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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 104 / 2024 RG
promossa da
Parte_1 avv. Aniello Abbate, Luigi Pedretti appellante contro
CP_1 avv. Alberto Scatizzi, Lorenzo Baseggio appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 31 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 11 febbraio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti. era stato agente della (società di intermediazione mobiliare, poi CP_1 Controparte_2 incorporata nell'appellante ), con contratto a tempo indeterminato del 14 Controparte_3 maggio 2018, che prevedeva un patto di stabilità di durata pluriennale quale condizione per trattenere alcune voci di compenso anticipate in via provvisoria base allo stesso contratto.
Prima della conclusione di tale periodo, egli aveva risolto il rapporto per giusta causa in data 16 settembre 2021, formulando alla società i seguenti addebiti: addebito I) ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimborso di €. 5.472,07 che si era assunto rispetto alla Parte_1
pagina 1 di 16 somma che egli in precedenza aveva già pagata alla ST Bank a titolo di indennità di mancato preavviso per essersi dimesso senza preavviso al fine di passare a;
in particolare quest'ultima, pur essendosi obbligata alla Parte_1 restituzione immediata di tale somma alla stipula del contratto fra le parti nel maggio 2018, gliela aveva poi rimborsata dopo ripetuti solleciti soltanto il 15 aprile 2021 addebito II) avere ricevuto da parte di nello stesso maggio 2018 la consegna di una chiavetta USB Parte_1 contenente documentazione contrattuale nella quale era presente un virus trojan, la cui esistenza era stata scoperta da olo nel 2021 a ridosso del recesso CP_1 addebito II) alla richiesta di di riassegnare parte del proprio portafoglio ad altro consulente finanziario, CP_1 [...]
aveva condizionato il suo accoglimento al fatto che egli assumesse obblighi estranei a tale operazione. Pt_1
La spa aveva convenuto avanti al Tribunale di Firenze, chiedendo la sua Controparte_2 CP_1 condanna al pagamento di €. 444.407,28 in relazione ai seguenti titoli:
A) €. 76.487,52 per indennità sostitutiva del preavviso, dovuta per la insussistenza della giusta causa pretesa a base del recesso del CP_1
B) la restituzione di €. 379.349,36 anticipati a titolo di trattamento economico straordinario (per extra bonus e bonus
RNT) in base alle condizioni economiche contrattuali del contratto di agenzia di maggio 2018, importi la cui maturazione definitiva presupponeva che il rapporto di agenzia fosse ancora in essere alla scadenza di un termine pluriennale;
invece, di riflesso alla risoluzione anticipata da parte dell'agente, questi doveva restituire i medesimi i compensi straordinari
C) dalle somme pretese sub A) e B) dovevano ancora essere detratte provvigioni per €. 11.429,60 maturate da CP_1 non corrisposte, quindi condanna era dovuta per il residuo di €. 76.487,52 + 379.349,36 – 11 .429,60 = €. 444.407,28.
si era costituito resistendo al ricorso della società con i seguenti argomenti CP_1
A) egli non era obbligato a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso dal momento che sussistevano gli addebiti I], II]
II a base della giusta causa del proprio recesso
B) il patto di stabilità contenuto nel contratto originario era nullo per frode alla legge, mentre le somme da lui già ricevute a titolo di compenso per attività effettivamente svolte non dovevano comunque essere restituite perché erano già state compensate con quanto, nel frattempo, egli aveva maturato a titolo di provvigioni.
Con la sentenza appellata, il Tribunale aveva respinto il ricorso di SAN PAOLO in relazione ad entrambe le voci.
A) Giusta causa di recesso ed indennità sostitutiva del preavviso
Secondo il Tribunale era infondata la domanda con la quale la società aveva chiesto all'agente l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo piuttosto dimostrata la giusta causa del recesso.
Premesso che al rapporto di agenzia si applica l'art. 2119 comma 1 cc, la valutazione della gravità della condotta che giustifica il recesso deve considerare il particolare significato della relazione fiduciaria che caratterizza lo stesso rapporto di agenzia, rilevando a tal fine solo inadempimenti colpevoli e di non scarsa importanza che abbiano leso in misura significativa l'interesse dell'agente tanto da non consentirgli di proseguire nemmeno provvisoriamente la prestazione, il pagina 2 di 16 Tribunale affermava che:
A.I) il ritardo nella restituzione di tale somma, seppur avvenuto dopo plurimi solleciti, non poteva rappresentare una giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia per difetto di immediatezza della reazione rispetto all'inadempimento della controparte;
infatti, nella stessa prospettazione dell'agente, seppur con notevole ritardo, il rimborso era comunque stato effettuato ben 5 mesi prima che egli risolvesse il rapporto
A.II) in fatto, il presente addebito era pacifico quanto alla avvenuta consegna da parte della società al proprio agente di una chiavetta USB che conteneva il virus trojan, come tale idoneo ad installarsi nei sistemi del destinatario ed a permettere a terzi di collegarsi da remoto accedendo al sistema in violazione dei protocolli di protezione, permettendo di vedere qualsiasi dato in storage nello stesso PC;
la circostanza era stata appresa dallo stesso agente non al momento della consegna originaria della chiavetta (2018), bensì soltanto di recente (2021) quando egli aveva consegnato la stessa chiavetta al proprio avvocato il quale, inserendola nel PC, si era accorto del contenuto e lo aveva fatto fare oggetto della relazione del tecnico informatico;
in proposito, l'addebito era pacifico per non contestazione poiché, alla prima ud.
29.11.22, la società non aveva negato la medesima vicenda, rendendo così superflue le prove orali dedotte in proposito da
CP_1 in diritto, la vicenda rappresentava una condotta grave che non consentiva la prosecuzione del rapporto;
alla stipula del contratto fra le parti, aveva consegnato una chiavetta USB con documentazione contrattuale che conteneva Parte_1 anche un virus trojan, e tale circostanza era stata appresa da solo in occasione del recente utilizzo da parte del suo CP_1 avvocato della chiavetta, che invece fino a quel momento non aveva mai aperto;
non aveva CP_1 Parte_1 contestato il fatto in sé bensì la sola immediatezza del recesso, per lo scarto di oltre tre anni fra la stipula del contratto
(2018) ed il recesso (2021); ma tale eccezione era infondata poiché la tempestività doveva essere verificata rispetto al momento della conoscenza soggettiva di della presenza nel virus della chiavetta, e non al momento della sua CP_1 precedente consegna;
in proposito, aveva dimostrato che la scoperta del virus era avvenuta solo quando egli aveva CP_1 consegnato la chiavetta al proprio legale, e questi l'aveva inserita nel proprio PC provocando così la immediata attivazione dell'antivirus e conseguente blocco del virus (come accertato dal tecnico informatico con la relazione del 6 agosto 2021, doc. 4 res. 1°); in conclusione, la risoluzione del rapporto nel settembre 2021 era quindi tempestiva rispetto alla scoperta del virus nel precedente mese di agosto 2021; la condotta di aveva rappresentato un Parte_1 inadempimento colpevole e significativo, quale ingerenza illecita e penetrante nella sfera personale con controllo indebito sulla attività di che di per sé faceva venire meno l'intenso rapporto di fiducia che deve sostenere il rapporto di CP_1 agenzia;
A.II) una ritenuta la fondatezza dell'addebito II), quest'ultima vicenda non richiedeva alcun esame specifico per essere già stata accertata la giusta causa di recesso dell'agente.
B) Patto di stabilità e obbligo di restituzione dei bonus anticipati
B.1) Frode alla legge (art. 1750 cc)
In concreto, secondo la il patto di stabilità del contratto di maggio 2018, l'agente avrebbe ricevuto a titolo di anticipo provvigionale omnicomprensivo non solo le provvigioni vere e proprie, ma anche il bonus RNT e l'extra bonus, ed avrebbe avuto diritto a mantenere a titolo definitivo il trattamento economico straordinario relativo ai due bonus solo se il pagina 3 di 16 periodo di 36+24 mesi (5 anni) fosse decorso senza essere nel frattempo lo stesso agente fosse receduto per qualsiasi causa;
altrimenti avrebbe dovuto restituire gli stessi bonus, non ancora compensati con quanto maturato;
in base alla giurisprudenza di legittimità sull'art 1750 comma 4 cc (secondo la quale i termini di preavviso devono essere uguali per le due parti del contratto, essendo vietati accordi che alterino la parità in materia di recesso, ed essendo quindi nullo per frode alla legge il patto che imponga una clausola penale aggiunta all'indennità di preavviso, eccessivamente onerosa e che incide in materia significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente al punto di eludere il principio imperativo della parità delle parti in materia di recesso), ai sensi dell'art. 1344 cc il patto di stabilità era nullo per frode alla legge perché violava lo stesso art. 1750 cc, limitando in maniera significativa la normale facoltà di recesso, a carico del solo agente, a maggior ragione qualora egli fosse receduto per giusta causa.
Era così eluso il principio di parità delle parti in materia di recesso, per essere stato al contrario introdotto un rilevante squilibrio considerato il notevole importo delle somme chieste in restituzione a titolo di bonus RNT ed extra bonus (€.
379.349,36), pur a fronte del legittimo esercizio della facoltà di recesso per giusta causa.
B.2) Compensazione
Per di più, la domanda di restituzione dei bonus era infondata anche per essere pacifico che nel novembre 2020 fosse già avvenuta la compensazione fra gli incentivi economici straordinari (anticipo sui compensi, bonus RNT ed extra bonus) e le provvigioni nel frattempo maturate dall'agente, ulteriore circostanza che il patto di stabilità prevedeva come preclusiva dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto in via provvisoria dall'agente.
B.3) Violazione dell'art. 1748 comma 6 cc
Infine, sempre secondo il Tribunale, il patto di stabilità era nullo anche perché fra le somme da restituire in caso di recesso anticipato dell'agente vi era pure il bonus RNT, il quale aveva natura di provvigione per essere corrisposto nell'ambito dell'anticipo provvigionale onnicomprensivo.
Di conseguenza, il patto violava anche l'art. 1748 comma 6 cc, secondo il quale l'agente è tenuto a restituire le provvigioni solo se, e nella misura in cui, il contratto fra il terzo e la preponente non abbia esecuzione per causa non imputabile alla stessa preponente.
aveva appellato la sentenza con due motivi, Parte_2 chiedendone la riforma integrale con accoglimento della propria domanda in tema di indennità sostitutiva del preavviso
(A) e di obbligo di restituzione degli anticipi straordinari (B). si era costituito chiedendo di dichiarare inammissibili i motivi di appello relativi agli addebiti A.I) e CP_1
A.II) inerenti la giusta causa, e per il resto aveva chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza.
§§§
A) Giusta causa e indennità sostitutiva del preavviso
Con il primo motivo di appello, aveva censurato la sentenza per avere ritenuto la giusta causa di recesso da Parte_1 parte dell'agente, respingendo la contraria richiesta di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Prima di tutto, aveva affermato che l'onere della prova sulla sussistenza della giusta causa è a carico di colui che la invoca pagina 4 di 16 a base del suo recesso, nel caso in esame il quale perciò avrebbe dovuto dimostrarne fondatezza e tempestività CP_1 della propria reazione al preteso inadempimento della società.
Addebito A.I) aveva ribadito infondata la giusta causa pretesa dall'agente in tema di tardivo rimborso, Parte_1 come già ritenuto dal Tribunale
Addebito A.II) aveva censurato sotto diversi profili la sentenza che aveva ritenuto fondata la giusta causa Parte_1 pretesa dall'agente in relazione alla vicenda della chiavetta USB che conteneva il virus trojan.
Addebito pacifico / contestato
Secondo l'appellante, era errata la valutazione del Tribunale secondo la quale si sarebbe trattato di vicenda pacifica in fatto. Al contrario, la società affermava di avere contestato in giudizio le relative circostanze:
- nel proprio ricorso introduttivo, aveva definito “totalmente apodittica” l'intera giusta causa pretesa con il recesso
- a verbale dell'udienza 29 novembre 2022, il difensore della società aveva contestato “integralmente” la memoria di costituzione di ve era ribadito l'addebito in esame. CP_1
Il Tribunale, quindi, aveva errato nel ritenere superflue le prove orali capitolate in proposito da ul presupposto che CP_1
i fatti fossero tutti pacifici. Le stesse prove, piuttosto, avrebbero dovuto essere ritenute irrilevanti, dal momento che se anche la vicenda fosse stata confermata, in tutti i casi la pretesa giusta causa non si sarebbe integrata.
Immediatezza della reazione
Secondo l'appellante, era errata la decisione che aveva ritenuto immediata la reazione di alla scoperta della CP_1 presenza del virus nella chiavetta, poiché la pretesa giusta causa era stata fatta valere con il recesso di settembre 2021, a fronte dell'avvenuta consegna del materiale già nel maggio 2018.
In primo grado, veva affermato che la propria reazione sarebbe stata tempestiva poiché egli avrebbe scoperto la CP_1 presenza del virus solo nel mese di agosto 2021, quando avere consegnato la chiavetta al proprio avvocato, ancora nell'involucro originario mai aperto.
Ma, dalle videate prodotte della controparte (docc. 3 res. 1°), emergeva piuttosto che la scoperta risaliva al 28 maggio
2021, due mesi prima della relazione del perito informatico del 6 agosto 2021, e quindi quattro mesi prima del recesso del
16 settembre 2021.
E ancora, se alla scoperta del virus nel maggio avesse ipotizzato che si trattava di uno strumento occulto ed illecito con il quale cercava di controllarlo (profilo nemmeno dedotto dallo stesso agente, ed ipotizzato solo dal Parte_1
Tribunale), on avrebbe atteso fino al successivo mese di settembre per risolvere il contratto, bensì avrebbe risolto CP_1 immediatamente il rapporto, denunciando l'intera vicenda alle competenti autorità, anche penali.
Infine, che il contratto non fosse stato risolto per tale addebito era avvalorato definitivamente dalla circostanza che, dal giorno successivo al recesso, ra passato a lavorare per , in favore della quale nel giro di pochi mesi CP_1 Parte_3 aveva spostato la maggior parte del portafoglio clienti da lui seguiti in precedenza, per masse complessive Parte_1 pari a milioni di euro.
In conclusione, era chiaro che il rapporto con non era stato risolto per una giusta causa (effettiva e grave), Parte_1 bensì esclusivamente per l'intenzione di passare immediatamente a lavorare per la concorrenza.
Gravità della condotta pagina 5 di 16 Inoltre, la mera presenza del virus nella chiavetta non poteva comunque ritenersi inadempimento così grave da fondare la giusta causa.
E' vero che in linea generale nel rapporto di agenzia il vincolo fiduciario è più intenso che in quello subordinato, ma in tutti i casi la giusta causa deve avere importanza tale da non consentire la prosecuzione nemmeno per limitato periodo di durata del preavviso (in concreto, 4 mesi).
L'assenza di ogni ipotetico danno provocato a ra dimostrata anche dal fatto che la presenza del virus sarebbe stata CP_1 scoperta per la semplice attivazione del sistema antivirus nel PC dell'avvocato, per di più a distanza di tre anni durante i quali l'intero materiale contenuto nella chiavetta non sarebbe mai stato utilizzato, e senza che tale scoperta avesse provocato alcuna conseguenza nemmeno in quel momento.
La relazione del tecnico informatico prodotta da doc. 4 res. 1°), aveva chiarito che ogni sistema antivirus rileva in CP_1 modo automatico la presenza della minaccia appena la chiavetta si collega a qualsiasi computer, e la isola in una sorta di quarantena nella quale non può produrre alcuna conseguenza. Peraltro, il sistema antivirus installato nel pc dell'avvocato era di tipo comunissimo, ormai in dotazione di ogni computer collegato alla rete Internet. Infatti, la possibilità di ricevere virus è un rischio continuo per qualsiasi postazione informatica, come del resto dimostrato dal fatto che il sistema antivirus dello stesso avvocato nei mesi precedenti aveva individuato e bloccato numerosi altri virus trojan presenti in file allegati alle e-mail o scaricati da Internet.
In conclusione, installare un sistema antivirus rappresenta ormai una cautela imposta da diligenza ordinaria di chiunque per motivi professionali utilizzi una postazione informatica collegata alla rete esterna, come necessariamente un avvocato o un consulente finanziario.
Condotta non intenzionale di Parte_1
Infine, anche volendo ammettere la presenza del virus nella chiavetta ricevuta nel 2018, e la sua scoperta casuale nell'agosto 2021 a ridosso del recesso di settembre 2021, e la pericolosità del medesimo virus, in tutti i casi non si sarebbe trattato di giusta causa poiché tale circostanza non dimostrava di per sé alcuna ipotetica intenzione di di Parte_1 controllare in modo occulto l'attività di CP_1
Prima di tutto, nemmeno veva ipotizzato tale intenzione di , scenario invece preso in considerazione CP_1 Parte_1 dalla sentenza, che aveva parlato di potenzialità lesiva per illecita ingerenza, senza che tale profilo fosse stato affermato né nel recesso per giusta causa né nelle difese giudiziali dell'agente.
Doveva peraltro considerarsi che la chiavetta era stata consegnata in origine come mero contenitore – archivio di documentazione inerente il rapporto di agenzia, ma evidentemente non si trattava di contenuti essenziali per lo svolgimento dell'incarico, perché per tre anni nemmeno agente l'aveva mai consultata, per poi consegnarla ancora intonsa al proprio legale a solo scopo informativo.
A parte il fatto che non aveva mai controllato in alcun modo i propri consulenti finanziari, né aveva Parte_1 intenzione di farlo, nemmeno era chiaro come mai, qualora avesse avuto intenzione di controllare proprio si CP_1 sarebbe avvalsa di uno strumento così inefficace come un virus inserito in tale chiavetta, di cui nemmeno era sicura l'utilizzazione da parte dell'agente, e la cui presenza sarebbe stata isolata e neutralizzata al primo inserimento in qualsiasi
PC gestito con normale diligenza, e quindi fornito di ordinario sistema antivirus.
pagina 6 di 16 Addebito A.II) aveva ribadito infondata la giusta causa pretesa dall'agente in tema di condizioni per la Parte_1 riassegnazione del portafoglio al consulente finanziario (questione che il Tribunale aveva assorbito nel CP_4 riconoscimento dell'addebito A.II come giusta causa). In particolare, il nuovo agente aveva chiesto CP_4 riassegnazione al suo portafoglio di due clienti ( e inclusi in quello di La società aveva chiesto il Parte_4 Pt_5 CP_1 consenso di quest'ultimo, ottenuto il quale avrebbe proceduto per la riassegnazione secondo la procedura aziendale
CP_ comunicando a ia i clienti riassegnati a sia le condizioni previste nel regolamento “indennità di portafoglio” CP_1 che prevedevano una indennità apposita a favore di Tuttavia, tale procedura non si era conclusa poiché questi non CP_1 aveva mai comunicato alla società la propria accettazione. Ciò premesso, l'addebito era infondato, dal momento che le condizioni dell'intera operazione proposte a erano conformi alla procedura aziendale per la riassegnazione di CP_1 portafogli di clientela fra i consulenti finanziari della rete, operazione che nemmeno si era perfezionata proprio per la mancata collaborazione dell'interessato.
IN RITO
NERI aveva eccepito l'inammissibilità del motivo A) di appello perché sugli addebiti Ia) e IIa) avrebbe riproposto i propri argomenti, mentre il Tribunale non li aveva posti a base della condanna dell'appellante al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.
Secondo il Collegio, l'eccezione potrebbe valere per il solo addebito A.I), relativo al tardivo rimborso, per il quale il
Tribunale aveva già escluso l'idoneità del fatto a rappresentare giusta causa. Si trattava infatti di un capo di sentenza favorevole a , che on aveva impugnato, e quindi era divenuto definitivo. Parte_1 CP_1
La medesima eccezione non si potrebbe riferire invece all'addebito A.II), relativo alla riassegnazione del portafoglio, che il Tribunale aveva assorbito nella pronuncia sul precedente addebito A.II), e che quindi vrebbe potuto riproporre. CP_1
La società aveva interesse a ribadire la fondatezza anche di questo ultimo profilo di giusta causa, non esaminato in sentenza, sul presupposto che nelle proprie difese di secondo grado avrebbe potuto riproporre le relative CP_1 contestazioni.
Tuttavia, dopo avere svolto la eccezione in rito qui in esame, in questo grado i era poi limitato a chiedere il rigetto CP_1 dell'appello sull'addebito A.II (pag. 6/8 memoria di costituzione). Invece, non solo non aveva riproposto alcuna questione sull'addebito A.II (assorbito), bensì lo aveva assimilato all'addebito A.I (respinto), ritenendoli entrambi estranei al presente giudizio di appello (pagg. 5/6 memoria di costituzione).
In conclusione, in questo grado la controversia relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, si restringe all'addebito
A.II), affermato da riconosciuto dal Tribunale, e contestato invece nell'appello di , unica questione CP_1 Parte_1 devoluta in appello sub A).
NEL MERITO
Il Collegio, premesso che l'onere della prova sulla fondatezza della giusta causa ricade su chi ha risolto a tale titolo il rapporto, e non sulla controparte che la nega e pretende in suo favore l'indennità sostitutiva del preavviso (fra le tante,
Cass. n. 20821/2018), ritiene l'appello fondato in relazione all'addebito A.II), e di conseguenza esclude la giusta causa a base del recesso, ritenendo bbligato al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. CP_1
Addebito pacifico / contestato e Immediatezza della reazione pagina 7 di 16 E' vero che nel ricorso introduttivo in primo grado, come a verbale dell'ud. 29.11.22, la società aveva negato genericamente l'addebito in esame così come formulato del recesso di senza meglio precisare la contestazione CP_1 delle relative circostanze.
In proposito, nella memoria di costituzione in primo grado (pagg. 4/6) veva: CP_1
- richiamato il contenuto della propria lettera di recesso riferendo l'avvenuta scoperta casuale del virus in occasione del primo utilizzo della chiavetta da parte del proprio avvocato
- riferito le informazioni ricevute dal tecnico informatico che aveva redatto la relazione prodotta (doc. 4 res. 1°) a proposito della caratteristica di tale virus di installarsi e permettere a terzi il collegamento da remoto per poter accedere all'area di sistema del PC su cui è stato installato il supporto che lo contiene, con violazione dei protocolli di protezione e possibilità di accedere a qualsiasi dato in storage
- considerato che qualora la stessa chiavetta fosse invece stata inserita nel proprio PC si sarebbe verificata la possibilità di una ingerenza esterna nella propria sfera personale, sia commerciale che privata, sull'insieme dei dati conservati nello storage del proprio pc, trattandosi non solo di un inadempimento ma anche di un fatto illecito
- concluso nei seguenti termini: “il Tribunale tragga le conseguenze. Il con la trasmissione del recesso per giusta CP_1 causa, lo ha già fatto”.
In conclusione, considerando i termini con i quali la giusta causa era stata oggetto del recesso, e delle relative difese giudiziali di non si può dire che il carattere generico di tale contestazione coprisse l'intera fattispecie all'addebito CP_1
A.II (in fatto ed in diritto) così come poi ricostruita in sentenza.
Piuttosto, secondo il Collegio, il carattere pacifico derivante da tale non contestazione si poteva riferire alla sola materialità dei seguenti fatti: consegna della chiavetta nel 2018 e suo primo utilizzo nel 2021 da parte dell'avvocato di il cui sistema antivirus aveva isolato nella stessa chiavetta il virus, il quale, come tutti i virus di quel tipo, CP_1 oggettivamente avrebbe avuto la potenzialità invasiva del sistema informatico nel quale fosse stato inserito.
Carattere colposo della condotta e sua gravità
Secondo il Collegio, la non contestazione da parte di riguardava (in fatto) la mera presenza nella chiavetta Parte_1 del virus con oggettiva attitudine ad entrare nel sistema informatico dell'utilizzatore, e la sua scoperta da parte dell'agente a ridosso del recesso, ma (in diritto) non per questo imponeva di qualificare la vicenda come grave inadempimento della società che legittimava la risoluzione immediata del rapporto da parte dell'agente.
Da un lato, si trattava di un virus rilevabile ed isolabile da qualsiasi sistema antivirus, come in concreto era avvenuto nella prima occasione in cui l'avvocato di o aveva inserito nel proprio PC, constatando che il sistema di protezione si era CP_1 attivato immediatamente in modo efficace per neutralizzarlo. La relazione informatica prodotta da doc. 4 res. 1°) CP_1 non dava conto di alcuna particolare caratteristica occulta e/o pericolosa di tale virus, tipologia di cui è nota a tutti la presenza pervasiva nei file che circolano abitualmente, contenuti in chiavette come scaricati da Internet o allegati ad e- mail. Al primo utilizzo della chiavetta, tale virus era stato rilevato e agevolmente neutralizzato, senza provocare alcuna conseguenza nel PC dell'avvocato. Lo stesso si può presumere sarebbe avvenuto se il primo utilizzo della stessa chiavetta fosse avvenuto invece nel PC di CP_1
Deve infatti convenirsi con la società appellante sul fatto che, ormai, dotare di sistema antivirus un pc che lavora pagina 8 di 16 abitualmente attraverso la rete è misura elementare di media diligenza per qualsiasi professionista che utilizzi tale strumento, avvocato o consulente finanziario che sia.
Dall'altro lato, la mera presenza del virus nella chiavetta consegnata all'agente anni prima non consentiva di presumere che fosse stata la società a collocarla all'interno di tale supporto, e che per di più lo avesse fatto intenzionalmente.
Non si poteva, infatti, escludere la natura casuale o accidentale della contaminazione della stessa chiavetta con il virus.
Del resto, l'intera vicenda lasciava molti dubbi sul fatto che avesse intenzionalmente collocato il virus in Parte_1 quel supporto proprio al fine di un illecito e pervasivo controllo nella sfera professionale e privata di CP_1
E ciò non solo per la facilità di rilevazione e neutralizzazione del virus, ma anche perché lo stesso era contenuto in un supporto nel quale era archiviato materiale vario relativo al contratto di agenzia che, evidentemente, nemmeno l'agente aveva mai avuto necessità di consultare, considerando che lo stesso affermava di non averlo mai aperto per CP_1 necessità di sorta della propria attività. Insomma, essendo appunto pacifico che la chiavetta fosse rimasta intonsa nella sua confezione nei tre anni, dalla stipula del contratto nel 2018 alla consegna all'avvocato nel 2021, sfugge il motivo per cui un'intenzione così pervicace come quella di spiare un proprio agente sarebbe stata affidata a uno strumento di così remoto utilizzo e di così facile neutralizzazione.
In conclusione, secondo il Collegio, in relazione all'addebito A.II) la giusta causa del recesso va esclusa, poiché l'unica condotta effettivamente addebitabile a è quella di avere consegnato al proprio agente una chiavetta che Parte_1 oggettivamente conteneva il virus, senza che quest'ultima circostanza si possa qualificare come consapevole e volontaria da parte della società, e senza che la mera consegna di un supporto oggettivamente difettato rappresenti di per sé condotta di grave pericolo o danno per il destinatario.
Per i motivi già detti in rito, una volta esclusa la giusta causa in relazione all'addebito A.II) oggetto di appello da parte di
, l'intero recesso risulta infondato dal momento che on ha: Parte_1 CP_1
- né impugnato la sentenza in relazione all'addebito A.I), in tema di rimborso
- né riproposto le proprie difese in relazione all'addebito A.II), in tema di riassegnazione del portafoglio.
In accoglimento del motivo A) di appello, la sentenza va riformata con condanna di l pagamento in favore della CP_1 società appellante della somma complessiva di €. 76.487,52 (nel quantum pacificamente dovuta) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
B) Patto di stabilità e obbligo di restituzione dei bonus anticipati
Con il secondo motivo di appello, aveva censurato la sentenza sotto diversi profili (di seguito, B.1, B.2, Parte_1
B.3, B.4) per avere respinto la propria domanda di restituzione dell'importo di €. 379.349,36 anticipato a titolo provvisorio NERI a titolo di trattamento economico straordinario, e da restituire in seguito al suo recesso.
Il contratto di agenzia di maggio 2018, in tema di interventi economici, aveva stabilito un trattamento economico straordinario, aggiuntivo a quello delle provvigioni ordinarie collegate all'attività di promotore finanziario, che si componeva di:
- calcolato sulla base della Raccolta Netta Totale conseguita dall'agente nei primi 24 mesi del rapporto di Parte_6 agenzia (nel corso del rapporto a tale titolo erano effettivamente erano stati anticipati €. 318.782,16)
- EXTRA BONUS calcolato sulla base della Raccolta Netta Gestita dei primi 12 mesi del rapporto di agenzia, purché
pagina 9 di 16 avesse superato i 10 milioni di euro (nel corso del rapporto a tale titolo erano effettivamente erano stati anticipati €.
60.567,20)
Gli importi pagati per i due titoli ora detti, erano ricostruiti in appello (pag. 23) con riferimento al complesso delle somme anticipate e conguagliate per i diversi titoli del contratto fra le parti.
Lo stesso accordo prevedeva che entrambi i componenti del trattamento economico straordinario anticipato all'agente sarebbero stati acquisiti in via definitiva solo se il contratto risultasse ancora in essere alla scadenza di 5 anni.
In altri termini, nel caso in esame si parla di “patto di stabilità” non nel senso che l'accordo fra le parti prevedesse una penale nel caso di risoluzione anticipata entro un termine stabilito, bensì nel diverso senso che l'accordo prevedeva l'anticipo di ingenti bonus a titolo provvisorio, con l'obbligo della loro restituzione qualora, decorsi 5 anni, il rapporto non fosse ancora in corso per recesso dell'agente o della preponente.
Appurato che aveva effettivamente anticipato i due bonus per gli importi ora detti, in fatto era invece Parte_1 pacifico che con il recesso dell'agente nel 2021 il contratto di agenzia fosse stato risolto prima di tale termine.
Ciò premesso, la questione devoluta in appello riguarda la validità del patto, negata dal Tribunale ed affermata invece dalla società appellante (sub B.1, B.3), nonché l'esigibilità dell'obbligo di restituzione dei bonus anticipati, anch'essa negata dal Tribunale ed affermata invece dalla società appellante (sub B.2, B.4).
B.1) Art 1750 cc
Il presente motivo era articolato in tre sotto motivi, esaminati di seguito.
B.1.1) Il patto di stabilità non conteneva una clausola penale nulla per frode alla legge
Prima di tutto, la società appellante censurava la sentenza per avere ritenuto la nullità per frode alla legge dell'accordo relativo alla maturazione definitiva dei bonus oggetto del trattamento straordinario, a tal fine richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di nullità per frode alla legge della clausola penale in funzione risarcitoria, con la quale una parte rende eccessivamente oneroso il recesso dell'altra parte.
L'appello negava invece che il contratto fra le parti contenesse alcuna clausola penale, secondo la nozione dell'art 1382 cc., poiché al contrario prevedeva un trattamento economico straordinario, composto dai due bonus sottoposti a condizione risolutiva qualora il contratto di agenzia non fosse ancora in essere oltre una certa data.
Nel presente giudizio la società aveva azionato l'obbligo dell'agente di restituire importi erogati sotto condizione risolutiva, che nel caso in esame si era poi pacificamente verificata.
Di conseguenza, concludeva che gli obblighi di restituzione collegati al patto di stabilità non incidevano sulla facoltà di libero recesso del contratto.
B.1.2) Anche qualora il patto di stabilità contenesse una clausola penale, sarebbe comunque valido
La società appellante aggiungeva che, anche qualora si volesse qualificare il patto di stabilità come clausola penale, in tutti i casi sarebbe stato valido perché non incideva sul preavviso, che rimane regolato secondo le regole generali di parità.
Ed anche in proposito era invocata giurisprudenza di merito che aveva escluso che tale patto introducesse una clausola penale eccessivamente onerosa per il solo fatto che le conseguenze economiche fossero ingenti.
L'appello precisava che i due bonus RNT ed extra bonus rappresentavano un trattamento di ingresso, a fronte del fatto che aveva cessato il precedente rapporto di agenzia con la concorrente, ST BA, e si era impegnato a CP_1
pagina 10 di 16 Co trasferire a il portafoglio gestito in precedenza per ST BA (vicenda a cui era collegato l'addebito Parte_1 relativo alla tardiva restituzione da parte di di somme pagate da a ST BA per recedere in modo Parte_1 CP_1 anticipato da tale rapporto e passare direttamente a ). Parte_1
Tale trattamento straordinario si giustificava, quindi, perché aveva acquisito da nuove masse Parte_1 CP_1 finanziarie, le quali avrebbero procurato futuri guadagni derivanti dalle commissioni di intermediazione, utilità che a loro volta in parte sarebbero state retrocesse a otto forma di provvigioni. CP_1
Ma l'intera operazione sarebbe stata conveniente per solo qualora tali masse finanziarie fossero rimaste Parte_1 presenti e disponibili per un certo numero di anni (appunto almeno il quinquennio di durata oggetto del patto), perché solo così si sarebbero prodotte commissioni di intermediazione tali da pareggiare gli ingenti bonus di ingresso, già anticipati all'agente.
Il Collegio concorda con i motivi B.
1.1 e B.1.2, qui trattati congiuntamente per l'intreccio dei rispettivi argomenti.
La sentenza aveva assimilato il patto stipulato dalle parti al diverso patto di stabilità con il quale le parti introducano una clausola penale in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso, e di conseguenza aveva ritenuto l'accordo fra le parti nullo per frode alla legge.
Ma la giurisprudenza richiamata in sentenza riguardava appunto tale diverso caso in cui, per dissuadere l'agente dal recesso, la società gli imponga una clausola penale eccessivamente onerosa per il suo importo, ben più rilevante dell'indennità sostitutiva del preavviso, incidendo così in misura significativa sulla normale facoltà delle parti di recedere dai rapporti a tempo indeterminato, e quindi eludendo il principio imperativo della parità delle parti in materia di recesso
(fra le tante, Cass. n. 24478/2021).
Tale giurisprudenza riguarda la clausola penale stipulata ai sensi dell'art. 1382 cc con una funzione risarcitoria, ritenuta nulla per frode alla legge ai sensi dell'art 1344 cc perché si traduce in una violazione del principio di parità delle parti in materia di recesso stabilito dall'art. 1750 cc.
Invece, nel caso in esame, l'obbligo di restituzione dei bonus non aveva funzione risarcitoria, bensì rifletteva il carattere provvisorio dello stesso anticipo dei bonus, condizionati in modo risolutivo alla durata del rapporto per oltre 5 anni.
Insomma, in base all'accordo in esame, gli ingenti importi dei due bonus erano solo anticipati in via provvisoria all'agente, il quale li avrebbe acquisiti in via definitiva solo qualora il rapporto fosse durato oltre tale termine (mancato avveramento della condizione risolutiva), ed altrimenti li avrebbe dovuti restituire.
In estrema sintesi, mentre nel diverso caso della clausola penale l'agente che recede, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, deve pagare un'ulteriore somma di importo predeterminato a titolo risarcitorio, nel presente caso l'agente che recede deve esclusivamente restituire una somma già ricevuta a titolo provvisorio.
È vero che in entrambi i casi si trattava di accordi finalizzati a garantire la stabilità del rapporto di agenzia nel tempo, ma nel caso della clausola penale ciò passava per l'imposizione di una sorta di ingente risarcimento forfettizzato (nullo), mentre nel caso in esame passava per la restituzione di somme acquisite solo in via condizionata.
Ne discende che la diversità delle due vicende sostanziali si rifletteva nella diversa necessità di tutela della facoltà di recesso dell'agente sotto forma di nullità per frode alla legge, da riconoscere nel solo caso della clausola penale e da escludere invece nel presente caso, nel quale non si ravvisa alcuna frode alla legge poiché non risulta che l'obbligo di pagina 11 di 16 restituzione pattuito fra le parti fosse in grado di provocare un risultato vietato da norme inderogabili.
In proposito, l'appello invocava giurisprudenza di merito (vedi note depositate il 3.12.2014) che aveva Parte_1 superato le eccezioni di nullità proposte dai consulenti finanziari nei confronti delle clausole che, in caso di violazione di analoghi patti di stabilità, prevedevano il loro obbligo di restituzione di somme anticipate.
Il Collegio condivide il richiamo a tali pronunce (fra cui Corte di Appello di Torino n. 530/2018 del 20 novembre 2018;
Corte di Appello di Brescia n. 182/2021 del 23 settembre 2021 e n. 290/2021 del 10 maggio 2021; Corte di Appello di
Roma n. 1077/2023 del 14 marzo 2023) secondo le quali:
- la ragione degli accordi analoghi a quello in esame risiede nel fatto che gli agenti delle società finanziarie hanno notoriamente un legame molto stretto con la propria clientela, che spesso li segue anche quando cambiano società preponente
- in funzione di garantire la stabilità del rapporto di agenzia, con le conseguenti utilità che derivano dalla clientela acquisita insieme al neo agente, l'accordo fra le parti prevede l'anticipo di somme ingenti, condizionate alla durata prestabilita dello stesso rapporto poiché tali somme fanno fronte ad utilità relative al recente ingresso della medesima clientela che la società potrà ottenere e consolidare solo nel tempo
- gli accordi analoghi a quello in esame sono chiari nel distinguere il pagamento originario a titolo provvisorio, con il quale le somme vengono solo anticipate all'agente, rispetto al (mancato) verificarsi della condizione risolutiva con il quale le stesse somme sono definitivamente acquisite solo se il rapporto superi la durata prestabilita, ed altrimenti vanno restituite
- la facoltà di recesso non è coinvolta da accordi analoghi a quello in esame, poiché segue la regola generale secondo la quale in presenza di giusta causa il preavviso e la relativa indennità sostitutiva non sono dovuti;
infatti, l'obbligo di restituzione dei bonus non dipende dalla fondatezza del motivo per il quale l'agente risolva il rapporto, ma dal solo fatto oggettivo che il rapporto sia o meno in corso ad una certa data
- l'obbligo di restituzione previsto dagli accordi analoghi a quello in esame è estraneo alle vicende delle vere e proprie provvigioni, che rimangono dovute sulla base del diverso titolo contrattuale, quali crediti effettivamente maturati dall'agente per i risultati della propria prestazione (i bonus in esame rappresentano elementi accessori del contratto di agenzia, regolati esclusivamente dall'accordo fra le parti, mentre le provvigioni sono un elemento essenziale garantite dalla legge e dagli accordi collettivi).
B.1.3) Mancanza di disparità di trattamento a carico dell'agente
La società appellante censurava anche l'ulteriore affermazione del Tribunale che aveva ritenuto una disparità di trattamento fra le parti insita nell'accordo in esame, anch'essa rilevante ai fini della sua nullità.
Tale disparità era stata individuata nel fatto dalla clausola secondo la quale, in caso di risoluzione anticipata da qualsiasi parte decisa, l'obbligo di restituzione a carico dell'agente sarebbe scattato nel duplice caso:
* a fronte di qualsiasi motivo di recesso dello stesso agente
* in caso di recesso della società per giusta causa
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si trattava di disparità a danno dell'agente.
Il Collegio concorda con il motivo B.1.3.
pagina 12 di 16 A ben vedere, infatti, tale clausola non pregiudicava l'agente, bensì lo tutelava.
Infatti, la società avrebbe potuto richiedergli la restituzione solo qualora avesse risolto il rapporto per giusta causa, ovvero con addebito della risoluzione allo stesso agente.
Invece, la società nulla avrebbe potuto ottenere in restituzione qualora avesse risolto il rapporto per un motivo diverso.
E' allora chiara la natura di tale limitazione, a favore dell'agente, il quale in caso di recesso della società sarebbe stato esposto all'obbligo di restituzione solo qualora avesse dato egli causa a tale evento, e non invece quando la società lo avesse deciso altrimenti.
Non si può parlare quindi di una disparità di trattamento a fronte del fatto che l'agente dovesse comunque restituire il trattamento iniziale con i bonus straordinari in ogni caso in cui egli avesse risolto il rapporto (anche per giusta causa), poiché a questo proposito veniva meno la ratio di limitazione a suo favore, e si tornava alla regola generale della condizione risolutiva.
B.2) Compensazione
La società appellante censurava la decisione per avere ritenuto che, anche qualora il patto di stabilità fosse valido, la restituzione dei bonus non sarebbe esigibile, per essere già avvenuta la compensazione con le provvigioni ordinarie dell'agente.
Sosteneva che l'errore commesso dal Tribunale derivava da una scorretta interpretazione della clausola, e da una conseguente erronea valutazione dei fatti, mentre se tali profili fossero stati correttamente risolti la sentenza avrebbe necessariamente concluso che l'obbligo di restituzione dei bonus anticipati in via provvisoria prescindeva dai tempi e dai modi con cui era avvenuto il pagamento delle provvigioni maturate dall'agente, che in questo giudizio non erano in discussione.
Il Collegio concorda anche con il motivo B.2).
Come già detto al punto B.1), il diritto a trattenere i due bonus era sottoposto alla condizione risolutiva che il contratto non fosse durato oltre un certo termine.
L'ulteriore inciso del patto, relativo all'obbligo di restituire il trattamento straordinario già ricevuto qualora non fosse stato ancora compensato con quanto maturato dallo stesso agente, si doveva interpretare nel senso che:
* se alla cessazione del rapporto, anticipata rispetto alla durata prevista nel patto, l'agente avesse maturato provvigioni ordinarie che ancora non gli erano state pagate, egli avrebbe dovuto restituire la differenza fra il credito della banca alla restituzione dei bonus ed il proprio credito alle provvigioni
* se invece alla cessazione del rapporto, anticipata rispetto alla durata prevista nel patto, le provvigioni fossero già state liquidate, egli avrebbe dovuto restituire i soli bonus, trattenendo per intero le provvigioni ricevute.
E nel caso in esame si era verificata quest'ultima situazione, poiché nel novembre 2020 veva ricevuto: CP_1
# sia la differenza fra il bonus RNT maturato (€. 318.782,16 doc. 16 ric. 1°) e quanto già erogatogli a titolo di anticipo provvigionale (€. 246.500 doc. 15 ric. 1°)
# sia le provvigioni dallo stesso maturate (€. 70.277,40 doc. 19 ric. 1° + €. 9.739,14 doc. 20 ric. 1°).
Insomma, l'inciso in esame significava che i bonus dovevano essere restituiti comunque per intero in caso di risoluzione del contratto prima del termine di stabilità, a prescindere dalla maturazione o meno di provvigioni, le quali se ancora pagina 13 di 16 dovute in una certa misura avrebbero potuto funzionare come base di compensazione.
L'unica differenza riguardava il caso in cui, risolto in via anticipata al contratto e sorto il debito dell'agente alla restituzione dei bonus, l'agente si potesse avvalere della compensazione con il suo contro credito alle provvigioni oppure invece tale controcredito non esistesse.
In proposito, l'errore contenuto in sentenza consisteva sempre nell'avere trascurato che i bonus del trattamento straordinario erano anticipati nei primi anni del rapporto, ma maturavano a titolo definitivo solo se questo fosse durato oltre un quinquennio. Quindi, al momento della compensazione effettuata nel novembre 2020, non si era verificata alcuna maturazione definitiva del bonus poiché il recesso di novembre 2021 era avvenuto in un momento successivo, ma prima che scadesse il patto di stabilità nell'ottobre 2022.
Di conseguenza, poiché la maturazione delle provvigioni (acquisite in modo definitivo già quando era sorto il relativo diritto) non doveva essere confusa con la restituzione dei bonus (anticipato in via provvisoria e consolidato solo se il rapporto oggettivamente durava oltre il quinquennio), gli stessi bonus dovevano essere restituiti nel loro importo integrale, mancando il presupposto di qualsiasi compensazione con le provvigioni.
B.3) Art. 1748 comma 6 cc
La società appellante censurava la sentenza anche per avere ritenuto nullo il patto di stabilità per l'ulteriore profilo relativo alla violazione dell'art. 1748 comma 6 cc.
In tema di provvigioni, tale norma stabilisce che l'agente deve restituire le provvigioni riscosse solo se il contratto fra preponente e terzo non è stato eseguito per causa non imputabile al preponente, e che ogni patto contrario è nullo.
Il Tribunale aveva errato nel ritenerla applicabile al caso in esame, poiché il bonus era un compenso atipico che derivava dal solo accordo fra le parti, mentre le provvigioni erano il compenso tipico, essenziale al contratto di agenzia, come tali regolate anche per legge.
Il Collegio concorda pure con il motivo B.3).
In concreto le provvigioni del consulente finanziario riguardano gli affari conclusi con il suo intervento, mentre i due bonus che componevano il trattamento straordinario erano collegate al complessivo dato della raccolta.
I due bonus da restituire erano somme distinte e ulteriori rispetto alle provvigioni, maturate da già pagate da CP_1 [...]
. Pt_1
In linea generale, è indubbio che il divieto dell'art. 1748 comma 6 cc avrebbe reso nulli accordi relativi all'obbligo dell'agente di restituire provvigioni già maturate. Ma in concreto (come già detto ai motivi B.1 e B.2) nel caso in esame i bonus che componevano il trattamento straordinario erano autonomi dalle provvigioni, anche rispetto ai tempi ed i presupposti di maturazione del credito.
Anche a questo proposito valeva il richiamo alla giurisprudenza di merito sopra richiamata, che aveva escluso pure l'applicabilità dell'art. 1758 cc, evidenziando la diversa natura fra bonus e provvigioni per affari conclusi anche nell'ambito dell'accordo fra le parti.
Come già detto al punto B.2), : Parte_1
- quando nel novembre aveva liquidato a l bonus RNT per €. 318.782,16 CP_1
- aveva effettuato la compensazione fra tale importo e di €. 246.500 già anticipati a titolo di provvigioni maturate da pagina 14 di 16 giugno 2018 a ottobre 2020
- aveva pagato a uanto maturato a titolo di provvigioni sia da giugno 2018 ad ottobre 2020 per €. 70.277,40 (doc. CP_1
19 ric. 1°), sia ad ottobre 2020 per €. 9.739,14 (doc. 20 ric. 1°).
Era irrilevante che, secondo il contratto, gli anticipi di provvigione pari ad €.
8.500 mensili, fossero comprensivi anche del bonus RNT.
Da un lato, perché gli anticipi di provvigione erano soggetti a successivo conguaglio che, in concreto, era avvenuto nel novembre 2020, momento nel quale come già detto veva ricevuto: CP_1
- sia la differenza fra il bonus RNT maturato e quanto già ricevuto a titolo di anticipo provvigionale
- sia le provvigioni maturate per €. 70.000 + € 9000 (docc. 19 e 20 ric. 1°)
Dall'altro lato perché il bonus RNT, come l'extra bonus, erano pagati sotto condizione risolutiva, che in concreto si era verificata.
B.4) Ripetizione di indebito ai sensi dell'art 2033 cc (pag. 37 appello)
Con l'ultimo motivo subordinato di appello, censurava la sentenza poiché - anche volendo ritenere nullo il Parte_1 patto relativo all'anticipo dei bonus ed al successivo obbligo di restituzione - sarebbe stato inevitabile estendere tale asserita nullità all'intera clausola, e quindi anche al titolo in base al quale le somme erano state pagate.
Di conseguenza, se non fossero stati da restituire sulla base dell'accordo per il meccanismo della condizione risolutiva, i bonus dovevano comunque essere restituiti in quanto pagamento indebito ai sensi dell'art. 2033 cc.
Il Collegio ritiene che il presente motivo sia assorbito nell'accoglimento dei precedenti svolti in via principale.
In conclusione, accolti i motivi A) e B) di appello, la sentenza va riformata in toto, con accoglimento integrale del ricorso proposto in primo grado dalla società appellante, e conseguente con condanna dell'appellato al pagamento di €.
444.407,28 risultanti dal seguente calcolo:
A) €. 76.487,52 per indennità sostitutiva del preavviso
B) €. 379.349,36 a titolo di restituzione dei bonus
C) premesso che dalle somme pretese sub A) e B) dovevano ancora essere detratte provvigioni maturate da non CP_1 corrisposte per €. 11.429,60 la condanna si limitava al residuo di €. 76.487,52 + 379.349,36 – 11 .429,60 = €. 444.407,28.
Su tale importo in linea capitale sono dovuti gli interessi legali dal 16 settembre 2021, data del recesso immediato da parte dell'agente dal quale, per i motivi finora detti, discendevano entrambi i crediti della società, sub A) e B).
La richiesta dell'appellante di cumulare interessi e rivalutazione non può essere accolta, secondo la regola generale per cui il comma 3 dell'art 429 cpc si applica solo ai crediti riconosciuti in favore dei lavoratori, ricorrendo quindi nel caso in esame la norma generale dell'art. 1224 comma 1 cc.
Spese di lite
Riformata in toto la sentenza, ed accolta la domanda della società, le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e successive modificazioni, in relazione agli importi previsti per le cause di valore, considerati minimi delle fasi ivi previste, esclusa quella istruttoria per essersi entrambi i gradi di giudizio svolti sulla base degli atti e dei documenti.
pagina 15 di 16
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza e condanna l'appellato al pagamento in favore della CP_1 società appellante della somma complessiva di €. 444.407,28 oltre interessi legali dal 16 settembre 2021.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in €. 7.647,00 per il primo ed in €.
