Sentenza breve 13 gennaio 2016
Ordinanza collegiale 4 luglio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 13/01/2016, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, terzo comma, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2015, proposto da:
TO UC, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Giampiccolo, con domicilio presso VA Di RC, in Catania, Corso Italia 59/d;
contro
Comune di Scicli, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 832/2014 del Tribunale di Ragusa in data 1 ottobre 2014, nella parte in cui si ingiunge al Comune di Scicli di corrispondere all’odierno ricorrente i compensi per la fase monitoria, liquidati in complessivi € 400,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 832/2014 del Tribunale di Ragusa in data 1 ottobre 2014, nella parte in cui si ingiunge al Comune di Scicli di corrispondere all’odierno ricorrente i compensi per la fase monitoria, liquidati in complessivi € 400,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA.
Il Comune di Scicli, al quale il ricorso in ottemperanza è stato ritualmente notificato in data 10 giugno 2015, non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Come sopra indicato, il presente gravame in ottemperanza è stato notificato in data 10 giugno 2015 e la notifica del decreto in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 28 ottobre 2014, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in copia conforme ai sensi dell’articolo 114, secondo comma, cod. proc. amm. e la stessa è divenuta definitivamente esecutiva, come da attestazione del Tribunale di Ragusa in data 13 maggio 2015.
Non risulta che il Comune di Scicli abbia dato esecuzione al decreto indicato in epigrafe, quanto alla corresponsione all’odierno ricorrente dei compensi per la fase monitoria, liquidati in complessivi € 400,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA.
Il ricorso va, quindi, accolto, dovendo ordinarsi al Comune intimato di dare esecuzione, nei termini sopra indicati, al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Prefetto di Ragusa - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e per l’effetto, ordina al Comune di Scicli dare esecuzione, nei termini di cui in motivazione, al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Prefetto di Ragusa - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta; 3) condanna il Comune di Catania alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Con decreto collegiale n.1639/2017, del 7.6.2017, la presente sentenza va corretta “sostituendo nel dispositivo il Comune di Scicli al Comune di Catania” Così deciso in Catania CC 7.6.2017