Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N. 568/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari I^ Sezione Civile
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dott. Maria MITOLA Presidente rel.
dott. Michele PRENCIPE Consigliere
dott. Emma MANZIONNA Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024 con il numero d'ordine 853/24 la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 840 cpc, presentato da
La società P.IVA , , in persona del rappresentante legale, sig. Parte_1 P.IVA_1
codice fiscale rappresentata e difesa, in forza di mandato Parte_2 C.F._1 alle liti allegato al ricorso, redatto su foglio separato (All. A) dall'Avv. Donatella Picaro, codice fiscale
, con studio in Foggia alla Via Castiglione n. 80, pec: C.F._2 ove è elettivamente domiciliata e ove chiede di Email_1 ricevere le notificazioni e comunicazioni di cancelleria
- opponente -
Contro
on sede legale in Rue de Hesse, 12, 1204, Ginevra, Svizzera, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa, come da procura Persona_1
speciale allegata, autenticata da Notaio estero Dr. e munita di formula Per_2 Persona_3
Apostille (doc. 1), dall'Avv. Luca Valerio Fenati (C.F. ; n. fax. 0544 1935048, pec: C.F._3
, presso cui dichiara di voler ricevere ogni Email_2
- opposta –
Per l'opposizione al riconoscimento in Italia del Lodo arbitrale reso in data 21.03.2024 e sottoscritto dall'arbitro unico Dr. J. Libre in Londra, avente ad oggetto un contratto di compravendita di 22 mt
(=tonnellate metriche) di ceci ucraini del 5 settembre 2023, numero 05/09/2023/A1, fra la venditrice,
[...]
e l'acquirente la contenente compromesso arbitrale. Parte_3 Parte_1
Il contratto incorpora le Regole Arbitrali Gafta n. 126 e prevede che tutte le controversie derivanti da o connesse al detto contratto siano risolte a mezzo di arbitrato a Londra, Inghilterra.
All'udienza collegiale cartolare del 18.02.2025 la causa è stata discussa mediante deposito di note scritte riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti e previo deposito degli scritti difensivi.
Fatto e diritto
Dinanzi all'Organismo GAFTA, si svolgeva tra le parti un procedimento per arbitrato avente ad oggetto P l'esecuzione del contratto n. 05/09/2023/A1 del 05/09 / 2023 con il quale aveva CP_2 acquistato da 2 tonnellate di ceci big-bag di origine ucraina. Controparte_1
Il contratto non aveva avuto esecuzione in quanto la merce, a dire dell'acquirente, pur acquistata per il consumo umano, di fatto, era contaminata dai pesticidi PE e ET in quantità tale da superare i Limiti Massimi di Residuo, ovvero la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari su alimenti o mangimi, fissata a norma dei Regolamenti europei nn.2023/1049 e 839/2008 e necessaria per proteggere i consumatori -questi principi attivi non ammessi in Italia sulle colture -, cosicché, nonostante le raccomandazioni e precisazioni fatte dall'acquirente in sede precontrattuale, la merce consegnata non sarebbe stata rivendibile per il consumo umano.
Il contratto prevedeva la clausola arbitrale per la risoluzione delle controversie.
- Con reclamo notificato in data 07.02.2024, la società venditrice si rivolgeva all'Arbitro Unico di Gafta,
No: 19-189, per ottenere CP_3
a) una dichiarazione secondo cui la richiesta dell'Acquirente per la presunta contaminazione del carico da parte di pesticidi non aveva alcuna base in quanto completamente infondata e/o prescritta in ogni caso ai sensi del r 2.1(b) delle Regole sulla procedura di arbitrato accelerato Gafta n. 126;
b) una dichiarazione secondo cui la lettera del Venditore datata 29/11/23 – con cui la venditrice accettava una riduzione del prezzo di vendita – in quanto fornita sotto costrizione avrebbe dovuto essere accantonata e/o annullata dall'Arbitro Unico ai sensi della sezione 48(5)(c) dell'Arbitration Act
1996 o, in alternativa, che fosse inapplicabile per mancanza di considerazione;
c) la corresponsione della somma di Euro 20.240,00 per la merce fornita;
d) Gli interessi al tasso dell'8% annuo ai sensi della disposizione finale della clausola di pagamento del
Contratto o, in alternativa, ai sensi della sezione 49 dell'Arbitration Act 1996 aggravato con un riposo di tre mesi;
spese arbitrali e legali;
- la parte chiamata, La si costituiva con atto di replica chiedendo che fossero respinte le Parte_1 istanze del venditore, portando in sua difesa le contestazioni sulla qualità della merce e l'intervenuto accordo transattivo tra le parti, che aveva ridotto a 12mila euro la pretesa economica della venditrice.
Segnatamente, l'acquirente rilevava dinanzi all'Arbitro come già con missiva e-mail del 02.11.2023 avesse reclamato la presenza nella merce consegnata di pesticidi che impedivano la commercializzazione per consumo umano, nella specie, di PE e ET, residui chimici riscontrati nelle analisi del
Laboratorio BonassisaLab spa, presenti n quantità tale da superare i cosiddetti LMR, cioè i Limiti Massimi di
Residuo, ovvero la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari su alimenti o mangimi, fissata a norma del Regolamento europeo, necessaria per proteggere i consumatori;
tali principi attivi non erano, peraltro, ammessi in Italia sulle colture;
La società acquirente aveva proposto comunque una soluzione amichevole e il pagamento della somma complessiva di euro 12.000,00 a fronte dei 20 mila previsti in contratto e veva accettato Controparte_1 la proposta con e-mail del 24.11.2023 e in data 29.11.2023 aveva trasmesso il documento di accettazione firmato;
ciononostante successivamente la venditrice aveva ritenuto di ricorrere all'arbitrato per ottenere l'integrale pagamento del prezzo, oltre agli interessi.
Con il Lodo emesso in data 21.03.2024 l'Arbitro Unico aveva accolto il reclamo della venditrice, rigettando le istanze dell'acquirente, odierna appellante, disponendo a suo carico il pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 20.400,00, come da contratto, oltre agli interessi dell'8% annuo a Parte_4 scadenza trimestrale a partire dal 25 ottobre 2023 sino alla data del pagamento, ed euro 4.920,00 per le spese legali;
aveva adito questa Corte d'Appello per ottenere il riconoscimento in Italia del lodo Controparte_1 straniero con ricorso ex art. 839 cpc, procedura n. 568/2024 VG, ottenendone la dichiarazione di efficacia in data 16.05.2024 e, in data 21.05.2024, aveva notificato a l lodo dichiarato efficace in Italia, Controparte_4 unitamente ad atto di precetto per la complessiva somma di euro 26.272,37 oltre interessi.
Con la presente opposizione contesta il riconoscimento dell'esecutività del lodo, sensi Controparte_4 dell'art. 840 cpc n. 2, deducendo la lesione del proprio diritto di difesa, per non aver potuto far valere le proprie difese nel procedimento arbitrale anche perché, avverso l'arbitrato GAFTA non è ammesso ricorso in appello, come da art.
1.3 del Regolamento Gafta n. 126 che, secondo il contratto tra le parti, si applica a qualsiasi controversia derivante dallo stesso.
Sostiene infatti che, sebbene avesse sostenuto tutte le proprie ragioni di contestazione Controparte_4 della merce ricevuta, esse non erano state prese in considerazione dall'Arbitro, nella decisione che neppure
è possibile appellare.
Costituitasi ha chiesto il rigetto dell'impugnazione evidenziando, il tentativo, da Controparte_1 parte dell'impugnante, di forzare la normativa di settore introducendo una specie di revisio prioris instantiae, inammissibile, ai sensi dell'art. 840 cpc.
Motivi della decisione
L'impugnazione è inammissibile. Rileva infatti questa Corte che le censure avanzate dalla involgano un nuovo esame di Controparte_4 merito precluso a questa Corte.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale straniero, infatti, ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto la valutazione compiuta dagli arbitri, qual è quello concernente la condivisione o meno delle istanze portate da una delle parti, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salve le circostanze indicate nell'art. 840 cpc. La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'opposizione all'esecutività del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Il merito della controversia infatti è stato già affrontato, in regolare contraddittorio, nel procedimento arbitrale, a seguito del quale si è formato il lodo a Londra, come da clausola arbitrale concordata fra le parti nel contratto sottoscritto dalle stesse;
il titolo arbitrale è definitivo in quanto inappellabile.
Il riconoscimento del lodo non è, dunque, soggetto a delibazione nel merito e gli unici motivi di ricorso ammissibili sono, come detto, quelli elencati all'art. 840 cpc e tra essi non rientra la rivalutazione del fatto;
né l'opposizione oggi spiegata può qualificarsi nei termini di una violazione del diritto di difesa.
Il Giudice italiano, quindi, attua nei confronti del lodo un mero controllo formale senza entrare nel merito della decisione;
né è consentito alcun controllo processuale sul lodo, potendosi compiere, unicamente, i due controlli sostanziali previsti dall'art. 839 c.p.c. e cioè quelli relativi alla compromettibilità in arbitri della materia oggetto del lodo e della non contrarietà del lodo all'ordine pubblico.
Anche nella fase di opposizione alla Corte è preclusa qualsiasi indagine sul merito del lodo essendo consentita alla Corte solo una indagine meramente formale sebbene più compiuta.
Infatti, l'art. 840 c.p.c. prevede alcune ulteriori ipotesi (comma 3, nn. da 1 a 5) che, in ogni caso, non involgono il merito del lodo.
Nella specie La stata formalmente parte nel contraddittorio arbitrale, con ogni effetto di CP_2 legge.
L'argomentazione relativa all'asserito accordo transattivo fra le parti è stata sottoposta a difesa nel corso del procedimento arbitrale, ed è stata, quindi esaminata e considerata dall'arbitro la cui valutazione – condivisibile o meno - non può essere rimessa in discussione in questa sede sicché inammissibile è il deposito di documenti la cui sede legittima è solo quella del procedimento arbitrale.
Ugualmente non possono formare oggetto dell'odierno esame le circostanze relative allo stato della merce in quanto attinenti al merito e già valutate in sede arbitrale.
L'opponente afferma di essere stata “nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale” ma tale argomento non è sostenibile.
Infatti, tutte le questioni, sia relative all'accordo transattivo sia le questioni relative agli elementi qualitativi della merce, sono stati oggetto del procedimento arbitrale e l'Arbitro ne ha dato argomentatamente atto nel lodo, e quindi non possono essere qui oggetto di una seconda valutazione nel merito. Non è quindi configurabile la previsione di cui al punto n. 2 dell'articolo 840 cpc (impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento) giacché la società avversaria si è costituita nel procedimento arbitrale ed ha svolto ivi le proprie difese negli stessi termini di cui all'opposizione.
L'impugnazione va quindi dichiarata inammissibile.
Le spese di questo grado di giudizio secondo le regole della soccombenza vanno poste a carico dell'impugnante e liquidate in dispositivo coi parametri di cui al DM n. 147/2022 (valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bari dichiara inammissibile l'impugnazione.
P Condanna rifondere a e spese del presente giudizio che si liquidano CP_2 Controparte_1 in € 4.996,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater
D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data 18.02.2025
Il Presidente rel/est.
dr. Maria Mitola