7.120,00 per il secondo grado, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Firenze, 11 febbraio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 16 di 16
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 104 / 2024 RG
promossa da
Parte_1 avv. Aniello Abbate, Luigi Pedretti appellante contro
CP_1 avv. Alberto Scatizzi, Lorenzo Baseggio appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 31 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 11 febbraio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti. era stato agente della (società di intermediazione mobiliare, poi CP_1 Controparte_2 incorporata nell'appellante ), con contratto a tempo indeterminato del 14 Controparte_3 maggio 2018, che prevedeva un patto di stabilità di durata pluriennale quale condizione per trattenere alcune voci di compenso anticipate in via provvisoria base allo stesso contratto.
Prima della conclusione di tale periodo, egli aveva risolto il rapporto per giusta causa in data 16 settembre 2021, formulando alla società i seguenti addebiti: addebito I) ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimborso di €. 5.472,07 che si era assunto rispetto alla Parte_1
pagina 1 di 16 somma che egli in precedenza aveva già pagata alla ST Bank a titolo di indennità di mancato preavviso per essersi dimesso senza preavviso al fine di passare a;
in particolare quest'ultima, pur essendosi obbligata alla Parte_1 restituzione immediata di tale somma alla stipula del contratto fra le parti nel maggio 2018, gliela aveva poi rimborsata dopo ripetuti solleciti soltanto il 15 aprile 2021 addebito II) avere ricevuto da parte di nello stesso maggio 2018 la consegna di una chiavetta USB Parte_1 contenente documentazione contrattuale nella quale era presente un virus trojan, la cui esistenza era stata scoperta da olo nel 2021 a ridosso del recesso CP_1 addebito II) alla richiesta di di riassegnare parte del proprio portafoglio ad altro consulente finanziario, CP_1 [...]
aveva condizionato il suo accoglimento al fatto che egli assumesse obblighi estranei a tale operazione. Pt_1
La spa aveva convenuto avanti al Tribunale di Firenze, chiedendo la sua Controparte_2 CP_1 condanna al pagamento di €. 444.407,28 in relazione ai seguenti titoli:
A) €. 76.487,52 per indennità sostitutiva del preavviso, dovuta per la insussistenza della giusta causa pretesa a base del recesso del CP_1
B) la restituzione di €. 379.349,36 anticipati a titolo di trattamento economico straordinario (per extra bonus e bonus
RNT) in base alle condizioni economiche contrattuali del contratto di agenzia di maggio 2018, importi la cui maturazione definitiva presupponeva che il rapporto di agenzia fosse ancora in essere alla scadenza di un termine pluriennale;
invece, di riflesso alla risoluzione anticipata da parte dell'agente, questi doveva restituire i medesimi i compensi straordinari
C) dalle somme pretese sub A) e B) dovevano ancora essere detratte provvigioni per €. 11.429,60 maturate da CP_1 non corrisposte, quindi condanna era dovuta per il residuo di €. 76.487,52 + 379.349,36 – 11 .429,60 = €. 444.407,28.
si era costituito resistendo al ricorso della società con i seguenti argomenti CP_1
A) egli non era obbligato a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso dal momento che sussistevano gli addebiti I], II]
II a base della giusta causa del proprio recesso
B) il patto di stabilità contenuto nel contratto originario era nullo per frode alla legge, mentre le somme da lui già ricevute a titolo di compenso per attività effettivamente svolte non dovevano comunque essere restituite perché erano già state compensate con quanto, nel frattempo, egli aveva maturato a titolo di provvigioni.
Con la sentenza appellata, il Tribunale aveva respinto il ricorso di SAN PAOLO in relazione ad entrambe le voci.
A) Giusta causa di recesso ed indennità sostitutiva del preavviso
Secondo il Tribunale era infondata la domanda con la quale la società aveva chiesto all'agente l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo piuttosto dimostrata la giusta causa del recesso.
Premesso che al rapporto di agenzia si applica l'art. 2119 comma 1 cc, la valutazione della gravità della condotta che giustifica il recesso deve considerare il particolare significato della relazione fiduciaria che caratterizza lo stesso rapporto di agenzia, rilevando a tal fine solo inadempimenti colpevoli e di non scarsa importanza che abbiano leso in misura significativa l'interesse dell'agente tanto da non consentirgli di proseguire nemmeno provvisoriamente la prestazione, il pagina 2 di 16 Tribunale affermava che:
A.I) il ritardo nella restituzione di tale somma, seppur avvenuto dopo plurimi solleciti, non poteva rappresentare una giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia per difetto di immediatezza della reazione rispetto all'inadempimento della controparte;
infatti, nella stessa prospettazione dell'agente, seppur con notevole ritardo, il rimborso era comunque stato effettuato ben 5 mesi prima che egli risolvesse il rapporto
A.II) in fatto, il presente addebito era pacifico quanto alla avvenuta consegna da parte della società al proprio agente di una chiavetta USB che conteneva il virus trojan, come tale idoneo ad installarsi nei sistemi del destinatario ed a permettere a terzi di collegarsi da remoto accedendo al sistema in violazione dei protocolli di protezione, permettendo di vedere qualsiasi dato in storage nello stesso PC;
la circostanza era stata appresa dallo stesso agente non al momento della consegna originaria della chiavetta (2018), bensì soltanto di recente (2021) quando egli aveva consegnato la stessa chiavetta al proprio avvocato il quale, inserendola nel PC, si era accorto del contenuto e lo aveva fatto fare oggetto della relazione del tecnico informatico;
in proposito, l'addebito era pacifico per non contestazione poiché, alla prima ud.
29.11.22, la società non aveva negato la medesima vicenda, rendendo così superflue le prove orali dedotte in proposito da
CP_1 in diritto, la vicenda rappresentava una condotta grave che non consentiva la prosecuzione del rapporto;
alla stipula del contratto fra le parti, aveva consegnato una chiavetta USB con documentazione contrattuale che conteneva Parte_1 anche un virus trojan, e tale circostanza era stata appresa da solo in occasione del recente utilizzo da parte del suo CP_1 avvocato della chiavetta, che invece fino a quel momento non aveva mai aperto;
non aveva CP_1 Parte_1 contestato il fatto in sé bensì la sola immediatezza del recesso, per lo scarto di oltre tre anni fra la stipula del contratto
(2018) ed il recesso (2021); ma tale eccezione era infondata poiché la tempestività doveva essere verificata rispetto al momento della conoscenza soggettiva di della presenza nel virus della chiavetta, e non al momento della sua CP_1 precedente consegna;
in proposito, aveva dimostrato che la scoperta del virus era avvenuta solo quando egli aveva CP_1 consegnato la chiavetta al proprio legale, e questi l'aveva inserita nel proprio PC provocando così la immediata attivazione dell'antivirus e conseguente blocco del virus (come accertato dal tecnico informatico con la relazione del 6 agosto 2021, doc. 4 res. 1°); in conclusione, la risoluzione del rapporto nel settembre 2021 era quindi tempestiva rispetto alla scoperta del virus nel precedente mese di agosto 2021; la condotta di aveva rappresentato un Parte_1 inadempimento colpevole e significativo, quale ingerenza illecita e penetrante nella sfera personale con controllo indebito sulla attività di che di per sé faceva venire meno l'intenso rapporto di fiducia che deve sostenere il rapporto di CP_1 agenzia;
A.II) una ritenuta la fondatezza dell'addebito II), quest'ultima vicenda non richiedeva alcun esame specifico per essere già stata accertata la giusta causa di recesso dell'agente.
B) Patto di stabilità e obbligo di restituzione dei bonus anticipati
B.1) Frode alla legge (art. 1750 cc)
In concreto, secondo la il patto di stabilità del contratto di maggio 2018, l'agente avrebbe ricevuto a titolo di anticipo provvigionale omnicomprensivo non solo le provvigioni vere e proprie, ma anche il bonus RNT e l'extra bonus, ed avrebbe avuto diritto a mantenere a titolo definitivo il trattamento economico straordinario relativo ai due bonus solo se il pagina 3 di 16 periodo di 36+24 mesi (5 anni) fosse decorso senza essere nel frattempo lo stesso agente fosse receduto per qualsiasi causa;
altrimenti avrebbe dovuto restituire gli stessi bonus, non ancora compensati con quanto maturato;
in base alla giurisprudenza di legittimità sull'art 1750 comma 4 cc (secondo la quale i termini di preavviso devono essere uguali per le due parti del contratto, essendo vietati accordi che alterino la parità in materia di recesso, ed essendo quindi nullo per frode alla legge il patto che imponga una clausola penale aggiunta all'indennità di preavviso, eccessivamente onerosa e che incide in materia significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente al punto di eludere il principio imperativo della parità delle parti in materia di recesso), ai sensi dell'art. 1344 cc il patto di stabilità era nullo per frode alla legge perché violava lo stesso art. 1750 cc, limitando in maniera significativa la normale facoltà di recesso, a carico del solo agente, a maggior ragione qualora egli fosse receduto per giusta causa.
Era così eluso il principio di parità delle parti in materia di recesso, per essere stato al contrario introdotto un rilevante squilibrio considerato il notevole importo delle somme chieste in restituzione a titolo di bonus RNT ed extra bonus (€.
379.349,36), pur a fronte del legittimo esercizio della facoltà di recesso per giusta causa.
B.2) Compensazione
Per di più, la domanda di restituzione dei bonus era infondata anche per essere pacifico che nel novembre 2020 fosse già avvenuta la compensazione fra gli incentivi economici straordinari (anticipo sui compensi, bonus RNT ed extra bonus) e le provvigioni nel frattempo maturate dall'agente, ulteriore circostanza che il patto di stabilità prevedeva come preclusiva dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto in via provvisoria dall'agente.
B.3) Violazione dell'art. 1748 comma 6 cc
Infine, sempre secondo il Tribunale, il patto di stabilità era nullo anche perché fra le somme da restituire in caso di recesso anticipato dell'agente vi era pure il bonus RNT, il quale aveva natura di provvigione per essere corrisposto nell'ambito dell'anticipo provvigionale onnicomprensivo.
Di conseguenza, il patto violava anche l'art. 1748 comma 6 cc, secondo il quale l'agente è tenuto a restituire le provvigioni solo se, e nella misura in cui, il contratto fra il terzo e la preponente non abbia esecuzione per causa non imputabile alla stessa preponente.
aveva appellato la sentenza con due motivi, Parte_2 chiedendone la riforma integrale con accoglimento della propria domanda in tema di indennità sostitutiva del preavviso
(A) e di obbligo di restituzione degli anticipi straordinari (B). si era costituito chiedendo di dichiarare inammissibili i motivi di appello relativi agli addebiti A.I) e CP_1
A.II) inerenti la giusta causa, e per il resto aveva chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza.
§§§
A) Giusta causa e indennità sostitutiva del preavviso
Con il primo motivo di appello, aveva censurato la sentenza per avere ritenuto la giusta causa di recesso da Parte_1 parte dell'agente, respingendo la contraria richiesta di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Prima di tutto, aveva affermato che l'onere della prova sulla sussistenza della giusta causa è a carico di colui che la invoca pagina 4 di 16 a base del suo recesso, nel caso in esame il quale perciò avrebbe dovuto dimostrarne fondatezza e tempestività CP_1 della propria reazione al preteso inadempimento della società.
Addebito A.I) aveva ribadito infondata la giusta causa pretesa dall'agente in tema di tardivo rimborso, Parte_1 come già ritenuto dal Tribunale
Addebito A.II) aveva censurato sotto diversi profili la sentenza che aveva ritenuto fondata la giusta causa Parte_1 pretesa dall'agente in relazione alla vicenda della chiavetta USB che conteneva il virus trojan.
Addebito pacifico / contestato
Secondo l'appellante, era errata la valutazione del Tribunale secondo la quale si sarebbe trattato di vicenda pacifica in fatto. Al contrario, la società affermava di avere contestato in giudizio le relative circostanze:
- nel proprio ricorso introduttivo, aveva definito “totalmente apodittica” l'intera giusta causa pretesa con il recesso
- a verbale dell'udienza 29 novembre 2022, il difensore della società aveva contestato “integralmente” la memoria di costituzione di ve era ribadito l'addebito in esame. CP_1
Il Tribunale, quindi, aveva errato nel ritenere superflue le prove orali capitolate in proposito da ul presupposto che CP_1
i fatti fossero tutti pacifici. Le stesse prove, piuttosto, avrebbero dovuto essere ritenute irrilevanti, dal momento che se anche la vicenda fosse stata confermata, in tutti i casi la pretesa giusta causa non si sarebbe integrata.
Immediatezza della reazione
Secondo l'appellante, era errata la decisione che aveva ritenuto immediata la reazione di alla scoperta della CP_1 presenza del virus nella chiavetta, poiché la pretesa giusta causa era stata fatta valere con il recesso di settembre 2021, a fronte dell'avvenuta consegna del materiale già nel maggio 2018.
In primo grado, veva affermato che la propria reazione sarebbe stata tempestiva poiché egli avrebbe scoperto la CP_1 presenza del virus solo nel mese di agosto 2021, quando avere consegnato la chiavetta al proprio avvocato, ancora nell'involucro originario mai aperto.
Ma, dalle videate prodotte della controparte (docc. 3 res. 1°), emergeva piuttosto che la scoperta risaliva al 28 maggio
2021, due mesi prima della relazione del perito informatico del 6 agosto 2021, e quindi quattro mesi prima del recesso del
16 settembre 2021.
E ancora, se alla scoperta del virus nel maggio avesse ipotizzato che si trattava di uno strumento occulto ed illecito con il quale cercava di controllarlo (profilo nemmeno dedotto dallo stesso agente, ed ipotizzato solo dal Parte_1
Tribunale), on avrebbe atteso fino al successivo mese di settembre per risolvere il contratto, bensì avrebbe risolto CP_1 immediatamente il rapporto, denunciando l'intera vicenda alle competenti autorità, anche penali.
Infine, che il contratto non fosse stato risolto per tale addebito era avvalorato definitivamente dalla circostanza che, dal giorno successivo al recesso, ra passato a lavorare per , in favore della quale nel giro di pochi mesi CP_1 Parte_3 aveva spostato la maggior parte del portafoglio clienti da lui seguiti in precedenza, per masse complessive Parte_1 pari a milioni di euro.
In conclusione, era chiaro che il rapporto con non era stato risolto per una giusta causa (effettiva e grave), Parte_1 bensì esclusivamente per l'intenzione di passare immediatamente a lavorare per la concorrenza.
Gravità della condotta pagina 5 di 16 Inoltre, la mera presenza del virus nella chiavetta non poteva comunque ritenersi inadempimento così grave da fondare la giusta causa.
E' vero che in linea generale nel rapporto di agenzia il vincolo fiduciario è più intenso che in quello subordinato, ma in tutti i casi la giusta causa deve avere importanza tale da non consentire la prosecuzione nemmeno per limitato periodo di durata del preavviso (in concreto, 4 mesi).
L'assenza di ogni ipotetico danno provocato a ra dimostrata anche dal fatto che la presenza del virus sarebbe stata CP_1 scoperta per la semplice attivazione del sistema antivirus nel PC dell'avvocato, per di più a distanza di tre anni durante i quali l'intero materiale contenuto nella chiavetta non sarebbe mai stato utilizzato, e senza che tale scoperta avesse provocato alcuna conseguenza nemmeno in quel momento.
La relazione del tecnico informatico prodotta da doc. 4 res. 1°), aveva chiarito che ogni sistema antivirus rileva in CP_1 modo automatico la presenza della minaccia appena la chiavetta si collega a qualsiasi computer, e la isola in una sorta di quarantena nella quale non può produrre alcuna conseguenza. Peraltro, il sistema antivirus installato nel pc dell'avvocato era di tipo comunissimo, ormai in dotazione di ogni computer collegato alla rete Internet. Infatti, la possibilità di ricevere virus è un rischio continuo per qualsiasi postazione informatica, come del resto dimostrato dal fatto che il sistema antivirus dello stesso avvocato nei mesi precedenti aveva individuato e bloccato numerosi altri virus trojan presenti in file allegati alle e-mail o scaricati da Internet.
In conclusione, installare un sistema antivirus rappresenta ormai una cautela imposta da diligenza ordinaria di chiunque per motivi professionali utilizzi una postazione informatica collegata alla rete esterna, come necessariamente un avvocato o un consulente finanziario.
Condotta non intenzionale di Parte_1
Infine, anche volendo ammettere la presenza del virus nella chiavetta ricevuta nel 2018, e la sua scoperta casuale nell'agosto 2021 a ridosso del recesso di settembre 2021, e la pericolosità del medesimo virus, in tutti i casi non si sarebbe trattato di giusta causa poiché tale circostanza non dimostrava di per sé alcuna ipotetica intenzione di di Parte_1 controllare in modo occulto l'attività di CP_1
Prima di tutto, nemmeno veva ipotizzato tale intenzione di , scenario invece preso in considerazione CP_1 Parte_1 dalla sentenza, che aveva parlato di potenzialità lesiva per illecita ingerenza, senza che tale profilo fosse stato affermato né nel recesso per giusta causa né nelle difese giudiziali dell'agente.
Doveva peraltro considerarsi che la chiavetta era stata consegnata in origine come mero contenitore – archivio di documentazione inerente il rapporto di agenzia, ma evidentemente non si trattava di contenuti essenziali per lo svolgimento dell'incarico, perché per tre anni nemmeno agente l'aveva mai consultata, per poi consegnarla ancora intonsa al proprio legale a solo scopo informativo.
A parte il fatto che non aveva mai controllato in alcun modo i propri consulenti finanziari, né aveva Parte_1 intenzione di farlo, nemmeno era chiaro come mai, qualora avesse avuto intenzione di controllare proprio si CP_1 sarebbe avvalsa di uno strumento così inefficace come un virus inserito in tale chiavetta, di cui nemmeno era sicura l'utilizzazione da parte dell'agente, e la cui presenza sarebbe stata isolata e neutralizzata al primo inserimento in qualsiasi
PC gestito con normale diligenza, e quindi fornito di ordinario sistema antivirus.
pagina 6 di 16 Addebito A.II) aveva ribadito infondata la giusta causa pretesa dall'agente in tema di condizioni per la Parte_1 riassegnazione del portafoglio al consulente finanziario (questione che il Tribunale aveva assorbito nel CP_4 riconoscimento dell'addebito A.II come giusta causa). In particolare, il nuovo agente aveva chiesto CP_4 riassegnazione al suo portafoglio di due clienti ( e inclusi in quello di La società aveva chiesto il Parte_4 Pt_5 CP_1 consenso di quest'ultimo, ottenuto il quale avrebbe proceduto per la riassegnazione secondo la procedura aziendale
CP_ comunicando a ia i clienti riassegnati a sia le condizioni previste nel regolamento “indennità di portafoglio” CP_1 che prevedevano una indennità apposita a favore di Tuttavia, tale procedura non si era conclusa poiché questi non CP_1 aveva mai comunicato alla società la propria accettazione. Ciò premesso, l'addebito era infondato, dal momento che le condizioni dell'intera operazione proposte a erano conformi alla procedura aziendale per la riassegnazione di CP_1 portafogli di clientela fra i consulenti finanziari della rete, operazione che nemmeno si era perfezionata proprio per la mancata collaborazione dell'interessato.
IN RITO
NERI aveva eccepito l'inammissibilità del motivo A) di appello perché sugli addebiti Ia) e IIa) avrebbe riproposto i propri argomenti, mentre il Tribunale non li aveva posti a base della condanna dell'appellante al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.
Secondo il Collegio, l'eccezione potrebbe valere per il solo addebito A.I), relativo al tardivo rimborso, per il quale il
Tribunale aveva già escluso l'idoneità del fatto a rappresentare giusta causa. Si trattava infatti di un capo di sentenza favorevole a , che on aveva impugnato, e quindi era divenuto definitivo. Parte_1 CP_1
La medesima eccezione non si potrebbe riferire invece all'addebito A.II), relativo alla riassegnazione del portafoglio, che il Tribunale aveva assorbito nella pronuncia sul precedente addebito A.II), e che quindi vrebbe potuto riproporre. CP_1
La società aveva interesse a ribadire la fondatezza anche di questo ultimo profilo di giusta causa, non esaminato in sentenza, sul presupposto che nelle proprie difese di secondo grado avrebbe potuto riproporre le relative CP_1 contestazioni.
Tuttavia, dopo avere svolto la eccezione in rito qui in esame, in questo grado i era poi limitato a chiedere il rigetto CP_1 dell'appello sull'addebito A.II (pag. 6/8 memoria di costituzione). Invece, non solo non aveva riproposto alcuna questione sull'addebito A.II (assorbito), bensì lo aveva assimilato all'addebito A.I (respinto), ritenendoli entrambi estranei al presente giudizio di appello (pagg. 5/6 memoria di costituzione).
In conclusione, in questo grado la controversia relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, si restringe all'addebito
A.II), affermato da riconosciuto dal Tribunale, e contestato invece nell'appello di , unica questione CP_1 Parte_1 devoluta in appello sub A).
NEL MERITO
Il Collegio, premesso che l'onere della prova sulla fondatezza della giusta causa ricade su chi ha risolto a tale titolo il rapporto, e non sulla controparte che la nega e pretende in suo favore l'indennità sostitutiva del preavviso (fra le tante,
Cass. n. 20821/2018), ritiene l'appello fondato in relazione all'addebito A.II), e di conseguenza esclude la giusta causa a base del recesso, ritenendo bbligato al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. CP_1
Addebito pacifico / contestato e Immediatezza della reazione pagina 7 di 16 E' vero che nel ricorso introduttivo in primo grado, come a verbale dell'ud. 29.11.22, la società aveva negato genericamente l'addebito in esame così come formulato del recesso di senza meglio precisare la contestazione CP_1 delle relative circostanze.
In proposito, nella memoria di costituzione in primo grado (pagg. 4/6) veva: CP_1
- richiamato il contenuto della propria lettera di recesso riferendo l'avvenuta scoperta casuale del virus in occasione del primo utilizzo della chiavetta da parte del proprio avvocato
- riferito le informazioni ricevute dal tecnico informatico che aveva redatto la relazione prodotta (doc. 4 res. 1°) a proposito della caratteristica di tale virus di installarsi e permettere a terzi il collegamento da remoto per poter accedere all'area di sistema del PC su cui è stato installato il supporto che lo contiene, con violazione dei protocolli di protezione e possibilità di accedere a qualsiasi dato in storage
- considerato che qualora la stessa chiavetta fosse invece stata inserita nel proprio PC si sarebbe verificata la possibilità di una ingerenza esterna nella propria sfera personale, sia commerciale che privata, sull'insieme dei dati conservati nello storage del proprio pc, trattandosi non solo di un inadempimento ma anche di un fatto illecito
- concluso nei seguenti termini: “il Tribunale tragga le conseguenze. Il con la trasmissione del recesso per giusta CP_1 causa, lo ha già fatto”.
In conclusione, considerando i termini con i quali la giusta causa era stata oggetto del recesso, e delle relative difese giudiziali di non si può dire che il carattere generico di tale contestazione coprisse l'intera fattispecie all'addebito CP_1
A.II (in fatto ed in diritto) così come poi ricostruita in sentenza.
Piuttosto, secondo il Collegio, il carattere pacifico derivante da tale non contestazione si poteva riferire alla sola materialità dei seguenti fatti: consegna della chiavetta nel 2018 e suo primo utilizzo nel 2021 da parte dell'avvocato di il cui sistema antivirus aveva isolato nella stessa chiavetta il virus, il quale, come tutti i virus di quel tipo, CP_1 oggettivamente avrebbe avuto la potenzialità invasiva del sistema informatico nel quale fosse stato inserito.
Carattere colposo della condotta e sua gravità
Secondo il Collegio, la non contestazione da parte di riguardava (in fatto) la mera presenza nella chiavetta Parte_1 del virus con oggettiva attitudine ad entrare nel sistema informatico dell'utilizzatore, e la sua scoperta da parte dell'agente a ridosso del recesso, ma (in diritto) non per questo imponeva di qualificare la vicenda come grave inadempimento della società che legittimava la risoluzione immediata del rapporto da parte dell'agente.
Da un lato, si trattava di un virus rilevabile ed isolabile da qualsiasi sistema antivirus, come in concreto era avvenuto nella prima occasione in cui l'avvocato di o aveva inserito nel proprio PC, constatando che il sistema di protezione si era CP_1 attivato immediatamente in modo efficace per neutralizzarlo. La relazione informatica prodotta da doc. 4 res. 1°) CP_1 non dava conto di alcuna particolare caratteristica occulta e/o pericolosa di tale virus, tipologia di cui è nota a tutti la presenza pervasiva nei file che circolano abitualmente, contenuti in chiavette come scaricati da Internet o allegati ad e- mail. Al primo utilizzo della chiavetta, tale virus era stato rilevato e agevolmente neutralizzato, senza provocare alcuna conseguenza nel PC dell'avvocato. Lo stesso si può presumere sarebbe avvenuto se il primo utilizzo della stessa chiavetta fosse avvenuto invece nel PC di CP_1
Deve infatti convenirsi con la società appellante sul fatto che, ormai, dotare di sistema antivirus un pc che lavora pagina 8 di 16 abitualmente attraverso la rete è misura elementare di media diligenza per qualsiasi professionista che utilizzi tale strumento, avvocato o consulente finanziario che sia.
Dall'altro lato, la mera presenza del virus nella chiavetta consegnata all'agente anni prima non consentiva di presumere che fosse stata la società a collocarla all'interno di tale supporto, e che per di più lo avesse fatto intenzionalmente.
Non si poteva, infatti, escludere la natura casuale o accidentale della contaminazione della stessa chiavetta con il virus.
Del resto, l'intera vicenda lasciava molti dubbi sul fatto che avesse intenzionalmente collocato il virus in Parte_1 quel supporto proprio al fine di un illecito e pervasivo controllo nella sfera professionale e privata di CP_1
E ciò non solo per la facilità di rilevazione e neutralizzazione del virus, ma anche perché lo stesso era contenuto in un supporto nel quale era archiviato materiale vario relativo al contratto di agenzia che, evidentemente, nemmeno l'agente aveva mai avuto necessità di consultare, considerando che lo stesso affermava di non averlo mai aperto per CP_1 necessità di sorta della propria attività. Insomma, essendo appunto pacifico che la chiavetta fosse rimasta intonsa nella sua confezione nei tre anni, dalla stipula del contratto nel 2018 alla consegna all'avvocato nel 2021, sfugge il motivo per cui un'intenzione così pervicace come quella di spiare un proprio agente sarebbe stata affidata a uno strumento di così remoto utilizzo e di così facile neutralizzazione.
In conclusione, secondo il Collegio, in relazione all'addebito A.II) la giusta causa del recesso va esclusa, poiché l'unica condotta effettivamente addebitabile a è quella di avere consegnato al proprio agente una chiavetta che Parte_1 oggettivamente conteneva il virus, senza che quest'ultima circostanza si possa qualificare come consapevole e volontaria da parte della società, e senza che la mera consegna di un supporto oggettivamente difettato rappresenti di per sé condotta di grave pericolo o danno per il destinatario.
Per i motivi già detti in rito, una volta esclusa la giusta causa in relazione all'addebito A.II) oggetto di appello da parte di
, l'intero recesso risulta infondato dal momento che on ha: Parte_1 CP_1
- né impugnato la sentenza in relazione all'addebito A.I), in tema di rimborso
- né riproposto le proprie difese in relazione all'addebito A.II), in tema di riassegnazione del portafoglio.
In accoglimento del motivo A) di appello, la sentenza va riformata con condanna di l pagamento in favore della CP_1 società appellante della somma complessiva di €. 76.487,52 (nel quantum pacificamente dovuta) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
B) Patto di stabilità e obbligo di restituzione dei bonus anticipati
Con il secondo motivo di appello, aveva censurato la sentenza sotto diversi profili (di seguito, B.1, B.2, Parte_1
B.3, B.4) per avere respinto la propria domanda di restituzione dell'importo di €. 379.349,36 anticipato a titolo provvisorio NERI a titolo di trattamento economico straordinario, e da restituire in seguito al suo recesso.
Il contratto di agenzia di maggio 2018, in tema di interventi economici, aveva stabilito un trattamento economico straordinario, aggiuntivo a quello delle provvigioni ordinarie collegate all'attività di promotore finanziario, che si componeva di:
- calcolato sulla base della Raccolta Netta Totale conseguita dall'agente nei primi 24 mesi del rapporto di Parte_6 agenzia (nel corso del rapporto a tale titolo erano effettivamente erano stati anticipati €. 318.782,16)
- EXTRA BONUS calcolato sulla base della Raccolta Netta Gestita dei primi 12 mesi del rapporto di agenzia, purché
pagina 9 di 16 avesse superato i 10 milioni di euro (nel corso del rapporto a tale titolo erano effettivamente erano stati anticipati €.
60.567,20)
Gli importi pagati per i due titoli ora detti, erano ricostruiti in appello (pag. 23) con riferimento al complesso delle somme anticipate e conguagliate per i diversi titoli del contratto fra le parti.
Lo stesso accordo prevedeva che entrambi i componenti del trattamento economico straordinario anticipato all'agente sarebbero stati acquisiti in via definitiva solo se il contratto risultasse ancora in essere alla scadenza di 5 anni.
In altri termini, nel caso in esame si parla di “patto di stabilità” non nel senso che l'accordo fra le parti prevedesse una penale nel caso di risoluzione anticipata entro un termine stabilito, bensì nel diverso senso che l'accordo prevedeva l'anticipo di ingenti bonus a titolo provvisorio, con l'obbligo della loro restituzione qualora, decorsi 5 anni, il rapporto non fosse ancora in corso per recesso dell'agente o della preponente.
Appurato che aveva effettivamente anticipato i due bonus per gli importi ora detti, in fatto era invece Parte_1 pacifico che con il recesso dell'agente nel 2021 il contratto di agenzia fosse stato risolto prima di tale termine.
Ciò premesso, la questione devoluta in appello riguarda la validità del patto, negata dal Tribunale ed affermata invece dalla società appellante (sub B.1, B.3), nonché l'esigibilità dell'obbligo di restituzione dei bonus anticipati, anch'essa negata dal Tribunale ed affermata invece dalla società appellante (sub B.2, B.4).
B.1) Art 1750 cc
Il presente motivo era articolato in tre sotto motivi, esaminati di seguito.
B.1.1) Il patto di stabilità non conteneva una clausola penale nulla per frode alla legge
Prima di tutto, la società appellante censurava la sentenza per avere ritenuto la nullità per frode alla legge dell'accordo relativo alla maturazione definitiva dei bonus oggetto del trattamento straordinario, a tal fine richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di nullità per frode alla legge della clausola penale in funzione risarcitoria, con la quale una parte rende eccessivamente oneroso il recesso dell'altra parte.
L'appello negava invece che il contratto fra le parti contenesse alcuna clausola penale, secondo la nozione dell'art 1382 cc., poiché al contrario prevedeva un trattamento economico straordinario, composto dai due bonus sottoposti a condizione risolutiva qualora il contratto di agenzia non fosse ancora in essere oltre una certa data.
Nel presente giudizio la società aveva azionato l'obbligo dell'agente di restituire importi erogati sotto condizione risolutiva, che nel caso in esame si era poi pacificamente verificata.
Di conseguenza, concludeva che gli obblighi di restituzione collegati al patto di stabilità non incidevano sulla facoltà di libero recesso del contratto.
B.1.2) Anche qualora il patto di stabilità contenesse una clausola penale, sarebbe comunque valido
La società appellante aggiungeva che, anche qualora si volesse qualificare il patto di stabilità come clausola penale, in tutti i casi sarebbe stato valido perché non incideva sul preavviso, che rimane regolato secondo le regole generali di parità.
Ed anche in proposito era invocata giurisprudenza di merito che aveva escluso che tale patto introducesse una clausola penale eccessivamente onerosa per il solo fatto che le conseguenze economiche fossero ingenti.
L'appello precisava che i due bonus RNT ed extra bonus rappresentavano un trattamento di ingresso, a fronte del fatto che aveva cessato il precedente rapporto di agenzia con la concorrente, ST BA, e si era impegnato a CP_1
pagina 10 di 16 Co trasferire a il portafoglio gestito in precedenza per ST BA (vicenda a cui era collegato l'addebito Parte_1 relativo alla tardiva restituzione da parte di di somme pagate da a ST BA per recedere in modo Parte_1 CP_1 anticipato da tale rapporto e passare direttamente a ). Parte_1
Tale trattamento straordinario si giustificava, quindi, perché aveva acquisito da nuove masse Parte_1 CP_1 finanziarie, le quali avrebbero procurato futuri guadagni derivanti dalle commissioni di intermediazione, utilità che a loro volta in parte sarebbero state retrocesse a otto forma di provvigioni. CP_1
Ma l'intera operazione sarebbe stata conveniente per solo qualora tali masse finanziarie fossero rimaste Parte_1 presenti e disponibili per un certo numero di anni (appunto almeno il quinquennio di durata oggetto del patto), perché solo così si sarebbero prodotte commissioni di intermediazione tali da pareggiare gli ingenti bonus di ingresso, già anticipati all'agente.
Il Collegio concorda con i motivi B.
1.1 e B.1.2, qui trattati congiuntamente per l'intreccio dei rispettivi argomenti.
La sentenza aveva assimilato il patto stipulato dalle parti al diverso patto di stabilità con il quale le parti introducano una clausola penale in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso, e di conseguenza aveva ritenuto l'accordo fra le parti nullo per frode alla legge.
Ma la giurisprudenza richiamata in sentenza riguardava appunto tale diverso caso in cui, per dissuadere l'agente dal recesso, la società gli imponga una clausola penale eccessivamente onerosa per il suo importo, ben più rilevante dell'indennità sostitutiva del preavviso, incidendo così in misura significativa sulla normale facoltà delle parti di recedere dai rapporti a tempo indeterminato, e quindi eludendo il principio imperativo della parità delle parti in materia di recesso
(fra le tante, Cass. n. 24478/2021).
Tale giurisprudenza riguarda la clausola penale stipulata ai sensi dell'art. 1382 cc con una funzione risarcitoria, ritenuta nulla per frode alla legge ai sensi dell'art 1344 cc perché si traduce in una violazione del principio di parità delle parti in materia di recesso stabilito dall'art. 1750 cc.
Invece, nel caso in esame, l'obbligo di restituzione dei bonus non aveva funzione risarcitoria, bensì rifletteva il carattere provvisorio dello stesso anticipo dei bonus, condizionati in modo risolutivo alla durata del rapporto per oltre 5 anni.
Insomma, in base all'accordo in esame, gli ingenti importi dei due bonus erano solo anticipati in via provvisoria all'agente, il quale li avrebbe acquisiti in via definitiva solo qualora il rapporto fosse durato oltre tale termine (mancato avveramento della condizione risolutiva), ed altrimenti li avrebbe dovuti restituire.
In estrema sintesi, mentre nel diverso caso della clausola penale l'agente che recede, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, deve pagare un'ulteriore somma di importo predeterminato a titolo risarcitorio, nel presente caso l'agente che recede deve esclusivamente restituire una somma già ricevuta a titolo provvisorio.
È vero che in entrambi i casi si trattava di accordi finalizzati a garantire la stabilità del rapporto di agenzia nel tempo, ma nel caso della clausola penale ciò passava per l'imposizione di una sorta di ingente risarcimento forfettizzato (nullo), mentre nel caso in esame passava per la restituzione di somme acquisite solo in via condizionata.
Ne discende che la diversità delle due vicende sostanziali si rifletteva nella diversa necessità di tutela della facoltà di recesso dell'agente sotto forma di nullità per frode alla legge, da riconoscere nel solo caso della clausola penale e da escludere invece nel presente caso, nel quale non si ravvisa alcuna frode alla legge poiché non risulta che l'obbligo di pagina 11 di 16 restituzione pattuito fra le parti fosse in grado di provocare un risultato vietato da norme inderogabili.
In proposito, l'appello invocava giurisprudenza di merito (vedi note depositate il 3.12.2014) che aveva Parte_1 superato le eccezioni di nullità proposte dai consulenti finanziari nei confronti delle clausole che, in caso di violazione di analoghi patti di stabilità, prevedevano il loro obbligo di restituzione di somme anticipate.
Il Collegio condivide il richiamo a tali pronunce (fra cui Corte di Appello di Torino n. 530/2018 del 20 novembre 2018;
Corte di Appello di Brescia n. 182/2021 del 23 settembre 2021 e n. 290/2021 del 10 maggio 2021; Corte di Appello di
Roma n. 1077/2023 del 14 marzo 2023) secondo le quali:
- la ragione degli accordi analoghi a quello in esame risiede nel fatto che gli agenti delle società finanziarie hanno notoriamente un legame molto stretto con la propria clientela, che spesso li segue anche quando cambiano società preponente
- in funzione di garantire la stabilità del rapporto di agenzia, con le conseguenti utilità che derivano dalla clientela acquisita insieme al neo agente, l'accordo fra le parti prevede l'anticipo di somme ingenti, condizionate alla durata prestabilita dello stesso rapporto poiché tali somme fanno fronte ad utilità relative al recente ingresso della medesima clientela che la società potrà ottenere e consolidare solo nel tempo
- gli accordi analoghi a quello in esame sono chiari nel distinguere il pagamento originario a titolo provvisorio, con il quale le somme vengono solo anticipate all'agente, rispetto al (mancato) verificarsi della condizione risolutiva con il quale le stesse somme sono definitivamente acquisite solo se il rapporto superi la durata prestabilita, ed altrimenti vanno restituite
- la facoltà di recesso non è coinvolta da accordi analoghi a quello in esame, poiché segue la regola generale secondo la quale in presenza di giusta causa il preavviso e la relativa indennità sostitutiva non sono dovuti;
infatti, l'obbligo di restituzione dei bonus non dipende dalla fondatezza del motivo per il quale l'agente risolva il rapporto, ma dal solo fatto oggettivo che il rapporto sia o meno in corso ad una certa data
- l'obbligo di restituzione previsto dagli accordi analoghi a quello in esame è estraneo alle vicende delle vere e proprie provvigioni, che rimangono dovute sulla base del diverso titolo contrattuale, quali crediti effettivamente maturati dall'agente per i risultati della propria prestazione (i bonus in esame rappresentano elementi accessori del contratto di agenzia, regolati esclusivamente dall'accordo fra le parti, mentre le provvigioni sono un elemento essenziale garantite dalla legge e dagli accordi collettivi).
B.1.3) Mancanza di disparità di trattamento a carico dell'agente
La società appellante censurava anche l'ulteriore affermazione del Tribunale che aveva ritenuto una disparità di trattamento fra le parti insita nell'accordo in esame, anch'essa rilevante ai fini della sua nullità.
Tale disparità era stata individuata nel fatto dalla clausola secondo la quale, in caso di risoluzione anticipata da qualsiasi parte decisa, l'obbligo di restituzione a carico dell'agente sarebbe scattato nel duplice caso:
* a fronte di qualsiasi motivo di recesso dello stesso agente
* in caso di recesso della società per giusta causa
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si trattava di disparità a danno dell'agente.
Il Collegio concorda con il motivo B.1.3.
pagina 12 di 16 A ben vedere, infatti, tale clausola non pregiudicava l'agente, bensì lo tutelava.
Infatti, la società avrebbe potuto richiedergli la restituzione solo qualora avesse risolto il rapporto per giusta causa, ovvero con addebito della risoluzione allo stesso agente.
Invece, la società nulla avrebbe potuto ottenere in restituzione qualora avesse risolto il rapporto per un motivo diverso.
E' allora chiara la natura di tale limitazione, a favore dell'agente, il quale in caso di recesso della società sarebbe stato esposto all'obbligo di restituzione solo qualora avesse dato egli causa a tale evento, e non invece quando la società lo avesse deciso altrimenti.
Non si può parlare quindi di una disparità di trattamento a fronte del fatto che l'agente dovesse comunque restituire il trattamento iniziale con i bonus straordinari in ogni caso in cui egli avesse risolto il rapporto (anche per giusta causa), poiché a questo proposito veniva meno la ratio di limitazione a suo favore, e si tornava alla regola generale della condizione risolutiva.
B.2) Compensazione
La società appellante censurava la decisione per avere ritenuto che, anche qualora il patto di stabilità fosse valido, la restituzione dei bonus non sarebbe esigibile, per essere già avvenuta la compensazione con le provvigioni ordinarie dell'agente.
Sosteneva che l'errore commesso dal Tribunale derivava da una scorretta interpretazione della clausola, e da una conseguente erronea valutazione dei fatti, mentre se tali profili fossero stati correttamente risolti la sentenza avrebbe necessariamente concluso che l'obbligo di restituzione dei bonus anticipati in via provvisoria prescindeva dai tempi e dai modi con cui era avvenuto il pagamento delle provvigioni maturate dall'agente, che in questo giudizio non erano in discussione.
Il Collegio concorda anche con il motivo B.2).
Come già detto al punto B.1), il diritto a trattenere i due bonus era sottoposto alla condizione risolutiva che il contratto non fosse durato oltre un certo termine.
L'ulteriore inciso del patto, relativo all'obbligo di restituire il trattamento straordinario già ricevuto qualora non fosse stato ancora compensato con quanto maturato dallo stesso agente, si doveva interpretare nel senso che:
* se alla cessazione del rapporto, anticipata rispetto alla durata prevista nel patto, l'agente avesse maturato provvigioni ordinarie che ancora non gli erano state pagate, egli avrebbe dovuto restituire la differenza fra il credito della banca alla restituzione dei bonus ed il proprio credito alle provvigioni
* se invece alla cessazione del rapporto, anticipata rispetto alla durata prevista nel patto, le provvigioni fossero già state liquidate, egli avrebbe dovuto restituire i soli bonus, trattenendo per intero le provvigioni ricevute.
E nel caso in esame si era verificata quest'ultima situazione, poiché nel novembre 2020 veva ricevuto: CP_1
# sia la differenza fra il bonus RNT maturato (€. 318.782,16 doc. 16 ric. 1°) e quanto già erogatogli a titolo di anticipo provvigionale (€. 246.500 doc. 15 ric. 1°)
# sia le provvigioni dallo stesso maturate (€. 70.277,40 doc. 19 ric. 1° + €. 9.739,14 doc. 20 ric. 1°).
Insomma, l'inciso in esame significava che i bonus dovevano essere restituiti comunque per intero in caso di risoluzione del contratto prima del termine di stabilità, a prescindere dalla maturazione o meno di provvigioni, le quali se ancora pagina 13 di 16 dovute in una certa misura avrebbero potuto funzionare come base di compensazione.
L'unica differenza riguardava il caso in cui, risolto in via anticipata al contratto e sorto il debito dell'agente alla restituzione dei bonus, l'agente si potesse avvalere della compensazione con il suo contro credito alle provvigioni oppure invece tale controcredito non esistesse.
In proposito, l'errore contenuto in sentenza consisteva sempre nell'avere trascurato che i bonus del trattamento straordinario erano anticipati nei primi anni del rapporto, ma maturavano a titolo definitivo solo se questo fosse durato oltre un quinquennio. Quindi, al momento della compensazione effettuata nel novembre 2020, non si era verificata alcuna maturazione definitiva del bonus poiché il recesso di novembre 2021 era avvenuto in un momento successivo, ma prima che scadesse il patto di stabilità nell'ottobre 2022.
Di conseguenza, poiché la maturazione delle provvigioni (acquisite in modo definitivo già quando era sorto il relativo diritto) non doveva essere confusa con la restituzione dei bonus (anticipato in via provvisoria e consolidato solo se il rapporto oggettivamente durava oltre il quinquennio), gli stessi bonus dovevano essere restituiti nel loro importo integrale, mancando il presupposto di qualsiasi compensazione con le provvigioni.
B.3) Art. 1748 comma 6 cc
La società appellante censurava la sentenza anche per avere ritenuto nullo il patto di stabilità per l'ulteriore profilo relativo alla violazione dell'art. 1748 comma 6 cc.
In tema di provvigioni, tale norma stabilisce che l'agente deve restituire le provvigioni riscosse solo se il contratto fra preponente e terzo non è stato eseguito per causa non imputabile al preponente, e che ogni patto contrario è nullo.
Il Tribunale aveva errato nel ritenerla applicabile al caso in esame, poiché il bonus era un compenso atipico che derivava dal solo accordo fra le parti, mentre le provvigioni erano il compenso tipico, essenziale al contratto di agenzia, come tali regolate anche per legge.
Il Collegio concorda pure con il motivo B.3).
In concreto le provvigioni del consulente finanziario riguardano gli affari conclusi con il suo intervento, mentre i due bonus che componevano il trattamento straordinario erano collegate al complessivo dato della raccolta.
I due bonus da restituire erano somme distinte e ulteriori rispetto alle provvigioni, maturate da già pagate da CP_1 [...]
. Pt_1
In linea generale, è indubbio che il divieto dell'art. 1748 comma 6 cc avrebbe reso nulli accordi relativi all'obbligo dell'agente di restituire provvigioni già maturate. Ma in concreto (come già detto ai motivi B.1 e B.2) nel caso in esame i bonus che componevano il trattamento straordinario erano autonomi dalle provvigioni, anche rispetto ai tempi ed i presupposti di maturazione del credito.
Anche a questo proposito valeva il richiamo alla giurisprudenza di merito sopra richiamata, che aveva escluso pure l'applicabilità dell'art. 1758 cc, evidenziando la diversa natura fra bonus e provvigioni per affari conclusi anche nell'ambito dell'accordo fra le parti.
Come già detto al punto B.2), : Parte_1
- quando nel novembre aveva liquidato a l bonus RNT per €. 318.782,16 CP_1
- aveva effettuato la compensazione fra tale importo e di €. 246.500 già anticipati a titolo di provvigioni maturate da pagina 14 di 16 giugno 2018 a ottobre 2020
- aveva pagato a uanto maturato a titolo di provvigioni sia da giugno 2018 ad ottobre 2020 per €. 70.277,40 (doc. CP_1
19 ric. 1°), sia ad ottobre 2020 per €. 9.739,14 (doc. 20 ric. 1°).
Era irrilevante che, secondo il contratto, gli anticipi di provvigione pari ad €.
8.500 mensili, fossero comprensivi anche del bonus RNT.
Da un lato, perché gli anticipi di provvigione erano soggetti a successivo conguaglio che, in concreto, era avvenuto nel novembre 2020, momento nel quale come già detto veva ricevuto: CP_1
- sia la differenza fra il bonus RNT maturato e quanto già ricevuto a titolo di anticipo provvigionale
- sia le provvigioni maturate per €. 70.000 + € 9000 (docc. 19 e 20 ric. 1°)
Dall'altro lato perché il bonus RNT, come l'extra bonus, erano pagati sotto condizione risolutiva, che in concreto si era verificata.
B.4) Ripetizione di indebito ai sensi dell'art 2033 cc (pag. 37 appello)
Con l'ultimo motivo subordinato di appello, censurava la sentenza poiché - anche volendo ritenere nullo il Parte_1 patto relativo all'anticipo dei bonus ed al successivo obbligo di restituzione - sarebbe stato inevitabile estendere tale asserita nullità all'intera clausola, e quindi anche al titolo in base al quale le somme erano state pagate.
Di conseguenza, se non fossero stati da restituire sulla base dell'accordo per il meccanismo della condizione risolutiva, i bonus dovevano comunque essere restituiti in quanto pagamento indebito ai sensi dell'art. 2033 cc.
Il Collegio ritiene che il presente motivo sia assorbito nell'accoglimento dei precedenti svolti in via principale.
In conclusione, accolti i motivi A) e B) di appello, la sentenza va riformata in toto, con accoglimento integrale del ricorso proposto in primo grado dalla società appellante, e conseguente con condanna dell'appellato al pagamento di €.
444.407,28 risultanti dal seguente calcolo:
A) €. 76.487,52 per indennità sostitutiva del preavviso
B) €. 379.349,36 a titolo di restituzione dei bonus
C) premesso che dalle somme pretese sub A) e B) dovevano ancora essere detratte provvigioni maturate da non CP_1 corrisposte per €. 11.429,60 la condanna si limitava al residuo di €. 76.487,52 + 379.349,36 – 11 .429,60 = €. 444.407,28.
Su tale importo in linea capitale sono dovuti gli interessi legali dal 16 settembre 2021, data del recesso immediato da parte dell'agente dal quale, per i motivi finora detti, discendevano entrambi i crediti della società, sub A) e B).
La richiesta dell'appellante di cumulare interessi e rivalutazione non può essere accolta, secondo la regola generale per cui il comma 3 dell'art 429 cpc si applica solo ai crediti riconosciuti in favore dei lavoratori, ricorrendo quindi nel caso in esame la norma generale dell'art. 1224 comma 1 cc.
Spese di lite
Riformata in toto la sentenza, ed accolta la domanda della società, le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e successive modificazioni, in relazione agli importi previsti per le cause di valore, considerati minimi delle fasi ivi previste, esclusa quella istruttoria per essersi entrambi i gradi di giudizio svolti sulla base degli atti e dei documenti.
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PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza e condanna l'appellato al pagamento in favore della CP_1 società appellante della somma complessiva di €. 444.407,28 oltre interessi legali dal 16 settembre 2021.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in €. 7.647,00 per il primo ed in €.
7.120,00 per il secondo grado, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Firenze, 11 febbraio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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