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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5886 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1957/ 2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe C.F._2
OB ( ), per mandato in calce all'atto di appello, con il C.F._3
quale elettivamente domiciliano in Montecalvo Irpino, v.le Europa,33.
APPELLANTI
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, nonché , CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , (eredi di
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10
). Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per gli appellanti: Accogliere l'appello per come sopra formulato ed articolato e conseguentemente riformare la sentenza impugnata, disponendo la revoca della statuizione di condanna delle parti appellanti alla refusione integrale delle spese di Pag. 1 a 7 lite e di CTU, ponendo le stesse a carico della massa ed in ogni caso disponendone la integrale compensazione nei rapporti tra creditore procedente/attore e terza condividente non debitrice ( ); Parte_2
In via subordinata, disporre tra le parti la integrale compensazione delle spese di lite del primo grado e di CTU.
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali,
IVA e CPA, del grado di giudizio, attribuiti all'Avv. Giuseppe OB anticipatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio, tra gli altri, e Controparte_1 Parte_1
, chiedendo la divisione della comunione tra essi esistente, sulla Parte_2
premessa di essere creditore di , munito di titolo nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva R.G.E.39/1996, già pendente innanzi al soppresso Tribunale di Ariano Irpino, di cui era stata disposta la sospensione per l'introduzione del giudizio di divisione endoesecutivo. Nell'introdurre in giudizio di divisione della quota di spettanza del debitore esecutato, , chiese, dando atto della CP_1
indivisibilità del bene, che fosse disposta la vendita del compendio o che fosse posta in essere ogni altra modalità opportuna al soddisfacimento del suo diritto di credito.
1.1. Costituitisi, e la propria coniuge , eccepirono Parte_1 Parte_2
l'omessa integrazione del contraddittorio (in particolare nei confronti di
[...]
; l'inammissibilità della domanda;
l'erronea iscrizione della domanda CP_4
al ruolo generale, anziché presso la cancelleria del GE, con conseguente violazione del termine perentorio assegnato dal GE.
1.3. Il tribunale, ritenute infondate le eccezioni preliminari, rilevò l'assenza di contestazioni circa il diritto di procedere a divisione e circa l'esito della CTU;
individuò l'ipotesi divisionale preferibile e dispose procedersi all'attribuzione mediante sorteggio, nelle forme di cui all'art. 789 c.p.c.. All'esito così dispose:
Pag. 2 a 7 -Rigetta le eccezioni di parte convenuta e dispone procedersi alla divisione alla stregua della prima ipotesi divisionale individuata dal ctu e di cui alla pagina 9 dell'elaborato peritale d'ufficio in atti;
- Dispone procedersi alle operazioni di sorteggio come da separata ordinanza;
- Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese e compensi di lite, che liquida in €.600,00 per Controparte_1
spese, €.6.715,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre a tutto quanto anticipato da parte attrice a titolo di spese e compensi di ctu.
§.
2. La sentenza n. 1510/2020, del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
30.10.2020, è stata impugnata da e . Parte_1 Parte_2
2.1. Gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di lite, comprese quelle di
CTU, ritenendo che le spese avrebbero dovuto essere, invece, poste a carico della massa. Affermano che il provvedimento impugnato non aveva definito la vertenza sulla divisione, tanto che, all'esito, il tribunale ne aveva disposto la prosecuzione, ai fini dell'attribuzione delle quote mediante sorteggio, onde vi sarebbe stata un'ulteriore liquidazione delle spese. Evidenziano che il tribunale, benché avesse dato atto della mancata contestazione sia del diritto di procedere del creditore che dell'esito della CTU, aveva, tuttavia, ritenuto i debitori esecutati soccombenti, in relazione al rigetto delle proposte eccezioni preliminari.
Sostengono gli appellanti che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dal primo giudice, in relazione alla liquidazione delle spese di lite, non si attagliasse alla loro vicenda, poiché afferiva a controversia nella quale erano state decise eccezioni di merito, quali la necessità della vendita e la bontà del progetto di divisione, mentre nel loro caso su tali questioni non vi era stata, da parte loro, nessuna contestazione nel merito. Diversamente, le contestazioni da essi sollevate avevano ad oggetto eccezioni preliminari di ammissibilità e procedibilità della domanda, rilevabili anche d'ufficio. Pertanto, richiamando il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità che afferma che le spese del giudizio di divisione non seguono il principio della soccombenza ma sono poste a Pag. 3 a 7 carico della massa, potendosi fare ricorso alla regola generale della soccombenza solo con riguardo alle spese cagionate da pretese eccessive o da difese inutili, chiedono, in riforma della decisione impugnata, che le spese siano poste a carico della massa e, in subordine, che siano compensate.
2.2. Gli appellanti lamentano altresì l'erroneità della condanna in solido di Pt_2
, in quanto, affermano che anche a voler ipotizzare una qualche forma di
[...]
soccombenza, mai questa avrebbe potuto essere riconosciuta in capo alla , Pt_2
in quanto ella è terza estranea al rapporto debitorio tra il creditore procedente
e il debitore La sua partecipazione al giudizio di divisione è CP_1 Pt_1
stata una mera conseguenza necessaria della sua qualità di comproprietaria, non avendo ella in alcun modo causato l'instaurazione della lite.
2.3. Infine, rappresentano, con note del 19.06.2023, che in corso di causa, è sopravvenuto un fatto nuovo e decisivo, in quanto, con ordinanza del 01/12/2022, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Benevento ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 39/1996 R.G. Ex Tribunale di Ariano Irpino, nell'ambito della quale era stato incardinato il giudizio di divisione che ha dato origine alla sentenza qui gravata. Tale ordinanza, come documentato, è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge.
§.
3. La Corte all'udienza del 03.07.2025, svoltasi con lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 16.07.2025 ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20)
3.1. L'appello è infondato e va rigettato.
Gli appellanti muovono le loro censure dal non condivisibile presupposto che il creditore procedente partecipi al giudizio di divisione alla stregua di CP_1
un condividente, atteso che la giurisprudenza di legittimità da essi invocata, che afferma che le spese del giudizio di divisione vanno poste a carico della massa, afferisce ai giudizi tra i soli condividenti, per i quali, stante il comune interesse alla divisione, si giustifica la speciale regolamentazione delle spese di lite, con addebito alla massa delle spese. Pag. 4 a 7 Nel caso in esame il creditore esecutante è estraneo alla comunione di cui chiede la divisione, poiché egli ha chiesto la divisione (e quindi la vendita della quota) del bene in comunione tra gli appellanti, al solo fine di poter conseguire il proprio credito nei confronti del proprio debitore . Dunque, la regolamentazione Per_2
delle spese del giudizio divisorio, intentato dal creditore esecutante, segue il normale criterio della soccombenza, sicché va condivisa la statuizione del primo giudice di porre le spese di lite a carico dei condividenti risultati soccombenti.
Conforta tale conclusione il principio espresso in merito dalla Suprema Corte che ha affermato che “Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione (cfr. Cass.
2787/2023)”.
Prive di fondamento sono, poi, le doglianze sollevate dagli appellanti dell'avere essi contrapposto, alla domanda divisoria del , mere eccezioni CP_1
preliminari di rito, non essendosi opposti, nel merito, alla domanda di divisione.
Ai fini della regolamentazione delle spese lite, infatti, non ha alcuna rilevanza se la vertenza sia risolta sulla base dell'accoglimento di eccezioni preliminari di rito o di eccezioni di merito, poiché va seguito il criterio della soccombenza.
La Suprema Corte, infatti, ha escluso che possa darsi luogo alla compensazione delle spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca o delle altre ragioni indicate dall'art. 92 co. II c.c.. ed in particolare nel caso in cui la controversia sia decisa sulla base di questioni preliminari (cfr. Cass. 15847/2024, in tema di inammissibilità dell'appello; Cass. 6424/24 in tema di riconducibilità delle “altre gravi ed eccezionali ragioni” tra le cause che giustificano la compensazione). Pag. 5 a 7 Gli appellanti, peraltro, non hanno censurato la decisione sotto il profilo della mancata valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio di cui alla norma citata, non indicando la ricorrenza dei relativi presupposti, ma si sono limitati, come detto, a invocare la disciplina della liquidazione delle spese propria dei giudizi divisori, inapplicabile, per le ragioni dette, al creditore istante.
