CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. RO RE Presidente
2) Dr. Flavia Strazzanti Consigliere
3) Avv. AZ MM Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 23/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 366/2021, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 22.06.2021, depositata in data 24.06.2021
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Caltanissetta nella via Luigi Greco
n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv. Ernesto Maria Brivido e Andrea Di
Carlo per procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA , in persona del
[...] P.IVA_2
Commissario Liquidatore p.t., rappresento e difeso dall'Avv. Claudio
IG per procura in atti
1 APPELLATO Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui nel presente atto,
l'inadempimento ex art. 2932 c.c. da parte del
[...]
, Gestione separata IRSAP, in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario pro tempore dr. , nei confronti CP_2 della;
Per l'effetto trasferire in favore della Parte_1 Parte_1
la proprietà del rustico industriale per complessivi mq 929,82, censito
[...]
al Catasto del Comune di Caltanissetta al foglio n. 172, part. 675 sub 1, sito in Caltanissetta Zona Industriale – via L. Greco n. 21, condizionando il detto trasferimento al pagamento della somma di euro € 52.109,21 di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
in via subordinata, ed in caso di mancata applicazione dell'art. 4 del contratto di locazione-assegnazione sottoscritto dalle parti, in favore della la proprietà del rustico Parte_1
industriale per complessivi mq 929,82, censito al Catasto del Comune di
Caltanissetta al foglio n. 172, part. 675 sub 1, sito in Caltanissetta Zona
Industriale – via L. Greco n. 21, condizionando il detto trasferimento al pagamento della somma di euro € 290.106,24 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito”.
Per l'appellato: “Previa revoca della contumacia dell'appellato CP_1
[...]
a) rigettare, in quanto infondato per le ragioni esposte nella integralmente
2 richiamata comparsa di costituzione e risposta in atti il gravame proposto da controparte;
b) dichiarare il giudicato interno formatosi sul capo della pronuncia che ha inteso assorbire la richiesta di risarcimento del danno spiegato in primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., stante la mancata riproposizione della stessa con l'atto di appello;
disattendere le ulteriori domande riproposte in questa sede, in quanto infondate, in virtù delle argomentazioni di cui alla richiamata comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione notificato il
12.11.2014, la conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, il Controparte_1
, chiedendo emettersi sentenza
[...] sostitutiva dell'obbligo di contrarre, rimasto inadempiuto da parte del
convenuto e disponendo, per l'effetto, il trasferimento in suo CP_1
favore della proprietà del rustico industriale sito in Caltanissetta, località
Calderaro, identificato al relativo Catasto al fg. 172, part. 675 sub 1, già condotto in locazione in virtù di contratto siglato tra le parti nel Novembre del 1991.
Esponeva, a tal fine, la società attrice che l'obbligo di concludere il contratto di compravendita, per l'ente convenuto, discendeva direttamente dalla legge
e, segnatamente, dal disposto dell'art. 19 co. 2 lett. e) della l.r. 8/2012 che imponeva ai commissari straordinari dei Consorzi di procedere ad una celere definizione delle operazioni di cessione in prelazione ai locatari al prezzo derivante dalla stima effettuata dalla competente Agenzia del
Territorio, corrispondente, nel caso di specie, ad € 320.000,00.
3 Rappresentava, inoltre, che nonostante il avesse emesso, in data CP_1
16.7.2012, determinazione con cui veniva disposta la vendita dell'immobile in suo favore al prezzo di stima sopra indicato, il Commissario straordinario, in data 2.8.2012, dinanzi al Notaio , presso cui le parti si erano Per_1
presentate al fine di stipulare l'atto di compravendita, si rifiutava di sottoscrivere il relativo rogito.
Ciò posto in via di fatto, sotto un profilo più squisitamente giuridico, osservava l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2932 c.c., atteso che la fonte dell'obbligo di concludere un contratto poteva anche essere diversa da quella propriamente negoziale.
Deduceva inoltre che la mancata cessione dell'immobile era stata causa di un rilevante pregiudizio patrimoniale, di cui ne invocava il ristoro, identificato con il perdurante pagamento dei canoni di locazione, quantificati complessivamente in € 29.893,76 (sino alla data della domanda) ed invocava, infine, l'applicabilità dell'art. 4 del contratto di locazione, alla cui stregua
“nell'eventualità di una successiva successione del capannone” i canoni di locazione già versati avrebbero dovuto essere considerati come anticipazione del prezzo di acquisto.
Chiedeva conclusivamente, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale del convenuto, il trasferimento, in suo favore, della CP_1
proprietà del rustico industriale in questione a fronte del pagamento, quale corrispettivo, del prezzo di € 111.897,15 (applicando l'art. 4 del contratto di locazione e computando dunque, nella determinazione del prezzo, i canoni di locazione corrisposti) o, in via subordinata, del prezzo di € 290.106,24
(importo ottenuto dalla differenza tra il prezzo di stima e l'onere medio tempore sostenuto a titolo di canoni di locazione quale danno patrimoniale oggetto dell'invocato risarcimento).
Il Controparte_1
liquidazione (d'ora in poi anche solo ), costituitosi
[...] CP_1
4 nel presente giudizio con comparsa di risposta del 2.2.2015, contestava le deduzioni avverse ed in via pregiudiziale, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile la cognizione del G.A., stante la discrezionalità del nella valutazione dell'interesse pubblico alla CP_1
conclusione o meno dell'atto di compravendita.
Nel merito, rilevava poi la carenza dei presupposti di cui all'art. 2932 c.c. ritenendo insussistente, a suo carico, un obbligo di contrarre, e considerando comunque la controprestazione inesigibile stante la sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non avendo la società attrice provveduto al pagamento del prezzo nel termine di legge, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Commissario.
Rilevava inoltre l'immodificabilità delle condizioni di vendita così come indicate nella disposizione normativa convenuta nell'art. 19 l.r. 8/2012 e nella relativa determinazione di vendita del , nonché la mancata CP_1 indizione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile rivendicato.
Ribadiva, infine, la piena discrezionalità del nell'applicabilità, CP_1
all'eventuale vendita, dell'art. 4 del contratto di locazione, per come confermato anche dal parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della
Regione Sicilia sulla scorta del quale tale applicazione era stata esclusa con
l'adozione delle determine nn. 58/12 e 68/12 del , che infatti CP_1
stabilivano in € 320.000,00 il prezzo da corrispondere per la vendita, senza che tali provvedimenti avessero mai costituito oggetto di contestazione alcuna da parte della società attrice.
Chiedeva in definitiva dichiararsi inammissibili o, comunque, rigettarsi tutte le domande avverse.
La causa, istruita mediante espletamento di prove testimoniali, all'udienza del 2.12.2020, veniva incamerata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
5 Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 366/2021 con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione
Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta la domanda, avanzata dalla società attrice nei confronti del
Controparte_1
, di esecuzione specifica dell'obbligo di
[...]
concludere il contratto di compravendita dell'immobile costituito dal rustico industriale sito in Caltanissetta, località Calderaro, identificato al relativo
Catasto al fg. 172, part. 675 sub 1;
- condanna la società attrice alla rifusione in favore del convenuto CP_1 di due terzi delle spese di lite, pari, nella misura già ridotta, ad € 8.058,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.”.
2. Per la riforma di detta sentenza la ha interposto Parte_1
tempestivo gravame, lamentando, con il primo motivo, l'errore del primo giudice nell'interpretazione delle risultanze istruttorie e nell'aver applicato l'art. 1460 c.c. Sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nell'individuare la fonte dal quale sorgeva l'obbligo in capo al di stipulare il CP_1
contratto di compravendita nell'art. 19 co II lettera e) L.R. 8/2012 come recepito nella determina di vendita n. 58 del 29.6.2012 del , CP_1
laddove, invero, essa appellante aveva individuato quale unica fonte di obbligazione a contrarre l'art. 19 della citata normativa regionale e non la determina del . Sostiene altresì che il Tribunale avrebbe errato nel CP_1
ritenere che il si era rifiutato di sottoscrivere il contratto in virtù CP_1
delle modalità di pagamento che sulla scorta delle risultanze istruttorie risultavano non conformi a quelle previste dalla determina n. 58 del 29.6.2012
e dall'art. 19 L.R. 8/12, in quanto il dato letterale di detta citata normativa
6 non fa alcun riferimento alle modalità di pagamento ed essa appellante nel termine previsto dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del
Commissario del aveva offerto di eseguire la prestazione, così CP_1
come comprovato in corso di causa con i testi escussi.
Col secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale una volta rigettata la domanda principale ha ritenuto assorbita la domanda relativa all'applicabilità dell'art. 4 del contratto di locazione concernente la determinazione del prezzo di vendita.
La Corte con ordinanza riservata del 22.09.2024 dichiarava la contumacia dell'appellato e dava atto che non sussistevano i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
In data 04.07.2024 si costituiva il appellato contestando i motivi CP_1 di gravame dedotti dall'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi del grado
La Corte all'udienza del 28.11.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va revocata la dichiarata contumacia del CP_1
appellato, essendosi quest'ultimo costituito in giudizio.
4. Nel merito rileva la Corte che i motivi dedotti dall'appellante a sostegno del proposto gravame, fra loro strettamente connessi, risultano infondati.
Ed invero, quanto al primo motivo, non ritenendo la Corte sussistere ragioni per disattendere l'operato del Tribunale laddove, in esito all'espletata istruttoria orale e documentale, ha rigettato la domanda della Parte_1 di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, per l'inadempimento
[...]
in cui la stessa è incorsa rispetto all'obbligo di pagamento del prezzo con le modalità e nei termini previsti dall'art. 19 co. II lett. E) L.R. 8/2012 e dalla
Determinazione Commissariale n. 58 del 29/6/2012 del di CP_1
Caltanissetta, secondo cui il prezzo della vendita avrebbe dovuto essere
7 pagato entro giorni 30 dalla data di comunicazione da parte del Commissario, così come peraltro accettato dalla stessa con nota Parte_1
dell'11/7/2012.
E' infatti circostanza pacifica oltre che incontroversa tra le parti che il
, con la citata determinazione n. 58 del 29.6.2012 del CP_1 CP_1
ebbe a deliberare di addivenire alla vendita del rustico industriale
[...]
condotto in locazione dalla stabilendo che il pagamento del Parte_1
prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario;
che la comunicazione venne effettuata dal con nota del 29.6.2012, ricevuta il 3.7.2012; che la CP_1
ebbe a fissare la data per la stipula del contratto innanzi al Parte_1
Notaio per il giorno 2.8.2012 (ultimo giorno utile nel rispetto dei 30 giorni dalla comunicazione), allorquando però il Parte_2
ebbe a rifiutarsi di sottoscrivere il contratto inquanto le modalità CP_1
di pagamento non risultavano conformi a quelle previste dalla determina n.
58 del 29.6.2012 e dal citato art. 19 della L.R.8/2012.
Nella bozza del contratto inviata al a mezzo mail dal notaio CP_1
rogante, infatti, era previsto che la avrebbe corrisposto il prezzo Parte_1
della compravendita, pari al valore di stima di € 320.000,00, mediante assegno bancario, a fronte del quale il alienante avrebbe dovuto CP_1
rilasciare quietanza a saldo “salvo buon fine”, e che quindi il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente non sarebbe avvenuto alla data di stipula del contratto e cioè entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del previsto da quest'ultimo e accettato dalla CP_1
con nota prot. n. 2517 dell'11 luglio 2012 con la quale CP_3
dichiarava espressamente: “Riscontriamo la Vs del 29 us prot. n. 2380, per confermare la ns disponibilità ad acquistare il rustico di ns pertinenza secondo le modalità indicate dall'art. 19, 2° comma lett. e della Legge
Regionale n. 8/2012 e della Determinazione commissariale n. 58 del 29
8 giugno 2012. Saremo pronti a chiudere entro i trenta giorni dalla ricezione della determina sopra citata e da Voi richiesti e corrisponderVi euro
320.000,00”.
