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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 3850/2023
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Anna BIANCO e Carmela BIANCO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio BRANCACCIO,
Francesco CERTOMA' e Antonio ANDRIULLI - Convenuto-
OGGETTO: “L. 104/92, ART. 3, CO. 3 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3 maggio 2023 la parte ricorrente – a seguito dell'esito parzialmente negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. (R.G. n° 6661/21) - ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del proprio asserito stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 (inutilmente richiesto in sede amministrativa in data
18 maggio 2021, con visita espletata il 7 giugno 2021) sin dal 1° giorno del 1
Sentenza R.G. n° 3850/23 mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (e non solo dalla data indicata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.).
Pertanto, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, con riferimento alla decorrenza.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
domanda.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2
all' (con “subentro nei rapporti giuridici Controparte_3 CP_1
relativi alle funzioni .. trasferite”).
Si deve dunque opinare che solo l' possa essere individuato quale CP_1
titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con
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Sentenza R.G. n° 3850/23 modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
[...]
o del medesimo in solido con l' , all'onere Controparte_4 CP_1
delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
In termini, vedasi CASS. LAV. 30 GIUGNO 2022 N° 20862, secondo cui: «In tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all , avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito CP_1
all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di CP_1
invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C., nel confermare sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto che in un procedimento per ATP volto all'accertamento dell'handicap non andasse disposta la chiamata in causa della ASL, essendo di conseguenza corretta, in ragione della fondatezza della domanda, la statuizione sulle spese processuali nei confronti dell' )». CP_1
Ed ancora, è stato rimarcato da 21 N° 31147 che: Parte_2 Parte_3
«La sentenza, pronunciata nei confronti dell' , ex art. 445-bis, commi 6 e CP_1
7, c.p.c., avente ad oggetto solo un elemento della fattispecie costitutiva, vale
a dire l'accertamento del requisito sanitario, funzionale alla concessione di prestazioni assistenziali, ha efficacia di giudicato anche nei confronti di enti diversi dall' , preposti all'erogazione di ulteriori prestazioni, che non vanno CP_1
considerati terzi rispetto al giudizio, bensì "aventi causa" ex art. 2909 c.c., qualità che va attribuita anche ai soggetti la cui posizione giuridica sia strettamente dipendente da quella facente capo alla parte titolare della
3
Sentenza R.G. n° 3850/23 statuizione passata in giudicato, salvo i casi in cui siano titolari di una situazione incompatibile con quella decisa o il giudicato sia frutto di collusione o dolo delle parti in loro danno».
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
********************
Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da CASS. Pt_4
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 9 APRILE 2019 N° 9876.
[...] Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia
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Sentenza R.G. n° 3850/23 contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 Parte_2
NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda formulata in questa sede (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della
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Sentenza R.G. n° 3850/23 contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Infatti, è emerso che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano nella predetta una condizione di invalidità comunque tale da configurare lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n°
62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, sebbene solo con la decorrenza specificata infra in dispositivo (già accertata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123): si vedano, in particolare i chiarimenti resi dal CTU – a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio – all'udienza del 22 novembre 2023.
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso in esame in questa sede deve essere rigettato.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, deve rilevarsi che, per il periodo anteriore alla data sotto specificata, il CTU non ha
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Sentenza R.G. n° 3850/23 accertato la sussistenza di condizioni tali da configurare lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D.
Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, sicché, deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario solo nei limiti indicati dal CTU, così come già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e confermato in questa sede.
Quanto all'eventuale revisione in sede amministrativa, invece, non pare possano qui fissarsi limiti né obblighi, dovendosi infatti ritenere che – salvo specifiche previsioni ex lege (ad esempio, per i soggetti affetti da patologie irreversibili e di particolare gravità: cfr. CASS. LAV. 20 NOVEMBRE 2018 N° 29919), che nel caso di specie non risultano - i trattamenti assistenziali e previdenziali sono prestazioni temporanee correlate all'esistenza di requisiti sanitari, sempre suscettibili di verifiche per accertarne la permanenza, attivabili discrezionalmente dall'ente competente, in base al proprio autonomo potere di revisione (cfr. CASS. LAV. 27 OTTOBRE 2016 N° 21708).
E' stato anche rimarcato, peraltro, che: “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla
CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (sic
CASS. SEZ. VI-LAV., 5 FEBBRAIO 2019 N° 3377).
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Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla
COMMISSIONE, nonché alla data di instaurazione del giudizio (avvenuta con il deposito dell'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio), appare equo compensare integralmente le spese di causa.
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo
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Sentenza R.G. n° 3850/23 dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1
aggravamenti accertati in sede giudiziale.
Occorre del resto fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
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Sentenza R.G. n° 3850/23 soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. ., 18 MARZO 2014 N° Parte_5
6259).
Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell' , che deve CP_1
farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso R.G. n° 3850/23 e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, solo del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dello stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, come già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G. n° 6661/21;
2. dichiara compensate le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 13 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 3850/23
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Anna BIANCO e Carmela BIANCO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio BRANCACCIO,
Francesco CERTOMA' e Antonio ANDRIULLI - Convenuto-
OGGETTO: “L. 104/92, ART. 3, CO. 3 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3 maggio 2023 la parte ricorrente – a seguito dell'esito parzialmente negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. (R.G. n° 6661/21) - ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del proprio asserito stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 (inutilmente richiesto in sede amministrativa in data
18 maggio 2021, con visita espletata il 7 giugno 2021) sin dal 1° giorno del 1
Sentenza R.G. n° 3850/23 mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (e non solo dalla data indicata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.).
Pertanto, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, con riferimento alla decorrenza.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
domanda.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2
all' (con “subentro nei rapporti giuridici Controparte_3 CP_1
relativi alle funzioni .. trasferite”).
Si deve dunque opinare che solo l' possa essere individuato quale CP_1
titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con
2
Sentenza R.G. n° 3850/23 modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
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o del medesimo in solido con l' , all'onere Controparte_4 CP_1
delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
In termini, vedasi CASS. LAV. 30 GIUGNO 2022 N° 20862, secondo cui: «In tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all , avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito CP_1
all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di CP_1
invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C., nel confermare sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto che in un procedimento per ATP volto all'accertamento dell'handicap non andasse disposta la chiamata in causa della ASL, essendo di conseguenza corretta, in ragione della fondatezza della domanda, la statuizione sulle spese processuali nei confronti dell' )». CP_1
Ed ancora, è stato rimarcato da 21 N° 31147 che: Parte_2 Parte_3
«La sentenza, pronunciata nei confronti dell' , ex art. 445-bis, commi 6 e CP_1
7, c.p.c., avente ad oggetto solo un elemento della fattispecie costitutiva, vale
a dire l'accertamento del requisito sanitario, funzionale alla concessione di prestazioni assistenziali, ha efficacia di giudicato anche nei confronti di enti diversi dall' , preposti all'erogazione di ulteriori prestazioni, che non vanno CP_1
considerati terzi rispetto al giudizio, bensì "aventi causa" ex art. 2909 c.c., qualità che va attribuita anche ai soggetti la cui posizione giuridica sia strettamente dipendente da quella facente capo alla parte titolare della
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Sentenza R.G. n° 3850/23 statuizione passata in giudicato, salvo i casi in cui siano titolari di una situazione incompatibile con quella decisa o il giudicato sia frutto di collusione o dolo delle parti in loro danno».
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da CASS. Pt_4
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 9 APRILE 2019 N° 9876.
[...] Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia
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Sentenza R.G. n° 3850/23 contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 Parte_2
NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda formulata in questa sede (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della
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Sentenza R.G. n° 3850/23 contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Infatti, è emerso che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano nella predetta una condizione di invalidità comunque tale da configurare lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n°
62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, sebbene solo con la decorrenza specificata infra in dispositivo (già accertata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123): si vedano, in particolare i chiarimenti resi dal CTU – a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio – all'udienza del 22 novembre 2023.
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso in esame in questa sede deve essere rigettato.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, deve rilevarsi che, per il periodo anteriore alla data sotto specificata, il CTU non ha
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Sentenza R.G. n° 3850/23 accertato la sussistenza di condizioni tali da configurare lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D.
Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, sicché, deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario solo nei limiti indicati dal CTU, così come già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e confermato in questa sede.
Quanto all'eventuale revisione in sede amministrativa, invece, non pare possano qui fissarsi limiti né obblighi, dovendosi infatti ritenere che – salvo specifiche previsioni ex lege (ad esempio, per i soggetti affetti da patologie irreversibili e di particolare gravità: cfr. CASS. LAV. 20 NOVEMBRE 2018 N° 29919), che nel caso di specie non risultano - i trattamenti assistenziali e previdenziali sono prestazioni temporanee correlate all'esistenza di requisiti sanitari, sempre suscettibili di verifiche per accertarne la permanenza, attivabili discrezionalmente dall'ente competente, in base al proprio autonomo potere di revisione (cfr. CASS. LAV. 27 OTTOBRE 2016 N° 21708).
E' stato anche rimarcato, peraltro, che: “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla
CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (sic
CASS. SEZ. VI-LAV., 5 FEBBRAIO 2019 N° 3377).
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Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla
COMMISSIONE, nonché alla data di instaurazione del giudizio (avvenuta con il deposito dell'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio), appare equo compensare integralmente le spese di causa.
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo
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Sentenza R.G. n° 3850/23 dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1
aggravamenti accertati in sede giudiziale.
Occorre del resto fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
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Sentenza R.G. n° 3850/23 soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. ., 18 MARZO 2014 N° Parte_5
6259).
Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell' , che deve CP_1
farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso R.G. n° 3850/23 e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, solo del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dello stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, come già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G. n° 6661/21;
2. dichiara compensate le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 13 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 3850/23