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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4045/2024 promossa da:
BE IA VO in proprio e quale amministratore di SC ER S.S.
RI (C.F. 01975590124), con il patrocinio dell'avv. TOPPI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TOPPI ANDREA
OPPONENTE contro
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (C.F. 08914300150), con il patrocinio dell'avv. MACCHIARELLI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MACCHIARELLI GIUSEPPE
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
- in via preliminare: ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, ordinare la sospensione degli effetti dell'Ordinanza/Ingiunzione prot. n. 1693/2024 CDP/MPM/cg del 16 febbraio 2024, emessa dal Direttore del Parco Lombardo Valle del Ticino e notificata in data 23 febbraio 2024, anche mediante emissione di Decreto inaudita altera parte;
- in via principale: annullare l'Ordinanza/Ingiunzione prot. n. 1693/2024
CDP/MPM/cg del 16 febbraio 2024, emessa dal Direttore del Parco Lombardo Valle del Ticino e notificata in data 23 febbraio 2024, per i motivi espressi in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere legittima l'Ordinanza/Ingiunzione, dovrà necessariamente essere disposto il ricalcolo della sanzione sulla scorta delle aree effettivamente ricomprese nel pagina 1 di 8 territorio del Comune di Lonate Pozzolo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
per l'opposto:
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: In via principale:
- rigettarsi il ricorso poiché infondato, con ogni conseguente statuizione, confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi (davvero non creduta) in cui dovesse essere accolta l'eccezione in merito alla incompetenza territoriale dell'Ente Parco, disporre lo stralcio della quota di sanzione elevata per il danneggiamento forestale su 5.986 mq quantificabile, ai sensi del comma 9 dell'art. 61, in € 7.126,80, confermandola integralmente per il resto, per complessivi 24.588,68; il tutto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 22/3/2024 gli opponenti, sopra esposti, facevano opposizione all'ordinanza ingiunzione avente prot. n. 1693/2024 CDP/MPM/cg del 16 febbraio 2024, emessa nei riguardi di quest'ultima dal Direttore del Parco Lombardo Valle del Ticino e notificata in data 23 febbraio 2024 per le ragioni di seguito vengono esaminate svolgendo le domande sopra esposte.
Si costituiva il PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso esposto e concludendo pertanto nei termini sopra esposti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa sulla base delle conclusioni delle parti in esito alla discussione conclusiva.
Nullità e/o invalidità dell'Ordinanza/Ingiunzione per carenza assoluta di potere. In ogni caso: violazione dell'art. 3 della L.R. n. 13/2007. Eccesso di potere per incompetenza del Parco Lombardo della Valle del Ticino alla emanazione dell'Ordinanza/Ingiunzione
pagina 2 di 8 Non è in contestazione l'ampiezza dell'area dell'intervento, ma il fatto che questo ricada interamente nel Comune di Lonate Pozzolo, quindi nell'enclave lombardo del Parco del Ticino in territorio piemontese, ovvero, in parte, nel territorio del Comune di Oleggio, quindi al di fuori della competenza del Parco Lombardo Valle del Ticino.
Quest'ultimo ha dichiarato di avere provveduto, in esito ai rilievi di controparte, a verificare nuovamente “la corrispondenza delle aree con i citati mappali 1159, 4646 e 4650, sia con l'ausilio del
Geoportale di Regione Lombardia, che mediante la piattaforma “Google Earth”, i quali confermavano la loro ricomprensione al catasto del suddetto comune lombardo, pur essendo posti oltre la sponda del fiume Ticino”.
L'opponente, da parte propria, si è avvalso di altri strumenti per definire il confine tra i due comuni e precisamente:
- utilizzo di attrezzatura GPS di precisione (errore centimetrico);
- rilevamento in loco della posizione di punti salienti (edifici, strade, rive dei laghetti);
- registrazione di punti fiduciali (PF) della cartografia catastale italiana, univocamente e geometricamente definiti e da utilizzare per ogni operazione di reperimento confini e redazione di atti catastali;
due di questi punti sono collocati in territorio di Oleggio e uno in territorio di Lonate
Pozzolo;
- la carta catastale è stata quindi sovrapposta facendo coincidere i punti fiduciali indicati nella stessa con i punti rilevati sul campo.
pagina 3 di 8 L'esito differente dei due accertamenti è frutto dunque di un utilizzo di strumenti differenti.
In particolare, mentre l'ente opposto ha assunto i dati catastali come riferimento in sé, l'opponente ha ricostruito l'andamento del confine avendo riguardo a dati riscontrabili in loco, denominati punti fiduciali (PF) riferiti sia al territorio di Oleggio che a quello di Lonate Pozzolo.
Orbene è vero, come assume l'ente parco, che l'art. 950, ult. co., c.c. prevede che “in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”, ma nel caso di specie l'opponente ha fornito tali “altri elementi” e d'altronde il secondo comma del medesimo articolo prevede che “ogni mezzo di prova è ammesso”.
Ritiene dunque lo scrivente che, a fronte dei dati di riscontro presenti sul territorio denominati NT
ID (la cui esistenza in loco non è contestata) ed in considerazione dei dati desumibili da questi ultimi (sviluppati nella perizia di parte opponente), spettava all'opposto, tenuto a dimostrare la sussistenza dell'addebito, chiarire se e in che misura tali NT ID non siano utilizzabili ovvero siano inidonei a ricostruire il confine di cui si discute anziché limitarsi a richiamare il dato catastale
(che costituisce il riferimento di ultima istanza).
In difetto, l'assunto di parte opposta non può ritenersi provato non potendo soccorrere al riguardo le rilevazioni fatte dagli agenti accertatori, certamente assistite da valenza probatoria privilegiata per quanto concerne la descrizione dello stato dei luoghi, ma non altrettanto per quanto riguarda la collocazione delle modifiche apportate dall'opponente trattandosi di questione di ordine tecnico ricostruita ex post (non essendovi nell'area delimitazioni/recinzioni/strade che delimitino il confine).
Ne discende che l'opposizione merita accoglimento, in punto di incompetenza dell'ente parco, limitatamente agli abusi posti nell'area di cui non è stata dimostrata in modo univoco l'appartenenza al
Comune di Lonate Pozzolo ovvero la cd. “area A” secondo la dicitura usata dall'opponente, pari ad una superficie di 5.986 mq, oggetto della violazione di cui all'art. 61, comma 9, della L.r. 31/2008 per danneggiamento del suolo forestale.
Illegittimità dell'Ordinanza/Ingiunzione per difetto di istruttoria.
Violazione dell'articolo 61, commi 2 e 9 della Legge Regionale Lombardia n. 31/2008. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto
pagina 4 di 8 Alla luce delle risultanze di causa, l'ordinanza ingiunzione appare invece adeguatamente supportata, quanto ai presupposti in fatto ed in diritto, con riferimento all'area oggetto di intervento nell'ambito del
Comune di Lonate Pozzolo.
Non è condivisibile l'assunto di parte opponente, secondo il quale “per quanto riguarda gli interventi effettuati, si ribadisce che le aree interessate sono state oggetto di un intervento di pulizia generale con rimozione di rifiuti e inerti, in parte sepolti, nonché di alberi schiantati e sradicati dal vento…. Per quanto riguarda le aree B, C e D, il soprassuolo si era insediato spontaneamente su un terreno derivante dalle precedenti attività di cava e come tale notevolmente degradato (l'escavazione è cessata attorno al 1995); lo stesso è stato quindi oggetto di interventi di sistemazione e recupero, con rimozione di rifiuti e inerti (residui metallici, pneumatici, rifiuti di vario genere) tra il 2017 e il 2019, nonché di rimozione di diversi alberi danneggiati da avversità meteoriche, molti dei quali sradicati (si
è dovuta quindi poi rimuovere l'intera zolla che l'evento meteorico aveva già sollevato fuori terra); non si è mai avuto un uso diverso da quello forestale” (vd. perizia allegata).