Nella bozza del contratto era inoltre previsto che lo stesso si sarebbe risolto nel caso in cui l'assegno fosse rimasto impagato per mancanza di provvista.
Clausola questa che rendeva incerto lo stesso an della prestazione che incombeva alla , ragion per cui legittimamente il Commissario Parte_1
del si rifiutò di sottoscrivere il contratto. CP_1
Resta il fatto che nel termine dei trenta giorni entro i quali la Parte_1
avrebbe dovuto provvedere al pagamento del prezzo stabilito per il trasferimento del bene, la stessa non ottemperò, rendendosi in tal modo inadempiente all'obbligo di adempiere la propria prestazione.
Esente da censure si appalesa pertanto la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre avanzata dalla e conseguentemente ritenuto superfluo il vaglio Parte_1
delle ulteriori domande relative all'applicabilità dell'art. 4 del contratto di locazione, concernente la determinazione del prezzo di vendita, nonché al riconoscimento del ristoro del danno patrimoniale commisurato alla perdurante corresponsione dei canoni di locazione.
5. Alla stregua delle suesposte considerazioni l'appello va quindi rigettato e per l'effetto la sentenza impugnata va confermata.
6. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi tariffari previsti dal
D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
9 7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 366/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale civile di Caltanissetta in data 22.06.2021, pubblicata in data
24.06.2024, che conferma.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 13 novembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
AZ MM RO RE
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. RO RE Presidente
2) Dr. Flavia Strazzanti Consigliere
3) Avv. AZ MM Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 23/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 366/2021, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 22.06.2021, depositata in data 24.06.2021
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Caltanissetta nella via Luigi Greco
n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv. Ernesto Maria Brivido e Andrea Di
Carlo per procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA , in persona del
[...] P.IVA_2
Commissario Liquidatore p.t., rappresento e difeso dall'Avv. Claudio
IG per procura in atti
1 APPELLATO Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui nel presente atto,
l'inadempimento ex art. 2932 c.c. da parte del
[...]
, Gestione separata IRSAP, in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario pro tempore dr. , nei confronti CP_2 della;
Per l'effetto trasferire in favore della Parte_1 Parte_1
la proprietà del rustico industriale per complessivi mq 929,82, censito
[...]
al Catasto del Comune di Caltanissetta al foglio n. 172, part. 675 sub 1, sito in Caltanissetta Zona Industriale – via L. Greco n. 21, condizionando il detto trasferimento al pagamento della somma di euro € 52.109,21 di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
in via subordinata, ed in caso di mancata applicazione dell'art. 4 del contratto di locazione-assegnazione sottoscritto dalle parti, in favore della la proprietà del rustico Parte_1
industriale per complessivi mq 929,82, censito al Catasto del Comune di
Caltanissetta al foglio n. 172, part. 675 sub 1, sito in Caltanissetta Zona
Industriale – via L. Greco n. 21, condizionando il detto trasferimento al pagamento della somma di euro € 290.106,24 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito”.
Per l'appellato: “Previa revoca della contumacia dell'appellato CP_1
[...]
a) rigettare, in quanto infondato per le ragioni esposte nella integralmente
2 richiamata comparsa di costituzione e risposta in atti il gravame proposto da controparte;
b) dichiarare il giudicato interno formatosi sul capo della pronuncia che ha inteso assorbire la richiesta di risarcimento del danno spiegato in primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., stante la mancata riproposizione della stessa con l'atto di appello;
disattendere le ulteriori domande riproposte in questa sede, in quanto infondate, in virtù delle argomentazioni di cui alla richiamata comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione notificato il
12.11.2014, la conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, il Controparte_1
, chiedendo emettersi sentenza
[...] sostitutiva dell'obbligo di contrarre, rimasto inadempiuto da parte del
convenuto e disponendo, per l'effetto, il trasferimento in suo CP_1
favore della proprietà del rustico industriale sito in Caltanissetta, località
Calderaro, identificato al relativo Catasto al fg. 172, part. 675 sub 1, già condotto in locazione in virtù di contratto siglato tra le parti nel Novembre del 1991.
Esponeva, a tal fine, la società attrice che l'obbligo di concludere il contratto di compravendita, per l'ente convenuto, discendeva direttamente dalla legge
e, segnatamente, dal disposto dell'art. 19 co. 2 lett. e) della l.r. 8/2012 che imponeva ai commissari straordinari dei Consorzi di procedere ad una celere definizione delle operazioni di cessione in prelazione ai locatari al prezzo derivante dalla stima effettuata dalla competente Agenzia del
Territorio, corrispondente, nel caso di specie, ad € 320.000,00.
3 Rappresentava, inoltre, che nonostante il avesse emesso, in data CP_1
16.7.2012, determinazione con cui veniva disposta la vendita dell'immobile in suo favore al prezzo di stima sopra indicato, il Commissario straordinario, in data 2.8.2012, dinanzi al Notaio , presso cui le parti si erano Per_1
presentate al fine di stipulare l'atto di compravendita, si rifiutava di sottoscrivere il relativo rogito.
Ciò posto in via di fatto, sotto un profilo più squisitamente giuridico, osservava l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2932 c.c., atteso che la fonte dell'obbligo di concludere un contratto poteva anche essere diversa da quella propriamente negoziale.
Deduceva inoltre che la mancata cessione dell'immobile era stata causa di un rilevante pregiudizio patrimoniale, di cui ne invocava il ristoro, identificato con il perdurante pagamento dei canoni di locazione, quantificati complessivamente in € 29.893,76 (sino alla data della domanda) ed invocava, infine, l'applicabilità dell'art. 4 del contratto di locazione, alla cui stregua
“nell'eventualità di una successiva successione del capannone” i canoni di locazione già versati avrebbero dovuto essere considerati come anticipazione del prezzo di acquisto.
Chiedeva conclusivamente, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale del convenuto, il trasferimento, in suo favore, della CP_1
proprietà del rustico industriale in questione a fronte del pagamento, quale corrispettivo, del prezzo di € 111.897,15 (applicando l'art. 4 del contratto di locazione e computando dunque, nella determinazione del prezzo, i canoni di locazione corrisposti) o, in via subordinata, del prezzo di € 290.106,24
(importo ottenuto dalla differenza tra il prezzo di stima e l'onere medio tempore sostenuto a titolo di canoni di locazione quale danno patrimoniale oggetto dell'invocato risarcimento).
Il Controparte_1
liquidazione (d'ora in poi anche solo ), costituitosi
[...] CP_1
4 nel presente giudizio con comparsa di risposta del 2.2.2015, contestava le deduzioni avverse ed in via pregiudiziale, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile la cognizione del G.A., stante la discrezionalità del nella valutazione dell'interesse pubblico alla CP_1
conclusione o meno dell'atto di compravendita.
Nel merito, rilevava poi la carenza dei presupposti di cui all'art. 2932 c.c. ritenendo insussistente, a suo carico, un obbligo di contrarre, e considerando comunque la controprestazione inesigibile stante la sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non avendo la società attrice provveduto al pagamento del prezzo nel termine di legge, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Commissario.
Rilevava inoltre l'immodificabilità delle condizioni di vendita così come indicate nella disposizione normativa convenuta nell'art. 19 l.r. 8/2012 e nella relativa determinazione di vendita del , nonché la mancata CP_1 indizione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile rivendicato.
Ribadiva, infine, la piena discrezionalità del nell'applicabilità, CP_1
all'eventuale vendita, dell'art. 4 del contratto di locazione, per come confermato anche dal parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della
Regione Sicilia sulla scorta del quale tale applicazione era stata esclusa con
l'adozione delle determine nn. 58/12 e 68/12 del , che infatti CP_1
stabilivano in € 320.000,00 il prezzo da corrispondere per la vendita, senza che tali provvedimenti avessero mai costituito oggetto di contestazione alcuna da parte della società attrice.
Chiedeva in definitiva dichiararsi inammissibili o, comunque, rigettarsi tutte le domande avverse.
La causa, istruita mediante espletamento di prove testimoniali, all'udienza del 2.12.2020, veniva incamerata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
5 Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 366/2021 con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione
Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta la domanda, avanzata dalla società attrice nei confronti del
Controparte_1
, di esecuzione specifica dell'obbligo di
[...]
concludere il contratto di compravendita dell'immobile costituito dal rustico industriale sito in Caltanissetta, località Calderaro, identificato al relativo
Catasto al fg. 172, part. 675 sub 1;
- condanna la società attrice alla rifusione in favore del convenuto CP_1 di due terzi delle spese di lite, pari, nella misura già ridotta, ad € 8.058,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.”.
2. Per la riforma di detta sentenza la ha interposto Parte_1
tempestivo gravame, lamentando, con il primo motivo, l'errore del primo giudice nell'interpretazione delle risultanze istruttorie e nell'aver applicato l'art. 1460 c.c. Sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nell'individuare la fonte dal quale sorgeva l'obbligo in capo al di stipulare il CP_1
contratto di compravendita nell'art. 19 co II lettera e) L.R. 8/2012 come recepito nella determina di vendita n. 58 del 29.6.2012 del , CP_1
laddove, invero, essa appellante aveva individuato quale unica fonte di obbligazione a contrarre l'art. 19 della citata normativa regionale e non la determina del . Sostiene altresì che il Tribunale avrebbe errato nel CP_1
ritenere che il si era rifiutato di sottoscrivere il contratto in virtù CP_1
delle modalità di pagamento che sulla scorta delle risultanze istruttorie risultavano non conformi a quelle previste dalla determina n. 58 del 29.6.2012
e dall'art. 19 L.R. 8/12, in quanto il dato letterale di detta citata normativa
6 non fa alcun riferimento alle modalità di pagamento ed essa appellante nel termine previsto dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del
Commissario del aveva offerto di eseguire la prestazione, così CP_1
come comprovato in corso di causa con i testi escussi.
Col secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale una volta rigettata la domanda principale ha ritenuto assorbita la domanda relativa all'applicabilità dell'art. 4 del contratto di locazione concernente la determinazione del prezzo di vendita.
La Corte con ordinanza riservata del 22.09.2024 dichiarava la contumacia dell'appellato e dava atto che non sussistevano i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
In data 04.07.2024 si costituiva il appellato contestando i motivi CP_1 di gravame dedotti dall'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi del grado
La Corte all'udienza del 28.11.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va revocata la dichiarata contumacia del CP_1
appellato, essendosi quest'ultimo costituito in giudizio.
4. Nel merito rileva la Corte che i motivi dedotti dall'appellante a sostegno del proposto gravame, fra loro strettamente connessi, risultano infondati.
Ed invero, quanto al primo motivo, non ritenendo la Corte sussistere ragioni per disattendere l'operato del Tribunale laddove, in esito all'espletata istruttoria orale e documentale, ha rigettato la domanda della Parte_1 di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, per l'inadempimento
[...]
in cui la stessa è incorsa rispetto all'obbligo di pagamento del prezzo con le modalità e nei termini previsti dall'art. 19 co. II lett. E) L.R. 8/2012 e dalla
Determinazione Commissariale n. 58 del 29/6/2012 del di CP_1
Caltanissetta, secondo cui il prezzo della vendita avrebbe dovuto essere
7 pagato entro giorni 30 dalla data di comunicazione da parte del Commissario, così come peraltro accettato dalla stessa con nota Parte_1
dell'11/7/2012.
E' infatti circostanza pacifica oltre che incontroversa tra le parti che il
, con la citata determinazione n. 58 del 29.6.2012 del CP_1 CP_1
ebbe a deliberare di addivenire alla vendita del rustico industriale
[...]
condotto in locazione dalla stabilendo che il pagamento del Parte_1
prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario;
che la comunicazione venne effettuata dal con nota del 29.6.2012, ricevuta il 3.7.2012; che la CP_1
ebbe a fissare la data per la stipula del contratto innanzi al Parte_1
Notaio per il giorno 2.8.2012 (ultimo giorno utile nel rispetto dei 30 giorni dalla comunicazione), allorquando però il Parte_2
ebbe a rifiutarsi di sottoscrivere il contratto inquanto le modalità CP_1
di pagamento non risultavano conformi a quelle previste dalla determina n.
58 del 29.6.2012 e dal citato art. 19 della L.R.8/2012.
Nella bozza del contratto inviata al a mezzo mail dal notaio CP_1
rogante, infatti, era previsto che la avrebbe corrisposto il prezzo Parte_1
della compravendita, pari al valore di stima di € 320.000,00, mediante assegno bancario, a fronte del quale il alienante avrebbe dovuto CP_1
rilasciare quietanza a saldo “salvo buon fine”, e che quindi il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente non sarebbe avvenuto alla data di stipula del contratto e cioè entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del previsto da quest'ultimo e accettato dalla CP_1
con nota prot. n. 2517 dell'11 luglio 2012 con la quale CP_3
dichiarava espressamente: “Riscontriamo la Vs del 29 us prot. n. 2380, per confermare la ns disponibilità ad acquistare il rustico di ns pertinenza secondo le modalità indicate dall'art. 19, 2° comma lett. e della Legge
Regionale n. 8/2012 e della Determinazione commissariale n. 58 del 29
8 giugno 2012. Saremo pronti a chiudere entro i trenta giorni dalla ricezione della determina sopra citata e da Voi richiesti e corrisponderVi euro
320.000,00”.
Nella bozza del contratto era inoltre previsto che lo stesso si sarebbe risolto nel caso in cui l'assegno fosse rimasto impagato per mancanza di provvista.
Clausola questa che rendeva incerto lo stesso an della prestazione che incombeva alla , ragion per cui legittimamente il Commissario Parte_1
del si rifiutò di sottoscrivere il contratto. CP_1
Resta il fatto che nel termine dei trenta giorni entro i quali la Parte_1
avrebbe dovuto provvedere al pagamento del prezzo stabilito per il trasferimento del bene, la stessa non ottemperò, rendendosi in tal modo inadempiente all'obbligo di adempiere la propria prestazione.
Esente da censure si appalesa pertanto la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre avanzata dalla e conseguentemente ritenuto superfluo il vaglio Parte_1
delle ulteriori domande relative all'applicabilità dell'art. 4 del contratto di locazione, concernente la determinazione del prezzo di vendita, nonché al riconoscimento del ristoro del danno patrimoniale commisurato alla perdurante corresponsione dei canoni di locazione.
5. Alla stregua delle suesposte considerazioni l'appello va quindi rigettato e per l'effetto la sentenza impugnata va confermata.
6. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi tariffari previsti dal
D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
9 7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 366/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale civile di Caltanissetta in data 22.06.2021, pubblicata in data
24.06.2024, che conferma.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 13 novembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
AZ MM RO RE
10