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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/02/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
IR.G. n.105/2022
Tribunale di RR ZI
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR ZI, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello, iscritta al n.105 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del
10.10.2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.190 e 352 c.p.c. vertente,
TRA
, elettivamente domiciliato in Boscoreale alla via Mario Pagano n.13, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Giovanni Panariello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Andrea Renata Alessia Sorrentino con studio in Napoli alla via dei Mille n.16, presso cui è elettivamente domiciliata, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto Notar Persona_1 di Milano Rep.22644 del 14.10.2019 allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
residente in [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n.3857/2021 del Giudice di Pace di RR ZI.
Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale di trattazione cartolare del 30.10.2023 con assegnazione dei termini ex artt.190 e 352 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante come in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di RR ZI, e Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., rispettivamente quale proprietaria dell'autovettura CP_1
Toyota Rav 4 tg. DK782 XJ e la compagnia di assicurazione del veicolo attoreo, per ivi sentirli condannare in solido e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente della predetta autovettura nella causazione del sinistro dedotto in lite, al pagamento in suo favore del risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura Fiat Punto Evo tg. EB 622 ZJ in suo possesso, in regime di comodato d'uso, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.10.2019, alle ore
11:45 circa, nel Comune di Pompei alla via Sacra, in prossimità dell'intersezione con via De La
Salle.
Nello specifico, assumeva l'attore in primo grado che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, nel mentre l'autovettura Fiat Punto Evo in suo possesso e condotta nell'occasione da ed ass.ta con procedeva regolarmente lungo la predetta Parte_2 Controparte_1
strada mantenendo la propria corsia di marcia e con direzione Santuario, rimaneva vittima di un incidente stradale provocato dalla negligente condotta di guida del conducente dell'autovettura
Toyota rav 4 il quale, provenendo da via De La Salle, in prossimità dell'incrocio della predetta strada con quella percorsa dall'attore, nell'immettersi su quest'ultima, ometteva di arrestarsi al segnale di stop ivi allocato nonché di concedere la prescritta precedenza, impattando con la sua parte anteriore destra la fiancata sinistra del veicolo attoreo che ivi procedeva a moderata velocità il quale in conseguenza dell'urto subito riportava danni alla fiancata sinistra quantificati in un importo complessivo pari ad euro 3.856,29 come da fatture fiscali prodotte nel giudizio di primo grado.
Radicatasi la lite, all'udienza di prima comparazione, l'attore rappresentava di aver ricevuto offerta reale di importo pari ad euro 1300,00 ( di cui euro 400,00 per spese e compenso professionale) da parte della propria compagnia su base concorsuale ex art.2054 co.II c.c. e che Controparte_1
veniva trattenuta in acconto del maggiore avere, sicché il giudice di pace adito, rilevata la contumacia di entrambi i convenuti nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti ed ammessa la prova come articolata da parte attorea ne disponeva il rinvio in prosieguo per l'espletamento.
Indi, raccolta la prova orale mediante l'escussione del teste di parte attorea innanzi a diverso giudicante nelle more subentrato, sulle conclusioni precisate dalle parti il Giudice di Pace di RR
ZI assegnava la causa a sentenza ritenendo la causa matura per la decisione.
Con sentenza n. 3857/2021, emessa in data 30.08.2021 e depositata in data 28.09.2021 nell'ambito del procedimento civile recante RG.n.1879/2020, il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accertata l' esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Toyota Rav 4 in relazione al verificarsi del sinistro oggetto di causa, condannava entrambi i convenuti in solido al pagamento in favore di dell'importo pari ad Parte_1
euro 1.400,00 comprensivo di iva per i danni riportati dal veicolo Fiat Punto evo in suo possesso, detratto l'importo già corrisposto al predetto a titolo di offerta reale, oltre interessi legali sulla somma residua dalla data del sinistro sino al materiale soddisfo e regolava di conseguenza le spese di lite in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha proposto gravame dolendosi con un unico motivo di gravame della erronea Parte_1
quantificazione operata dal giudicante in sede di liquidazione del quantum EB , in via equitativa, e pertanto riduttiva e non proporzionata secondo la prospettazione attorea alla effettiva entità dei danni riportati dal veicolo in suo possesso in conseguenza del sinistro stradale occorso, censurando altresì l'omessa motivazione circa la mancata ammissione della invocata ctu tecnico- estimativa peraltro richiesta nel corso del giudizio di primo grado e finalizzata a pervenire ad una esatta quantificazione dei danni de quibus.
Chiedeva pertanto in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi gli appellati in solido tra loro, al pagamento in suo favore dell' importo complessivo pari ad euro 3.856,29 detratto quanto già corrisposto, per tutti i danni materiali riportati dall'autovettura Fiat Punto Evo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del difensore dichiaratosene antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 23.03.2022 si costituiva la compagnia assicurativa in p.l.r.p.t., la quale, resistendo alle avverse difese, Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt.348 bis e 348 ter c.p.c nonché , l'inammissibilità della stessa per violazione dell'art.342 c.p.c. nonché del disposto di cui agli artt.2054 e 2697 c.c. oltre alla carenza di legittimazione attiva e di quella passiva;
nel merito, concludeva per il rigetto dell'appello attesa la sua infondatezza con riforma della impugnata sentenza nella misura in cui condannava la convenuta compagnia in solido al risarcimento dei danni lamentati dall'odierno appellante per carenza di prova in ordine all'an ed al quantum, oltre vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti non si costituiva nel presente grado di giudizio la responsabile civile come in epigrafe indicata, sicché se ne deve dichiarare la contumacia.
Indi, acquisito il fascicolo processuale di primo grado, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 10.10.2023 l'odierno giudicante, riservava la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt.190 e 354 c.p.c. come da verbale di trattazione cartolare del 30.10.2023.
2. In rito
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del 16.11.2017 “..Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di” revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3.Nel merito
3.1 Si deve dare atto che nel caso in esame il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea riconoscendo che dall'attore era stata fornita la prova idonea a vincere la presunzione del concorso di colpa disciplinato dall'art. 2054 cc.
Orbene l'assunto del giudice di prime cure va disatteso con accoglimento dell'appello incidentale formulata da parte appellata nei limiti seguenti.
Deve darsi atto infatti che la prova testimoniale resa dall'unico teste escusso , peraltro legato da vincolo di parentela (sorella cfr. verb 12.3.21) con la moglie del proprietario- conducente nell'occasione del sinistro- era inammissibile ex art. 135 Dlvo 209 del 2005 poiché il nominativo del predetto teste non è stato indicato nella messa in mora.
Tale inammissibilità è rilevabile di ufficio.
Occorre in ogni caso rilevare che non è stata ben chiarita la condotta tenuta dal conducente dell'auto attorea (velocità ad es.) ed in particolare se la stessa fosse conforme alle regole della strada.
Deve infatti aggiungersi che , in ogni caso, nessuna prova è stata fornita da parte attrice in ordine al rispetto delle norme del codice della strada da parte del conducente dell'auto, così come richiesto dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'infrazione, anche grave (mancata precedenza o mancata sosta allo stop ), come nel caso in esame, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, atteso che secondo le norme del codice della strada è previsto il rallentamento in prossimità degli incroci.
Ne consegue che alla luce di tutto quanto sopra esposto non può ritenersi superata la presunzione del concorso di colpa prevista dall'art. 2054 cc.
3.2. Con riferimento al danno provocato dall'incidente occorre rilevare che se è vero che parte attrice – odierna appellante – ha prodotto le fatture TE , circostanza questa ultima non presa in esame da parte del giudice di prime cure, tuttavia non risulta la prova in atti che tutte le lavorazioni eseguiti sulla macchina in esame siano effettivamente causalmente collegate a danni causati dal sinistro per cui è causa, e tanto anche in considerazione del fatto che l'incidente è avvenuto nel 2019 e l'auto era stata immatricolata nel 2010 .
In particolare occorre rilevare poi che dalle foto prodotte in atti si evince che l'auto è stata interessata da un impatto nello sportello anteriore e conseguentemente le lavorazioni fatturate – come evidenziato dal giudice di prime cure – non sono tutte congruenti con il danno allegato. Del resto la stessa perizia di parte precisa che si tratta di “quantificazione su scorta fotografica”, riportando voci di danno relative a paraurti posteriore e parafango posteriore e di cui tuttavia dalle foto – come rilevato dallo stesso giudice di prime cure - non si evince affatto il danno, e non sarebbe nemmeno contiguo al danno visibile sullo sportello anteriore dell'auto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, al fine della quantificazione del danno , si deve evidenziare che dalla fattura n. 92 del 25 ottobre 2019 devono essere detratte le spese del paraurti posteriore e del commutatore – ne consegue che l'importo per la stessa è di € 2532,00, quanto alla fattura 93 del
25 ottobre 2019 l'importo di € 976,00 riguarda la riverniciatura dell'intera auto con evidente miglioramento delle condizioni precedenti della stessa atteso che si tratta di auto immatricolata dal
2010.
L'importo complessivo di € 3508,00 in ragione dell'applicabilità del concorso di colpa deve essere pertanto dimezzato in € 1754,00, oltre interessi dall'evento al saldo .
Da tale importo deve essere detratto quanto già corrisposto .
4.Sulle spese processuali
Conferma le spese del primo grado .
Quanto alle spese del presente grado la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
Nulla sulle spese per attesa la sua contumacia. Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di RR ZI, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- a totale riforma della sentenza di primo grado n. 3857/2021 depositata in data 28.09.2021 dal
Giudice di Pace di RR ZI , dichiara il concorso di colpa di nella Parte_1 causazione del sinistro oggetto di causa e per l'effetto condanna in solido con Controparte_2 a corrispondere l'importo di € 1754,00 in favore di detratto Controparte_1 Parte_1 quanto a questo ultimo già corrisposto oltre interessi dall'evento fino al soddisfo;
- conferma le spese del primo grado;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- nulla sulle spese quanto a stante la sua contumacia. Controparte_2
Così deciso in RR ZI, 31 gennaio 2024
Il giudice monocratico dott. ssa Luisa Zicari
Tribunale di RR ZI
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR ZI, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello, iscritta al n.105 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del
10.10.2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.190 e 352 c.p.c. vertente,
TRA
, elettivamente domiciliato in Boscoreale alla via Mario Pagano n.13, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Giovanni Panariello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Andrea Renata Alessia Sorrentino con studio in Napoli alla via dei Mille n.16, presso cui è elettivamente domiciliata, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto Notar Persona_1 di Milano Rep.22644 del 14.10.2019 allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
residente in [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n.3857/2021 del Giudice di Pace di RR ZI.
Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale di trattazione cartolare del 30.10.2023 con assegnazione dei termini ex artt.190 e 352 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante come in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di RR ZI, e Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., rispettivamente quale proprietaria dell'autovettura CP_1
Toyota Rav 4 tg. DK782 XJ e la compagnia di assicurazione del veicolo attoreo, per ivi sentirli condannare in solido e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente della predetta autovettura nella causazione del sinistro dedotto in lite, al pagamento in suo favore del risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura Fiat Punto Evo tg. EB 622 ZJ in suo possesso, in regime di comodato d'uso, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.10.2019, alle ore
11:45 circa, nel Comune di Pompei alla via Sacra, in prossimità dell'intersezione con via De La
Salle.
Nello specifico, assumeva l'attore in primo grado che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, nel mentre l'autovettura Fiat Punto Evo in suo possesso e condotta nell'occasione da ed ass.ta con procedeva regolarmente lungo la predetta Parte_2 Controparte_1
strada mantenendo la propria corsia di marcia e con direzione Santuario, rimaneva vittima di un incidente stradale provocato dalla negligente condotta di guida del conducente dell'autovettura
Toyota rav 4 il quale, provenendo da via De La Salle, in prossimità dell'incrocio della predetta strada con quella percorsa dall'attore, nell'immettersi su quest'ultima, ometteva di arrestarsi al segnale di stop ivi allocato nonché di concedere la prescritta precedenza, impattando con la sua parte anteriore destra la fiancata sinistra del veicolo attoreo che ivi procedeva a moderata velocità il quale in conseguenza dell'urto subito riportava danni alla fiancata sinistra quantificati in un importo complessivo pari ad euro 3.856,29 come da fatture fiscali prodotte nel giudizio di primo grado.
Radicatasi la lite, all'udienza di prima comparazione, l'attore rappresentava di aver ricevuto offerta reale di importo pari ad euro 1300,00 ( di cui euro 400,00 per spese e compenso professionale) da parte della propria compagnia su base concorsuale ex art.2054 co.II c.c. e che Controparte_1
veniva trattenuta in acconto del maggiore avere, sicché il giudice di pace adito, rilevata la contumacia di entrambi i convenuti nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti ed ammessa la prova come articolata da parte attorea ne disponeva il rinvio in prosieguo per l'espletamento.
Indi, raccolta la prova orale mediante l'escussione del teste di parte attorea innanzi a diverso giudicante nelle more subentrato, sulle conclusioni precisate dalle parti il Giudice di Pace di RR
ZI assegnava la causa a sentenza ritenendo la causa matura per la decisione.
Con sentenza n. 3857/2021, emessa in data 30.08.2021 e depositata in data 28.09.2021 nell'ambito del procedimento civile recante RG.n.1879/2020, il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accertata l' esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Toyota Rav 4 in relazione al verificarsi del sinistro oggetto di causa, condannava entrambi i convenuti in solido al pagamento in favore di dell'importo pari ad Parte_1
euro 1.400,00 comprensivo di iva per i danni riportati dal veicolo Fiat Punto evo in suo possesso, detratto l'importo già corrisposto al predetto a titolo di offerta reale, oltre interessi legali sulla somma residua dalla data del sinistro sino al materiale soddisfo e regolava di conseguenza le spese di lite in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha proposto gravame dolendosi con un unico motivo di gravame della erronea Parte_1
quantificazione operata dal giudicante in sede di liquidazione del quantum EB , in via equitativa, e pertanto riduttiva e non proporzionata secondo la prospettazione attorea alla effettiva entità dei danni riportati dal veicolo in suo possesso in conseguenza del sinistro stradale occorso, censurando altresì l'omessa motivazione circa la mancata ammissione della invocata ctu tecnico- estimativa peraltro richiesta nel corso del giudizio di primo grado e finalizzata a pervenire ad una esatta quantificazione dei danni de quibus.
Chiedeva pertanto in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi gli appellati in solido tra loro, al pagamento in suo favore dell' importo complessivo pari ad euro 3.856,29 detratto quanto già corrisposto, per tutti i danni materiali riportati dall'autovettura Fiat Punto Evo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del difensore dichiaratosene antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 23.03.2022 si costituiva la compagnia assicurativa in p.l.r.p.t., la quale, resistendo alle avverse difese, Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt.348 bis e 348 ter c.p.c nonché , l'inammissibilità della stessa per violazione dell'art.342 c.p.c. nonché del disposto di cui agli artt.2054 e 2697 c.c. oltre alla carenza di legittimazione attiva e di quella passiva;
nel merito, concludeva per il rigetto dell'appello attesa la sua infondatezza con riforma della impugnata sentenza nella misura in cui condannava la convenuta compagnia in solido al risarcimento dei danni lamentati dall'odierno appellante per carenza di prova in ordine all'an ed al quantum, oltre vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti non si costituiva nel presente grado di giudizio la responsabile civile come in epigrafe indicata, sicché se ne deve dichiarare la contumacia.
Indi, acquisito il fascicolo processuale di primo grado, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 10.10.2023 l'odierno giudicante, riservava la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt.190 e 354 c.p.c. come da verbale di trattazione cartolare del 30.10.2023.
2. In rito
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del 16.11.2017 “..Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di” revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3.Nel merito
3.1 Si deve dare atto che nel caso in esame il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea riconoscendo che dall'attore era stata fornita la prova idonea a vincere la presunzione del concorso di colpa disciplinato dall'art. 2054 cc.
Orbene l'assunto del giudice di prime cure va disatteso con accoglimento dell'appello incidentale formulata da parte appellata nei limiti seguenti.
Deve darsi atto infatti che la prova testimoniale resa dall'unico teste escusso , peraltro legato da vincolo di parentela (sorella cfr. verb 12.3.21) con la moglie del proprietario- conducente nell'occasione del sinistro- era inammissibile ex art. 135 Dlvo 209 del 2005 poiché il nominativo del predetto teste non è stato indicato nella messa in mora.
Tale inammissibilità è rilevabile di ufficio.
Occorre in ogni caso rilevare che non è stata ben chiarita la condotta tenuta dal conducente dell'auto attorea (velocità ad es.) ed in particolare se la stessa fosse conforme alle regole della strada.
Deve infatti aggiungersi che , in ogni caso, nessuna prova è stata fornita da parte attrice in ordine al rispetto delle norme del codice della strada da parte del conducente dell'auto, così come richiesto dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'infrazione, anche grave (mancata precedenza o mancata sosta allo stop ), come nel caso in esame, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, atteso che secondo le norme del codice della strada è previsto il rallentamento in prossimità degli incroci.
Ne consegue che alla luce di tutto quanto sopra esposto non può ritenersi superata la presunzione del concorso di colpa prevista dall'art. 2054 cc.
3.2. Con riferimento al danno provocato dall'incidente occorre rilevare che se è vero che parte attrice – odierna appellante – ha prodotto le fatture TE , circostanza questa ultima non presa in esame da parte del giudice di prime cure, tuttavia non risulta la prova in atti che tutte le lavorazioni eseguiti sulla macchina in esame siano effettivamente causalmente collegate a danni causati dal sinistro per cui è causa, e tanto anche in considerazione del fatto che l'incidente è avvenuto nel 2019 e l'auto era stata immatricolata nel 2010 .
In particolare occorre rilevare poi che dalle foto prodotte in atti si evince che l'auto è stata interessata da un impatto nello sportello anteriore e conseguentemente le lavorazioni fatturate – come evidenziato dal giudice di prime cure – non sono tutte congruenti con il danno allegato. Del resto la stessa perizia di parte precisa che si tratta di “quantificazione su scorta fotografica”, riportando voci di danno relative a paraurti posteriore e parafango posteriore e di cui tuttavia dalle foto – come rilevato dallo stesso giudice di prime cure - non si evince affatto il danno, e non sarebbe nemmeno contiguo al danno visibile sullo sportello anteriore dell'auto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, al fine della quantificazione del danno , si deve evidenziare che dalla fattura n. 92 del 25 ottobre 2019 devono essere detratte le spese del paraurti posteriore e del commutatore – ne consegue che l'importo per la stessa è di € 2532,00, quanto alla fattura 93 del
25 ottobre 2019 l'importo di € 976,00 riguarda la riverniciatura dell'intera auto con evidente miglioramento delle condizioni precedenti della stessa atteso che si tratta di auto immatricolata dal
2010.
L'importo complessivo di € 3508,00 in ragione dell'applicabilità del concorso di colpa deve essere pertanto dimezzato in € 1754,00, oltre interessi dall'evento al saldo .
Da tale importo deve essere detratto quanto già corrisposto .
4.Sulle spese processuali
Conferma le spese del primo grado .
Quanto alle spese del presente grado la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
Nulla sulle spese per attesa la sua contumacia. Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di RR ZI, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- a totale riforma della sentenza di primo grado n. 3857/2021 depositata in data 28.09.2021 dal
Giudice di Pace di RR ZI , dichiara il concorso di colpa di nella Parte_1 causazione del sinistro oggetto di causa e per l'effetto condanna in solido con Controparte_2 a corrispondere l'importo di € 1754,00 in favore di detratto Controparte_1 Parte_1 quanto a questo ultimo già corrisposto oltre interessi dall'evento fino al soddisfo;
- conferma le spese del primo grado;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- nulla sulle spese quanto a stante la sua contumacia. Controparte_2
Così deciso in RR ZI, 31 gennaio 2024
Il giudice monocratico dott. ssa Luisa Zicari