Invero, come correttamente rilevato dall'ente parco, le aree oggetto dell'intervento presentavano le caratteristiche per poter essere classificate bosco ai sensi della vigente normativa in quanto “la nozione di bosco o territorio boschivo deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, essendo poi il senso normativo un concetto estensivo che include anche la macchia mediterranea, qualora comprenda alberi di medio fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo (macchia alta) o in un'accezione ancora più estensiva di recente pervenuta anche a ritenere tutelata quale area boschiva pure la macchia mediterranea caratterizzata dall'assenza di alberi d'alto fusto” (cfr. Cass. pen., Sez.
III, Sent., 29/07/2013, n. 32807).
Andora, “In tema di tutela del paesaggio, la nozione di bosco penalmente rilevante a norma della fattispecie di reato prevista dall'art. 181, D,Lgs. n. 42 del 2004, prescinde dall'origine naturale o artificiale delle superfici alberate, comprendendole entrambe, e trova un limite di applicabilità solo con riferimento agli impianti arborei destinati in via esclusiva alla produzione del legno“ Cass. Sez.
III, sent. n. 30303 del 18/3/2014.
Inoltre, ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 vengono definiti bosco tutti i terreni su cui è in atto da almeno 5 anni la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive, nel rispetto di determinati requisiti dimensionali (superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri).
L'area in questione ricade nella suddetta classificazione visto che visto che la colonizzazione spontanea era in atto da circa 25 anni (come si desume anche dall'atto di opposizione con riferimento all'epoca di dismissione dell'attività di escavazione) - a nulla rilevando il fatto che non vi siano stati interventi pagina 5 di 8 umani di rimboschimento - ed i requisiti dimensionali sono pienamente sussistenti (il verbale ha accertato che gli abusi coprono una superficie boscata di circa 27.000 mq con una larghezza di circa 76 metri).
Il che smentisce l'assunto di parte opponente secondo il quale l'area non può essere ““considerata bosco in quanto da sempre caratterizzata da sottochioma lavorato e periodicamente sfalciato, prima in quanto ex terreno di cava, successivamente in quanto tenuto sgombro come riva del laghetto, in cui è presente anche una strada a fondo naturale (un terreno tenuto pulito dalla vegetazione spontanea non
è mai da considerarsi bosco se dall'inizio non lo era o comunque pur essendolo è stato trasformato secondo procedura, come ad esempio quella inerente la gestione di terreni dediti all'attività di cava secondo strumenti specifici ricorrenti, ad es. il Piano Provinciale Cave)”.
Ad abundantiam si osserva che, in ogni caso, quanto affermato dall'opponete contrasta anche con le risultanze dei fotogrammi allegati al verbale (cfr. all. 1 al P.V. 190017), da cui si evince chiaramente che, sia nel 2012 che nel 2014, la superficie era interamente boscata, presentando una copertura arborea pressochè totale, palesando anche l'irrilevanza della presunta preesistenza della strada (riferita comunque all'area A, di cui si è già detto) che non muta il carattere forestale dell'area.
Ne discende che, con riferimento al contesto, qualsiasi eliminazione delle componenti di sottobosco arbustiva ed erbacea spontanee, con contestuale sostituzione mediante semina di prato, necessitava della preventiva autorizzazione, il cui difetto ha portato ad irrogare la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 61 della L.r. n. 31/2008, avendo determinato un cambio di destinazione dell'uso forestale in favore di un'area sostanzialmente riconvertita a parco/giardino
Carenza dell'elemento soggettivo
L'opponente ha sostenuto che il proprio intento “era evidentemente quello di effettuare un intervento di bonifica di un'area pesantemente degradata, con rimozione di rifiuti e inerti, residuo della precedente attività di escavazione, e non già quella di operare in violazione della normativa forestale (cfr. doc. 4)”
e che “Non vi è infatti stata intenzione di utilizzare il soprassuolo forestale in modo diverso, come si deduce dallo stato generale di luoghi, non oggetto di gestione agricola“.
Tale affermazione non scrimina la condotta dell'opponente per le ss. considerazioni.
