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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7969/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7969/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in VIA XX SETTEMBRE 19/10 16100 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , Parte_2
(C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“CHIEDE che il Tribunale Ill.mo, ai sensi dell'art 155 bis c.c. previa convocazione dei genitori avanti a sé, rigettata ogni contraria istanza avversaria Voglia:
- DISPORRE l'affido superesclusivo della figlia nata a [...] l'[...] alla Persona_1 madre, signora con collocazione e residenza anagrafica presso quest'ultima in Parte_1 Genova Via Giro del Vento 8/4;
- CONFERMARE a carico del padre sig. un contributo al mantenimento di € 300, CP_1 somma adeguabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario o nella maggiore cifra che il Giudicante riterrà congrua e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da Verbale della Sezione famiglia del 15/9/16; assegno unico alla madre
- STABILIRE che gli incontri padre-figlia possano avvenire in forma protetta;
- CONDANNARE il resistente al pagamento degli onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.08.2024 la signora allegava che nel Parte_1
2017 instaurava una relazione sentimentale sfociata in convivenza more uxorio con il signor che dall'unione, in data 08.04.2020 nasceva la figlia CP_1 Persona_1
; che la ricorrente lavora come addetta alle pulizie e percepisce uno stipendio mensile di
[...] circa € 550,00 e vive con i propri genitori in un immobile condotto in locazione con canone mensile pari ad € 700,00 circa;
che il convenuto era un soggetto violento e maltrattante;
che durante la convivenza, la signora è stata più volte aggredita e percossa con spintoni, Parte_1 pugni, schiaffi e tirate di capelli, motivo per cui il 16/6/2020, la stessa aveva depositato un ricorso per la disciplina delle condizioni di affidamento della figlia;
che in data 4/2/22, all'esito di un Co complesso procedimento, questo aveva disposto l'affidamento della figlia al SS competente;
che la CA di Genova, con Sentenza n. 656/2023 ad oggi passata in giudicato - confermava la condanna emessa dal GIP di Genova del convenuto per i reati di cui agli artt. 572 commi I e II e 570 comma II n. 2) c.p.; che il resistente avrebbe dovuto vedere la figlia una volta al mese in forma protetta ma per lungo tempo non si è presentato agli incontri che sono ripresi solo dopo l'estate del 2023; che in punto economico, nel corso del 2022 il resistente ha versato solo tre mensilità, nel 2023 una sola mensilità, mentre nel 2024 ha versato due sole mensilità; che ad oggi non vi sono contatti tra la ricorrente ed il convenuto;
che pertanto la signora ha chiesto disporsi Parte_1
l'affidamento cd. super-esclusivo della figlia a sé con mantenimento degli incontri protetti con il padre.
All'udienza del 28.11.2024 veniva sentita la ricorrente la quale rendeva le seguenti dichiarazioni:
“Io vivo con mia figlia e con i miei genitori e mio fratello più piccolo. La casa è in locazione il contratto è intestato ai miei genitori il canone mensile è di euro 658,00 euro che pagano loro. Io però contribuisco alle spese di casa. il mio ex compagno ha versato euro 800,00 tre settimane fa poi c'è stata una udienza penale sette mesi fa circa e lì ha versato 1.500,00 e poi negli anni passati per due o tre anni non ha versato nulla. Insisto nella domanda di affidamento super esclusivo con conferma dei 300,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. E' mia mamma che si occupa di riferire la mio ex compagno come sta la figlia, tra me e lui non ci sono contatti. Io lavoro in una impresa di pulizie con regolare contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile di euro 550,00, sono part time. Con i SS abbiamo credo finito il percorso”.
Il convenuto non si costituiva e non partecipava al procedimento nonostante rituale notifica.
Venivano inoltre chieste relazioni di aggiornamento al SS – il quale esprimeva parere favorevole per l'affidamento cd. super- esclusivo della minore in capo alla madre ed al competente CF, che parimenti rendeva una valutazione positiva del percorso effettuato dalla madre.
***
Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente in punto modifica del regime di affidamento sia fondata e possa essere accolta: se è vero che con l'introduzione della l.54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui - anche in caso di disgregazione del nucleo familiare - il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi, è altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo da parte dei genitori nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni comportanti un rilevante mutamento nella vita del figlio.
Nel caso di specie, la totale manca di frequentazioni tra il signor e la figlia CP_1 come allegata dalla ricorrente e riscontata dalla relazione del SS ATS n. 41 del 21.11.2024, la impossibilità di valutare l'ambiente familiare che ad oggi egli sarebbe in grado di offrire alla figlia, sconoscendosi l'indirizzo presso il quale egli abita, sono tutti elementi che rendono di fatto irrealistica l'applicazione del regime di affidamento condiviso come sopra descritto.
Si veda a tale riguardo Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015: “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell' esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.”
In parziale modifica del Decreto del 04.02.2022 emesso da questo TO, La figlia minore va quindi affidata in via cd. super esclusiva alla madre, con Persona_1 conseguente condanna alle spese del convenuto, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
AFFIDA la figlia minore nata il [...] Affida il minore in modo Persona_1 esclusivo alla madre signora ai sensi dell'art. 337 quater ultimo Parte_3 comma secondo periodo c.c. e, per l'effetto:
Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa alla figlia e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza della figlia e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
DISPONE conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
Fermo il resto.
CONDANNA il signor al pagamento, in favore della signora CP_1 [...] delle spese di lite nella misura che viene liquidata in euro 2.905,00 oltre Parte_3
15% per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza al SS del Comune di Genova ATS n. 41.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 24.01.2025
Il Giudice Rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni