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29 luglio 1990
29 luglio 1990
Art. 8. (Ufficio di coordinamento della produzione
di materiali di armamento) 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' costituito presso la Presidenza del Consiglio un Ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali. 2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di
conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilita' di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanita', agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonche' di altre applicazioni nel campo civile. 3. L'Ufficio e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori.
Nota all' art. 8 :
- Per l' art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 4.
di materiali di armamento) 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' costituito presso la Presidenza del Consiglio un Ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali. 2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di
conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilita' di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanita', agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonche' di altre applicazioni nel campo civile. 3. L'Ufficio e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori.
Nota all' art. 8 :
- Per l' art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 4.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 07/06/1993 n. 171 - Min. Finanze - Dip. Dogane Servizi Doganali Ispet. IMin. Finanze · 7 giugno 1993 · 0.54697037
L\'articolo 5 della legge 9.7.1990, n. 185, prevede, tra l\'altro, che il Ministero delle Finanze ongi anno riferisca, per la parte di propria competenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle attivita\' del Dicastero in ordine all\'applicazione della legge medesima e, quindi, in particolare, sugli stati di utilizzo delle autorizzazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. E\' stato constatato che talune dogane non sempre hanno comunicato i dati delle operazioni effettuate nel particolare settore con la precisione richiesta dalla necessita\' di fornire elementi assolutamente esatti per una relazione sulla quale il Presidente del Consiglio …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/07/2026, n. 6153Provvedimento: […] 12.9. Pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 8 della legge n. 185 del 1990, senza rilascio di autorizzazione all'importazione è vietato importare un bene avente natura militare, con conseguenze penali in caso di inottemperanza.Leggi di più...
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