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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/07/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 48-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente dott.ssa Giuliana Filippello Giudice relatore dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 44 comma I lett. a) CCII depositato in data 26/03/2025 dinanzi al
Tribunale di Roma, (C.F.: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla Via Giangiacomo Porro,
20, già con sede legale in Castelbellino (AN) fino al 05/03/2025, ha chiesto la concessione di termine, riservandosi la successiva presentazione di domanda introduttiva di strumento di regolazione della crisi, nonché la conferma delle misure protettive ex art. 54, commi 2 e
4, CCII.
Con provvedimento del 02/04/2025 il Tribunale di Roma, previa dichiarazione della propria incompetenza territoriale a decidere sulla domanda, essendo il trasferimento della sede legale, precedentemente allocata in Ancona, intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso introduttivo, ha disposto la trasmissione degli atti a questo Ufficio.
Pertanto, il ricorso, regolarmente iscritto a ruolo in data 07/04/2025, è stato rubricato al n.
r.g. p.u. 48/2025.
Con decreto del 16/04/2025 il Tribunale ha concesso, ai sensi dell'art. 44 comma I lett. a), il termine richiesto, nella misura di giorni 60, per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma
1, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.
Pagina 1 Con provvedimento monocratico emesso in pari data sono state altresì confermate le misure protettive richieste per il termine di giorni 60.
Il successivo 17/04/2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con l'intento di addivenire al risanamento aziendale mediante l'accesso ad altra procedura, ovvero alla composizione negoziata della crisi, e, pertanto, il Tribunale ha fissato l'udienza del
22/05/2025, rinviata d'ufficio al 05/06/2025, per la comparizione delle parti e del Pubblico
Ministero affinché procedesse alla valutazione della sussistenza degli eventuali presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza tenutasi in data 05/06/2025 la ricorrente non è stata in grado di fornire una situazione contabile assestata ed aggiornata, neanche alla data del 31/12/2024, e la causa è stata rinviata al 15/07/2025, così da consentire il deposito del bilancio di esercizio dell'anno 2024, dal quale desumere le attuali condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società, nonché la valutazione dal parte del Pubblico Ministero della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nelle more, con provvedimento del 17/06/2025, il Tribunale ha respinto la domanda di proroga delle misure protettive che, pertanto, sono state revocate.
All'udienza del 15/07/2025, la ricorrente, previo deposito del bilancio in parola, ha sostenuto la percorribilità del risanamento all'uopo predisponendo un piano industriale, e annesso piano di tesoreria, nonché allegando le fatture emesse nel mese di luglio 2025 fino alla data di udienza, gli ordinativi ricevuti e documenti accertanti le disponibilità liquide.
Il Pubblico Ministero ha concluso domandando, sulla base degli atti, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, che fossero disposti ulteriori accertamenti alla luce della documentazione da ultimo prodotta dalla debitrice e il
Tribunale ha riservato la decisione.
Nell'ambito del medesimo procedimento unitario è confluito anche il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, depositato in data 07/04/2024, da
[...]
(C.F. ), con l'avv. Paolo PE, creditore della Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
in ordine al quale, a seguito della formalizzazione di atto di desistenza del 11/07/2025,
[...]
è stata riservata la decisione al collegio il 15/07/2025.
Tanto premesso, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta
OSSERVA
Sulla improcedibilità del ricorso ex art. 44 comma I lett. a) CCII per intervenuta rinuncia
Ai sensi dell'art. 49 comma I CCII, il tribunale, prima di procedere al vaglio della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in pendenza di ricorsi avanzati da soggetti a ciò legittimati, è tenuto a definire le domande di accesso ad uno strumento
Pagina 2 di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, ciò in ragione della sempre auspicabile preferibilità del risanamento aziendale rispetto all'alternativa liquidatoria.
Nel caso di specie, risulta che il debitore, conseguentemente all'avvio del procedimento introdotto con ricorso ex artt. 40 e 44 I comma lett. a) CCII, ha provveduto in data
17/04/2025 al deposito di atto di rinuncia motivato dalla volontà di accedere ad altra procedura di risanamento aziendale ovvero la composizione negoziata della crisi.
