
(C.F ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. LAZZINI ROBERTO elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. GIAMPIERI CRISTIAN elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lidia
Braca, sito in Perugia, Strada Pian della Genna n. 19
APPELLATO avente ad
OGGETTO
Contratti bancari(deposito bancario, etc) -. Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n. 1411/2021 pubblicata il 28 ottobre 2021 sulle pagina 1 di 8
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante impugna la sentenza in oggetto con la quale è stata condannata alla restituzione in favore della della somma di euro 57.088,45 oltre interessi da calcolarsi a decorrere Controparte_1
dalla domanda e sino al saldo. aveva agito in giudizio deducendo di avere intrattenuto con , a Controparte_1 CP_2
far data dal 1991 e fino al 4/3/06, il contratto di conto corrente n. 90.68 ed i conti anticipi n. 20826.48,
1409.05 e 31409; con riferimento a detti rapporti sosteneva la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la mancanza di una convenzione scritta tra le parti inerente la pattuizione di un tasso di interesse superiore a quello legale, la insussistenza di una valida pattuizione scritta inerente la remunerazione dovuta per la cms, comunque nulla per non essere espressamente prevista nel contratto, la mancata pattuizione contrattuale dell'antergazione delle valute.
Con il primo motivo di appello la contesta che l'attrice abbia sostenuto l'inesistenza di Pt_1
contratti scritti, avendo di contro solo sostenuto l'invalidità/inesistenza di singole pattuizioni;
secondo l'appellante, la società attrice non ha mai affermato l'inesistenza dei contratti e non ha mai assolto all'onere di dimostrare l'inesistenza/nullità delle clausole in ragione delle quali ha agito in giudizio.
Il motivo è fondato.
L'attore ha dedotto la mera assenza di valide pattuizioni scritte relative alle clausole degli interessi, valuta, cms oltre che l'applicazione indebita di anatocismo e di interessi usurari.
Non avendo espressamente denunciato l'inesistenza di contratti scritti, le doglianze, in difetto di prova documentale che solo la produzione dei contratti avrebbe potuto offrire, sono infondate quanto meno con riferimento a quelle relative alla violazione /assenza di regola pattizie.
L'usura è già stata esclusa dal Giudice di prime cure senza che su ciò la parte appellata abbia proposto appello incidentale.
Il giudice di prime cure aveva demandato al CTU di ricalcolare il saldo dei conti ordinario e anticipi espungendo l'anatocismo fino al mese di giugno 2000, solo che nel ricalcolo il CTU ha applicato il regime di capitalizzazione semplice sostituendo il tasso di interessi bancari con gli interessi legali fino al
9/7/92 e, successivamente, gli interessi determinati sulla base dell'art 117 comma 7 let- a D. Lgs
385/93 ed in assenza di commissioni di massimo scoperto, dunque il ricalcolo non è utilizzabile.
pagina 2 di 8 Esso doveva, invece, essere effettuato invariate le condizioni contrattuali applicate dalla per Pt_1
effetto del rigetto della domanda attorea con riferimento agli addebiti illegittimi -non dimostrati- fino al 30.06.2000, non avendo parte appellata impugnato incidentalmente la sentenza là dove ha ritenuto di ritenere lecita l'applicazione dell'anatocismo per il periodo successivo al luglio 2000.
Deve, inoltre, precisarsi che per quanto riguarda il conto anticipi la produzione degli estratti conto non è continuativa. In applicazione della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25595 del 10/10/2019) deve ritenersi corretta l'argomentazione del giudice di merito che ritiene di non poter procedere alla sottrazione dell'indebito calcolato per il primo periodo dal saldo iniziale del terzo periodo, ogni ricalcolo potendo essere effettuato solo con riguardo ai periodi per i quali "la documentazione relativa ai movimenti dare-avere è completa, confermando che "nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete, atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato" (Cass., sez.
1,02/05/2019 n. 11543).
Per tali motivi, il ricalcolo è stato effettuato solo a partire dalla serie di estratti conto continuativi, non essendo emersi in atti prove per poter affermare che nel periodo intermedio il debito nel periodo non documentato fosse inferiore al saldo passivo del primo degli estratti conto continuativi.
Con il secondo motivo lamenta che il Giudice ha disposto la condanna della banca alla restituzione di indebiti in assenza di allegazione della esistenza di pagamenti ripetibili ed a fronte di elementi – evidenziati dalla CTU – che portavano a escludere l'esistenza di siffatti pagamenti.
Invero, sia il rapporto di conto corrente che quello di anticipi presentavano, alla data dell'ultimo estratto conto depositato, saldi aperti (€ 721,58 il conto corrente) e, quanto al conto anticipo, debitori
(- € 38.372,03) il che escludeva in radice che potessero sussistere pagamenti e, quindi, obblighi restitutori per cui mai il Tribunale avrebbe dovuto condannare la banca alla restituzione di importi - la disposta condanna (€ 57.088,45) è data dalla somma dei (ritenuti) indebiti (€ 39.677,51 + € 17.410,94)
- non pagati (non essendo mai stata nemmeno allegata detta circostanza): in assenza della allegazione di pagamenti ripetibili (i.e. di versamenti che siano andati a pagare competenze addebitate oltre il fido pagina 3 di 8 concesso) nessuna ripetizione poteva essere disposta (tanto più a fronte di rapporti con saldi negativi), con necessaria riforma della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di appello si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, fondata sull'assunto indimostrato che ci fosse un'apertura di credito e, soprattutto, che il suo ammontare (i.e. l'ammontare della provvista) fosse tale da rendere tutte le rimesse ripristinatorie.
Con il quarto motivo la censura la decisione impugnata là dove il Tribunale ha ritenuto attendibili Pt_1
gli esiti del riconteggio relativi al rapporto anticipi n. 1409.05, nell'ipotesi formulata dal CTU sulla base di “scritture di raccordo” tra due periodi, stante la “mancanza di alcuni brevi periodi (circa 21 mesi tra il
1995 ed il 1997)”, evidenziando che in nessun passaggio il CTU ha esplicitato di avere utilizzato delle scritture di raccordo avendo di contro affermato che “non risulta agli atti la documentazione che va dal
1 aprile 1995 al 31 dicembre 1996 e che, pertanto, per tale arco temporale non sono noti né le competenze addebitate né i movimenti del conto ovvero i saldi infraperiodali”.
In ogni caso risulta che il CTU ha rideterminato i saldi dei due rapporti quanto al cc 9068 da - € 721,40 a
+ € 40.399,09 e, quanto al conto anticipi 1409, da - € 38.371,03 a - € 20.960,09 ma non ha parlato di restituzione, né è mai stato allegato e/o dimostrato dall'attore l'effettuazione di un pagamento mediante rimesse solutorie - non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente- ovvero estinzione del saldo finale (anche per il conto anticipi estinto nel quarto trimestre 2005 risulta che il relativo saldo debitore è stato girato sul saldo del conto corrente ordinario n. 9068).
L'appellante rileva che la nozione di pagamento ripetibile enucleata dalle Sezioni Unite non include i meri addebiti effettuati in esecuzione del rapporto di apertura di credito in conto corrente sulla base di causali ritenute nulle perché per dar vita ad una pretesa restitutoria l'atto solutorio deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l'accipiens.
Secondo la il Tribunale avrebbe quindi dovuto rigettare le domande avanzate, potendo Pt_1
al più (ma nessuna domanda in tal senso è mai stata avanzata) rideterminare i saldi, ma non certo disporre la ripetizione di pagamenti mai effettuati.
Il motivo è fondato.
Il Giudice di prime cure ha accertato, con statuizione non contestata e censurata dall'appellato, che una serie di dati rilevati in atti dimostrano, con alto grado di attendibilità (e a prescindere dalla mancata presenza agli atti dei relativi contratti), che la società attrice ha goduto nel tempo di numerosi pagina 4 di 8 affidamenti sicché deve presumersi che i versamenti effettuati dalla fossero di natura Controparte_1
ripristinatoria: del resto il CTU, nel proprio supplemento di perizia ha anche chiarito (cfr. pag.24 del supplemento) che “gli interessi extra-fido addebitati nel tempo sono rari e di scarso impatto, il che farebbe pensare che, sostanzialmente, il correntista si sia mosso all'interno dei limiti di fido”. E' quindi conseguenza di tale accertamento che, là dove non vi fossero stati gli illeciti addebiti, la società appellata avrebbe goduto di una maggiore disponibilità rispetto al fido accordato, ma non si può affatto sostenere che la società abbia mai pagato le somme addebitate illecitamente, con suo conseguente diritto ripetitorio.
Tanto è vero che, non riscontrando mai la prova di rimesse di natura solutoria, il Giudice di prime cure ha ritenuto che ai fini della prescrizione dovesse tenersi conto del termine decennale decorrente dalla chiusura del conto corrente avvenuta nel 2006.
La circostanza che il conto corrente ordinario rechi un saldo banca attivo (il cui valore come ricalcolato dal CTU è ampiamente maggiore per effetto delle annotazioni contabili di addebiti illeciti) non sposta il punto: come detto, durante lo svolgimento del rapporto di conto corrente bancario, i versamenti effettuati dal correntista potranno essere considerati pagamenti a favore della banca solo quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista (conto non affidato) o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, ossia quel passivo che tecnicamente è identificato come “oltre fido“. Sicché l'annotazione in conto di una posta per interessi o altre spese o cms non dovuti comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento a favore della banca: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. In assenza di pagamenti nei termini così indicati il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo allorché, come nel caso di specie, egli abbia agito esclusivamente per la ripetizione degli illegittimi addebiti e non il pagamento dell'eventuale saldo positivo del conto corrente
(secondo Cass. N. 24944/2017 “con riferimento alla domanda di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca per indebiti pagamenti, il giudice del merito, in presenza di una apertura di credito, non può attribuire rilievo dirimente al fatto che il rapporto si sia chiuso con un saldo a credito del correntista, ma è tenuto a verificare se tale risultato si sia prodotto in quanto il predetto soggetto abbia in precedenza estinto l'esposizione debitoria derivante dall'utilizzo dell'accordato finanziamento
pagina 5 di 8 attraverso rimesse, che - in quanto dirette ad attuare il detto adempimento - presentino natura solutoria e rilevino, dunque, ai fini dell'accertamento dell'ipotetico indebito”.
Dunque il Tribunale ha escluso l'esistenza di versamenti solutori, cioè di pagamenti, in corso di durata del rapporto. la Suprema Corte (Cassazione civile sez. I - 15/07/2021, n. 20237) ha ribadito che “in tema di apertura di credito in conto corrente …. nell'ipotesi in cui i versamenti eseguiti dal correntista nel corso del rapporto abbiano svolto una funzione meramente ripristinatoria della disponibilità accordatagli dalla banca, per essere affluiti su un conto caratterizzato da un saldo passivo non eccedente l'importo dello affidamento concessogli, il diritto del cliente alla ripetizione delle somme addebitategli a titolo
d'interessi e commissioni in virtù di clausole contrattuali nulle non sorge per effetto dell'annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma per effetto dell'estinzione del saldo di chiusura conto, in cui gl'interessi non dovuti sono stati registrati, dal momento che, in assenza di versamenti aventi carattere solutorio, non è configurabile un pagamento idoneo a giustificare una pretesa restitutoria, ai fini della quale è invece necessaria l'esecuzione da parte del solvens di una prestazione idonea a determinare uno spostamento patrimoniale in favore dello accipiens (cfr. Cass.,
Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 24/03/ 2014, n. 6857; 26/09/2019, n. 24051). Rilevato infatti che l'invalidità delle clausole contrattuali che prevedevano la misura e la capitalizzazione trimestrale degl'interessi e l'addebito delle commissioni era stata dedotta dall'attrice non già in via autonoma, al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa di rettifica del saldo del conto, ma esclusivamente in funzione della condanna della alla restituzione degl'importi illegittimamente Pt_1
addebitati, la Corte territoriale ha confermato la qualificazione della domanda come azione di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e ne ha escluso la fondatezza, rilevando per un verso che alla data d'instaurazione del giudizio il conto risultava ancora aperto, e per altro verso che l'attrice non aveva allegato l'esistenza di versamenti solutori, la cui effettuazione non poteva essere desunta, in mancanza di un'idonea allegazione, né dagli estratti conto prodotti in giudizio, né dalla relazione depositata dal c.t.u. Nell'ambito di tale ragionamento, incentrato unicamente sull'impossibilità
d'individuare pagamenti suscettibili di ripetizione, la sottolineatura della mancata produzione del documento contrattuale contenente la pattuizione degl'interessi e delle commissioni (e dei decreti ministeriali recanti la rilevazione dei tassi soglia di cui alla L. n. 108 del 1996) riveste una portata meramente marginale, attenendo alla validità delle predette clausole e quindi alla legittimità degli addebiti effettuati sul conto corrente, in ordine alla quale la Corte di merito si è astenuta da qualsiasi
pagina 6 di 8 pronuncia, evidenziando la strumentalità della relativa deduzione rispetto alla domanda di condanna alla restituzione degl'importi addebitati: in quanto giustificato esclusivamente dalla mancanza del relativo presupposto, costituito dalla configurabilità di un pagamento nel senso risultante dal citato orientamento giurisprudenziale, il rigetto della domanda di restituzione consente di concludere per
l'estraneità del predetto rilievo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, e per il conseguente difetto di pertinenza delle censure proposte dalla ricorrente, nella parte riflettente la mancata contesta- zione dell'esistenza del rapporto di conto corrente e la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole impugnate”.
Nel caso di specie, poi non è allegato e non è dimostrato che l'appellato abbia saldato l'esposizione debitoria risultante al momento della chiusura dei conti in quanto il conto ordinario risultava a credito, il saldo negativo del conto anticipi è stato girocontato sul conto corrente ordinario.
In assenza della allegazione e dimostrazione di pagamenti ripetibili (i.e. di versamenti che siano andati a pagare competenze addebitate oltre il fido concesso ovvero al momento della chiusura del conto con saldo negativo) nessuna ripetizione poteva essere disposta: a fronte di un addebito rispondente ad una causale nulla, il correntista poteva agire per farla accertare e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, ma non certamente per ripetere un pagamento che ancora non aveva avuto luogo.
Tuttavia l'attore ha chiesto l'accertamento e declaratoria che la banca convenuta aveva, tra l'altro, applicato illegittimamente interessi anatocistici, ed entro tali limiti l'accoglimento della domanda -quale mero accertamento- va confermata.
La CTU svolta ha accertato (nella ricostruzione aderente al quesito conferito) che per il conto corrente ordinario n. 9068, dallo sviluppo del conto corrente ai tassi storici, con applicazione della cms e l'eliminazione degli interessi attivi e passivi trimestrali fino al 30.06.2020, con ricalcolo da quella data, ai tassi storici, degli interessi del periodo 15-9-1991/30-06—20000 e quindi, trimestralmente, con registrazione degli interessi, attivi e passivi, ricalcolati ai tassi storici e la cms ricalcolata al tasso di periodo, deriva un saldo di chiusura, ricalcolato, pari a € 22.834,09 a credito per il correntista, in luogo di € 721,58 (saldo storico) con un vantaggio per il correntista pari a € 22.112,51 in massima parte corrispondente al risparmio in termini di interessi passivi e, in misura minore, di c.m.s..
Con riferimento al c/ anticipi n. 1409.05, invece, il CTU ha calcolato l'illegittimo addebito, per l'applicazione indebita dell'anatocismo, di somma pari ad € 4.155,85 con saldo di chiusura del conto pagina 7 di 8 alla data di estinzione pari a -€ 34.215,18 in luogo del saldo storico, debitore anch'esso, pari a -€
38.371,03.
Pertanto, l'appello va accolto parzialmente, con rigetto della domanda di ripetizione formulata dall'appellato, mentre va accertato il saldo di chiusura del conto corrente ordinario n. 9068 pari ad €
22.834,09 a credito ed un saldo c/ anticipi n. 1409.05 pari ad € 34.215,18 a debito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio e di CTU debbono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello
- rigetta la domanda attorea di condanna alla ripetizione di indebito;
-accerta l'illegittimo addebito sul c/c 9068 di interessi anatocistici per l'importo di € 22.112,51 ed un saldo ricalcolato a credito pari ad € 22.834,09;
- accerta l'illegittimo addebito sul c/ anticipi n. 1409.05 di interessi anatocistici per l'importo di €
4.155,85 ed un saldo ricalcolato di € 34.215,18 a debito;
- compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado;
spese di CTU in parti eguali tra le parti.
Perugia, 8.4.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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