In primo luogo, nelle violazioni di ordine amministrativo l'elemento soggettivo viene presunto: “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in
pagina 6 di 8 capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa“
(Cass. Sez. 6-2,Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020), “e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole
l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza“
(Cass. sez. V, sent. 2139 del 30/1/2020).
In secondo luogo, la pregressa condotta del ricorrente (non contestata) smentisce quanto asserito da quest'ultimo.
Non è contestato infatti che fosse già stato sanzionato già nel 2017 per operazioni abusive analoghe a quelle in esame.
A ciò aggiungasi che, come come evidenziato nel verbale in questione, egli aveva l'interesse al recupero dell'area per fini ricreativi e sportivi, così come richiesto l'anno prima al Comune di Oleggio
(cfr. all. n. 4 al verbale PV 19/0017), e pertanto era consapevole che a tal fine avrebbe dovuto acquisire le autorizzazioni necessarie, tra le quali anche quelle forestali.
Ricalcolo della sanzione
Per effetto delle superiori considerazioni la sanzione applicata risulta correttamente irrogata per l'area residua (esclusa quella sub “A”) oggetto di contestazione sia quanto alla violazione del citato comma 9 dell'art. 61 per una superficie di 6.027 mq, che alla violazione dell'art. 61, comma 2, della L.r. 31/2008 per trasformazione del bosco su di una superficie pari a 1.445 mq.
Posto dunque che la sanzione riferita all'area di cui alla citata zona A è quantificabile, ai sensi del citato comma 9 dell'art. 61, in € 7.126,80 (5.986 : 100 = 59,86 / 60 x 118,78 = 7.126,80), l'ordinanza ingiunzione va confermata per il residuo e quindi per complessivi euro 24.588,68 (31.715,48 –
7.126,80).
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della reciprocità della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, annulla parzialmente l'ordinanza ingiunzione in oggetto e per l'effetto ridetermina la sanzione nei riguardi dell'opponente quantificandola in euro 24.588,68; pagina 7 di 8 2) Compensa per intero le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4045/2024 promossa da:
BE IA VO in proprio e quale amministratore di SC ER S.S.
RI (C.F. 01975590124), con il patrocinio dell'avv. TOPPI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TOPPI ANDREA
OPPONENTE contro
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (C.F. 08914300150), con il patrocinio dell'avv. MACCHIARELLI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MACCHIARELLI GIUSEPPE
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
- in via preliminare: ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, ordinare la sospensione degli effetti dell'Ordinanza/Ingiunzione prot. n. 1693/2024 CDP/MPM/cg del 16 febbraio 2024, emessa dal Direttore del Parco Lombardo Valle del Ticino e notificata in data 23 febbraio 2024, anche mediante emissione di Decreto inaudita altera parte;
- in via principale: annullare l'Ordinanza/Ingiunzione prot. n. 1693/2024
CDP/MPM/cg del 16 febbraio 2024, emessa dal Direttore del Parco Lombardo Valle del Ticino e notificata in data 23 febbraio 2024, per i motivi espressi in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere legittima l'Ordinanza/Ingiunzione, dovrà necessariamente essere disposto il ricalcolo della sanzione sulla scorta delle aree effettivamente ricomprese nel pagina 1 di 8 territorio del Comune di Lonate Pozzolo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
per l'opposto:
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: In via principale:
- rigettarsi il ricorso poiché infondato, con ogni conseguente statuizione, confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi (davvero non creduta) in cui dovesse essere accolta l'eccezione in merito alla incompetenza territoriale dell'Ente Parco, disporre lo stralcio della quota di sanzione elevata per il danneggiamento forestale su 5.986 mq quantificabile, ai sensi del comma 9 dell'art. 61, in € 7.126,80, confermandola integralmente per il resto, per complessivi 24.588,68; il tutto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 22/3/2024 gli opponenti, sopra esposti, facevano opposizione all'ordinanza ingiunzione avente prot. n. 1693/2024 CDP/MPM/cg del 16 febbraio 2024, emessa nei riguardi di quest'ultima dal Direttore del Parco Lombardo Valle del Ticino e notificata in data 23 febbraio 2024 per le ragioni di seguito vengono esaminate svolgendo le domande sopra esposte.
Si costituiva il PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso esposto e concludendo pertanto nei termini sopra esposti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa sulla base delle conclusioni delle parti in esito alla discussione conclusiva.
Nullità e/o invalidità dell'Ordinanza/Ingiunzione per carenza assoluta di potere. In ogni caso: violazione dell'art. 3 della L.R. n. 13/2007. Eccesso di potere per incompetenza del Parco Lombardo della Valle del Ticino alla emanazione dell'Ordinanza/Ingiunzione
pagina 2 di 8 Non è in contestazione l'ampiezza dell'area dell'intervento, ma il fatto che questo ricada interamente nel Comune di Lonate Pozzolo, quindi nell'enclave lombardo del Parco del Ticino in territorio piemontese, ovvero, in parte, nel territorio del Comune di Oleggio, quindi al di fuori della competenza del Parco Lombardo Valle del Ticino.
Quest'ultimo ha dichiarato di avere provveduto, in esito ai rilievi di controparte, a verificare nuovamente “la corrispondenza delle aree con i citati mappali 1159, 4646 e 4650, sia con l'ausilio del
Geoportale di Regione Lombardia, che mediante la piattaforma “Google Earth”, i quali confermavano la loro ricomprensione al catasto del suddetto comune lombardo, pur essendo posti oltre la sponda del fiume Ticino”.
L'opponente, da parte propria, si è avvalso di altri strumenti per definire il confine tra i due comuni e precisamente:
- utilizzo di attrezzatura GPS di precisione (errore centimetrico);
- rilevamento in loco della posizione di punti salienti (edifici, strade, rive dei laghetti);
- registrazione di punti fiduciali (PF) della cartografia catastale italiana, univocamente e geometricamente definiti e da utilizzare per ogni operazione di reperimento confini e redazione di atti catastali;
due di questi punti sono collocati in territorio di Oleggio e uno in territorio di Lonate
Pozzolo;
- la carta catastale è stata quindi sovrapposta facendo coincidere i punti fiduciali indicati nella stessa con i punti rilevati sul campo.
pagina 3 di 8 L'esito differente dei due accertamenti è frutto dunque di un utilizzo di strumenti differenti.
In particolare, mentre l'ente opposto ha assunto i dati catastali come riferimento in sé, l'opponente ha ricostruito l'andamento del confine avendo riguardo a dati riscontrabili in loco, denominati punti fiduciali (PF) riferiti sia al territorio di Oleggio che a quello di Lonate Pozzolo.
Orbene è vero, come assume l'ente parco, che l'art. 950, ult. co., c.c. prevede che “in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”, ma nel caso di specie l'opponente ha fornito tali “altri elementi” e d'altronde il secondo comma del medesimo articolo prevede che “ogni mezzo di prova è ammesso”.
Ritiene dunque lo scrivente che, a fronte dei dati di riscontro presenti sul territorio denominati NT
ID (la cui esistenza in loco non è contestata) ed in considerazione dei dati desumibili da questi ultimi (sviluppati nella perizia di parte opponente), spettava all'opposto, tenuto a dimostrare la sussistenza dell'addebito, chiarire se e in che misura tali NT ID non siano utilizzabili ovvero siano inidonei a ricostruire il confine di cui si discute anziché limitarsi a richiamare il dato catastale
(che costituisce il riferimento di ultima istanza).
In difetto, l'assunto di parte opposta non può ritenersi provato non potendo soccorrere al riguardo le rilevazioni fatte dagli agenti accertatori, certamente assistite da valenza probatoria privilegiata per quanto concerne la descrizione dello stato dei luoghi, ma non altrettanto per quanto riguarda la collocazione delle modifiche apportate dall'opponente trattandosi di questione di ordine tecnico ricostruita ex post (non essendovi nell'area delimitazioni/recinzioni/strade che delimitino il confine).
Ne discende che l'opposizione merita accoglimento, in punto di incompetenza dell'ente parco, limitatamente agli abusi posti nell'area di cui non è stata dimostrata in modo univoco l'appartenenza al
Comune di Lonate Pozzolo ovvero la cd. “area A” secondo la dicitura usata dall'opponente, pari ad una superficie di 5.986 mq, oggetto della violazione di cui all'art. 61, comma 9, della L.r. 31/2008 per danneggiamento del suolo forestale.
Illegittimità dell'Ordinanza/Ingiunzione per difetto di istruttoria.
Violazione dell'articolo 61, commi 2 e 9 della Legge Regionale Lombardia n. 31/2008. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto
pagina 4 di 8 Alla luce delle risultanze di causa, l'ordinanza ingiunzione appare invece adeguatamente supportata, quanto ai presupposti in fatto ed in diritto, con riferimento all'area oggetto di intervento nell'ambito del
Comune di Lonate Pozzolo.
Non è condivisibile l'assunto di parte opponente, secondo il quale “per quanto riguarda gli interventi effettuati, si ribadisce che le aree interessate sono state oggetto di un intervento di pulizia generale con rimozione di rifiuti e inerti, in parte sepolti, nonché di alberi schiantati e sradicati dal vento…. Per quanto riguarda le aree B, C e D, il soprassuolo si era insediato spontaneamente su un terreno derivante dalle precedenti attività di cava e come tale notevolmente degradato (l'escavazione è cessata attorno al 1995); lo stesso è stato quindi oggetto di interventi di sistemazione e recupero, con rimozione di rifiuti e inerti (residui metallici, pneumatici, rifiuti di vario genere) tra il 2017 e il 2019, nonché di rimozione di diversi alberi danneggiati da avversità meteoriche, molti dei quali sradicati (si
è dovuta quindi poi rimuovere l'intera zolla che l'evento meteorico aveva già sollevato fuori terra); non si è mai avuto un uso diverso da quello forestale” (vd. perizia allegata).
Invero, come correttamente rilevato dall'ente parco, le aree oggetto dell'intervento presentavano le caratteristiche per poter essere classificate bosco ai sensi della vigente normativa in quanto “la nozione di bosco o territorio boschivo deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, essendo poi il senso normativo un concetto estensivo che include anche la macchia mediterranea, qualora comprenda alberi di medio fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo (macchia alta) o in un'accezione ancora più estensiva di recente pervenuta anche a ritenere tutelata quale area boschiva pure la macchia mediterranea caratterizzata dall'assenza di alberi d'alto fusto” (cfr. Cass. pen., Sez.
III, Sent., 29/07/2013, n. 32807).
Andora, “In tema di tutela del paesaggio, la nozione di bosco penalmente rilevante a norma della fattispecie di reato prevista dall'art. 181, D,Lgs. n. 42 del 2004, prescinde dall'origine naturale o artificiale delle superfici alberate, comprendendole entrambe, e trova un limite di applicabilità solo con riferimento agli impianti arborei destinati in via esclusiva alla produzione del legno“ Cass. Sez.
III, sent. n. 30303 del 18/3/2014.
Inoltre, ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 vengono definiti bosco tutti i terreni su cui è in atto da almeno 5 anni la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive, nel rispetto di determinati requisiti dimensionali (superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri).
L'area in questione ricade nella suddetta classificazione visto che visto che la colonizzazione spontanea era in atto da circa 25 anni (come si desume anche dall'atto di opposizione con riferimento all'epoca di dismissione dell'attività di escavazione) - a nulla rilevando il fatto che non vi siano stati interventi pagina 5 di 8 umani di rimboschimento - ed i requisiti dimensionali sono pienamente sussistenti (il verbale ha accertato che gli abusi coprono una superficie boscata di circa 27.000 mq con una larghezza di circa 76 metri).
Il che smentisce l'assunto di parte opponente secondo il quale l'area non può essere ““considerata bosco in quanto da sempre caratterizzata da sottochioma lavorato e periodicamente sfalciato, prima in quanto ex terreno di cava, successivamente in quanto tenuto sgombro come riva del laghetto, in cui è presente anche una strada a fondo naturale (un terreno tenuto pulito dalla vegetazione spontanea non
è mai da considerarsi bosco se dall'inizio non lo era o comunque pur essendolo è stato trasformato secondo procedura, come ad esempio quella inerente la gestione di terreni dediti all'attività di cava secondo strumenti specifici ricorrenti, ad es. il Piano Provinciale Cave)”.
Ad abundantiam si osserva che, in ogni caso, quanto affermato dall'opponete contrasta anche con le risultanze dei fotogrammi allegati al verbale (cfr. all. 1 al P.V. 190017), da cui si evince chiaramente che, sia nel 2012 che nel 2014, la superficie era interamente boscata, presentando una copertura arborea pressochè totale, palesando anche l'irrilevanza della presunta preesistenza della strada (riferita comunque all'area A, di cui si è già detto) che non muta il carattere forestale dell'area.
Ne discende che, con riferimento al contesto, qualsiasi eliminazione delle componenti di sottobosco arbustiva ed erbacea spontanee, con contestuale sostituzione mediante semina di prato, necessitava della preventiva autorizzazione, il cui difetto ha portato ad irrogare la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 61 della L.r. n. 31/2008, avendo determinato un cambio di destinazione dell'uso forestale in favore di un'area sostanzialmente riconvertita a parco/giardino
Carenza dell'elemento soggettivo
L'opponente ha sostenuto che il proprio intento “era evidentemente quello di effettuare un intervento di bonifica di un'area pesantemente degradata, con rimozione di rifiuti e inerti, residuo della precedente attività di escavazione, e non già quella di operare in violazione della normativa forestale (cfr. doc. 4)”
e che “Non vi è infatti stata intenzione di utilizzare il soprassuolo forestale in modo diverso, come si deduce dallo stato generale di luoghi, non oggetto di gestione agricola“.
Tale affermazione non scrimina la condotta dell'opponente per le ss. considerazioni.
In primo luogo, nelle violazioni di ordine amministrativo l'elemento soggettivo viene presunto: “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in
pagina 6 di 8 capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa“
(Cass. Sez. 6-2,Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020), “e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole
l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza“
(Cass. sez. V, sent. 2139 del 30/1/2020).
In secondo luogo, la pregressa condotta del ricorrente (non contestata) smentisce quanto asserito da quest'ultimo.
Non è contestato infatti che fosse già stato sanzionato già nel 2017 per operazioni abusive analoghe a quelle in esame.
A ciò aggiungasi che, come come evidenziato nel verbale in questione, egli aveva l'interesse al recupero dell'area per fini ricreativi e sportivi, così come richiesto l'anno prima al Comune di Oleggio
(cfr. all. n. 4 al verbale PV 19/0017), e pertanto era consapevole che a tal fine avrebbe dovuto acquisire le autorizzazioni necessarie, tra le quali anche quelle forestali.
Ricalcolo della sanzione
Per effetto delle superiori considerazioni la sanzione applicata risulta correttamente irrogata per l'area residua (esclusa quella sub “A”) oggetto di contestazione sia quanto alla violazione del citato comma 9 dell'art. 61 per una superficie di 6.027 mq, che alla violazione dell'art. 61, comma 2, della L.r. 31/2008 per trasformazione del bosco su di una superficie pari a 1.445 mq.
Posto dunque che la sanzione riferita all'area di cui alla citata zona A è quantificabile, ai sensi del citato comma 9 dell'art. 61, in € 7.126,80 (5.986 : 100 = 59,86 / 60 x 118,78 = 7.126,80), l'ordinanza ingiunzione va confermata per il residuo e quindi per complessivi euro 24.588,68 (31.715,48 –
7.126,80).
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della reciprocità della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, annulla parzialmente l'ordinanza ingiunzione in oggetto e per l'effetto ridetermina la sanzione nei riguardi dell'opponente quantificandola in euro 24.588,68; pagina 7 di 8 2) Compensa per intero le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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