Ulteriormente va rilevato che, nell'ambito della suddetta procedura, la non ha Parte_1 osservato quanto disposto dell'art. 44, comma, 1 lett. c) e d) CCII, in quanto non ha adempiuto agli obblighi informativi quindicinali prescritti e non ha effettuato il versamento del deposito cauzionale, inoltre ha effettuato il pagamento di debiti concorsuali, circostanze che in ogni caso determinerebbero, per espressa previsione normativa, la revoca del provvedimento di concessione del termine, con conseguente accertamento dello stato di insolvenza in capo al debitore laddove sia stato proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte di uno dei soggetti a ciò legittimati.
Ne discende che, preso atto dell'intervenuta rinuncia, debba dichiararsi l'improcedibilità del ricorso ex artt. 40 e 44 CCII introdotto da e, per l'effetto, procedersi al Parte_1 vaglio delle pendenti domande di apertura di liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII.
Ferma la desistenza dal ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale del creditore da cui deriva la dichiarazione di estinzione della relativa Controparte_1 istanza, la domanda espressamente formulata dal Pubblico Ministero all'udienza del
15/07/2025 impone la valutazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della richiesta liquidazione giudiziale.
Sul vaglio della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza del Pubblico Ministero e sull'insostenibilità degli obbiettivi di risanamento di cui al piano industriale
Passando, quindi, al sollecitato accertamento dello stato di insolvenza della società debitrice si osserva quanto segue.
In relazione ai requisiti dimensionali, si rileva che la è soggetta alla disciplina Parte_1 sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, atteso il superamento di tutti i limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come risulta dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, dai quali emerge anche, con particolare riferimento al bilancio chiuso al
31/12/2024, una perdita di esercizio di € 1.911.786,00 (che ha avuto l'effetto di ridurre il capitale di oltre un terzo), un ammontare di debiti pari ad € 9.276.170,00, nonché il dimezzamento del fatturato rispetto al 2023.
A detta situazione debitoria, come già rilevato sopra, si contrappongono disponibilità liquide per euro 468.955,00 e un patrimonio netto di euro 855.416,00.
Pagina 3 Tuttavia, la laconicità delle informazioni a bilancio (anche con particolare riferimento alla nota integrativa), che si presenta, con particolare riferimento alle perdite valutative di cui al conto economico, come privo di elementi di dettaglio utili a fornire indicazioni che vadano oltre il semplice dato numerico, induce più di un sospetto circa il tenore effettivo della perdita di esercizio 2024, che potrebbe essere superiore a quella esposta a causa del possibile minor valore delle rimanenze finali.
Lo stato di decozione della non più in grado di adempiere regolarmente le Parte_1 obbligazioni assunte, emerge anche dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, che attestano l'emissione avverso la stessa, nel triennio antecedente, di numerosi decreti ingiuntivi, di cui uno anche in favore di soggetto lavoratore, seppur opposto, nonché debiti contributivi, con annesse sanzioni civili, accertati da Inps per circa
€ 311.213,84, di cui parte affidati all'Agente per la riscossione. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
*
La società debitrice, pur riconoscendo lo stato di crisi in cui attualmente versa, dovuto ad una molteplicità di cause, ne ha dedotto la reversibilità nel tempo di due esercizi, oltre quello in corso, per il tramite della prosecuzione diretta dell'attività grazie alle commesse che saranno garantite da partner definiti “privilegiati”, mediante la sottoscrizione di contratti quadro o manifestazioni di interesse. A tal fine ha allegato un piano industriale e la comunicazione ai creditori ai quali si preannuncia l'adozione di una strategia di risanamento da attuarsi nell'ambito della composizione negoziata della crisi.
Nello specifico, la debitrice ha sostenuto che l'ottenimento di commesse future da parte di società primarie di costruzione, e dunque i flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività, consentano il risanamento della società mediante dilazioni di pagamento da proporre ad alcuni creditori e che gli utili futuri saranno superiori ai proventi che si genererebbero nello scenario liquidatorio atomistico.
In estrema sintesi, la riterrebbe di gestire l'attuale stato di crisi mediante una Parte_1 ristrutturazione del debito da effettuarsi unicamente con una dilazione di pagamento
(con eccezione degli istituti di credito verso i quali è intenzionata a fare una proposta che tenga conto di un preteso controcredito di natura risarcitoria per gli oneri che si ritengono indebitamente applicati ai contratti finanziari, ancora da accertare e con forti margini di aleatorietà).
Dall'esame del piano industriale, nonché di tutta la documentazione anche da ultimo depositata, emergono criticità tali che non consentono, in via prognostica, di addivenire ad un giudizio positivo di fattibilità e sostenibilità dello stesso.
Pagina 4 In altre parole, e ai più specifici fini che qui interessano, la società non è stata in grado di provare la propria effettiva capacità di generare ricavi congrui e stabili che le permettano il raggiungimento degli obbiettivi di risanamento proposti.
In particolare, il piano elaborato pare fondato su elementi incerti e non vincolanti
(manifestazioni di interesse e contratti quadro privi di garanzie) e la società non è stata in grado di dimostrare come intende coprire la differenza negativa di circa un milione e mezzo di euro che esiste tra i flussi di cui alla continuità e i debiti esistenti.
Infatti, dal piano di tesoreria emerge come la prosecuzione diretta dell'attività generebbe flussi per complessivi euro 8.305.607,00 a fronte di un debito, come prospettato dalla pari ad euro 9.713.359,31. Parte_1
Sul punto devi dirsi che non conforta, nei termini del gap debitorio come sopra individuato, la circostanza indicata da parte debitrice che vorrebbe il patrimonio netto
“integrato” da un plusvalore latente relativo all'immobile condotto in locazione finanziaria, indicato in euro 2.511.493,00. A fronte di detta apodittica affermazione non sono stati prodotti documenti che attestino il valore effettivo dell'immobile, come una perizia di stima, né il debito residuo verso la società di leasing. Di contro, considerata la svalutazione del mercato immobiliare e la vetustà dell'immobile, appare ragionevole ritenere che il valore reale sia sensibilmente inferiore a quanto dichiarato dalla società debitrice, rendendo del tutto incerta la pretesa plusvalenza latente.
Va ulteriormente sconfessata la circostanza che la avrebbe conseguito un Parte_1 risultato economico positivo nel 2025. Infatti, la situazione economica al 30/06/2025, non contempla alcuna variazione delle rimanenze, che invece ha certamente avuto segno negativo, stante il presunto utilizzo di scorte già in suo possesso per evitare di sostenere ulteriori costi per l'acquisto di merci e materie prime che avrebbe dovuto determinare la diminuzione del valore delle rimanenze, occultando così un costo che con ogni probabilità ha determinato un nuovo risultato economico negativo, con ulteriore riduzione del patrimonio netto.
Ne discende che non appare provata né condivisibile l'affermazione della debitrice circa l'esistenza di un patrimonio netto pari o superiore a 2 milioni di euro. Al contrario, neanche la documentazione successivamente prodotta consente di superare i dubbi circa la stessa esistenza di un patrimonio netto ancora positivo.
In ogni caso si ricorda che lo stato di insolvenza delle società, che non siano in liquidazione, va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle
Pagina 5 condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. n.
7087/2022; cfr. anche Cass. n. 29913/2018).
Quanto alla documentazione esibita in udienza e successivamente allegata al fascicolo, consistente in fatture, ordini e richieste di preventivo, in parte provenienti da soggetti con i quali sono stati sottoscritti contratti quadro, tesa a dimostrare la fattibilità del piano ma non dirimente, si rileva che le fatture emesse nei confronti di società che avrebbero dovuto garantire ricavi per € 10.750.000 nel solo anno 2025 ammontano a circa €
150.000,00, mentre gli ordini ricevuti – la maggior parte dei quali documentati solo da moduli interni privi di sottoscrizione da parte del cliente – ammontano a circa € 350.000,00.
A fronte di tali ordini e fatture, non risultano accrediti di importo consistente sui conti correnti aziendali relativi all'avvio delle forniture, a conferma che gli acconti previsti per l'attuazione del piano industriale non sono mai stati effettivamente versati (i conti correnti della società registrano un saldo di soli € 23.036,01, cui si aggiungono assegni bancari per complessivi € 106.000,00 circa, non ancora incassati).
In conclusione, dal quadro sopra esposto emerge come le tempistiche estremamente dilatate, la natura incerta dei crediti vantati “verso altri”, l'attuale scarsità di liquidità aziendale e i dubbi circa l'effettiva consistenza delle rimanenze e del patrimonio netto non consentono di esprimere un giudizio prognostico positivo sulla fattibilità e sostenibilità del piano industriale, dovendosi concludere, ricorrendone i presupposti di legge e accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di normalità, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In punto di nomina dei Curatori si rappresenta che si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Tanto premesso, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 54 e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA l'improcedibilità – per intervenuta rinuncia – del ricorso ex artt. 40 e 44 CCII introdotto da Parte_1
DICHIARA, altresì, l'improcedibilità – per intervenuta desistenza – dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata da Controparte_1
e, sussistendone i presupposti di legge, vista l'istanza del Pubblico Ministero,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Roma (RM) alla Via Gian Giacomo Porro, 20, già con sede legale in Castelbellino (AN), n.
REA RM 1612763;
Pagina 6 NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Giuliana
Filippello;
NOMINA curatori,
− il dott. Persona_1
− l'avv. UBALDO SASSAROLI;
i cui nominativi sono stati individuati attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA i curatori all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 20/11/2025 ore 10,30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di
Pagina 7 posta elettronica certificata dei curatori e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio dei Curatori, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai Curatori, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA ai curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai curatori, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Giuliana Filippello
Il Presidente
dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente dott.ssa Giuliana Filippello Giudice relatore dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 44 comma I lett. a) CCII depositato in data 26/03/2025 dinanzi al
Tribunale di Roma, (C.F.: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla Via Giangiacomo Porro,
20, già con sede legale in Castelbellino (AN) fino al 05/03/2025, ha chiesto la concessione di termine, riservandosi la successiva presentazione di domanda introduttiva di strumento di regolazione della crisi, nonché la conferma delle misure protettive ex art. 54, commi 2 e
4, CCII.
Con provvedimento del 02/04/2025 il Tribunale di Roma, previa dichiarazione della propria incompetenza territoriale a decidere sulla domanda, essendo il trasferimento della sede legale, precedentemente allocata in Ancona, intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso introduttivo, ha disposto la trasmissione degli atti a questo Ufficio.
Pertanto, il ricorso, regolarmente iscritto a ruolo in data 07/04/2025, è stato rubricato al n.
r.g. p.u. 48/2025.
Con decreto del 16/04/2025 il Tribunale ha concesso, ai sensi dell'art. 44 comma I lett. a), il termine richiesto, nella misura di giorni 60, per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma
1, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.
Pagina 1 Con provvedimento monocratico emesso in pari data sono state altresì confermate le misure protettive richieste per il termine di giorni 60.
Il successivo 17/04/2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con l'intento di addivenire al risanamento aziendale mediante l'accesso ad altra procedura, ovvero alla composizione negoziata della crisi, e, pertanto, il Tribunale ha fissato l'udienza del
22/05/2025, rinviata d'ufficio al 05/06/2025, per la comparizione delle parti e del Pubblico
Ministero affinché procedesse alla valutazione della sussistenza degli eventuali presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza tenutasi in data 05/06/2025 la ricorrente non è stata in grado di fornire una situazione contabile assestata ed aggiornata, neanche alla data del 31/12/2024, e la causa è stata rinviata al 15/07/2025, così da consentire il deposito del bilancio di esercizio dell'anno 2024, dal quale desumere le attuali condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società, nonché la valutazione dal parte del Pubblico Ministero della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nelle more, con provvedimento del 17/06/2025, il Tribunale ha respinto la domanda di proroga delle misure protettive che, pertanto, sono state revocate.
All'udienza del 15/07/2025, la ricorrente, previo deposito del bilancio in parola, ha sostenuto la percorribilità del risanamento all'uopo predisponendo un piano industriale, e annesso piano di tesoreria, nonché allegando le fatture emesse nel mese di luglio 2025 fino alla data di udienza, gli ordinativi ricevuti e documenti accertanti le disponibilità liquide.
Il Pubblico Ministero ha concluso domandando, sulla base degli atti, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, che fossero disposti ulteriori accertamenti alla luce della documentazione da ultimo prodotta dalla debitrice e il
Tribunale ha riservato la decisione.
Nell'ambito del medesimo procedimento unitario è confluito anche il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, depositato in data 07/04/2024, da
[...]
(C.F. ), con l'avv. Paolo PE, creditore della Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
in ordine al quale, a seguito della formalizzazione di atto di desistenza del 11/07/2025,
[...]
è stata riservata la decisione al collegio il 15/07/2025.
Tanto premesso, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta
OSSERVA
Sulla improcedibilità del ricorso ex art. 44 comma I lett. a) CCII per intervenuta rinuncia
Ai sensi dell'art. 49 comma I CCII, il tribunale, prima di procedere al vaglio della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in pendenza di ricorsi avanzati da soggetti a ciò legittimati, è tenuto a definire le domande di accesso ad uno strumento
Pagina 2 di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, ciò in ragione della sempre auspicabile preferibilità del risanamento aziendale rispetto all'alternativa liquidatoria.
Nel caso di specie, risulta che il debitore, conseguentemente all'avvio del procedimento introdotto con ricorso ex artt. 40 e 44 I comma lett. a) CCII, ha provveduto in data
17/04/2025 al deposito di atto di rinuncia motivato dalla volontà di accedere ad altra procedura di risanamento aziendale ovvero la composizione negoziata della crisi.
Ulteriormente va rilevato che, nell'ambito della suddetta procedura, la non ha Parte_1 osservato quanto disposto dell'art. 44, comma, 1 lett. c) e d) CCII, in quanto non ha adempiuto agli obblighi informativi quindicinali prescritti e non ha effettuato il versamento del deposito cauzionale, inoltre ha effettuato il pagamento di debiti concorsuali, circostanze che in ogni caso determinerebbero, per espressa previsione normativa, la revoca del provvedimento di concessione del termine, con conseguente accertamento dello stato di insolvenza in capo al debitore laddove sia stato proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte di uno dei soggetti a ciò legittimati.
Ne discende che, preso atto dell'intervenuta rinuncia, debba dichiararsi l'improcedibilità del ricorso ex artt. 40 e 44 CCII introdotto da e, per l'effetto, procedersi al Parte_1 vaglio delle pendenti domande di apertura di liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII.
Ferma la desistenza dal ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale del creditore da cui deriva la dichiarazione di estinzione della relativa Controparte_1 istanza, la domanda espressamente formulata dal Pubblico Ministero all'udienza del
15/07/2025 impone la valutazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della richiesta liquidazione giudiziale.
Sul vaglio della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza del Pubblico Ministero e sull'insostenibilità degli obbiettivi di risanamento di cui al piano industriale
Passando, quindi, al sollecitato accertamento dello stato di insolvenza della società debitrice si osserva quanto segue.
In relazione ai requisiti dimensionali, si rileva che la è soggetta alla disciplina Parte_1 sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, atteso il superamento di tutti i limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come risulta dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, dai quali emerge anche, con particolare riferimento al bilancio chiuso al
31/12/2024, una perdita di esercizio di € 1.911.786,00 (che ha avuto l'effetto di ridurre il capitale di oltre un terzo), un ammontare di debiti pari ad € 9.276.170,00, nonché il dimezzamento del fatturato rispetto al 2023.
A detta situazione debitoria, come già rilevato sopra, si contrappongono disponibilità liquide per euro 468.955,00 e un patrimonio netto di euro 855.416,00.
Pagina 3 Tuttavia, la laconicità delle informazioni a bilancio (anche con particolare riferimento alla nota integrativa), che si presenta, con particolare riferimento alle perdite valutative di cui al conto economico, come privo di elementi di dettaglio utili a fornire indicazioni che vadano oltre il semplice dato numerico, induce più di un sospetto circa il tenore effettivo della perdita di esercizio 2024, che potrebbe essere superiore a quella esposta a causa del possibile minor valore delle rimanenze finali.
Lo stato di decozione della non più in grado di adempiere regolarmente le Parte_1 obbligazioni assunte, emerge anche dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, che attestano l'emissione avverso la stessa, nel triennio antecedente, di numerosi decreti ingiuntivi, di cui uno anche in favore di soggetto lavoratore, seppur opposto, nonché debiti contributivi, con annesse sanzioni civili, accertati da Inps per circa
€ 311.213,84, di cui parte affidati all'Agente per la riscossione. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
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La società debitrice, pur riconoscendo lo stato di crisi in cui attualmente versa, dovuto ad una molteplicità di cause, ne ha dedotto la reversibilità nel tempo di due esercizi, oltre quello in corso, per il tramite della prosecuzione diretta dell'attività grazie alle commesse che saranno garantite da partner definiti “privilegiati”, mediante la sottoscrizione di contratti quadro o manifestazioni di interesse. A tal fine ha allegato un piano industriale e la comunicazione ai creditori ai quali si preannuncia l'adozione di una strategia di risanamento da attuarsi nell'ambito della composizione negoziata della crisi.
Nello specifico, la debitrice ha sostenuto che l'ottenimento di commesse future da parte di società primarie di costruzione, e dunque i flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività, consentano il risanamento della società mediante dilazioni di pagamento da proporre ad alcuni creditori e che gli utili futuri saranno superiori ai proventi che si genererebbero nello scenario liquidatorio atomistico.
In estrema sintesi, la riterrebbe di gestire l'attuale stato di crisi mediante una Parte_1 ristrutturazione del debito da effettuarsi unicamente con una dilazione di pagamento
(con eccezione degli istituti di credito verso i quali è intenzionata a fare una proposta che tenga conto di un preteso controcredito di natura risarcitoria per gli oneri che si ritengono indebitamente applicati ai contratti finanziari, ancora da accertare e con forti margini di aleatorietà).
Dall'esame del piano industriale, nonché di tutta la documentazione anche da ultimo depositata, emergono criticità tali che non consentono, in via prognostica, di addivenire ad un giudizio positivo di fattibilità e sostenibilità dello stesso.
Pagina 4 In altre parole, e ai più specifici fini che qui interessano, la società non è stata in grado di provare la propria effettiva capacità di generare ricavi congrui e stabili che le permettano il raggiungimento degli obbiettivi di risanamento proposti.
In particolare, il piano elaborato pare fondato su elementi incerti e non vincolanti
(manifestazioni di interesse e contratti quadro privi di garanzie) e la società non è stata in grado di dimostrare come intende coprire la differenza negativa di circa un milione e mezzo di euro che esiste tra i flussi di cui alla continuità e i debiti esistenti.
Infatti, dal piano di tesoreria emerge come la prosecuzione diretta dell'attività generebbe flussi per complessivi euro 8.305.607,00 a fronte di un debito, come prospettato dalla pari ad euro 9.713.359,31. Parte_1
Sul punto devi dirsi che non conforta, nei termini del gap debitorio come sopra individuato, la circostanza indicata da parte debitrice che vorrebbe il patrimonio netto
“integrato” da un plusvalore latente relativo all'immobile condotto in locazione finanziaria, indicato in euro 2.511.493,00. A fronte di detta apodittica affermazione non sono stati prodotti documenti che attestino il valore effettivo dell'immobile, come una perizia di stima, né il debito residuo verso la società di leasing. Di contro, considerata la svalutazione del mercato immobiliare e la vetustà dell'immobile, appare ragionevole ritenere che il valore reale sia sensibilmente inferiore a quanto dichiarato dalla società debitrice, rendendo del tutto incerta la pretesa plusvalenza latente.
Va ulteriormente sconfessata la circostanza che la avrebbe conseguito un Parte_1 risultato economico positivo nel 2025. Infatti, la situazione economica al 30/06/2025, non contempla alcuna variazione delle rimanenze, che invece ha certamente avuto segno negativo, stante il presunto utilizzo di scorte già in suo possesso per evitare di sostenere ulteriori costi per l'acquisto di merci e materie prime che avrebbe dovuto determinare la diminuzione del valore delle rimanenze, occultando così un costo che con ogni probabilità ha determinato un nuovo risultato economico negativo, con ulteriore riduzione del patrimonio netto.
Ne discende che non appare provata né condivisibile l'affermazione della debitrice circa l'esistenza di un patrimonio netto pari o superiore a 2 milioni di euro. Al contrario, neanche la documentazione successivamente prodotta consente di superare i dubbi circa la stessa esistenza di un patrimonio netto ancora positivo.
In ogni caso si ricorda che lo stato di insolvenza delle società, che non siano in liquidazione, va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle
Pagina 5 condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. n.
7087/2022; cfr. anche Cass. n. 29913/2018).
Quanto alla documentazione esibita in udienza e successivamente allegata al fascicolo, consistente in fatture, ordini e richieste di preventivo, in parte provenienti da soggetti con i quali sono stati sottoscritti contratti quadro, tesa a dimostrare la fattibilità del piano ma non dirimente, si rileva che le fatture emesse nei confronti di società che avrebbero dovuto garantire ricavi per € 10.750.000 nel solo anno 2025 ammontano a circa €
150.000,00, mentre gli ordini ricevuti – la maggior parte dei quali documentati solo da moduli interni privi di sottoscrizione da parte del cliente – ammontano a circa € 350.000,00.
A fronte di tali ordini e fatture, non risultano accrediti di importo consistente sui conti correnti aziendali relativi all'avvio delle forniture, a conferma che gli acconti previsti per l'attuazione del piano industriale non sono mai stati effettivamente versati (i conti correnti della società registrano un saldo di soli € 23.036,01, cui si aggiungono assegni bancari per complessivi € 106.000,00 circa, non ancora incassati).
In conclusione, dal quadro sopra esposto emerge come le tempistiche estremamente dilatate, la natura incerta dei crediti vantati “verso altri”, l'attuale scarsità di liquidità aziendale e i dubbi circa l'effettiva consistenza delle rimanenze e del patrimonio netto non consentono di esprimere un giudizio prognostico positivo sulla fattibilità e sostenibilità del piano industriale, dovendosi concludere, ricorrendone i presupposti di legge e accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di normalità, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In punto di nomina dei Curatori si rappresenta che si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Tanto premesso, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 54 e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA l'improcedibilità – per intervenuta rinuncia – del ricorso ex artt. 40 e 44 CCII introdotto da Parte_1
DICHIARA, altresì, l'improcedibilità – per intervenuta desistenza – dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata da Controparte_1
e, sussistendone i presupposti di legge, vista l'istanza del Pubblico Ministero,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Roma (RM) alla Via Gian Giacomo Porro, 20, già con sede legale in Castelbellino (AN), n.
REA RM 1612763;
Pagina 6 NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Giuliana
Filippello;
NOMINA curatori,
− il dott. Persona_1
− l'avv. UBALDO SASSAROLI;
i cui nominativi sono stati individuati attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA i curatori all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 20/11/2025 ore 10,30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di
Pagina 7 posta elettronica certificata dei curatori e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio dei Curatori, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai Curatori, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA ai curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai curatori, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Giuliana Filippello
Il Presidente
dott. Roberto Sereni Lucarelli
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