3.2. Infine, è parimenti irrilevante la circostanza che il giudizio esecutivo, in relazione al quale è stata avanzata la domanda di divisione, sia stato dichiarato estinto ex art. 2668 bis e ter c.c., per inefficacia della trascrizione del pignoramento, atteso che, come ha chiarito la Cassazione, “Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014),
e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c (cfr. Cass. 24550/2024)”
3.3. Sono prive di fondamento anche le doglianze sulla condanna solidale alle spese di lite di . Ella, infatti, se è indubbiamente estranea al Parte_2
giudizio esecutivo, intentato contro il coniuge , non è affatto Persona_3
estranea al giudizio di divisione, sebbene endoesecutiva, intrapreso dal creditore, atteso che, essendo ella comunista del bene pignorato pro quota, non poteva non essere evocata in giudizio, quale parte del giudizio divisorio della comunione.
Sicché, avendo ella, unitamente al proprio coniuge, resistito, sia pure, come detto, con mere eccezioni preliminari di rito, alla divisione, è rimasta anch'ella soccombente, essendo state, tali eccezioni, rigettate dal tribunale. Giustamente, quindi, è stata condannata in solido con il coniuge alla refusione delle spese di lite in favore del creditore procedente. Pag. 6 a 7 §.
4. L'appello, in definitiva, va rigettato e, attesa la contumacia dei convenuti, nulla va disposto per le spese, dovendosi solo dare atto che sussistono altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso sentenza n. Parte_1 Parte_2
1510/2020, del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 30.10.2020, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , Controparte_11 Controparte_12 CP_13
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
, , , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 CP_20 [...]
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
dei frati minori di MO NO.
2. Rigetta l'appello.
3. Nulla per le spese.
4. Dà atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì 13.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1957/ 2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe C.F._2
OB ( ), per mandato in calce all'atto di appello, con il C.F._3
quale elettivamente domiciliano in Montecalvo Irpino, v.le Europa,33.
APPELLANTI
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, nonché , CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , (eredi di
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10
). Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per gli appellanti: Accogliere l'appello per come sopra formulato ed articolato e conseguentemente riformare la sentenza impugnata, disponendo la revoca della statuizione di condanna delle parti appellanti alla refusione integrale delle spese di Pag. 1 a 7 lite e di CTU, ponendo le stesse a carico della massa ed in ogni caso disponendone la integrale compensazione nei rapporti tra creditore procedente/attore e terza condividente non debitrice ( ); Parte_2
In via subordinata, disporre tra le parti la integrale compensazione delle spese di lite del primo grado e di CTU.
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali,
IVA e CPA, del grado di giudizio, attribuiti all'Avv. Giuseppe OB anticipatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio, tra gli altri, e Controparte_1 Parte_1
, chiedendo la divisione della comunione tra essi esistente, sulla Parte_2
premessa di essere creditore di , munito di titolo nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva R.G.E.39/1996, già pendente innanzi al soppresso Tribunale di Ariano Irpino, di cui era stata disposta la sospensione per l'introduzione del giudizio di divisione endoesecutivo. Nell'introdurre in giudizio di divisione della quota di spettanza del debitore esecutato, , chiese, dando atto della CP_1
indivisibilità del bene, che fosse disposta la vendita del compendio o che fosse posta in essere ogni altra modalità opportuna al soddisfacimento del suo diritto di credito.
1.1. Costituitisi, e la propria coniuge , eccepirono Parte_1 Parte_2
l'omessa integrazione del contraddittorio (in particolare nei confronti di
[...]
; l'inammissibilità della domanda;
l'erronea iscrizione della domanda CP_4
al ruolo generale, anziché presso la cancelleria del GE, con conseguente violazione del termine perentorio assegnato dal GE.
1.3. Il tribunale, ritenute infondate le eccezioni preliminari, rilevò l'assenza di contestazioni circa il diritto di procedere a divisione e circa l'esito della CTU;
individuò l'ipotesi divisionale preferibile e dispose procedersi all'attribuzione mediante sorteggio, nelle forme di cui all'art. 789 c.p.c.. All'esito così dispose:
Pag. 2 a 7 -Rigetta le eccezioni di parte convenuta e dispone procedersi alla divisione alla stregua della prima ipotesi divisionale individuata dal ctu e di cui alla pagina 9 dell'elaborato peritale d'ufficio in atti;
- Dispone procedersi alle operazioni di sorteggio come da separata ordinanza;
- Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese e compensi di lite, che liquida in €.600,00 per Controparte_1
spese, €.6.715,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre a tutto quanto anticipato da parte attrice a titolo di spese e compensi di ctu.
§.
2. La sentenza n. 1510/2020, del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
30.10.2020, è stata impugnata da e . Parte_1 Parte_2
2.1. Gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di lite, comprese quelle di
CTU, ritenendo che le spese avrebbero dovuto essere, invece, poste a carico della massa. Affermano che il provvedimento impugnato non aveva definito la vertenza sulla divisione, tanto che, all'esito, il tribunale ne aveva disposto la prosecuzione, ai fini dell'attribuzione delle quote mediante sorteggio, onde vi sarebbe stata un'ulteriore liquidazione delle spese. Evidenziano che il tribunale, benché avesse dato atto della mancata contestazione sia del diritto di procedere del creditore che dell'esito della CTU, aveva, tuttavia, ritenuto i debitori esecutati soccombenti, in relazione al rigetto delle proposte eccezioni preliminari.
Sostengono gli appellanti che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dal primo giudice, in relazione alla liquidazione delle spese di lite, non si attagliasse alla loro vicenda, poiché afferiva a controversia nella quale erano state decise eccezioni di merito, quali la necessità della vendita e la bontà del progetto di divisione, mentre nel loro caso su tali questioni non vi era stata, da parte loro, nessuna contestazione nel merito. Diversamente, le contestazioni da essi sollevate avevano ad oggetto eccezioni preliminari di ammissibilità e procedibilità della domanda, rilevabili anche d'ufficio. Pertanto, richiamando il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità che afferma che le spese del giudizio di divisione non seguono il principio della soccombenza ma sono poste a Pag. 3 a 7 carico della massa, potendosi fare ricorso alla regola generale della soccombenza solo con riguardo alle spese cagionate da pretese eccessive o da difese inutili, chiedono, in riforma della decisione impugnata, che le spese siano poste a carico della massa e, in subordine, che siano compensate.
2.2. Gli appellanti lamentano altresì l'erroneità della condanna in solido di Pt_2
, in quanto, affermano che anche a voler ipotizzare una qualche forma di
[...]
soccombenza, mai questa avrebbe potuto essere riconosciuta in capo alla , Pt_2
in quanto ella è terza estranea al rapporto debitorio tra il creditore procedente
e il debitore La sua partecipazione al giudizio di divisione è CP_1 Pt_1
stata una mera conseguenza necessaria della sua qualità di comproprietaria, non avendo ella in alcun modo causato l'instaurazione della lite.
2.3. Infine, rappresentano, con note del 19.06.2023, che in corso di causa, è sopravvenuto un fatto nuovo e decisivo, in quanto, con ordinanza del 01/12/2022, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Benevento ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 39/1996 R.G. Ex Tribunale di Ariano Irpino, nell'ambito della quale era stato incardinato il giudizio di divisione che ha dato origine alla sentenza qui gravata. Tale ordinanza, come documentato, è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge.
§.
3. La Corte all'udienza del 03.07.2025, svoltasi con lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 16.07.2025 ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20)
3.1. L'appello è infondato e va rigettato.
Gli appellanti muovono le loro censure dal non condivisibile presupposto che il creditore procedente partecipi al giudizio di divisione alla stregua di CP_1
un condividente, atteso che la giurisprudenza di legittimità da essi invocata, che afferma che le spese del giudizio di divisione vanno poste a carico della massa, afferisce ai giudizi tra i soli condividenti, per i quali, stante il comune interesse alla divisione, si giustifica la speciale regolamentazione delle spese di lite, con addebito alla massa delle spese. Pag. 4 a 7 Nel caso in esame il creditore esecutante è estraneo alla comunione di cui chiede la divisione, poiché egli ha chiesto la divisione (e quindi la vendita della quota) del bene in comunione tra gli appellanti, al solo fine di poter conseguire il proprio credito nei confronti del proprio debitore . Dunque, la regolamentazione Per_2
delle spese del giudizio divisorio, intentato dal creditore esecutante, segue il normale criterio della soccombenza, sicché va condivisa la statuizione del primo giudice di porre le spese di lite a carico dei condividenti risultati soccombenti.
Conforta tale conclusione il principio espresso in merito dalla Suprema Corte che ha affermato che “Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione (cfr. Cass.
2787/2023)”.
Prive di fondamento sono, poi, le doglianze sollevate dagli appellanti dell'avere essi contrapposto, alla domanda divisoria del , mere eccezioni CP_1
preliminari di rito, non essendosi opposti, nel merito, alla domanda di divisione.
Ai fini della regolamentazione delle spese lite, infatti, non ha alcuna rilevanza se la vertenza sia risolta sulla base dell'accoglimento di eccezioni preliminari di rito o di eccezioni di merito, poiché va seguito il criterio della soccombenza.
La Suprema Corte, infatti, ha escluso che possa darsi luogo alla compensazione delle spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca o delle altre ragioni indicate dall'art. 92 co. II c.c.. ed in particolare nel caso in cui la controversia sia decisa sulla base di questioni preliminari (cfr. Cass. 15847/2024, in tema di inammissibilità dell'appello; Cass. 6424/24 in tema di riconducibilità delle “altre gravi ed eccezionali ragioni” tra le cause che giustificano la compensazione). Pag. 5 a 7 Gli appellanti, peraltro, non hanno censurato la decisione sotto il profilo della mancata valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio di cui alla norma citata, non indicando la ricorrenza dei relativi presupposti, ma si sono limitati, come detto, a invocare la disciplina della liquidazione delle spese propria dei giudizi divisori, inapplicabile, per le ragioni dette, al creditore istante.
3.2. Infine, è parimenti irrilevante la circostanza che il giudizio esecutivo, in relazione al quale è stata avanzata la domanda di divisione, sia stato dichiarato estinto ex art. 2668 bis e ter c.c., per inefficacia della trascrizione del pignoramento, atteso che, come ha chiarito la Cassazione, “Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014),
e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c (cfr. Cass. 24550/2024)”
3.3. Sono prive di fondamento anche le doglianze sulla condanna solidale alle spese di lite di . Ella, infatti, se è indubbiamente estranea al Parte_2
giudizio esecutivo, intentato contro il coniuge , non è affatto Persona_3
estranea al giudizio di divisione, sebbene endoesecutiva, intrapreso dal creditore, atteso che, essendo ella comunista del bene pignorato pro quota, non poteva non essere evocata in giudizio, quale parte del giudizio divisorio della comunione.
Sicché, avendo ella, unitamente al proprio coniuge, resistito, sia pure, come detto, con mere eccezioni preliminari di rito, alla divisione, è rimasta anch'ella soccombente, essendo state, tali eccezioni, rigettate dal tribunale. Giustamente, quindi, è stata condannata in solido con il coniuge alla refusione delle spese di lite in favore del creditore procedente. Pag. 6 a 7 §.
4. L'appello, in definitiva, va rigettato e, attesa la contumacia dei convenuti, nulla va disposto per le spese, dovendosi solo dare atto che sussistono altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso sentenza n. Parte_1 Parte_2
1510/2020, del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 30.10.2020, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , Controparte_11 Controparte_12 CP_13
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
, , , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 CP_20 [...]
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
dei frati minori di MO NO.
2. Rigetta l'appello.
3. Nulla per le spese.
4. Dà atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì 13.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 7 a 7