Ordinanza cautelare 19 settembre 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2024, proposto dal sig. NT Di IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Martino in Pensilis, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di permesso di costruire n. 2259 notificato il 29.02.2024, adottato dall’Ufficio Tecnico del Comune di San Martino in Pensilis sulla richiesta presentata per l’immobile sito nel Comune in via Bellini, via Donizetti, via Mascagni – foglio n. 29 p.lle 899 e 910;
nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ove lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il P.R.G. in parte qua , le attinenti N.T.A. (art. 20.2.) e le eventuali relazioni istruttorie del caso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. LU AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. NT Di IO ha impugnato il diniego di permesso di costruire in epigrafe, adottato dal Comune di San Martino in Pensilis sulla sua istanza del 17.11.2023 (n. 13430) per la realizzazione di un intervento di “ Ristrutturazione edilizia ex art.10 comma 1 , lett. C, dpr 380 / 2001 dell’immobile sito in catasto al foglio di mappa n. 29, part. 910 e 899 ” (cfr. il ricorso a pag. 1).
Il Comune aveva respinto la domanda di permesso di costruire sulla base della seguente motivazione: “ L’intervento è stato progettato prendendo come riferimento i parametri urbanistici relativi alla zona “B” Area residenziale parzialmente edificata del vigente P.R.G: mentre l’intervento ricade in un area di interesse collettivo del vigente P.R. G.” (cfr. il provvedimento impugnato).
2. Il gravame è stato affidato a motivi così rubricati:
I- « Violazione e falsa applicazione dall’art. 16, comma 9 della l. n. 1150/1942, l’art. 12, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 327 del 2001, - Eccesso di potere per sviamento - Violazione e falsa applicazione delle NTA art. 20.2. decadenza ed inapplicabilità del vincolo espropriativo previsto dalle NTA »;
II- « Violazione e falsa applicazione del PRG in parte qua relativa alle NTA art. 20.2. – Inapplicabilità - Eccesso di potere per omessa Istruttoria – Sviamento »;
III- « Violazione e falsa applicazione art. 9 DPR 327/2001 – Art. 20.2 NTA del PRG – Eccesso di potere per sviamento – difetto di motivazione »;
IV- « Violazione e falsa applicazione dei principi di cui alla sentenza dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 20 maggio 1999, n. 179 – Violazione e falsa applicazione art. 42 della Costituzione ».
3. Il Comune di San Martino in Pensilis, sebbene regolarmente raggiunto dalla notifica del ricorso, non si è costituito nel presente giudizio.
4. Con l’ordinanza n. 71 del 6.06.2024 questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di San Martino in Pensilis, sulla base della seguente motivazione:
« Considerata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire dal Comune di San Martino in Pensilis una dettagliata relazione illustrativa, corredata di tutta la pertinente documentazione, atta a chiarire:
a) con quale specifico provvedimento sia stato apposto il vincolo ad “area di interesse collettivo” sulla superficie di cui si tratta;
b) se tale vincolo sia stato successivamente mai confermato o riproposto;
c) se l’area oggetto dell’istanza del ricorrente sia la sola, o meno, a possedere siffatta destinazione, nel complesso della pianificazione urbanistica comunale;
d) a che epoca risalga l’ultima apertura al pubblico del cinema a suo tempo esistente, e per quanti anni lo stesso sia stato in passato regolarmente funzionante;
Reputato utile, altresì, che nella stessa relazione il Comune fornisca tutti gli elementi utili a precisare a quale tipologia di interventi/strutture “di interesse collettivo” abbia fatto riferimento la propria previsione di piano;
Ritenuto, infine, che ai predetti adempimenti istruttori il Comune dovrà provvedere nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza » (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza n. 71 del 2024).
Con l’ordinanza cautelare n. 111 del 19.09.2024 questo stesso Tribunale ha poi accolto la domanda cautelare avanzata dal ricorso ai limitati effetti dell’art. 55, comma 10, cod.proc.amm., in pari tempo tornando a ordinare incombenti istruttori all’Amministrazione comunale, il tutto nei seguenti termini: « Ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente, pur apprezzabili favorevolmente, siano adeguatamente tutelabili già mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del cod. proc. amm.;
Considerato però, nella prospettiva del prossimo giudizio di merito, che permangono insoddisfatte le esigenze conoscitive sottese alla precedente ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 71 del 6 giugno 2024, che l’Amministrazione comunale ha lasciato completamente inadempiuta;
Ritenuto, pertanto, tuttora necessario acquisire dal Comune di San Martino in Pensilis una dettagliata relazione illustrativa, corredata di tutta la pertinente documentazione, atta a chiarire:
a) con quale specifico provvedimento sia stato apposto il vincolo ad “area di interesse collettivo” sulla superficie di cui si tratta;
b) se tale vincolo sia stato successivamente mai confermato o riproposto;
c) se l’area oggetto dell’istanza del ricorrente sia la sola, o meno, a possedere siffatta destinazione, nel complesso della pianificazione urbanistica comunale;
d) a che epoca risalga l’ultima apertura al pubblico del cinema a suo tempo esistente, e per quanti anni lo stesso sia stato in passato regolarmente funzionante;
Reputato utile, altresì, che nella stessa relazione il Comune fornisca tutti gli elementi utili a precisare a quale tipologia di interventi/strutture “di interesse collettivo” abbia fatto riferimento la propria previsione di piano;
Stabilito che ai predetti adempimenti istruttori l’Amministrazione comunale dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;
Osservato, infine, che la parte ricorrente potrà diligentemente contribuire all’acquisizione documentale producendo in giudizio la documentazione attinente ai punti sopra esposti che eventualmente sia già nella sua disponibilità» (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 111 del 2024).
5. In vista dell’udienza pubblica del 16.07.2025, infine, la difesa di parte ricorrente, depositando agli atti di causa il sopravvenuto provvedimento di revoca del diniego in questa sede impugnato, con la memoria del 16.06.2025 ha concluso per la cessazione della materia del contendere, insistendo però per il favore delle spese, da distrarre in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
6. Alla detta udienza pubblica, dunque, udito il difensore della parte ricorrente concludere per la cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Osserva il Tribunale che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto del relativo interesse alla decisione.
Al riguardo il Collegio deve rilevare, infatti, che la sopraggiunta nota comunale di revoca del provvedimento impugnato non offre elementi tali da far riscontrare una soddisfazione sostanziale – men che meno integrale- delle pretese che erano state azionate nel presente giudizio.
Nondimeno, il Collegio ritiene che la suddetta conclusiva richiesta di parte ricorrente, tesa a ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, valga comunque a sottendere il venir meno dell’interesse della ricorrente ad una decisione sul merito della presente controversia.
8. Sulla base di quanto così rilevato al Collegio non resta, dunque, che emettere la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
9. Le spese di lite devono, infine, essere poste a carico del Comune di San Martino in Pensilis, che con il proprio originario provvedimento, poi da esso stesso ritirato, ha dato causa senza giustificate ragioni alla controversia. D’altra parte, la sopravvenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato comporta già ex se la soccombenza virtuale dell’Amministrazione comunale.
Le spese sono liquidate in dispositivo in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di San Martino in Pensilis al pagamento delle spese della presente lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge, somme da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
LU AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AL | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO