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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8836 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, Dott. M. Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.1996 del 2024 RGL avente ad OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro e differenze retributive, vertente TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuele Guarino e Francesco Saverio Parte_1 Merolla
RICORRENTE E quale socio Unico della TA srl Controparte_1
RESISTENTE – CONTUMACE nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dell'Avv.to CP_2 Antonio Todisco RESISTENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: condanna della resistente al pagamento di €87.294,07, oltre accessori con vittoria di spese. Per la resistente: rigetto della domanda.
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 26 gennaio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti dei resistenti chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente “A Srl” è esistito un rapporto di lavoro da considerarsi di natura subordinata sin dal 12/12/2007 al 31/07/2017/2017 con diritto all'inquadramento al liv 4 del CCNL di categoria e quindi di ragione condannare i resistenti ex soci nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione della società e/o solo dell'accertamento delle somme dovute;
2) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente “ è esistito un CP_2 rapporto di natura subordinata dal 01/08/2017 al 30/09/2023 con diritto del ricorrente all'inquadramento al liv. 4 del CCNL di categoria;
3) in ragione di quanto sopra accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la TA e/ la è esistito un unico rapporto di lavoro e/o CP_2 che tra la TA e la è intercorsa una sostanziale cessione di azienda, per cui riconoscere CP_2 il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del complessivo importo di € 87.294,07, per le causali di cui in premessa, di cui € 29.446,84 dovuti a titolo di TFR e la restante somma a titolo di differenze retributive, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di ragione e/o a quella somma maggiore o inferiore che il GL riterrà di giustizia;
4) Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. In punto di fatto il esponeva di essere stato assunto dall' dal 01/08/2017 al Pt_1 CP_3 30/09/2023 con contratto di lavoro subordinato full – time ed inquadrato al livello 5 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi con le mansioni di banconista. Deduceva che era stato assunto dal 12/12/2007 e sino al 31/07/2017, alle dipendenze della società, denominata “A, oggi cancellata dal Registro delle Imprese in quanto cessata in seguito a liquidazione in data 04/02/2021 e che, pertanto, successivamente aveva lavorato con continuità con la resistente essendo intervenuta tra l' e l'TA una cessione di azienda. CP_2 Precisava, poi, di avere reso le dimissioni costretto dalla minaccia di non essere assunto presso la CP_2 Aggiungeva, inoltre, di non aver fruito integralmente delle ferie e di avere percepito la tredicesima e la quattordicesima in misura inferiore non essendo stati computati gli scatti di anzianità ed il TFR. Lamentava la inadeguatezza della retribuzione percepita in ragione delle mansioni espletate, rientranti nel IV livello del CCNL invocato, chiedendo, pertanto, le differenze retributive anche ai sensi dell'art 36 Cost. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto della domanda contestando quanto affermato dal ricorrente. Necessitando la causa di attività istruttoria, escussi i testi indicati, veniva decisa. Preliminarmente, parte resistente ha eccepito la nullità del ricorso. Com'è noto, l'art. 414 c.p.c richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti alla base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, si dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti posti alla base domanda. Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le ragioni di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal senso, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi che a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Ciò premesso, nel merito, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei sensi di seguito evidenziati. Deve evidenziarsi quanto affermato anche dalla Suprema Corte secondo cui: “Il principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 416 c.p.c., stabilisce l'obbligo per il convenuto di prendere immediatamente una precisa posizione in relazione ai fatti sostenuti dall'attore. L'inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza del convenuto. La mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a considerarli come effettivamente sussistenti, a condizione che tali fatti siano di natura primaria, ovvero siano costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto sostenuto dall'attore o dal convenuto che agisce in riconvenzionale. I fatti secondari possono essere, invece, contestati in qualsiasi momento. Tuttavia, se i fatti presentati a fini probatori non vengono contestati, il giudice può considerarli come non contestati, affermando così che tali fatti non richiedono ulteriori prove”. (Cass 2419 del 2024) Ciò consente di ritenere, in ordine ai fatti dedotti dal ricorrente nell'atto introduttivo, che vi è stata cessione di azienda tra la società e e che entrambe le società applicavano il CCNL CP_3 CP_2 invocato. Quanto all'orario e le mansioni svolte, il ricorrente assumeva di avere lavorato dal lunedì alla domenica per sei giorni la settimana con uno di riposo a scalare (cd. sistema 6+1) secondo il turno che andava dalle ore 08.00 del mattino alle ore 15.00 del pomeriggio o, in alternativa, dalle ore 15.00 del pomeriggio alle ore 22.00 della notte. Deduceva, quindi, di prestare la propria attività all'interno della gelateria come gelataio con la responsabilità del deposito materiali occupandosi, anche, di verificare lo stato di conservazione degli ingredienti utili alla preparazione dei gelati e svolgendo, altresì, l'attività di cassiere. Ciò premesso, la declaratoria del livello 5 così recita: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”. Vi appartengono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: “tablottista e marchiere;
cassiere bar, ristorante, self service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
telescriventista; magazziniere comune;
centralinista; cellista surgelati o precotti;
terzo pasticcere;
dattilografo; altri impiegati d'ordine; dispensiere;
cantiniere; banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
sfoglina, intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.; addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
controllo merci;
cameriere bar, tavola calda, self service;
demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
barista; guardarobiera non consegnataria;
allestitore catering;
autista di pista catering;
secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
guardia giurata;
conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l' impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”. Diversamente nel livello rivendicato: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite., e cioè: “segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;
cuoco capo partita;
cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza c he operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
gastronomo; cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
barman; chef de rang di ristorante;
cameriere di ristorante;
secondo pasticcere;
capo gruppo mensa;
gelatiere; pizzaiolo;
stenodattilografa con funzioni di segretaria;
altri impiegati d'ordine; centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializza te oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle o che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi;
operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
distribuzione di cibi e bevande;
operatore c.e.d. operatore c.e.d. -- consollista;
consollista; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”. Occorre, pertanto, esaminare la istruttoria compiuta al fine del riconoscimento del superiore inquadramento ed in relazione all'orario osservato.
ha dichiarato: “indifferente, sono in causa con la società per le medesime Controparte_4 argomentazioni. Ho lavorato per la resistente dal 2011, in maniera saltuaria e stabilizzato nell'estate del 2013. Inizialmente sono stato assunto dalla società TA e successivamente dalla Tra CP_2 le due società non c'è stato un periodo di fermo ma ho lavorato continuativamente dall'una all'altra società. Il posto di lavoro era sempre lo stesso, con la medesima insegna e le stesse macchine. Svolgevo la mansione di gelatiere per la produzione e qualche volte sostituivo al banco il gelatiere. L'insegna era “CORSOCIOCCOLATO” ingresso Capri Vulcano Buono di Nola. Il era Pt_1 addetto alla cassa, e dove vi era necessità sostituiva al banco del caffe o dei gelati Quando ho iniziato a lavorare il era già presente e tanto posso dire perché lui raccontava dell'inaugurazione del Pt_1 locale nel 2006. Il lavoro si svolgeva secondo due turni alternati ogni settimana di cui il primo 8:00/15:00 ed il secondo 15:00/22:00 per sei giorni alla settimana. Ho cessato di lavorare nell'estate del 2023 e per lo più lavoravo la mattina ma quando sostituivo facevo anche il turno serale. Ho cessato nel periodo estivo, loro credo a fine anno perché l'azienda iniziava a non andare bene. Le direttive sul lavoro nell'intero periodo sono state date da . Oltre me ed il Parte_2 Pt_1
c'erano 14 dipendenti nei periodi migliori e nell'ultimo periodo eravamo in 6 il ricorrente io,
[...]
, , , . C'era un giorno a Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 settimana di riposo che non era fisso ma ruotava, però il sabato e la domenica lavoravamo tutti”. ha dichiarato: “Conosco il ricorrente in quanto eravamo colleghi presso Non Parte_5 CP_2 sono in causa con la società. Siamo stati colleghi dal 2007 fino al 2023. Ero assunto formalmente e le buste paga venivano emesse dalla stessa società. Ho sempre lavorato come barista/macchinista al Vulcano buono presso il negozio Corso Cioccolato che prima si chiamava Il Parte_7 ricorrente ha iniziato a lavorare con me nel 2007, ricevevamo direttive dallo stesso datore di lavoro. Dopo il 2018 c'è stato un cambio di società, prima e poi TA, ma il titolare era sempre CP_2 lo stesso il Sig. . Il ricorrente era addetto alle mansioni di cassa e le ha sempre svolte Parte_2 con turno di lavoro o dalle 08:00 alle 15:00 o dalle 15:00 alle 22 a giorni alterni. Persona_1 era presente come cassiere quando non era presente il ricorrente. Internamente il bar non è mai cambiato e non si mai fermata l'attività salvo che per il periodo del Covid. Lavoravamo 6 giorni alla settimana con un giorno di riposo. Inizialmente eravamo quasi 15/16 dipendenti mentre successivamente siamo diminuiti, nell'ultimo periodo eravamo 6 e quindi, io, il ricorrente, Parte_3
, di cui non ricordo il cognome. Noi alle 8:00 ci preparavamo
[...] Parte_6 Pt_1 all'apertura quindi prima dell'orario di apertura che era quello delle 10:00. Il centro chiude alle 22:00. Attualmente lavoro al Bar Servantes sempre come barista. Preciso che nel 2017 le mie buste paga venivano rilasciate dall'TA, non so dire da chi venivano rilasciate per gli altri lavoratori anzi preciso che quelle di erano rilasciate dalla stessa società di quella che le rilasciava a Pt_1 me. Io ho visto solo le buste paga del 2017. Quelle di prima erano . CP_2 Dalle deposizioni rese dai testi che sono da ritenersi attendibili in ragione della concordanza delle affermazioni rese relative al ricorrente è emerso che egli era addetto alla cassa e che ha lavorato continuità nel periodo indicato in ricorso senza che vi sia stata interruzione. Tanto premesso in fatto, in diritto, si rileva che costituisce trasferimento dell'azienda ex art. 2112 c.c. qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione. Non vi è dubbio che l'attività economica nel suo complesso sia stata trasferita dalla precedente società all'attuale anche per quanto innanzi affermato. Essendo intervenuto il fenomeno successorio, disciplinato dalla citata disposizione, ai sensi del primo e secondo comma: “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. Costituisce circostanza ininfluente, ai fini della presente decisione, se l'attività sia stata chiusa per un lasso di tempo o se il ricorrente non abbia ripreso a lavorare nell'immediatezza in quanto, per effetto delle disposizioni citate, il rapporto di lavoro è continuato ed il cessionario, ossia la resistente, risponde anche dei debiti del cedente. D'altronde dall'estratto contributivo prodotto emerge la quasi totalità del rapporto di lavoro, iniziato con la seconda il 1° agosto 2017 tra il ricorrente e le due società (rapporto cessato con la prima il 28 luglio 2017). Non vi è prova, inoltre, che siano state rese le dimissioni così come richieste ai fini della loro validità e sulle modalità di cessazione del primo rapporto. In virtù delle considerazioni svolte, le mansioni riferite dai testi possano trovare il loro inquadramento diretto nel CCNL invocato e appaiono riconducibili all'attività svolta dal personale compreso nel V livello CCNL essendo il profilo di cassiere espressamente considerato e non essendovi prova dello svolgimento delle diverse mansioni. Deve, pertanto, condannarsi la sola società resistente alle differenze tra quanto dovuto e corrisposto così come calcolato dalla parte ricorrente nei conteggi nuovamente elaborati e depositati che, in assenza di contestazione ed in quanto rispondenti al CCNL applicato, vanno integralmente recepiti. Pertanto, la resistente va condannata al pagamento di 45.599,45 euro oltre accessori come CP_5 per legge ex art 429 c.p.c. ovvero la rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze retributive al saldo ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente al saldo. L'assenza di prova circa la ripartizione e degli utili tra i soci per effetto della liquidazione e cancellazione della società non consente di condannare il socio unico in solido. Questo Giudice aderisce all'orientamento espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (Sez.Un. n. 3105 del 1985, Cass. n. 6806 del 1987, Cass. n. 816 del 1988, Cass. n. 1486 del 1989, Cass. n. 13735 del 1992), mentre, i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (Cass. n. 13735 del 1992). Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione dell'importo riconosciuto.
PQM
Così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta;
- condanna la resistente al pagamento della complessiva somma di € 45.599,45 cui 26.389,33 euro per TFR, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.500,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione al difensore anticipatario. Napoli, 27 novembre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, Dott. M. Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.1996 del 2024 RGL avente ad OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro e differenze retributive, vertente TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuele Guarino e Francesco Saverio Parte_1 Merolla
RICORRENTE E quale socio Unico della TA srl Controparte_1
RESISTENTE – CONTUMACE nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dell'Avv.to CP_2 Antonio Todisco RESISTENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: condanna della resistente al pagamento di €87.294,07, oltre accessori con vittoria di spese. Per la resistente: rigetto della domanda.
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 26 gennaio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti dei resistenti chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente “A Srl” è esistito un rapporto di lavoro da considerarsi di natura subordinata sin dal 12/12/2007 al 31/07/2017/2017 con diritto all'inquadramento al liv 4 del CCNL di categoria e quindi di ragione condannare i resistenti ex soci nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione della società e/o solo dell'accertamento delle somme dovute;
2) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente “ è esistito un CP_2 rapporto di natura subordinata dal 01/08/2017 al 30/09/2023 con diritto del ricorrente all'inquadramento al liv. 4 del CCNL di categoria;
3) in ragione di quanto sopra accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la TA e/ la è esistito un unico rapporto di lavoro e/o CP_2 che tra la TA e la è intercorsa una sostanziale cessione di azienda, per cui riconoscere CP_2 il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del complessivo importo di € 87.294,07, per le causali di cui in premessa, di cui € 29.446,84 dovuti a titolo di TFR e la restante somma a titolo di differenze retributive, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di ragione e/o a quella somma maggiore o inferiore che il GL riterrà di giustizia;
4) Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. In punto di fatto il esponeva di essere stato assunto dall' dal 01/08/2017 al Pt_1 CP_3 30/09/2023 con contratto di lavoro subordinato full – time ed inquadrato al livello 5 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi con le mansioni di banconista. Deduceva che era stato assunto dal 12/12/2007 e sino al 31/07/2017, alle dipendenze della società, denominata “A, oggi cancellata dal Registro delle Imprese in quanto cessata in seguito a liquidazione in data 04/02/2021 e che, pertanto, successivamente aveva lavorato con continuità con la resistente essendo intervenuta tra l' e l'TA una cessione di azienda. CP_2 Precisava, poi, di avere reso le dimissioni costretto dalla minaccia di non essere assunto presso la CP_2 Aggiungeva, inoltre, di non aver fruito integralmente delle ferie e di avere percepito la tredicesima e la quattordicesima in misura inferiore non essendo stati computati gli scatti di anzianità ed il TFR. Lamentava la inadeguatezza della retribuzione percepita in ragione delle mansioni espletate, rientranti nel IV livello del CCNL invocato, chiedendo, pertanto, le differenze retributive anche ai sensi dell'art 36 Cost. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto della domanda contestando quanto affermato dal ricorrente. Necessitando la causa di attività istruttoria, escussi i testi indicati, veniva decisa. Preliminarmente, parte resistente ha eccepito la nullità del ricorso. Com'è noto, l'art. 414 c.p.c richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti alla base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, si dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti posti alla base domanda. Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le ragioni di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal senso, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi che a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Ciò premesso, nel merito, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei sensi di seguito evidenziati. Deve evidenziarsi quanto affermato anche dalla Suprema Corte secondo cui: “Il principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 416 c.p.c., stabilisce l'obbligo per il convenuto di prendere immediatamente una precisa posizione in relazione ai fatti sostenuti dall'attore. L'inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza del convenuto. La mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a considerarli come effettivamente sussistenti, a condizione che tali fatti siano di natura primaria, ovvero siano costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto sostenuto dall'attore o dal convenuto che agisce in riconvenzionale. I fatti secondari possono essere, invece, contestati in qualsiasi momento. Tuttavia, se i fatti presentati a fini probatori non vengono contestati, il giudice può considerarli come non contestati, affermando così che tali fatti non richiedono ulteriori prove”. (Cass 2419 del 2024) Ciò consente di ritenere, in ordine ai fatti dedotti dal ricorrente nell'atto introduttivo, che vi è stata cessione di azienda tra la società e e che entrambe le società applicavano il CCNL CP_3 CP_2 invocato. Quanto all'orario e le mansioni svolte, il ricorrente assumeva di avere lavorato dal lunedì alla domenica per sei giorni la settimana con uno di riposo a scalare (cd. sistema 6+1) secondo il turno che andava dalle ore 08.00 del mattino alle ore 15.00 del pomeriggio o, in alternativa, dalle ore 15.00 del pomeriggio alle ore 22.00 della notte. Deduceva, quindi, di prestare la propria attività all'interno della gelateria come gelataio con la responsabilità del deposito materiali occupandosi, anche, di verificare lo stato di conservazione degli ingredienti utili alla preparazione dei gelati e svolgendo, altresì, l'attività di cassiere. Ciò premesso, la declaratoria del livello 5 così recita: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”. Vi appartengono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: “tablottista e marchiere;
cassiere bar, ristorante, self service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
telescriventista; magazziniere comune;
centralinista; cellista surgelati o precotti;
terzo pasticcere;
dattilografo; altri impiegati d'ordine; dispensiere;
cantiniere; banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
sfoglina, intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.; addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
controllo merci;
cameriere bar, tavola calda, self service;
demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
barista; guardarobiera non consegnataria;
allestitore catering;
autista di pista catering;
secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
guardia giurata;
conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l' impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”. Diversamente nel livello rivendicato: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite., e cioè: “segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;
cuoco capo partita;
cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza c he operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
gastronomo; cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
barman; chef de rang di ristorante;
cameriere di ristorante;
secondo pasticcere;
capo gruppo mensa;
gelatiere; pizzaiolo;
stenodattilografa con funzioni di segretaria;
altri impiegati d'ordine; centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializza te oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle o che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi;
operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
distribuzione di cibi e bevande;
operatore c.e.d. operatore c.e.d. -- consollista;
consollista; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”. Occorre, pertanto, esaminare la istruttoria compiuta al fine del riconoscimento del superiore inquadramento ed in relazione all'orario osservato.
ha dichiarato: “indifferente, sono in causa con la società per le medesime Controparte_4 argomentazioni. Ho lavorato per la resistente dal 2011, in maniera saltuaria e stabilizzato nell'estate del 2013. Inizialmente sono stato assunto dalla società TA e successivamente dalla Tra CP_2 le due società non c'è stato un periodo di fermo ma ho lavorato continuativamente dall'una all'altra società. Il posto di lavoro era sempre lo stesso, con la medesima insegna e le stesse macchine. Svolgevo la mansione di gelatiere per la produzione e qualche volte sostituivo al banco il gelatiere. L'insegna era “CORSOCIOCCOLATO” ingresso Capri Vulcano Buono di Nola. Il era Pt_1 addetto alla cassa, e dove vi era necessità sostituiva al banco del caffe o dei gelati Quando ho iniziato a lavorare il era già presente e tanto posso dire perché lui raccontava dell'inaugurazione del Pt_1 locale nel 2006. Il lavoro si svolgeva secondo due turni alternati ogni settimana di cui il primo 8:00/15:00 ed il secondo 15:00/22:00 per sei giorni alla settimana. Ho cessato di lavorare nell'estate del 2023 e per lo più lavoravo la mattina ma quando sostituivo facevo anche il turno serale. Ho cessato nel periodo estivo, loro credo a fine anno perché l'azienda iniziava a non andare bene. Le direttive sul lavoro nell'intero periodo sono state date da . Oltre me ed il Parte_2 Pt_1
c'erano 14 dipendenti nei periodi migliori e nell'ultimo periodo eravamo in 6 il ricorrente io,
[...]
, , , . C'era un giorno a Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 settimana di riposo che non era fisso ma ruotava, però il sabato e la domenica lavoravamo tutti”. ha dichiarato: “Conosco il ricorrente in quanto eravamo colleghi presso Non Parte_5 CP_2 sono in causa con la società. Siamo stati colleghi dal 2007 fino al 2023. Ero assunto formalmente e le buste paga venivano emesse dalla stessa società. Ho sempre lavorato come barista/macchinista al Vulcano buono presso il negozio Corso Cioccolato che prima si chiamava Il Parte_7 ricorrente ha iniziato a lavorare con me nel 2007, ricevevamo direttive dallo stesso datore di lavoro. Dopo il 2018 c'è stato un cambio di società, prima e poi TA, ma il titolare era sempre CP_2 lo stesso il Sig. . Il ricorrente era addetto alle mansioni di cassa e le ha sempre svolte Parte_2 con turno di lavoro o dalle 08:00 alle 15:00 o dalle 15:00 alle 22 a giorni alterni. Persona_1 era presente come cassiere quando non era presente il ricorrente. Internamente il bar non è mai cambiato e non si mai fermata l'attività salvo che per il periodo del Covid. Lavoravamo 6 giorni alla settimana con un giorno di riposo. Inizialmente eravamo quasi 15/16 dipendenti mentre successivamente siamo diminuiti, nell'ultimo periodo eravamo 6 e quindi, io, il ricorrente, Parte_3
, di cui non ricordo il cognome. Noi alle 8:00 ci preparavamo
[...] Parte_6 Pt_1 all'apertura quindi prima dell'orario di apertura che era quello delle 10:00. Il centro chiude alle 22:00. Attualmente lavoro al Bar Servantes sempre come barista. Preciso che nel 2017 le mie buste paga venivano rilasciate dall'TA, non so dire da chi venivano rilasciate per gli altri lavoratori anzi preciso che quelle di erano rilasciate dalla stessa società di quella che le rilasciava a Pt_1 me. Io ho visto solo le buste paga del 2017. Quelle di prima erano . CP_2 Dalle deposizioni rese dai testi che sono da ritenersi attendibili in ragione della concordanza delle affermazioni rese relative al ricorrente è emerso che egli era addetto alla cassa e che ha lavorato continuità nel periodo indicato in ricorso senza che vi sia stata interruzione. Tanto premesso in fatto, in diritto, si rileva che costituisce trasferimento dell'azienda ex art. 2112 c.c. qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione. Non vi è dubbio che l'attività economica nel suo complesso sia stata trasferita dalla precedente società all'attuale anche per quanto innanzi affermato. Essendo intervenuto il fenomeno successorio, disciplinato dalla citata disposizione, ai sensi del primo e secondo comma: “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. Costituisce circostanza ininfluente, ai fini della presente decisione, se l'attività sia stata chiusa per un lasso di tempo o se il ricorrente non abbia ripreso a lavorare nell'immediatezza in quanto, per effetto delle disposizioni citate, il rapporto di lavoro è continuato ed il cessionario, ossia la resistente, risponde anche dei debiti del cedente. D'altronde dall'estratto contributivo prodotto emerge la quasi totalità del rapporto di lavoro, iniziato con la seconda il 1° agosto 2017 tra il ricorrente e le due società (rapporto cessato con la prima il 28 luglio 2017). Non vi è prova, inoltre, che siano state rese le dimissioni così come richieste ai fini della loro validità e sulle modalità di cessazione del primo rapporto. In virtù delle considerazioni svolte, le mansioni riferite dai testi possano trovare il loro inquadramento diretto nel CCNL invocato e appaiono riconducibili all'attività svolta dal personale compreso nel V livello CCNL essendo il profilo di cassiere espressamente considerato e non essendovi prova dello svolgimento delle diverse mansioni. Deve, pertanto, condannarsi la sola società resistente alle differenze tra quanto dovuto e corrisposto così come calcolato dalla parte ricorrente nei conteggi nuovamente elaborati e depositati che, in assenza di contestazione ed in quanto rispondenti al CCNL applicato, vanno integralmente recepiti. Pertanto, la resistente va condannata al pagamento di 45.599,45 euro oltre accessori come CP_5 per legge ex art 429 c.p.c. ovvero la rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze retributive al saldo ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente al saldo. L'assenza di prova circa la ripartizione e degli utili tra i soci per effetto della liquidazione e cancellazione della società non consente di condannare il socio unico in solido. Questo Giudice aderisce all'orientamento espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (Sez.Un. n. 3105 del 1985, Cass. n. 6806 del 1987, Cass. n. 816 del 1988, Cass. n. 1486 del 1989, Cass. n. 13735 del 1992), mentre, i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (Cass. n. 13735 del 1992). Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione dell'importo riconosciuto.
PQM
Così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta;
- condanna la resistente al pagamento della complessiva somma di € 45.599,45 cui 26.389,33 euro per TFR, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.500,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione al difensore anticipatario. Napoli, 27 novembre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi