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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 15.1.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3410/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Valentina De Santo del foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via G. Porzio n. 4, CDN - Isola G/1;
Ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù CP_1 di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 gennaio Persona_1
2023 (rep. 37590/7131) dall'avv. Agostino Di Feo, ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S ;
nonché
in persona del legale rappresentante;
Controparte_2
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 12.2.2024 la parte in epigrafe , , ha convenuto Parte_1 in giudizio e proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1 CP_2
37120230015559622/000 dell'importo complessivo di € 12.017,70, emesso a seguito del mancato pagamento di contributi IVS fissi/percentuale, oltre somme aggiuntive, sanzioni e spese , relativi all'anno 2016 della Gestione Separata dei liberi professionisti.
Ha dedotto che l'asserita pretesa creditoria è del tutto infondata in fatto ed in diritto in quanto i crediti in essa contenuti sono prescritti. 2
Ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di :
-Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inesistenza della pretesa creditoria riportata nell'avviso di addebito n. 37120230015559622/000;
- Disporre la nullità, l'illegittimità nonché l'inefficacia dell'avviso di addebito n.
37120230015559622/000 stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
- con vittoria delle spese e compensi professionali ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto e provato la regolare notifica dell'avviso di CP_1 addebito impugnato;
rilevato ,poi, che la prescrizione non si era mai compiuta , stanti per un verso la sospensione dei termini nel periodo covid e per altro l'esistenza di validi atti interruttivi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione , con vittoria di spese .
Non si è costituita la ritualmente convenuta con ricorso notificato in data CP_2
12.3.2024 per cui deve dichiararsene la contumacia .
All'odierna udienza , sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con dispositivo di sentenza emesso e depositato al termine della camera di consiglio e riportato in calce .
2)In via preliminare, va superata l' eccezione relativa alla decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.
In proposito, si richiama la corposa giurisprudenza di legittimità intervenuta secondo la quale ,in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo .
( cfr. ex plurimis Cass. sent. n. 17858 /2018 ; Ord. n. 27726 del 29 ottobre 2019; Ord.
n. 24134/2021).
Le ragioni di tale conclusioni si rinvengono nella ordinanza n. 1558/2020 con la quale la
Suprema Corte ha esposto gli argomenti che depongono nel senso della natura processuale, anziché sostanziale, della decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999: in primo luogo,
l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie;
in coerenza con ciò, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Quanto sopra discenderebbe: 3
a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'asserita impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione);
c) dalla ritenuta non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo dell'iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.
In adesione agli autorevoli principi esposti , l'eccezione va superata ed analizzato il merito del giudizio , circa la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' con l'avviso CP_1 di addebito impugnato .
3) Nel merito, infatti, l'opposizione non è fondata e va rigettata .
Il provvedimento impugnato è l'avviso di addebito n. 37120230015559622/000 dell'importo complessivo di € 12.017,70, emesso a seguito del mancato pagamento di contributi IVS fissi/percentuale, oltre somme aggiuntive, sanzioni e spese , relativi all'anno 2016 della
Gestione Separata per i redditi prodotti dall'attività libero professionale prestata dal ricorrente. Difatti , il sig. , quale architetto, nell'anno 2016 (cfr. all. 2 produzione Pt_1 telematica ), pur avendo prodotto i redditi di cui all'allegata dichiarazione, versava , CP_1 come iscritto all'IN , il contributo integrativo, e non versava alla Gestione separata dell' la contribuzione ai fini pensionistici dovuta sui redditi da lavoro prodotti. CP_1
Giurisprudenza consolidata, sia di merito che di legittimità , ha ritenuto, con orientamento del tutto condivisibile in questa sede, che gli architetti che versano all'IN solo il contributo integrativo, “sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione Separata presso l' in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali...induce ad attribuire CP_1 rilevanza ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 98 del 2011, art. 18 co. 12, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale...” (ex multis Cass. 21.7.2023 n. 21962; Cass.
1.6.2023 n. 15515; Cass.
18.4.2023 n. 10274; Cass.
3.7.2020 n. 13649; Cass. 10.2.2020 n. 3036; sulla legittimità costituzione dell'obbligo cfr. Corte Cost. 28.1.2022 n. 238) 4
4)Analogamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Sul punto la Suprema Corte (ex multis Cass. 21.7.2023 n. 21962; Cass. 13.12.2022 n.
36289), in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio, ha chiarito che ai fini del computo del dies a quo del termine di prescrizione, decorrendo lo stesso dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, assume rilievo anche il differimento degli stessi quale è quello previsto, senza maggiorazioni, dal DPCM 3 agosto 2017 (all. 3 prod. ) che ha differito al 20.7.2017 il termine di presentazione delle dichiarazioni dei CP_1 redditi di impresa o lavoro autonomo relativi all'anno 2016. Pertanto, ai fini del corretto computo del termine di prescrizione, decorrente dal 20.7.2017, si deve computare la sospensione ex lege della decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione per complessivi 309 giorni in virtù delle previsioni di cui all'art. 37, c. 2, d.l. n. 18 del
17/03/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), conv. l. n. 27 del 24/04/2020 per n. 129 giorni (cfr. circ. n. 64/2020) e, successivamente, di cui all'art. 11, c. 9, d.l. n. 183 del 31/12/2020 CP_1
( ”), conv. l. n. 21 del 26/02/2021, che ha disposto un'ulteriore sospensione CP_3 dei termini di prescrizione di 6 mesi dal 1/01/2021 al 30/06/2021.
A tale ampio periodo di sospensione di quasi un anno (309 giorni per la precisione) hanno fatto seguito gli atti interruttivi della prescrizione ed in particolare dapprima la notifica della missiva del 18.11.2022 (all. 4 prod. ), ricevuta in data 3.12.2022 (all. 5), con cui l' CP_1 CP_1 invitava l'odierno ricorrente al versamento della contribuzione evasa per l'anno 2016, e, successivamente, la notifica dell'avviso di addebito oggetto dell'odierno giudizio avvenuta in data 12.1.2024 .
Conclusivamente , l'opposizione va respinta e parte ricorrente va dichiarata tenuta al versamento delle somme richieste con l'avviso di addebito n. 37120230015559622/000 per l'importo complessivo di € 12.017,70.
4) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo , secondo i minimi di tariffa per la ripetitività delle questioni trattate , tenendosi conto delle attività difensionali espletate nel corso del giudizio . Nulla è dovuto a rimasta contumace CP_2
.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Rigetta l'opposizione all'avviso di addebito n. 37120230015559622/000 per l'importo complessivo di € 12.017,70 notificato il 12 gennaio 2024.
b)Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti di CP_1 liquidate in complessivi € 854,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA , come per legge;
nulla nei confronti di . CP_2 5
c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli 15.1.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 15.1.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3410/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Valentina De Santo del foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via G. Porzio n. 4, CDN - Isola G/1;
Ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù CP_1 di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 gennaio Persona_1
2023 (rep. 37590/7131) dall'avv. Agostino Di Feo, ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S ;
nonché
in persona del legale rappresentante;
Controparte_2
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 12.2.2024 la parte in epigrafe , , ha convenuto Parte_1 in giudizio e proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1 CP_2
37120230015559622/000 dell'importo complessivo di € 12.017,70, emesso a seguito del mancato pagamento di contributi IVS fissi/percentuale, oltre somme aggiuntive, sanzioni e spese , relativi all'anno 2016 della Gestione Separata dei liberi professionisti.
Ha dedotto che l'asserita pretesa creditoria è del tutto infondata in fatto ed in diritto in quanto i crediti in essa contenuti sono prescritti. 2
Ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di :
-Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inesistenza della pretesa creditoria riportata nell'avviso di addebito n. 37120230015559622/000;
- Disporre la nullità, l'illegittimità nonché l'inefficacia dell'avviso di addebito n.
37120230015559622/000 stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
- con vittoria delle spese e compensi professionali ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto e provato la regolare notifica dell'avviso di CP_1 addebito impugnato;
rilevato ,poi, che la prescrizione non si era mai compiuta , stanti per un verso la sospensione dei termini nel periodo covid e per altro l'esistenza di validi atti interruttivi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione , con vittoria di spese .
Non si è costituita la ritualmente convenuta con ricorso notificato in data CP_2
12.3.2024 per cui deve dichiararsene la contumacia .
All'odierna udienza , sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con dispositivo di sentenza emesso e depositato al termine della camera di consiglio e riportato in calce .
2)In via preliminare, va superata l' eccezione relativa alla decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.
In proposito, si richiama la corposa giurisprudenza di legittimità intervenuta secondo la quale ,in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo .
( cfr. ex plurimis Cass. sent. n. 17858 /2018 ; Ord. n. 27726 del 29 ottobre 2019; Ord.
n. 24134/2021).
Le ragioni di tale conclusioni si rinvengono nella ordinanza n. 1558/2020 con la quale la
Suprema Corte ha esposto gli argomenti che depongono nel senso della natura processuale, anziché sostanziale, della decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999: in primo luogo,
l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie;
in coerenza con ciò, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Quanto sopra discenderebbe: 3
a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'asserita impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione);
c) dalla ritenuta non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo dell'iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.
In adesione agli autorevoli principi esposti , l'eccezione va superata ed analizzato il merito del giudizio , circa la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' con l'avviso CP_1 di addebito impugnato .
3) Nel merito, infatti, l'opposizione non è fondata e va rigettata .
Il provvedimento impugnato è l'avviso di addebito n. 37120230015559622/000 dell'importo complessivo di € 12.017,70, emesso a seguito del mancato pagamento di contributi IVS fissi/percentuale, oltre somme aggiuntive, sanzioni e spese , relativi all'anno 2016 della
Gestione Separata per i redditi prodotti dall'attività libero professionale prestata dal ricorrente. Difatti , il sig. , quale architetto, nell'anno 2016 (cfr. all. 2 produzione Pt_1 telematica ), pur avendo prodotto i redditi di cui all'allegata dichiarazione, versava , CP_1 come iscritto all'IN , il contributo integrativo, e non versava alla Gestione separata dell' la contribuzione ai fini pensionistici dovuta sui redditi da lavoro prodotti. CP_1
Giurisprudenza consolidata, sia di merito che di legittimità , ha ritenuto, con orientamento del tutto condivisibile in questa sede, che gli architetti che versano all'IN solo il contributo integrativo, “sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione Separata presso l' in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali...induce ad attribuire CP_1 rilevanza ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 98 del 2011, art. 18 co. 12, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale...” (ex multis Cass. 21.7.2023 n. 21962; Cass.
1.6.2023 n. 15515; Cass.
18.4.2023 n. 10274; Cass.
3.7.2020 n. 13649; Cass. 10.2.2020 n. 3036; sulla legittimità costituzione dell'obbligo cfr. Corte Cost. 28.1.2022 n. 238) 4
4)Analogamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Sul punto la Suprema Corte (ex multis Cass. 21.7.2023 n. 21962; Cass. 13.12.2022 n.
36289), in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio, ha chiarito che ai fini del computo del dies a quo del termine di prescrizione, decorrendo lo stesso dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, assume rilievo anche il differimento degli stessi quale è quello previsto, senza maggiorazioni, dal DPCM 3 agosto 2017 (all. 3 prod. ) che ha differito al 20.7.2017 il termine di presentazione delle dichiarazioni dei CP_1 redditi di impresa o lavoro autonomo relativi all'anno 2016. Pertanto, ai fini del corretto computo del termine di prescrizione, decorrente dal 20.7.2017, si deve computare la sospensione ex lege della decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione per complessivi 309 giorni in virtù delle previsioni di cui all'art. 37, c. 2, d.l. n. 18 del
17/03/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), conv. l. n. 27 del 24/04/2020 per n. 129 giorni (cfr. circ. n. 64/2020) e, successivamente, di cui all'art. 11, c. 9, d.l. n. 183 del 31/12/2020 CP_1
( ”), conv. l. n. 21 del 26/02/2021, che ha disposto un'ulteriore sospensione CP_3 dei termini di prescrizione di 6 mesi dal 1/01/2021 al 30/06/2021.
A tale ampio periodo di sospensione di quasi un anno (309 giorni per la precisione) hanno fatto seguito gli atti interruttivi della prescrizione ed in particolare dapprima la notifica della missiva del 18.11.2022 (all. 4 prod. ), ricevuta in data 3.12.2022 (all. 5), con cui l' CP_1 CP_1 invitava l'odierno ricorrente al versamento della contribuzione evasa per l'anno 2016, e, successivamente, la notifica dell'avviso di addebito oggetto dell'odierno giudizio avvenuta in data 12.1.2024 .
Conclusivamente , l'opposizione va respinta e parte ricorrente va dichiarata tenuta al versamento delle somme richieste con l'avviso di addebito n. 37120230015559622/000 per l'importo complessivo di € 12.017,70.
4) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo , secondo i minimi di tariffa per la ripetitività delle questioni trattate , tenendosi conto delle attività difensionali espletate nel corso del giudizio . Nulla è dovuto a rimasta contumace CP_2
.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Rigetta l'opposizione all'avviso di addebito n. 37120230015559622/000 per l'importo complessivo di € 12.017,70 notificato il 12 gennaio 2024.
b)Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti di CP_1 liquidate in complessivi € 854,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA , come per legge;
nulla nei confronti di . CP_2 5
c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli 15.1.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo